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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/11/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
13/11/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 4597/2024 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
13/11/2025, promossa da
C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli avv.ti PERSICO RITA e SIGNORELLI LAURA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima delle due, sito in Bergamo, via G. Camozzi n. 118, giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTRICE, nei confronti di
C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
LLIO AN ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA CORDUSIO 4 20123 MILANO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA,
1 avente ad oggetto: buoni postali.
Conclusioni come da verbale di udienza del 13/11/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 25/07/2024,
[...] promuoveva il presente giudizio nei confronti di Parte_1
chiedendo la condanna di quest'ultima al Controparte_1 pagamento dell'importo spettante nel rispetto delle asserite condizioni economiche riportate a tergo dei buoni postali fruttiferi e della normativa fiscale, oppure a titolo risarcitorio, in subordine domandando la condanna di controparte al pagamento della minor somma dovuta, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto Controparte_1 ex adverso dedotto, chiedeva limitarsi la condanna alla somma effettivamente ritenuta dovuta, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., veniva espletata CTU contabile, stante il dissidio tra le parti circa l'importo ritenuto riconoscibile nei vari scenari giuridici supposti;
il
Giudice, quindi, rinviava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 13/11/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Le domande attoree sono da accogliersi nei limiti e nei termini che seguono, dovendo essere rigettate per il resto.
2.1. Fondate sono le azioni esercitate dall'attrice laddove quest'ultima esige la liquidazione dei buoni postali in base alle condizioni riportate a tergo degli stessi: come anche non contestato dall'ente postale, sulla chartula di ciascun titolo sono rimasti erroneamente indicati i tassi di interesse della serie P, anziché quella della Q/P, con consequenziale esigibilità
e condanna della convenuta al pagamento dei primi e non dei
2 secondi, alla luce dei principi di Sez. U., sent. del 15/06/2007,
n. 13979, Rv. 597184 – 01, tanto più che, nel caso di specie, risultano del tutto estranei un atto di esercizio di ius variandi
e/o un nuovo d.m. successivi all'emissione dei buoni stessi.
2.1.1. Tale conclusione determina altresì l'assorbimento delle domande anche risarcitorie subordinate al mancato accoglimento del petitum suesposto.
3. Sono infondate e devono essere rigettate, invece, le domande basate sul trattamento tributario dei buoni stessi. In merito a quest'ultimo, parte attrice richiama i principi per la prima volta riconosciuti con la sentenza del sottoscritto Giudicante costituita da Trib. Bergamo, sent. n. 1390 del 2020. Gli stessi, nel successivo dibattito avviatosi nella giurisprudenza di merito, sono stati precisati e completati tramite Trib. Bergamo, sent. n.
2894 del 2023, che segnatamente ha esposto quanto segue:
“2.1. In particolare, in merito alla questione attinente alla normativa fiscale dei buoni postali, deve rilevarsi quanto di seguito indicato, deducendosi anzitutto come sia dirimente l'analisi delle modifiche del quadro normativo di riferimento. L'articolo 31 del D.P.R n. 601 del 29/09/1973, nello specifico, prevedeva l'esenzione da imposizioni fiscali degli interessi e degli altri frutti derivanti dai BFP, enunciando:“sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti […]”.
Successivamente alla data di emissione dei BFP della serie “Q”, avvenuta per il tramite del D.M. del 13/06/1986, è intervenuto il D.L. n. 556 del 19/09/1986, convertito con modificazioni dalla Legge n. 759 del 17/11/1986, e rubricato
“modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”: con tale normativa è venuta meno l'esenzione pregressa, prevista dal precedente articolo
31 del D.P.R n. 601 del 29/09/1973, istituendosi, invece, una ritenuta d'imposta, per le persone fisiche, sugli interessi, premi ed altri frutti
“corrisposti” ai possessori, ai sensi dell' art. 26 del D.P.R. n. 600 del
29/09/1973 ratione temporis applicabile. È, quindi, seguito poi il Decreto
Legislativo n. 239 del 01/04/1996, che ha ulteriormente modificato il regime
3 impositivo previsto per i BFP dalle disposizioni di cui al D.L. 556/86, introducendo, con l'art. 2, una imposta sostitutiva in misura comunque pari al
12,50%, in particolare disponendo:“Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, […] gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli similari di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato: a) persone fisiche (…)”.
Orbene, come ben evidenziato dall'uso dei vocaboli “corrisposti” e “percepiti”, le discipline fiscali suesposte rispondono al c.d. principio di cassa, di talché esse collocano il momento impositivo all'atto in cui il reddito viene percepito dal sottoscrittore e, dunque, quando è reso disponibile allo stesso. Tale disponibilità ordinariamente è intesa come realizzata dal rimborso del buono all'atto della sua presentazione per la riscossione, “giacché il pagamento (…) è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"” (così Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010, Rv. 615489 -
01). Rimane, pertanto, minoritaria l'alternativa esegesi, che ritiene assimilabile alla corresponsione la capitalizzazione degli interessi semplici, assunta da parte della giurisprudenza di merito, pur maturata in diverso contesto, ad un c.d. pagamento contabile (così, Trib. Lucca, sentenza 7 – 10 maggio 2013), che realizza un fenomeno, dunque, non diverso da quello speculare riscontratosi nella prassi bancaria dei rapporti in conto corrente in cui, in alternativa al pagamento effettivo degli interessi debitori, gli stessi vengono fittiziamente corrisposti mediante il loro addebito in conto, suscettibile di determinare, a date condizioni, la loro capitalizzazione.
Tuttavia, anche aderendo a quest'ultima tesi, in ogni caso è dirimente osservare come l'emittente dei buoni ha illegittimamente ritenuto di dover capitalizzare annualmente gli interessi di volta in volta maturati, al netto dei trattamenti tributari suesposti e non già al lordo, così anticipando il momento impositivo degli stessi ad una fase anteriore sia alla percezione effettiva degli importi da parte del risparmiatore, sia al c.d. pagamento contabile tramite la capitalizzazione degli interessi, la quale, se davvero assimilata alla corresponsione che realizza il c.d. principio di cassa, deve precedere e non seguire l'applicazione del relativo tributo.
Sul punto, a nulla rileva che il D.M. del 23/06/1997 (G.U. n. 145 del
24/06/1997) abbia previsto una capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale, asserendo che tale trattamento sarebbe continuato anche per i buoni Q,
R, S emessi fino al 31/12/1996 (art. 7), così affermando di delineare una ricognizione di prassi contabili precedenti: trattasi, infatti, di un provvedimento sottordinato alle disposizioni legislative richiamate, da
4 disapplicarsi ove difforme da queste ultime, consequenzialmente inefficace per quanto attiene alla considerazione indebitamente anticipata del momento impositivo, e che non trova ulteriore ragione normativa di efficacia nella sua eventuale corrispondenza ad anteriori prassi e/o alla Risoluzione del Ministero delle Finanze (RIS) n. 58 /E del 9 maggio 2000, che certo non assurgono a normazione primaria.
