Articolo 2 della Legge 4 luglio 1959, n. 478
Articolo 1
Versione
1 agosto 1959
Art. 2.
Alla spesa occorrente sara' provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 492 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 1 agosto 1959