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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 26/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3505/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12/11/2024 da
1) e con l'Avv. CORBO SOPHIE, Parte_1 Parte_2 presso la quale hanno eletto domicilio telematico,
i quali hanno contratto matrimonio il 9/3/2006 a La Molina (PE) Tirana (ALB) il 10/09/2003
(annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune di Duino Aurisina dell'anno 2006, parte
2, serie C, numero 4).
Dall'unione coniugale sono nati i figli: nato il [...] in [...]_1
(GO), c.f. , e , nato il [...] in [...], C.F._1 Parte_3
c.f. C.F._2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ex art. 473 bi.49 e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/11/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Disporre l'affidamento dei minori ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Disporre la collocazione prevalente dei minori presso la dimora paterna con facoltà della madre di esercitare il diritto di visita secondo gli impegni dei minori, ogni secondo fine settimana, festività alternate.
4. Disporre a carico della madre l'assegno di mantenimento per i figli di complessivi € 350,00 mensili da versare al padre sig. tramite accredito sul suo c/c, entro e non oltre il giorno cinque Parte_1 di ogni mese. L'assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo.
5. Disporre che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
6. Disporre che gli AUUF ed ogni altro contributo statale/comunale in favore dei figli venga percepito in via esclusiva dal sig. Parte_1
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. ovvero autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
P R O N U N C I A R E sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Trieste.
2. Confermare l'affidamento dei minori ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Confermare la collocazione prevalente dei minori presso la dimora paterna con facoltà della madre di esercitare il diritto di visita secondo gli impegni dei minori, ogni secondo fine settimana, festività alternate.
4. Confermare a carico della madre l'assegno di mantenimento per i figli di complessivi € 350,00 mensili da versare al padre sig. tramite accredito sul suo c/c, entro e non oltre il giorno Parte_1 cinque di ogni mese. L'assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo.
5. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
6. Disporre che gli AUUF ed ogni altro contributo statale/comunale in favore dei figli venga percepito in via esclusiva dal sig. Parte_1
7. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Spese al definitivo 4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Duino
Aurisina perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
5) rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per la fissazione della successiva data di udienza.
Così deciso in Trieste, 07/02/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Filomena Piccirillo Dott. Anna Lucia Fanelli