La citata disapplicazione e il portato delle norme primarie soprarichiamate rendono ultroneo osservare altresì come anche i prospetti di calcolo riportati sui buoni in esame e nella tabella allegata al D.M. del 13/06/1986 evidenziano l'applicazione di un meccanismo di capitalizzazione degli interessi considerati al lordo dell'imposta sostitutiva o della ritenuta a titolo di imposta, con ciò rendendosi superfluo verificare se ciò concorra ad inficiare o meno l'attendibilità dei criteri di computo “al netto” indicati dal D.M. del
23/06/1997.
Le conclusioni suesposte non sono convincentemente smentite da Trib. Milano, ord. del 24 marzo 2022, in causa n. 34673/2021 r.g.. Infatti, quest'ultima pronuncia non persuade laddove valorizza, richiamando una pregressa pronuncia dell'ABF di Milano, la circostanza che, sui buoni, era alternativamente specificato che “L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste dalla legge”, oppure che “L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali alla data di emissione”. Invero, non può ritenersi che, con tali dizioni, le parti abbiano voluto o potuto validamente e negozialmente derogare alla normativa tributaria suesposta, prevedendo un momento impositivo anteriore a quello normativo del c.d. principio di cassa. Infatti, in primis, tali dizioni non prendono espressamente posizione circa il momento impositivo, anzi rinviando la prima alla “legge” e, dunque, alla sopra esplicata normazione primaria, mentre la seconda alla “data di emissione” solo per individuare la disciplina normativa ratione temporis applicabile, non anche il momento impositivo che, infatti, nemmeno nell'illegittima prassi di Controparte_1
importa l'applicazione di una imposta/ritenuta una tantum ed all'atto
[...] dell'emissione del buono. Ciò rende superfluo esaminare il problema, altrimenti sussistente, dell'eventuale nullità di una pattuizione destinata ad individuare un momento impositivo diverso da quello indicato dalla normazione primaria, potendosi discutere della applicabilità analogica o meno al caso di specie del principio giurisprudenziale alla stregua del quale “Le ritenute fiscali (…)”, come anche in generale i tributi, “costituiscono lo strumento attraverso il quale il cittadino assolve i propri doveri di contribuente, in ottemperanza [a] norme impositive inderogabili, e come tali implicanti la nullità di patti che escludano o trasferiscano su altri il relativo onere” o comunque disciplinino diversamente quest'ultimo (così, ex multis, Cass., Sez. L, Sentenza n. 2688 del
03/04/1990, Rv. 466358 – 01 e, in tal senso, anche Sez. U, Sentenza n. 3935 del
23/04/1987 e Cass., Sez. 2, Sentenza n. 7501 del 2014), tanto più che “L'art. 53
5 della Costituzione, il quale, dopo aver disposto che tutti devono concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, fissa il criterio della progressività, quale parametro informatore del sistema tributario nel suo complesso, rende il debito su imposte dirette personale ed infungibile,
e, pertanto, non autorizza comportamenti od accordi che lo eludano o lo trasferiscano su altri (…)” (Sez. U, Sentenza n. 3935 del 23/04/1987, Rv. 452787
- 01), e che, a fortiori, lo maggiorino con l'applicazione, senza avallo legislativo, di un criterio diverso dal normativo principio di cassa, nonché più distante dal principio della progressività.
Le conclusioni sopraindicate non sono smentite – come ritenuto, ex multis, da
Trib. Perugia, sent. n. 244 del 02/02/2023, Trib. Brescia, sent. n. 1682 del
05/07/2023 - dal combinato disposto
A. dell'art. 1, comma 3, lett. b), DL 556/1986, laddove prevede che “Le ritenute di cui al comma 2 sono riscosse: b) mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 3, secondo comma, lettere d) ed f), del predetto decreto, se operate da altri soggetti e dall'amministrazione postale. Le modalità di versamento delle ritenute da quest'ultima operate sono stabilite ai sensi dell'art. 8, terzo comma, dello stesso decreto”
B. dell'art. 3, comma 2, lett. d) ed f) del DPR 602/1973 (richiamato dall'art. 1, comma 3, lett. b), DL 556/1986), laddove sancisce che “Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato: d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art. 26, primo comma, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti; e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art. 26, secondo comma, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti”.
Anche a non voler accedere all'esegesi secondo la quale le due citate disposizioni si riferiscano a redditi diversi da quelli de quibus e per i quali sia pertinente il c.d. principio di competenza (“Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato (…) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi (…) maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti”), tale combinato disposto non porta a ritenere che la capitalizzazione operi necessariamente al netto e non al lordo dell'imposta.
Anzi, le due norme in esame non disciplinano i rapporti tra parte attrice e parte convenuta, bensì tra quest'ultima e l'Erario, stabilendo che la società convenuta debba versare all'Amministrazione finanziaria l'importo delle ritenute temporalmente anche prima della corresponsione degli interessi (che sia la stessa o meno soddisfatta anche dalla sola capitalizzazione), ma non che l'ammontare delle medesime sia differente dalle conclusioni interpretative suesposte, né che l'applicazione delle ritenute debba necessariamente precedere la capitalizzazione.
6 La conclusione esposta nel periodo che precede, del resto, è l'unica che consente di evitare una interpretatio abrogans delle norme che seguono e che permette di giungere ad una esegesi coerente con il primato del dato letterale ex art. 12, comma 1, delle preleggi (in tal senso, ex multis, S.U., sent. n.
23051 del 2022). Quest'ultimo prioritario criterio interpretativo, infatti, non autorizza a pretermettere il rilievo di come, a fianco alle norme sub A. e B.,
l'art. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 chiaramente disciplina la rivalsa dell'ente postale sugli “interessi ed altri proventi corrisposti” e non già maturati, nonché di come le (citate ad inizio trattazione e) prime disposizioni richiamate del D.L. n. 556 del 19/09/1986, convertito con modificazioni dalla Legge n. 759 del 17/11/1986, facente rinvio all'art. 26 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 ratione temporis applicabile, e del Decreto Legislativo n. 239 del 01/04/1996, espressamente riportino i vocaboli “corrisposti” e “percepiti”, e non già maturati.
È solo, dunque, ad abundantiam che occorre aggiungere come né la disciplina sub
A. e B., tra amministrazione postale ed Erario, in tema di ritenuta, né la nozione giuridica di quest'ultima importano conclusioni “a rime obbligate” per quanto attiene alla relazione risparmiatore-ente postale: infatti, come osservato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, deve escludersi, in via generale ed assoluta, “l'asserita necessità della "corrispondenza tra obbligazione tributaria ed obbligo della ritenuta", per effetto della quale dovrebbero ritenersi estese ai sostituti d'imposta, senza una espressa previsione normativa in tal senso ed in contrasto con il principio della tassatività degli obblighi tributari (su cui v. la citata sentenza n. 9606-91), prescrizioni e presunzioni che hanno come destinatari i (soli) titolari del reddito di interessi” (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13153 del 1995) e viceversa.
Nemmeno, poi, può ritenersi – come sostenuto da Trib. Bologna, ord. del 28 febbraio 2023 e da Trib. Bologna, ord. del 2 marzo 2023 – che il D.M. del
23/06/1997, nella parte in cui avalla la capitalizzazione al netto della ritenuta applicabile, sia attuazione dell'art. 2, comma 3, del D.lgs. n. 239 del
1996, laddove, introducendo l'imposta sostitutiva, ha altresì specificato che
“Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane, possono essere stabilite particolari modalità applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7”, di talché il computo de quo dell'ente postale, tramite il citato decreto ministeriale, troverebbe un indiretto aggancio normativo. Invero, in primo luogo, scorrendo il prodotto D.M. del 23/06/1997, si nota come quest'ultimo non sia emanazione di tale norma primaria, piuttosto promanando dall'art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973, dovendo rilevarsi come (i) manca la menzione della proposta del consiglio di amministrazione dell' Parte_2 [..
