CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 16/02/2026, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 961/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente e Relatore BRIGUORI PAOLA, Giudice DI MAIO ANTONINO MARIA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4235/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Lazio
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6048/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 18 e pubblicata il 24/05/2021
Atti impositivi:
- SPESE SPESE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 753/2026 depositato il 13/02/2026
Svolgimento del processo La Sig.ra Ricorrente_1 ha riassunto il giudizio a seguito della decisione della Corte di Cassazione n. 21506/2025 a lei favorevole, con la quale è stata annullata la sentenza della CTR Lazio n. 3161/2022, depositata l'8.7.2022, limitatamente alla mancata liquidazione della fase decisionale nel calcolo delle spese processuali, quantificato, in accoglimento dell'appello avverso la sentenza di prime cure n. 6048/2021 della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso introduttivo compensando le spese, in euro 661,25, oltre oneri accessori, quelle per il primo grado, ed in euro
813,62, oltre oneri accessori, quelle del secondo grado. Ricorrente_1La ha insistito per la corretta liquidazione delle voci anzidette, oltre quelle del giudizio di legittimità, come statuito dalla Corte di Cassazione. La Regione Lazio non si è costituita. La causa è stata trattata all'udienza del 12 febbraio 2026, come da verbale.
Motivi della decisione La Corte non può che prendere atto del dictum della Cassazione e per l'effetto, rilevato che andava liquidata la fase decisionale sia per il primo grado che per il secondo grado, essendo state presentate memorie difensive, gli importi già liquidati con la sentenza della CTR annullata, vanno rispettivamente aumentati di euro 438,00 ciascuno, in relazione al valore della causa superiore a 1.000,00 euro ma inferiore a 5.000,00, alla semplicità delle questioni trattate ed all'applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 allora in vigore;
e così, complessivamente, per il primo grado le spese processuali vanno liquidate in euro 1.068,00, mentre per il secondo grado in euro 1.228,00, oltre spese generali ed accessori di legge. Inoltre, a favore della contribuente vanno liquidate le spese processuali del giudizio di legittimità, quantificate ex d.m. 147/22 in euro 1.000,00, e le spese del presente grado, nella misura di euro 1.200,00; anche detti importi devono essere maggiorati degli oneri Difensore_1di legge, e tutti vanno distratti a favore del difensore avv. Difensore_1 , dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, decidendo in sede di riassunzione, accoglie l'appello del contribuente nei termini di cui in motivazione e condanna la Regione Lazio alle spese processuali, liquidate in euro 1.200,00 per il presente grado ed in euro 1.000,00 per il giudizio di legittimità, Difensore_1oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente e Relatore BRIGUORI PAOLA, Giudice DI MAIO ANTONINO MARIA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4235/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Lazio
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6048/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 18 e pubblicata il 24/05/2021
Atti impositivi:
- SPESE SPESE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 753/2026 depositato il 13/02/2026
Svolgimento del processo La Sig.ra Ricorrente_1 ha riassunto il giudizio a seguito della decisione della Corte di Cassazione n. 21506/2025 a lei favorevole, con la quale è stata annullata la sentenza della CTR Lazio n. 3161/2022, depositata l'8.7.2022, limitatamente alla mancata liquidazione della fase decisionale nel calcolo delle spese processuali, quantificato, in accoglimento dell'appello avverso la sentenza di prime cure n. 6048/2021 della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso introduttivo compensando le spese, in euro 661,25, oltre oneri accessori, quelle per il primo grado, ed in euro
813,62, oltre oneri accessori, quelle del secondo grado. Ricorrente_1La ha insistito per la corretta liquidazione delle voci anzidette, oltre quelle del giudizio di legittimità, come statuito dalla Corte di Cassazione. La Regione Lazio non si è costituita. La causa è stata trattata all'udienza del 12 febbraio 2026, come da verbale.
Motivi della decisione La Corte non può che prendere atto del dictum della Cassazione e per l'effetto, rilevato che andava liquidata la fase decisionale sia per il primo grado che per il secondo grado, essendo state presentate memorie difensive, gli importi già liquidati con la sentenza della CTR annullata, vanno rispettivamente aumentati di euro 438,00 ciascuno, in relazione al valore della causa superiore a 1.000,00 euro ma inferiore a 5.000,00, alla semplicità delle questioni trattate ed all'applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 allora in vigore;
e così, complessivamente, per il primo grado le spese processuali vanno liquidate in euro 1.068,00, mentre per il secondo grado in euro 1.228,00, oltre spese generali ed accessori di legge. Inoltre, a favore della contribuente vanno liquidate le spese processuali del giudizio di legittimità, quantificate ex d.m. 147/22 in euro 1.000,00, e le spese del presente grado, nella misura di euro 1.200,00; anche detti importi devono essere maggiorati degli oneri Difensore_1di legge, e tutti vanno distratti a favore del difensore avv. Difensore_1 , dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, decidendo in sede di riassunzione, accoglie l'appello del contribuente nei termini di cui in motivazione e condanna la Regione Lazio alle spese processuali, liquidate in euro 1.200,00 per il presente grado ed in euro 1.000,00 per il giudizio di legittimità, Difensore_1oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.