Cass. pen., sez. V, sentenza 03/05/2001, n. 23491
CASS
Sentenza 3 maggio 2001

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La facoltà dell'indagato o dell'imputato di eleggere il domicilio per le notificazioni, regolata dagli artt. 161 e 162 cod.proc.pen., comprende anche la possibilità di modificare la precedente elezione, senza che rilevino i motivi per i quali tale facoltà venga esercitata (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato l'ordinanza di inammissibilità dell'incidente di esecuzione fondato sul presupposto che la nuova, tempestiva comunicazione del nuovo domicilio eletto - al quale la sentenza di appello non era stata notificata - fosse stata effettuata dal condannato per mero scopo dilatorio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 03/05/2001, n. 23491
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23491
    Data del deposito : 3 maggio 2001

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