Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 24/04/2026, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01210/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00578/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 578 del 2025, proposto da
OR NA e OS CI, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Albanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Giovanna Norrito, Francesco Gramuglia e Francesco Velardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del diritto ad ottenere la rideterminazione/corresponsione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali nella relativa base di calcolo ai sensi dell'art. 6 bis del D.L. n. 387/1987, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto fino all'effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2026 la dott.ssa IA EN;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
Premesso che:
-i ricorrenti agiscono per l’accertamento del diritto al ricalcolo da parte dell’IN della buonuscita includendo nella base di calcolo anche i sei scatti stipendiali, così come espressamente previsto dal comma 2 dell’art 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n.387;
-l’IN si è costituito in giudizio;
Considerato che
- risulta in atti che in data 24.07.2025, l’IN ha provveduto alla liquidazione delle somme dovute;
- parte ricorrente ha, pertanto, chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere con condanna dell’IN alle spese, per soccombenza virtuale;
- alla pubblica udienza in data 21 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto che:
- alla luce di quanto evidenziato e documentato dalla parte ricorrente, non resta altro al Collegio che dichiarare cessata la materia del contendere e liquidare le spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale con distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’IN al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, da distrarsi al procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR TO, Presidente
IA EN, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| IA EN | OR TO |
IL SEGRETARIO