[...] (invece, segnatamente, risultante nel differente d.m. del 23/12/1998,
[...]
n. 511), (ii) in parte motiva meramente indica “l'urgenza di adeguare la remunerazione del risparmio postale provvedendo alla modificazione dei tassi di interesse sullo stesso”, (iii) si limita a prendere atto, all'art. 7, della prassi secondo la quale “Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
Tuttavia, anche opinando diversamente dal periodo che precede e volendo conferire rilievo dirimente al richiamo in parte motiva del “Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante: «Modificazione al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati»”, pur in presenza di un numero ingente di altri testi normativi parimenti richiamati, non è possibile suppore che le “modalità applicative della (…) disciplina” del D.lgs. n. 239 del 1996, da adottarsi con decreto ministeriale, possano sovvertire il dato testuale di tale decreto legislativo di rango primario, laddove, all'art. 2, stabilisce che detta imposta sostitutiva concerna “gli interessi ed altri proventi (…) percepiti”.
Nemmeno è poi sostenibile – come ritenuto da Corte d'appello di Ancona, sent. del 7/3/2023 e da Trib. Genova, ord. del 26/5/2023 – che proprio essendo il D.M. del 23/06/1997 attuazione dell'art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973, quest'ultima disposizione primaria, mediata da tale decreto ministeriale, legittimerebbe il computo della capitalizzazione al netto del trattamento tributario pertinente.
Invero, la citata norma consente solo le “variazioni del saggio d'interesse”, non anche della disciplina tributaria – segnatamente – interessata dalle suesposte norme di rango primario.
Il quadro soprandicato nemmeno viene intaccato dal d.m. del 23/12/1998, n. 511, il quale, anzi, all'art. 2 specifica come “l'imposta sostitutiva (…) è applicata dalla all'atto del pagamento degli interessi, premi ed Controparte_1 altri frutti”, aggiungendo una serie di obblighi informativi che non coinvolgono il risparmiatore.”
Deve, tuttavia, darsi atto che, dopo la pronuncia di Trib.
Bergamo, sent. n. 2894 del 2023, su fattispecie consimili a quella affrontata dalla stessa, ancorché non di diretta impugnazione di tale pronuncia, da un lato, la Suprema Corte non si è ancora pronunciata nel merito (tutt'al più, ad oggi, sul tema de qua, risulta fissata la pubblica udienza da Cass., ord. n. 21812 del
2025 e Cass., ord. n. 21813 del 2025), mentre, dall'altro, la
Corte d'appello di Brescia, a partire dalla sentenza n. 249 del
8 2025, poi seguita da altre come le nn. 258 del 2025 e 444 del
2025, ha opinato diversamente dalle conclusioni del Tribunale adito. Tra le varie ragioni esaminate dal giudice di appello, occorre evidenziare come una fra tutte è meritevole di attenzione.
In particolare, seguendo l'incedere di Corte d'appello di Brescia, sent. n. 444 del 2025, è dirimente osservare come, secondo quest'ultima,
“(…) va osservato che la capitalizzazione degli interessi dovuti in relazione ai buoni oggetto di causa costituisce una manifestazione della capacità contributiva, in quanto un interesse “capitalizzato” è in tutto e per tutto assimilabile ad un interesse “effettivamente incassato”, poiché idoneo ad accrescere la capacità contributiva dell'investitore-contribuente. La produzione annua dell'interesse e la sua capitalizzazione integrano senz'altro una manifestazione di ricchezza, in quanto determinano un progressivo incremento delle somme investite imputate a favore del titolare del buono fruttifero postale, con correlato aumento della base di calcolo degli interessi attivi. È dunque coerente con i principi generali in tema di imposizione fiscale sui redditi l'applicazione della ritenuta fiscale (poi imposta sostitutiva) al momento della produzione del reddito automaticamente reinvestito e precisamente in occasione di ciascuna capitalizzazione, che deve dunque avvenire al netto dell'imposizione fiscale. Nello stesso senso la Corte di cassazione ha precisato, inoltre, che <<…il termine percezione deve essere inteso non già come materiale incasso, ma nel diverso senso di acquisizione definitiva dell'effettiva disponibilità giuridica del diritto. In tal senso, l'acquisizione del diritto, e il presupposto dell'obbligazione tributaria, può avvenire anche attraverso atti di disposizione diversi dal materiale incasso, elemento che può anche mancare. La produzione di nuova ricchezza tassabile non è necessariamente correlata al momento della percezione effettiva del credito, potendo avvenire anche senza il pagamento in danaro, attraverso il compimento di "atti di disposizione del diritto">> (Cass. ord., n. 2082/2021)”.
Si deve evidenziare che la fattispecie esaminata dalla citata
Cass. Sez. 5, ord. del 29/01/2021, n. 2082, Rv. 660304 – 01 non è pienamente aderente al caso di specie, in quanto lì si aveva riguardo ad un effettivo atto di disposizione delle somme, costituito dal conferimento ad una fondazione (così pag. 7 di tale pronuncia), laddove, invece, nel procedimento de quo, non si ha
9 altrettanto, bensì un'inerzia costituita dalla mancata richiesta di incasso (anche) degli interessi maturati. Tuttavia, è effettivamente vigente il principio generale stabilito dalla Corte
d'appello e desunto dal richiamo di detta pronuncia della Suprema
Corte, vale a dire che la “percezione” o la sinonimica ricezione della “corresponsione”, in ambito tributario, non coincidono con il solo pagamento concreto di somme, bensì anche con alternative a quest'ultimo. In particolare, prima ancora delle meno chiare Cass.
Sez. 5, sent. del 12/11/2010, n. 22980, Rv. 614976 – 01 e Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 9202 del 21/04/2011, specificatamente Cass.,
Sez. 5, Sentenza n. 8870 del 14/04/2006 ha evidenziato:
“A questo proposito giova rammentare che riecheggiando la formula del D.P.R. n.
597 del 1973, art. 42, il quale prevedeva che i redditi di capitale concorressero a formare il reddito imponibile del periodo d'imposta in cui erano stati percepiti, anche il nuovo TUIR ha ribadito l'applicabilità del criterio di cassa per i soggetti non titolari di reddito d'impresa, stabilendo che gli interessi ad essi spettanti entravano a far parte della base imponibile soltanto se percepiti nel periodo d'imposta. Ma cosa deve intendersi per "percepiti"? È necessaria, cioè, l'effettiva apprensione degli stessi o è invece sufficiente la loro giuridica disponibilità? Tale ultima tesi è stata autorevolmente sostenuta da una parte della dottrina, cui la Corte non ritiene però di poter aderire perché il chiaro tenore letterale della norma, da interpretare secondo il significato proprio delle parole usate, induce a ritenere che con essa si sia voluto stabilire che gli interessi possono entrare a far parte del reddito imponibile soltanto se messi nella disponibilità concreta ed effettiva del creditore. Occorre cioè che costui li abbia materialmente incamerati o ne abbia disposto o, il che è lo stesso, sia stato messo in condizioni di farlo a suo piacimento. Come del resto riconosciuto dalla stessa amministrazione Finanziaria con circolare n. 7/1496 del 30/4/1977, quello che infatti conta non è il diritto alla corresponsione, ma la messa a disposizione stessa perché, diversamente opinando, si corre il rischio di sottoporre a tassazione dei redditi meramente teorici, vale a dire degli interessi che potendo anche non essere mai corrisposti, non esprimerebbero quindi alcuna effettiva capacità contributiva”.
