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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 16/07/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA RG 271/2019
Sezione Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati dott.ssa Lucia Gesummaria presidente dott.ssa Alessia D'Alessandro consigliere avv. Eustacchio Roberto Sivilla giudice ausiliario rel.
a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato: che, con decreto depositato in data 18.06.2025 comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 15 luglio 2025; che sono state depositate note di trattazione scritta;
che l'odierna udienza è stata fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; ha emesso la seguente sentenza.
CORTE D'APPELLO DI POTENZA R.G. 271/2019
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Potenza, riunita in camera di consiglio e composta dai signori
Magistrati:
dott.ssa Lucia Gesummaria Presidente;
dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliere;
avv. Eustacchio Roberto SIVILLA Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 271/2019 Ruolo Generale, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 245/2019 del Tribunale di MATERA pubblicata il
18.03.2019 nell'ambito del giudizio iscritto al numero di R.G. 2463/2017, notificata il dì
11.04.2019 in materia di risarcimento danni per invocata falsa testimonianza.
TRA
Pag. 1 a 13 , in persona del suo legale rapp.te pro tempore, con sede legale Parte_1 in Nova Siri (MT), alla Via F. S. Nitti n. 9 (c.f. e p.i. ), rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Salvatore Ciminelli, con domicilio in Amendolara (CS), al Corso Umberto 1,4,
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2 [...]
), rappresentate e difese dall'Avv. Francesco Bruno, con domicilio in C.F._2
Tursi alla Via Ferrara n. 35 APPELLATE
NONCHE' CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola CP_3 CodiceFiscale_3
Gulfo, con domicilio in Tursi alla Via Ferrara n. 35 APPELLATO
Conclusioni della parte in narrativa.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato il 14 dicembre 2017 la conveniva innanzi al Pt_2
Tribunale di Matera, , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
per il risarcimento dei danni materiali e di immagine derivanti dalla ipotizzata
[...] falsa testimonianza da essi resa nel giudizio per impugnazione di licenziamento già intrapreso da nei confronti di detta società, che avrebbe condizionato Controparte_4
l'esito, sfavorevole per la del giudizio medesimo. La società attrice quantificava Parte_2 il danno subito in euro 61.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione o quella somma minore o maggiore di giustizia.
2. Si costituivano i convenuti contestando la domanda e l'invocata falsità, deducendo altresì, in sintesi, che l'esito del giudizio di licenziamento, che aveva visto soccombente la società attrice nei due gradi di giudizio di merito ed in quello di legittimità, non era stato determinato dalle dichiarazioni testimoniali rese dai convenuti;
che lo stesso P.M. nel giudizio penale intrapreso a seguito della querela di falsità proposta dall'attrice ne aveva chiesto l'archiviazione; che la domanda era infondata anche nel quantum, formulato in modo generico ed inammissibile.
3. Nel corso del giudizio il Tribunale, valutando l'irrilevanza delle istanze istruttorie formulate da parte attrice in quanto nulla aveva articolato in ordine alla quantificazione del danno lamentato, formulava proposta conciliativa che prevedeva la rinuncia alla domanda e la corresponsione delle spese a parte convenuta nella misura di euro 3.000,00 complessive, cui aderiva solo parte convenuta.
4. La causa veniva definita con sentenza n. 245/2019 pubblicata il 18.03.2019 con la quale il Tribunale di Matera così disponeva: “Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 14.12.2017 da nei Parte_2 confronti di , e , la rigetta e Controparte_2 CP_3 Controparte_1
Pag. 2 a 13 condanna la societa attrice:
1. al pagamento delle spese di giudizio sostenute dai convenuti, che liquida: a. per in € 8.000,00 per compensi Controparte_2 professionali, oltre 15% per spese generali, IVA e C.A.P. come per legge;
b. per CP_3
e in complessivi € 9.000,00 per compensi professionali, oltre
[...] Controparte_1
15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
2. al risarcimento danni per lite temeraria in favore di tutti i convenuti, che liquida per ciascuno di essi in € 1.000,00.
