Sentenza 3 maggio 2001
Massime • 1
La facoltà dell'indagato o dell'imputato di eleggere il domicilio per le notificazioni, regolata dagli artt. 161 e 162 cod.proc.pen., comprende anche la possibilità di modificare la precedente elezione, senza che rilevino i motivi per i quali tale facoltà venga esercitata (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato l'ordinanza di inammissibilità dell'incidente di esecuzione fondato sul presupposto che la nuova, tempestiva comunicazione del nuovo domicilio eletto - al quale la sentenza di appello non era stata notificata - fosse stata effettuata dal condannato per mero scopo dilatorio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/05/2001, n. 23491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23491 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GUIDO IETTI - Presidente - del 03/05/2001
Dott. FRANCESCO NICASTRO - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIERFRANCESCO MARINI - Consigliere - N. 2746
Dott. NUNZIO CICCHETTI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VITTORIO GLAUCO EBNER - Consigliere - N. 39174/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ER IA CE nata a [...] il [...]
avverso l'ordinanza in data 19.7.2000 del Tribunale di Torino Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. EBNER Lette le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del Dott. O. Cedrangolo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della impugnata ordinanza
Rilevato che con sentenza in data 28.10.1998 la Corte di Appello di Torino, nella dichiarata contumacia di LI GR TR, confermava la sentenza di condanna emessa nei confronti della predetta in data 11.12.1997 dal Pretore di Torino, sez. dist. di Moncalieri;
rilevato che in data 27.5.2000 la LI proponeva incidente di esecuzione riguardo l'anzidetta sentenza della Corte torinese, formalmente passata in giudicato, lamentando la mancata notifica dell'estratto contumaciale;
rilevato che con ordinanza in data 19.7.2000,il Tribunale di Torino. sez. dist. di Moncalieri, rigettava la richiesta, per avere l'interessata dato causa o comunque concorso a dare causa alla nullità revocando una precedente elezione di domicilio presso il difensore di fiducia avv. Ciafardo nei due gradi del giudizio di merito e dichiarando domicilio presso la propria abitazione in Bruino con lettera raccomandata in data 28.10.1998, con l'intento di ingannare la cancelleria della Corte di Appello;
rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la LI tramite il proprio difensore, deducendo erronea applicazione dell'art. 182 cpp nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del preteso intento ingannatorio da parte della LI;
rilevato che la LI, nell'esercizio del suo diritto - regolato dagli artt. 161 e 162 cpp - di modificare la precedente elezione di domicilio presso il difensore, ha tempestivamente comunicato (prima che la sentenza di appello fosse depositata e che ne fosse estratta copia conforme all'originale) all'A.G. procedente - in data 30.10.1998, mediante consegna ad un'Ufficio Postale di Torino, della raccomandata con ricevuta di ritorno - il nuovo domicilio;
e che l'atto risulta essere pervenuto alla Corte di Appello il 2.11.1998;
ritenuto che la revoca del domicilio precedentemente eletto, la nuova dichiarazione di domicilio e la comunicazione di tali modifiche a mezzo lettera raccomandata a firma della LI(autenticata dal difensore) sono rituali e tempestive, in quanto pervenute alla Corte di Appello prima che fosse depositata la sentenza - 4.11.1998 - e in pari data formato l'estratto contumaciale, peraltro poi egualmente notificato presso il difensore, il 9.11.1998;
ritenuto che - come correttamente osserva il Procuratore Generale nella propria requisitoria scritta - il rituale esercizio di un diritto non può certo integrare alcuna nullità ai sensi dell'art.182 cpp richiamato nella ordinanza impugnata;
e che tale ritualità esclude che possa attribuirsi rilevanza ai motivi interiori(che il Giudice della esecuzione individua in supposte finalità ingannatorie in danno della cancelleria della Corte di appello) che hanno determinato la parte processuale all'esercizio rituale del diritto stesso: siffatti motivi potendo acquisire eventuale rilievo solo ad altri fini, di violazione di norme di diritto penale sostanziale, che in questa sede ovviamente non possono essere presi in considerazione;
ritenuto altresì che la circostanza che non vi è certezza sul momento in cui la raccomandata de qua è pervenuta alla Cancelleria della 2^ sez. penale della Corte di Appello di Torino che aveva emesso la sentenza in data 28.10.1998 - circostanza evidenziata sia nella ordinanza del Giudice dell'esecuzione che nella memoria in data 9.4.2001 della parte civile De ET LA - è irrilevante posto che la missiva, come si è in precedenza sottolineato, risulta comunque pervenuta all'A.G. procedente in tempo utile, il 2.11.1998,e che pertanto non può certo farsi ricadere sulla LI l'eventuale ritardo dell'ufficio protocollo della Corte di Appello nella materiale trasmissione della raccomandata alla cancelleria della 2^ sezione penale della Corte di Appello di Torino o comunque nella ricezione della raccomandata stessa da parte della predetto ufficio di cancelleria (Cass. Sez. 4^ pen. 26.1.1994, n. 885, ud. 24.11.1993, Contili);
ritenuto, conclusivamente, che stante la ritualità e tempestività della comunicazione da parte della LI della variazione di domicilio, deve conseguentemente considerarsi affetta da nullità assoluta la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di secondo grado effettuata dall'A.G. procedente, ex art. 548 comma terzo cpp, nel domicilio precedentemente eletto presso il difensore ai sensi dell'art. 162 comma quarto cpp, anziché nel domicilio successivamente dichiarato;
ritenuto pertanto che l'ordinanza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, e che gli atti devono essere trasmessi alla Corte di Appello di Torino, per l'ulteriore corso:
Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Torino per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 3 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2001