Orbene, è possibile affermare che il titolare dei buoni postali – riprendendo l'ultima pronuncia citata – sia “messo in condizioni” di disporre delle somme investite in buoni “a suo piacimento”,
10 sulla base della disciplina legale, così trovandosi in una situazione corrispondente alla percezione o alla ricezione della corresponsione dei relativi importi: infatti, l'art. 178 del
D.P.R. n. 156 del 1973 stabilisce che “I buoni postali sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione” oppure che “A semplice richiesta dell'esibitore, l'Amministrazione effettua la conversione dei buoni postali in altri buoni a tasso di interesse maggiore di quello dei titoli esibiti”, di talché, previa esibizione del titolo di legittimazione e mera espressione di volontà in tal senso del risparmiatore, l'ente postale è vincolato a dar seguito al pagamento o ad atti negoziali come la predetta conversione dei buoni: una situazione, dunque, corrispondente alla percezione o ricezione della corresponsione secondo i suesposti principi di Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8870 del 14/04/2006.
3.1. Quanto suesposto non è intaccato, di per sé, dalla prassi dell'ente postale di esigere sottoscrizioni non di mere quietanze, bensì delle stesse con contestuali rinunce ad altre pretese e/o altre dichiarazioni negoziali, come lamentato dall'attrice a pag.
2 della citazione: per analizzare la ricorrenza o meno delle situazioni giuridiche assimilabili alla percezione o alla ricezione della corresponsione di importi, secondo gli enunciati di Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8870 del 14/04/2006, si deve avere riguardo alla disciplina legale e, in particolare, al suesposto art. 178 del D.P.R. n. 156 del 1973, a prescindere dalla circostanza che i singoli funzionari dell'ente postale diano luogo a condotte di illegittima apposizione di ulteriori condizioni al rimborso. Del resto, il diritto del risparmiatore di disporre “a proprio piacimento”, ex art. 178 del D.P.R. n. 156 del 1973, delle somme così investite non è giuridicamente eliso dall'eventuale ed unilaterale inosservanza della convenuta, così come, mutatis mutandis, un diritto di credito non si estingue a fronte del mero inadempimento del soggetto obbligato.
3.2. Le sopraindicate conclusioni rendono superfluo esaminare anche quanto indicato a pag. 10-11 di Cass. Sez. 1, sent. del
11 13/09/2021, n. 24639, Rv. 662394 - 01 circa la carenza di divieti al rimborso in caso di decesso dell'intestatario.
4. Alla luce di quanto suesposto, dunque, è necessario pervenire alla liquidazione dei buoni postali solo in base a quanto riconosciuto secondo il punto 2.1. della presente motivazione e non già anche alla stregua dei trattamenti tributari indicati dall'attrice. Conseguentemente, anche alla luce dell'integrazione della CTU espletata – che ritiene questo Giudicante di poter far propria, in quanto condotta con un criterio d'indagine serio, professionale ed osservante i quesiti proposti –, deve condannarsi al pagamento, in favore dell'attrice, Controparte_1 dell'importo capitale di € 285.755,16, ravvisato dal CTU ed escludente la somma leggermente maggiore, differente ed indicata dalla convenuta in comparsa, in quanto “il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto” (così Sez. U, Sentenza n. 2951 del
16/02/2016 e, sul punto anche Sez. U, Sentenza n. 11377 del 2015).
Su tale somma capitale sono, poi, dovuti i richiesti interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data di pacifica scadenza del 03/12/2024 alla data della domanda giudiziale del 25/07/2024, nonché gli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla predetta data del 25/07/2024 e sino al soddisfo: infatti, quantunque siano stati smentiti gli assunti attorei laddove deponenti nel senso della esigibilità di una maggior somma, la convenuta non ha corrisposto all'attrice, neanche nel corso del giudizio e dopo la maturazione della scadenza, il minor importo dovuto.
4.1. In senso opposto a quanto così liquidato in base all'integrazione della CTU espletata, non persuade quando dedotto da parte attrice in sede di osservazioni alla bozza di quest'ultima analisi peritale: invero, l'importo indicato in tabella, preteso dall'attrice, di Lire 1.290.751 non considera né
12 l'applicazione della disciplina fiscale cui rinvia la stampigliatura sui buoni (circostanza che esclude altresì una possibile tutela risarcitoria per lo specifico aspetto de quo), né il necessario ricalcolo compiuto in sede di integrazione della CTU con il relativo trattamento tributario (così pag. 22 di tale supplemento), come evidenziato da pag. 5 di Corte d'appello di
Napoli, sent. n. 2082 del 2025 a fronte di una medesima doglianza del risparmiatore.
5. Le spese processuali devono essere integralmente compensate, stanti il mutamento giurisprudenziale indicato in parte motiva e/o, comunque, la reciproca soccombenza derivata dalla infondata pretesa attorea di una maggior somma, da un lato, rispetto al mancato pagamento del minor importo da parte della convenuta, dall'altro.
5.1. Conseguentemente e per le stesse ragioni, nel mero riparto interno delle spese giudiziali e fatta salva la solidarietà delle parti in base al decreto di liquidazione del compenso (così, ex multis, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23133 del 12/11/2015), le spese di CTU, liquidate come da separato e già emesso decreto, devono essere poste definitivamente al 50% a carico di parte attrice ed al 50% a carico di parte convenuta, con i conseguenti obblighi restitutori.
5.2. Stante la mancata presentazione della parte convenuta al procedimento di mediazione senza l'allegazione di un giustificato motivo, come da verbale prodotto, si condanna tale parte al pagamento di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, in favore dell'entrata del bilancio dello Stato. In senso opposto non può assumersi che la preventiva dichiarazione dell'intenzione di non presentarsi alla mediazione giustifichi per ciò solo la mancata partecipazione al procedimento predetto.
P.Q.M.
13 Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Accertato e dichiarato quanto indicato in parte motiva, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
dell'importo di € 285.755,16, oltre Parte_1 interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data del
03/12/2024 sino alla data del 25/07/2024, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data del 25/07/2024
e sino al soddisfo;
2. Rigetta nel resto;
3. Compensa integralmente le spese processuali;
4. Pone le spese di CTU, liquidate come da separato e già emesso decreto, definitivamente al 50% a carico di Parte_1
ed al 50% a carico di con i
[...] Controparte_1 conseguenti obblighi restitutori;
5. Visto l'art. 12bis, comma 2, del D.lgs. n. 28/2010, condanna al pagamento dell'importo Controparte_1 corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto, in favore dell'entrata del bilancio dello Stato.