Sentenza esecutiva."
5. Il Tribunale ha così motivato la propria decisione:
a) ha rilevato che la società attrice ha citato in giudizio i convenuti, addebitando loro delle false testimonianze in giudizi di lavoro, condotte a seguito delle quali I'attrice avrebbe subito danni che, alla lettera i) dell'atto di citazione, specifica in “gravissimi ... tanto materiali quanto di immagine” (quindi materiali e non), quantificandoli in complessivi €
61.000,00, salva diversa quantificazione in sede di giudizio.
b) ha rimarcato che con propria ordinanza del 10.7.2018, decidendo sulle istanze istruttorie (e tenuto conto che, in caso di richiesta di risarcimento danni, l'accertamento di una mancata prova sul quantum rende superflua anche ogni indagine sull'an della richiesta risarcitoria), preso atto che nessuna delle prove richieste da parte attrice assume rilevanza ai fini della presente decisione, in quanto ivi nulla è articolato sulla quantificazione del danno lamentato, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, formulando una proposta conciliativa alla quale hanno prestato adesione i soli convenuti;
c) ha ritenuto che quanto sostenuto nella predetta ordinanza andasse ribadito, considerato anche che, nella memoria conclusionale (unica memoria depositata nei termini assegnati alle parti ex articolo 190 c.p.c.) la difesa dell'attrice nulla ha aggiunto in ordine all'irrilevanza delle prove articolate, così come ritenuta dal Tribunale che, pertanto, ha ritenuto la domanda infondata e da rigettare.
d) ha poi affermato che in applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, andasse disposta la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalle controparti, così come liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle questioni trattate.
e) ha poi accolto le domande di risarcimento danni per lite temeraria, avanzate da tutti i convenuti, rilevando al riguardo sia il requisito della colpa grave, che si concreta nel mancato doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertire agevolmente l'ingiustizia della propria domanda, requisito che nella fattispecie è dato dal fatto che la società attrice, pur avendo quantificato il danno richiesto in maniera specifica, nulla ha articolato per dimostrarlo, sia la mancata adesione alla proposta conciliativa formulata dal
Pag. 3 a 13 giudice. Tale risarcimento è apparso equo determinarlo in € 1.000,00 per ogni convenuto, cosi come da ciascuno di essi richiesto.
6. Con atto tempestivamente notificato il dì 11.5.2019 la ha impugnato la Pt_2 predetta sentenza così concludendo: " Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni altro argomento, tesi, eccezioni ed istanza, anche probatoria, contenuti negli scritti di primo grado, nessuno escluso, e, comunque, non accolti dal primo Giudice, da aversi qui in toto per riportati e trascritti, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, tutte impugnate, per le ragioni di cui in premessa, in totale riforma e/o, in subordine, anche parziale, della impugnata sentenza di primo grado (..) - accogliere preliminarmente l'istanza di sospensione della esecuzione della sentenza n. n. 245/19 (.. ) - dichiarare la sentenza n. n. 245/19 (..) nulla, errata e/o ingiusta, anche parzialmente, per mancanza degli elementi di diritto di cui in premessa e/o di conseguenza e/o anche solo per difetto od insufficienza di motivazioni e/o per illegittimità delle stesse, e per l'effetto, - accogliere le domande cosi come avanzate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, nonché nell'odierno atto di appello, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto, - rigettare, ogni contraria istanza, eccezione e difesa, tutte impugnate, per le ragioni di cui in premessa - condannare gli appellati al pagamento delle spese processuali e legali, onorari difensivi di primo e secondo grado. In subordine, rimettere la causa dinanzi al primo
Giudice affinché decida la stessa in ragione delle richieste di cui all'atto introduttivo del giudizio di primo grado depositata in seno al Giudizio dinanzi l'On.le Tribunale di Matera, nonché reiterate nell'odierno atto di appello, in ogni caso, condannare gli appellati al pagamento delle spese processuali e legali, onorari difensivi di primo e secondo grado. In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di rigetto dello odierno appello, si chiede di compensare integralmente le spese del doppio grado del Giudizio in virtù di quanto dedotto sul punto in narrativa.
