Ordinanza cautelare 9 marzo 2023
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00238/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00059/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 59 del 2023, proposto da -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriella Bocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Prefettura di L’Aquila (U.T.G.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege a L'Aquila, Via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l’annullamento,
previa sospensione degli effetti,
del decreto prot. int. n.-OMISSIS- del 5.12.2022, emesso dal Prefetto della Provincia di L’Aquila, con il quale è stato decretato che “ l’istanza presentata il 6 settembre 2022 dal titolare dell’Istituto di vigilanza privata denominato Fidelitas S.p.A. con sede a Bergamo, Via De Pretis n. 3, intesa a ottenere il rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata in favore del signor -OMISSIS--OMISSIS- nato a -OMISSIS- il giorno -OMISSIS- residente a [...]è respinta ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Prefettura di L’Aquila (UTG);
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2026 il Dott. RI BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 3.2.2023 e depositato in data 20.2.2023, -OMISSIS--OMISSIS- ha adito l’intestato Tribunale nei confronti del Ministero dell’interno e della Prefettura di L’Aquila (UTG) al fine di sentir annullare, previa sospensione degli effetti, il provvedimento meglio emarginato in epigrafe.
A sostegno del gravame, il ricorrente ha articolato le doglianze che verranno di seguito esaminate.
2. In data 1.3.2023, il Ministero dell’interno e la Prefettura di L’Aquila (UTG) si sono costituiti in giudizio con una memoria di stile.
3. Alla camera di consiglio del 8.3.2023, fissata per lo svolgimento dell’incidente cautelare, il Collegio ha respinto l’istanza di tal fatta per difetto di fumus boni iuris , compensando le spese di lite della fase.
4. All’udienza pubblica fissata, in via straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato ex art. 87, comma 4 bis , c.p.a., in data 17.04.2026 e celebratasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso, il presente giudizio nasce dall’esigenza di impugnare il provvedimento con cui l’Amministrazione ha negato al ricorrente l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di guardia particolare giurata, in ragione della condanna al pagamento della multa di € 1.000,00 dallo stesso riportata, in relazione al reato di lesioni personali ex art. 582 c.p., giusta sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata in data 18.2.2002 dal Tribunale di L’Aquila.
6. Ciò posto, -OMISSIS--OMISSIS-, con il primo motivo di ricorso, ha eccepito, da un lato, la violazione dell’art. 10 bis L. 241/90, perché il preavviso di rigetto conterebbe motivazioni diverse rispetto a quelle di cui al provvedimento finale.
Il motivo è infondato.
Il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/90 comunicato al ricorrente menziona, tra le ragioni ostative al rilascio dell’autorizzazione richiesta, il difetto dei “ requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 138 TULPS ” e il provvedimento finale fa riferimento all’insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 11, 43 e 138 T.U.L.P.S. per ciò che attiene all’assenza della “ buona condotta ” e dell’ “ affidamento a non abusare della armi ”.
Ebbene, ritiene il Collegio che, in disparte il riferimento all’art. 43 T.U.L.P.S. (richiamato unicamente nel provvedimento finale in questa sede impugnato), la prospettata carenza dei requisiti soggettivi postuli il riferimento alla “ buona condotta ” del ricorrente. In ogni caso, tale ultima locuzione (“ buona condotta ”) risulta, peraltro, espressamente richiamata dall’art. 11 T.U.L.P.S., cosicchè non si registra alcuna violazione dell’art. 10 bis L. 241/90, avendo l’Amministrazione introdotto, nel preavviso di rigetto e nel provvedimento gravato, un unico e medesimo motivo ostativo.
7. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente si duole dell’omesso riconoscimento, in capo a esso, dei requisiti della “ buona condotta ” e dell’ “ affidamento a non abusare della armi ” di cui all’art. 11 T.U.L.P.S. -OMISSIS--OMISSIS- avrebbe infatti dimostrato di possedere siffatti requisiti, mediante i certificati del casellario giudiziario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila del 4.08.2022, del registro delle notizie di reato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila del 5.08.2022 e della banca dati del casellario giudiziale presso la Procura della Repubblica di L’Aquila del 25.10 2022, che attesterebbero, appunto, l’assenza di qualsivoglia carico penale in capo al ricorrente.
Il motivo è infondato.
Il provvedimento gravato menziona il riferimento alla condanna riportata dal ricorrente, ritenendo la stessa idonea a escludere ex se il requisito della “ buona condotta ” e dell’ “ affidamento a non abusare della armi ” di cui all’art. 11 T.U.L.P.S.
Del resto, l’autorizzazione cui anela il ricorrente è espressione di attività discrezionale dell’Amministrazione, di modo che il relativo potere pubblico possa tener conto della pericolosità dell’attività soggetta ad autorizzazione e della sensibilità degli interessi pubblici coinvolti. Consegue che la ponderazione di siffatti interessi pubblici con quelli privati che con esso entrano in contrapposizione “ deve essere effettuato sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie ” (C.d.s., n. 3199/2020).
A fronte di ciò il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai soli evidenti vizi di irrazionalità e incoerenza che, nel caso di specie, non sussistono.
Inoltre, come già osservato in sede cautelare, la descritta sentenza di condanna contiene anche il giudizio prognostico sulla pericolosità del ricorrente, nella parte in cui afferma che “ né comunque, vi è un comportamento processuale da cui dedurre che non porrà in essere ulteriori reati ”.
Pertanto, nonostante il tempo trascorso, deve ritenersi che la pronuncia de qua conservi ancora una propria valenza nel giudizio di affidabilità, in quanto la condotta censurata attiene ad aspetti incidenti sull’attitudine dell’interessato a esercitare le funzioni oggetto dell’autorizzazione cui anela.
8. Alla luce di quanto precede, s’impone la reiezione del ricorso.
9. La peculiarità delle questioni trattate consente al Collegio di compensare integralmente, tra le parti, le spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE RO, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
RI BI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI BI | GE RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.