Bergamo, 13/11/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
13/11/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 4597/2024 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
13/11/2025, promossa da
C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli avv.ti PERSICO RITA e SIGNORELLI LAURA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima delle due, sito in Bergamo, via G. Camozzi n. 118, giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTRICE, nei confronti di
C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
LLIO AN ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA CORDUSIO 4 20123 MILANO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA,
1 avente ad oggetto: buoni postali.
Conclusioni come da verbale di udienza del 13/11/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 25/07/2024,
[...] promuoveva il presente giudizio nei confronti di Parte_1
chiedendo la condanna di quest'ultima al Controparte_1 pagamento dell'importo spettante nel rispetto delle asserite condizioni economiche riportate a tergo dei buoni postali fruttiferi e della normativa fiscale, oppure a titolo risarcitorio, in subordine domandando la condanna di controparte al pagamento della minor somma dovuta, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto Controparte_1 ex adverso dedotto, chiedeva limitarsi la condanna alla somma effettivamente ritenuta dovuta, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., veniva espletata CTU contabile, stante il dissidio tra le parti circa l'importo ritenuto riconoscibile nei vari scenari giuridici supposti;
il
Giudice, quindi, rinviava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 13/11/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Le domande attoree sono da accogliersi nei limiti e nei termini che seguono, dovendo essere rigettate per il resto.
2.1. Fondate sono le azioni esercitate dall'attrice laddove quest'ultima esige la liquidazione dei buoni postali in base alle condizioni riportate a tergo degli stessi: come anche non contestato dall'ente postale, sulla chartula di ciascun titolo sono rimasti erroneamente indicati i tassi di interesse della serie P, anziché quella della Q/P, con consequenziale esigibilità
e condanna della convenuta al pagamento dei primi e non dei
2 secondi, alla luce dei principi di Sez. U., sent. del 15/06/2007,
n. 13979, Rv. 597184 – 01, tanto più che, nel caso di specie, risultano del tutto estranei un atto di esercizio di ius variandi
e/o un nuovo d.m. successivi all'emissione dei buoni stessi.
2.1.1. Tale conclusione determina altresì l'assorbimento delle domande anche risarcitorie subordinate al mancato accoglimento del petitum suesposto.
3. Sono infondate e devono essere rigettate, invece, le domande basate sul trattamento tributario dei buoni stessi. In merito a quest'ultimo, parte attrice richiama i principi per la prima volta riconosciuti con la sentenza del sottoscritto Giudicante costituita da Trib. Bergamo, sent. n. 1390 del 2020. Gli stessi, nel successivo dibattito avviatosi nella giurisprudenza di merito, sono stati precisati e completati tramite Trib. Bergamo, sent. n.
2894 del 2023, che segnatamente ha esposto quanto segue:
“2.1. In particolare, in merito alla questione attinente alla normativa fiscale dei buoni postali, deve rilevarsi quanto di seguito indicato, deducendosi anzitutto come sia dirimente l'analisi delle modifiche del quadro normativo di riferimento. L'articolo 31 del D.P.R n. 601 del 29/09/1973, nello specifico, prevedeva l'esenzione da imposizioni fiscali degli interessi e degli altri frutti derivanti dai BFP, enunciando:“sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti […]”.
Successivamente alla data di emissione dei BFP della serie “Q”, avvenuta per il tramite del D.M. del 13/06/1986, è intervenuto il D.L. n. 556 del 19/09/1986, convertito con modificazioni dalla Legge n. 759 del 17/11/1986, e rubricato
“modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”: con tale normativa è venuta meno l'esenzione pregressa, prevista dal precedente articolo
31 del D.P.R n. 601 del 29/09/1973, istituendosi, invece, una ritenuta d'imposta, per le persone fisiche, sugli interessi, premi ed altri frutti
“corrisposti” ai possessori, ai sensi dell' art. 26 del D.P.R. n. 600 del
29/09/1973 ratione temporis applicabile. È, quindi, seguito poi il Decreto
Legislativo n. 239 del 01/04/1996, che ha ulteriormente modificato il regime
3 impositivo previsto per i BFP dalle disposizioni di cui al D.L. 556/86, introducendo, con l'art. 2, una imposta sostitutiva in misura comunque pari al
12,50%, in particolare disponendo:“Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, […] gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli similari di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato: a) persone fisiche (…)”.
Orbene, come ben evidenziato dall'uso dei vocaboli “corrisposti” e “percepiti”, le discipline fiscali suesposte rispondono al c.d. principio di cassa, di talché esse collocano il momento impositivo all'atto in cui il reddito viene percepito dal sottoscrittore e, dunque, quando è reso disponibile allo stesso. Tale disponibilità ordinariamente è intesa come realizzata dal rimborso del buono all'atto della sua presentazione per la riscossione, “giacché il pagamento (…) è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"” (così Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010, Rv. 615489 -
01). Rimane, pertanto, minoritaria l'alternativa esegesi, che ritiene assimilabile alla corresponsione la capitalizzazione degli interessi semplici, assunta da parte della giurisprudenza di merito, pur maturata in diverso contesto, ad un c.d. pagamento contabile (così, Trib. Lucca, sentenza 7 – 10 maggio 2013), che realizza un fenomeno, dunque, non diverso da quello speculare riscontratosi nella prassi bancaria dei rapporti in conto corrente in cui, in alternativa al pagamento effettivo degli interessi debitori, gli stessi vengono fittiziamente corrisposti mediante il loro addebito in conto, suscettibile di determinare, a date condizioni, la loro capitalizzazione.
Tuttavia, anche aderendo a quest'ultima tesi, in ogni caso è dirimente osservare come l'emittente dei buoni ha illegittimamente ritenuto di dover capitalizzare annualmente gli interessi di volta in volta maturati, al netto dei trattamenti tributari suesposti e non già al lordo, così anticipando il momento impositivo degli stessi ad una fase anteriore sia alla percezione effettiva degli importi da parte del risparmiatore, sia al c.d. pagamento contabile tramite la capitalizzazione degli interessi, la quale, se davvero assimilata alla corresponsione che realizza il c.d. principio di cassa, deve precedere e non seguire l'applicazione del relativo tributo.
Sul punto, a nulla rileva che il D.M. del 23/06/1997 (G.U. n. 145 del
24/06/1997) abbia previsto una capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale, asserendo che tale trattamento sarebbe continuato anche per i buoni Q,
R, S emessi fino al 31/12/1996 (art. 7), così affermando di delineare una ricognizione di prassi contabili precedenti: trattasi, infatti, di un provvedimento sottordinato alle disposizioni legislative richiamate, da
4 disapplicarsi ove difforme da queste ultime, consequenzialmente inefficace per quanto attiene alla considerazione indebitamente anticipata del momento impositivo, e che non trova ulteriore ragione normativa di efficacia nella sua eventuale corrispondenza ad anteriori prassi e/o alla Risoluzione del Ministero delle Finanze (RIS) n. 58 /E del 9 maggio 2000, che certo non assurgono a normazione primaria.