IN VIA ISTRUTTORIA Nell'opporsi e nell'impugnare ogni richiesta di controparte, si domanda sin da ora di acquisirsi al presente giudizio tutti i documenti di cui all'indice del fascicolo di parte, nessuno escluso nonché che sia espletata davanti a Codesta Ecc.ma
Corte di Appello adita l'istruttoria richiesta nel primo grado di giudizio che il Giudice di prime cure, inspiegabilmente, non accolte e, pertanto, illegittimamente disattesa.
Sempre in via istruttoria, si domanda che siano espletate davanti a Codesta Ecc.ma Corte di Appello tutte le prove per testi richieste in primo grado cosi come qui di seguito si riportano: “ In Via istruttoria, si chiede, sin d'ora, di ammettersi prova testimoniale sulle medesime circostanze e/o posizioni di cui ai punti a, b e d della narrativa, tutti preceduti da
“ vero che .. ', nonché di ulteriori indicande, a mezzo dei Sigg. : - , da CP_5
Amendolara, - , da Amendolara, - , da Amendolara, o Controparte_6 Controparte_7
, da Nova Siri (MT), nonché di ulteriori indicandi, oltre tutti quelli già Controparte_8
Pag. 4 a 13 auditi dinanzi l'On.le Tribunale di Matera nella causa di lavoro di che trattasi e nell'ambito della quale sono stati escussi. Sempre in via istruttoria si chiede, sin d'ora, qualora ritenuto necessario ed utile ai fini di una giusta decisione, di riaudire tutti i testi escussi nella prima fase del detto giudizio e/o parte di essi, sulle capitolate circostanze ammesse e/o sulle ammettende e/o su quelle sopra capitolate Sempre in via istruttoria, ci si riserva di proporre ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché deduzioni istruttorie, anche alle luce delle eventuali istanze difensive della controparte, nei termini previsti dall'art. 183, 6° comma, c.p.c., dei quali si chiede sin d'ora la concessione. Sempre in via istruttoria si chiede, sin d'ora, di disporsi CTU contabile al fine di accertare lo effettivo danno subito e tanto in caso di contestazione degli importi cosi come quantificati e/o qualora l'On.le Tribunale adito lo riterrà opportuno quanto necessario - Sempre in via istruttoria si fa -espressa riserva di deferire interrogatorio decisorio su capitolande circostanze per come da procura speciale ex art. 233 c.p.c. in calce al presente atto. -
Sempre in via istruttoria, anche ex art. 421 cpc, si chiede di acquisire al presente Giudizio tutta la documentazione depositata in primo grado, nessuna esclusa, anche all'esito della costituzione di controparte, e/o autorizzare il deposito di tutta quella atta a provare le circostanze di causa, nessuna esclusa".
7. Quale primo motivo di gravame l'appellante afferma che al contrario di quanto sostenuto dal primo Giudice nell'ambito della impugnata sentenza l'attrice avrebbe dimostrato attraverso la documentazione in atti, ed in particolare con quella depositata da controparte,
i danni patiti dalla stessa per i dedotti motivi atteso che, nel minimo, incontestabilmente i medesimi ammontano a quanto è stato liquidato nelle sentenze di condanna, cosi come analiticamente indicato nella comparsa conclusionale in atti.
Afferma l'appellante che sarebbe del tutto evidente che del danno subito nell'ambito del giudizio di primo grado vi era ampia prova documentale il tutto per come debitamente eccepito tanto nella nota autorizzata quanto nelle note conclusionali in atti. In merito, in ogni caso, si riserva di ulteriormente eccepire e dedurre all'esito delle difese di controparte e di deferire interrogatorio decisorio. Insiste affinché la Corte di Appello accolga le richieste istruttorie avanzate e non ammesse dal giudice di prime cure
8. Con il secondo motivo critica la sentenza nella parte in cui non ha accolto la domanda di condanna generica.
9. Con il terzo motivo di gravame parte appellante critica la sentenza nella parte in cui ha condannato a spese che ritiene eccessive e che appare, una punizione per non avere inteso la società attrice aderire a quanto conciliativamente il Giudice di prime cure aveva proposto. Afferma l'appellante che tuttavia il rifiuto della società attrice di pervenire alla conciliazione così come enucleata, risiedeva nelle ampie e fondate motivazioni esposte in primo grado.