La citata disapplicazione e il portato delle norme primarie soprarichiamate rendono ultroneo osservare altresì come anche i prospetti di calcolo riportati sui buoni in esame e nella tabella allegata al D.M. del 13/06/1986 evidenziano l'applicazione di un meccanismo di capitalizzazione degli interessi considerati al lordo dell'imposta sostitutiva o della ritenuta a titolo di imposta, con ciò rendendosi superfluo verificare se ciò concorra ad inficiare o meno l'attendibilità dei criteri di computo “al netto” indicati dal D.M. del
23/06/1997.
Le conclusioni suesposte non sono convincentemente smentite da Trib. Milano, ord. del 24 marzo 2022, in causa n. 34673/2021 r.g.. Infatti, quest'ultima pronuncia non persuade laddove valorizza, richiamando una pregressa pronuncia dell'ABF di Milano, la circostanza che, sui buoni, era alternativamente specificato che “L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste dalla legge”, oppure che “L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali alla data di emissione”. Invero, non può ritenersi che, con tali dizioni, le parti abbiano voluto o potuto validamente e negozialmente derogare alla normativa tributaria suesposta, prevedendo un momento impositivo anteriore a quello normativo del c.d. principio di cassa. Infatti, in primis, tali dizioni non prendono espressamente posizione circa il momento impositivo, anzi rinviando la prima alla “legge” e, dunque, alla sopra esplicata normazione primaria, mentre la seconda alla “data di emissione” solo per individuare la disciplina normativa ratione temporis applicabile, non anche il momento impositivo che, infatti, nemmeno nell'illegittima prassi di Controparte_1
importa l'applicazione di una imposta/ritenuta una tantum ed all'atto
[...] dell'emissione del buono. Ciò rende superfluo esaminare il problema, altrimenti sussistente, dell'eventuale nullità di una pattuizione destinata ad individuare un momento impositivo diverso da quello indicato dalla normazione primaria, potendosi discutere della applicabilità analogica o meno al caso di specie del principio giurisprudenziale alla stregua del quale “Le ritenute fiscali (…)”, come anche in generale i tributi, “costituiscono lo strumento attraverso il quale il cittadino assolve i propri doveri di contribuente, in ottemperanza [a] norme impositive inderogabili, e come tali implicanti la nullità di patti che escludano o trasferiscano su altri il relativo onere” o comunque disciplinino diversamente quest'ultimo (così, ex multis, Cass., Sez. L, Sentenza n. 2688 del
03/04/1990, Rv. 466358 – 01 e, in tal senso, anche Sez. U, Sentenza n. 3935 del
23/04/1987 e Cass., Sez. 2, Sentenza n. 7501 del 2014), tanto più che “L'art. 53
5 della Costituzione, il quale, dopo aver disposto che tutti devono concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, fissa il criterio della progressività, quale parametro informatore del sistema tributario nel suo complesso, rende il debito su imposte dirette personale ed infungibile,
e, pertanto, non autorizza comportamenti od accordi che lo eludano o lo trasferiscano su altri (…)” (Sez. U, Sentenza n. 3935 del 23/04/1987, Rv. 452787
- 01), e che, a fortiori, lo maggiorino con l'applicazione, senza avallo legislativo, di un criterio diverso dal normativo principio di cassa, nonché più distante dal principio della progressività.
Le conclusioni sopraindicate non sono smentite – come ritenuto, ex multis, da
Trib. Perugia, sent. n. 244 del 02/02/2023, Trib. Brescia, sent. n. 1682 del
05/07/2023 - dal combinato disposto
A. dell'art. 1, comma 3, lett. b), DL 556/1986, laddove prevede che “Le ritenute di cui al comma 2 sono riscosse: b) mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 3, secondo comma, lettere d) ed f), del predetto decreto, se operate da altri soggetti e dall'amministrazione postale. Le modalità di versamento delle ritenute da quest'ultima operate sono stabilite ai sensi dell'art. 8, terzo comma, dello stesso decreto”
B. dell'art. 3, comma 2, lett. d) ed f) del DPR 602/1973 (richiamato dall'art. 1, comma 3, lett. b), DL 556/1986), laddove sancisce che “Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato: d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art. 26, primo comma, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti; e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art. 26, secondo comma, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti”.
Anche a non voler accedere all'esegesi secondo la quale le due citate disposizioni si riferiscano a redditi diversi da quelli de quibus e per i quali sia pertinente il c.d. principio di competenza (“Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato (…) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi (…) maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti”), tale combinato disposto non porta a ritenere che la capitalizzazione operi necessariamente al netto e non al lordo dell'imposta.
Anzi, le due norme in esame non disciplinano i rapporti tra parte attrice e parte convenuta, bensì tra quest'ultima e l'Erario, stabilendo che la società convenuta debba versare all'Amministrazione finanziaria l'importo delle ritenute temporalmente anche prima della corresponsione degli interessi (che sia la stessa o meno soddisfatta anche dalla sola capitalizzazione), ma non che l'ammontare delle medesime sia differente dalle conclusioni interpretative suesposte, né che l'applicazione delle ritenute debba necessariamente precedere la capitalizzazione.
6 La conclusione esposta nel periodo che precede, del resto, è l'unica che consente di evitare una interpretatio abrogans delle norme che seguono e che permette di giungere ad una esegesi coerente con il primato del dato letterale ex art. 12, comma 1, delle preleggi (in tal senso, ex multis, S.U., sent. n.
23051 del 2022). Quest'ultimo prioritario criterio interpretativo, infatti, non autorizza a pretermettere il rilievo di come, a fianco alle norme sub A. e B.,
l'art. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 chiaramente disciplina la rivalsa dell'ente postale sugli “interessi ed altri proventi corrisposti” e non già maturati, nonché di come le (citate ad inizio trattazione e) prime disposizioni richiamate del D.L. n. 556 del 19/09/1986, convertito con modificazioni dalla Legge n. 759 del 17/11/1986, facente rinvio all'art. 26 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 ratione temporis applicabile, e del Decreto Legislativo n. 239 del 01/04/1996, espressamente riportino i vocaboli “corrisposti” e “percepiti”, e non già maturati.
È solo, dunque, ad abundantiam che occorre aggiungere come né la disciplina sub
A. e B., tra amministrazione postale ed Erario, in tema di ritenuta, né la nozione giuridica di quest'ultima importano conclusioni “a rime obbligate” per quanto attiene alla relazione risparmiatore-ente postale: infatti, come osservato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, deve escludersi, in via generale ed assoluta, “l'asserita necessità della "corrispondenza tra obbligazione tributaria ed obbligo della ritenuta", per effetto della quale dovrebbero ritenersi estese ai sostituti d'imposta, senza una espressa previsione normativa in tal senso ed in contrasto con il principio della tassatività degli obblighi tributari (su cui v. la citata sentenza n. 9606-91), prescrizioni e presunzioni che hanno come destinatari i (soli) titolari del reddito di interessi” (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13153 del 1995) e viceversa.
Nemmeno, poi, può ritenersi – come sostenuto da Trib. Bologna, ord. del 28 febbraio 2023 e da Trib. Bologna, ord. del 2 marzo 2023 – che il D.M. del
23/06/1997, nella parte in cui avalla la capitalizzazione al netto della ritenuta applicabile, sia attuazione dell'art. 2, comma 3, del D.lgs. n. 239 del
1996, laddove, introducendo l'imposta sostitutiva, ha altresì specificato che
“Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane, possono essere stabilite particolari modalità applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7”, di talché il computo de quo dell'ente postale, tramite il citato decreto ministeriale, troverebbe un indiretto aggancio normativo. Invero, in primo luogo, scorrendo il prodotto D.M. del 23/06/1997, si nota come quest'ultimo non sia emanazione di tale norma primaria, piuttosto promanando dall'art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973, dovendo rilevarsi come (i) manca la menzione della proposta del consiglio di amministrazione dell' Parte_2 [..
[...] (invece, segnatamente, risultante nel differente d.m. del 23/12/1998,
[...]
n. 511), (ii) in parte motiva meramente indica “l'urgenza di adeguare la remunerazione del risparmio postale provvedendo alla modificazione dei tassi di interesse sullo stesso”, (iii) si limita a prendere atto, all'art. 7, della prassi secondo la quale “Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
Tuttavia, anche opinando diversamente dal periodo che precede e volendo conferire rilievo dirimente al richiamo in parte motiva del “Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante: «Modificazione al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati»”, pur in presenza di un numero ingente di altri testi normativi parimenti richiamati, non è possibile suppore che le “modalità applicative della (…) disciplina” del D.lgs. n. 239 del 1996, da adottarsi con decreto ministeriale, possano sovvertire il dato testuale di tale decreto legislativo di rango primario, laddove, all'art. 2, stabilisce che detta imposta sostitutiva concerna “gli interessi ed altri proventi (…) percepiti”.
Nemmeno è poi sostenibile – come ritenuto da Corte d'appello di Ancona, sent. del 7/3/2023 e da Trib. Genova, ord. del 26/5/2023 – che proprio essendo il D.M. del 23/06/1997 attuazione dell'art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973, quest'ultima disposizione primaria, mediata da tale decreto ministeriale, legittimerebbe il computo della capitalizzazione al netto del trattamento tributario pertinente.
Invero, la citata norma consente solo le “variazioni del saggio d'interesse”, non anche della disciplina tributaria – segnatamente – interessata dalle suesposte norme di rango primario.
Il quadro soprandicato nemmeno viene intaccato dal d.m. del 23/12/1998, n. 511, il quale, anzi, all'art. 2 specifica come “l'imposta sostitutiva (…) è applicata dalla all'atto del pagamento degli interessi, premi ed Controparte_1 altri frutti”, aggiungendo una serie di obblighi informativi che non coinvolgono il risparmiatore.”
Deve, tuttavia, darsi atto che, dopo la pronuncia di Trib.
Bergamo, sent. n. 2894 del 2023, su fattispecie consimili a quella affrontata dalla stessa, ancorché non di diretta impugnazione di tale pronuncia, da un lato, la Suprema Corte non si è ancora pronunciata nel merito (tutt'al più, ad oggi, sul tema de qua, risulta fissata la pubblica udienza da Cass., ord. n. 21812 del
2025 e Cass., ord. n. 21813 del 2025), mentre, dall'altro, la
Corte d'appello di Brescia, a partire dalla sentenza n. 249 del
8 2025, poi seguita da altre come le nn. 258 del 2025 e 444 del
2025, ha opinato diversamente dalle conclusioni del Tribunale adito. Tra le varie ragioni esaminate dal giudice di appello, occorre evidenziare come una fra tutte è meritevole di attenzione.
In particolare, seguendo l'incedere di Corte d'appello di Brescia, sent. n. 444 del 2025, è dirimente osservare come, secondo quest'ultima,
“(…) va osservato che la capitalizzazione degli interessi dovuti in relazione ai buoni oggetto di causa costituisce una manifestazione della capacità contributiva, in quanto un interesse “capitalizzato” è in tutto e per tutto assimilabile ad un interesse “effettivamente incassato”, poiché idoneo ad accrescere la capacità contributiva dell'investitore-contribuente. La produzione annua dell'interesse e la sua capitalizzazione integrano senz'altro una manifestazione di ricchezza, in quanto determinano un progressivo incremento delle somme investite imputate a favore del titolare del buono fruttifero postale, con correlato aumento della base di calcolo degli interessi attivi. È dunque coerente con i principi generali in tema di imposizione fiscale sui redditi l'applicazione della ritenuta fiscale (poi imposta sostitutiva) al momento della produzione del reddito automaticamente reinvestito e precisamente in occasione di ciascuna capitalizzazione, che deve dunque avvenire al netto dell'imposizione fiscale. Nello stesso senso la Corte di cassazione ha precisato, inoltre, che <<…il termine percezione deve essere inteso non già come materiale incasso, ma nel diverso senso di acquisizione definitiva dell'effettiva disponibilità giuridica del diritto. In tal senso, l'acquisizione del diritto, e il presupposto dell'obbligazione tributaria, può avvenire anche attraverso atti di disposizione diversi dal materiale incasso, elemento che può anche mancare. La produzione di nuova ricchezza tassabile non è necessariamente correlata al momento della percezione effettiva del credito, potendo avvenire anche senza il pagamento in danaro, attraverso il compimento di "atti di disposizione del diritto">> (Cass. ord., n. 2082/2021)”.
Si deve evidenziare che la fattispecie esaminata dalla citata
Cass. Sez. 5, ord. del 29/01/2021, n. 2082, Rv. 660304 – 01 non è pienamente aderente al caso di specie, in quanto lì si aveva riguardo ad un effettivo atto di disposizione delle somme, costituito dal conferimento ad una fondazione (così pag. 7 di tale pronuncia), laddove, invece, nel procedimento de quo, non si ha
9 altrettanto, bensì un'inerzia costituita dalla mancata richiesta di incasso (anche) degli interessi maturati. Tuttavia, è effettivamente vigente il principio generale stabilito dalla Corte
d'appello e desunto dal richiamo di detta pronuncia della Suprema
Corte, vale a dire che la “percezione” o la sinonimica ricezione della “corresponsione”, in ambito tributario, non coincidono con il solo pagamento concreto di somme, bensì anche con alternative a quest'ultimo. In particolare, prima ancora delle meno chiare Cass.
Sez. 5, sent. del 12/11/2010, n. 22980, Rv. 614976 – 01 e Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 9202 del 21/04/2011, specificatamente Cass.,
Sez. 5, Sentenza n. 8870 del 14/04/2006 ha evidenziato:
“A questo proposito giova rammentare che riecheggiando la formula del D.P.R. n.
597 del 1973, art. 42, il quale prevedeva che i redditi di capitale concorressero a formare il reddito imponibile del periodo d'imposta in cui erano stati percepiti, anche il nuovo TUIR ha ribadito l'applicabilità del criterio di cassa per i soggetti non titolari di reddito d'impresa, stabilendo che gli interessi ad essi spettanti entravano a far parte della base imponibile soltanto se percepiti nel periodo d'imposta. Ma cosa deve intendersi per "percepiti"? È necessaria, cioè, l'effettiva apprensione degli stessi o è invece sufficiente la loro giuridica disponibilità? Tale ultima tesi è stata autorevolmente sostenuta da una parte della dottrina, cui la Corte non ritiene però di poter aderire perché il chiaro tenore letterale della norma, da interpretare secondo il significato proprio delle parole usate, induce a ritenere che con essa si sia voluto stabilire che gli interessi possono entrare a far parte del reddito imponibile soltanto se messi nella disponibilità concreta ed effettiva del creditore. Occorre cioè che costui li abbia materialmente incamerati o ne abbia disposto o, il che è lo stesso, sia stato messo in condizioni di farlo a suo piacimento. Come del resto riconosciuto dalla stessa amministrazione Finanziaria con circolare n. 7/1496 del 30/4/1977, quello che infatti conta non è il diritto alla corresponsione, ma la messa a disposizione stessa perché, diversamente opinando, si corre il rischio di sottoporre a tassazione dei redditi meramente teorici, vale a dire degli interessi che potendo anche non essere mai corrisposti, non esprimerebbero quindi alcuna effettiva capacità contributiva”.
Orbene, è possibile affermare che il titolare dei buoni postali – riprendendo l'ultima pronuncia citata – sia “messo in condizioni” di disporre delle somme investite in buoni “a suo piacimento”,
10 sulla base della disciplina legale, così trovandosi in una situazione corrispondente alla percezione o alla ricezione della corresponsione dei relativi importi: infatti, l'art. 178 del
D.P.R. n. 156 del 1973 stabilisce che “I buoni postali sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione” oppure che “A semplice richiesta dell'esibitore, l'Amministrazione effettua la conversione dei buoni postali in altri buoni a tasso di interesse maggiore di quello dei titoli esibiti”, di talché, previa esibizione del titolo di legittimazione e mera espressione di volontà in tal senso del risparmiatore, l'ente postale è vincolato a dar seguito al pagamento o ad atti negoziali come la predetta conversione dei buoni: una situazione, dunque, corrispondente alla percezione o ricezione della corresponsione secondo i suesposti principi di Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8870 del 14/04/2006.
3.1. Quanto suesposto non è intaccato, di per sé, dalla prassi dell'ente postale di esigere sottoscrizioni non di mere quietanze, bensì delle stesse con contestuali rinunce ad altre pretese e/o altre dichiarazioni negoziali, come lamentato dall'attrice a pag.
2 della citazione: per analizzare la ricorrenza o meno delle situazioni giuridiche assimilabili alla percezione o alla ricezione della corresponsione di importi, secondo gli enunciati di Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8870 del 14/04/2006, si deve avere riguardo alla disciplina legale e, in particolare, al suesposto art. 178 del D.P.R. n. 156 del 1973, a prescindere dalla circostanza che i singoli funzionari dell'ente postale diano luogo a condotte di illegittima apposizione di ulteriori condizioni al rimborso. Del resto, il diritto del risparmiatore di disporre “a proprio piacimento”, ex art. 178 del D.P.R. n. 156 del 1973, delle somme così investite non è giuridicamente eliso dall'eventuale ed unilaterale inosservanza della convenuta, così come, mutatis mutandis, un diritto di credito non si estingue a fronte del mero inadempimento del soggetto obbligato.
3.2. Le sopraindicate conclusioni rendono superfluo esaminare anche quanto indicato a pag. 10-11 di Cass. Sez. 1, sent. del
11 13/09/2021, n. 24639, Rv. 662394 - 01 circa la carenza di divieti al rimborso in caso di decesso dell'intestatario.
4. Alla luce di quanto suesposto, dunque, è necessario pervenire alla liquidazione dei buoni postali solo in base a quanto riconosciuto secondo il punto 2.1. della presente motivazione e non già anche alla stregua dei trattamenti tributari indicati dall'attrice. Conseguentemente, anche alla luce dell'integrazione della CTU espletata – che ritiene questo Giudicante di poter far propria, in quanto condotta con un criterio d'indagine serio, professionale ed osservante i quesiti proposti –, deve condannarsi al pagamento, in favore dell'attrice, Controparte_1 dell'importo capitale di € 285.755,16, ravvisato dal CTU ed escludente la somma leggermente maggiore, differente ed indicata dalla convenuta in comparsa, in quanto “il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto” (così Sez. U, Sentenza n. 2951 del
16/02/2016 e, sul punto anche Sez. U, Sentenza n. 11377 del 2015).
Su tale somma capitale sono, poi, dovuti i richiesti interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data di pacifica scadenza del 03/12/2024 alla data della domanda giudiziale del 25/07/2024, nonché gli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla predetta data del 25/07/2024 e sino al soddisfo: infatti, quantunque siano stati smentiti gli assunti attorei laddove deponenti nel senso della esigibilità di una maggior somma, la convenuta non ha corrisposto all'attrice, neanche nel corso del giudizio e dopo la maturazione della scadenza, il minor importo dovuto.
4.1. In senso opposto a quanto così liquidato in base all'integrazione della CTU espletata, non persuade quando dedotto da parte attrice in sede di osservazioni alla bozza di quest'ultima analisi peritale: invero, l'importo indicato in tabella, preteso dall'attrice, di Lire 1.290.751 non considera né
12 l'applicazione della disciplina fiscale cui rinvia la stampigliatura sui buoni (circostanza che esclude altresì una possibile tutela risarcitoria per lo specifico aspetto de quo), né il necessario ricalcolo compiuto in sede di integrazione della CTU con il relativo trattamento tributario (così pag. 22 di tale supplemento), come evidenziato da pag. 5 di Corte d'appello di
Napoli, sent. n. 2082 del 2025 a fronte di una medesima doglianza del risparmiatore.
5. Le spese processuali devono essere integralmente compensate, stanti il mutamento giurisprudenziale indicato in parte motiva e/o, comunque, la reciproca soccombenza derivata dalla infondata pretesa attorea di una maggior somma, da un lato, rispetto al mancato pagamento del minor importo da parte della convenuta, dall'altro.
5.1. Conseguentemente e per le stesse ragioni, nel mero riparto interno delle spese giudiziali e fatta salva la solidarietà delle parti in base al decreto di liquidazione del compenso (così, ex multis, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23133 del 12/11/2015), le spese di CTU, liquidate come da separato e già emesso decreto, devono essere poste definitivamente al 50% a carico di parte attrice ed al 50% a carico di parte convenuta, con i conseguenti obblighi restitutori.
5.2. Stante la mancata presentazione della parte convenuta al procedimento di mediazione senza l'allegazione di un giustificato motivo, come da verbale prodotto, si condanna tale parte al pagamento di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, in favore dell'entrata del bilancio dello Stato. In senso opposto non può assumersi che la preventiva dichiarazione dell'intenzione di non presentarsi alla mediazione giustifichi per ciò solo la mancata partecipazione al procedimento predetto.
P.Q.M.
13 Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Accertato e dichiarato quanto indicato in parte motiva, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
dell'importo di € 285.755,16, oltre Parte_1 interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data del
03/12/2024 sino alla data del 25/07/2024, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data del 25/07/2024
e sino al soddisfo;
2. Rigetta nel resto;
3. Compensa integralmente le spese processuali;
4. Pone le spese di CTU, liquidate come da separato e già emesso decreto, definitivamente al 50% a carico di Parte_1
ed al 50% a carico di con i
[...] Controparte_1 conseguenti obblighi restitutori;
5. Visto l'art. 12bis, comma 2, del D.lgs. n. 28/2010, condanna al pagamento dell'importo Controparte_1 corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto, in favore dell'entrata del bilancio dello Stato.
Bergamo, 13/11/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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