Pag. 5 a 13 Quanto alla condanna per lite temeraria, afferma l'appellante che il Tribunale di Matera non avrebbe indicato i motivi per cui la lite andrebbe ritenuta temeraria. La temerarietà della lite andrebbe ricercata, dopo un'attenta valutazione dell'an, fatto questo negato dallo stesso giudicante che lo ha escluso per presunta insussistenza della prova circa il quantum.
10. Con comparse depositate il 4.11.2019 si sono costituiti gli appellati esponendo tutte le difese già svolte in primo grado e dando atto che il Tribunale Penale di Matera ha nel frattempo emesso ordinanza di archiviazione del procedimento penale intrapreso nei confronti dei convenuti;
hanno quindi chiesto il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
11. Con ordinanza del 26.5.2020 questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività rilevando la mancata allegazione e dimostrazione del periculum in mora;
ha poi rigettato le istanze istruttorie non essendo stata oggetto di specifico appello la mancata ammissione delle stesse in primo grado.
12. Già trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c, ma poi rimessa sul ruolo per mutamento dei componenti del collegio giudicante, con ordinanza del 25.3.2025,
è stata quindi fissata l'udienza del 15 luglio 2025 per la discussione orale dinanzi al collegio ex art. 281 sexies cpc, con termine per il deposito di eventuali note conclusionali fino a dieci giorni prima dell'udienza.
13. All'udienza del 15.07.2025, tenutasi in forma scritta, lette le difese e deduzioni depositate dai soli appellati la causa è quindi decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
14. L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
15. Quanto al primo motivo di appello va ricordato che l'appellante ha contestato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provato il quantum del chiesto risarcimento, invocando quale unico argomento di aver, di contro fornito la relativa prova, desumibile dalla stessa condanna subita dall'attrice con le sentenze agli atti rese nel giudizio nel quale sono state rese le testimonianze che si assumono false. L'appellante non ha invece aggredito la sentenza nella parte in cui, richiamando la propria precedente ordinanza, ha affermato che l'accertamento di una mancata prova sul quantum rende superflua anche ogni indagine sull'an della richiesta risarcitoria), e che nessuna delle prove richieste da parte attrice assume rilevanza ai fini della presente decisione, in quanto ivi nulla è articolato sulla quantificazione del danno lamentato, nonché nella parte in cui ha affermato che parte attrice nella memoria conclusionale nulla ha aggiunto in ordine all'irrilevanza delle prove articolate.
16. Da ciò consegue innanzitutto che non possono esser accolte le istanze istruttorie, ribadite in grado di appello, peraltro in modo non circostanziato ma per relationem, perché anche in questo grado di giudizio parte appellante non ha invocato una diversa rilevanza delle
Pag. 6 a 13 stesse.
17. Ciò premesso va anche osservato che dovendo seguire lo stesso ordine di trattazione delle questioni come delineato dal Tribunale e confermato dall'atto di appello e quindi procedendo all'esame del quantum del preteso risarcimento va osservato quanto segue.
Contrariamente, a quanto invocato da parte appellante, la prova dell'entità del danno non può ritenersi fornita dalla mera esistenza agli atti delle sentenze di condanna subite nel giudizio di lavoro nel quale furono rese le testimonianze, come oggi invocato dall'appellante, e ciò perché tale rilevanza documentale ai fini della quantificazione del risarcimento non è stata invocata nel primo grado dell'odierna controversia, né nell'atto di citazione, né nelle memorie tese a delimitare il thema decidendum ed il thema probandum.
Va considerato peraltro che parte attrice in primo grado non aveva nemmeno prodotto tali sentenze a corredo della propria domanda introduttiva, (prodotte poi dai convenuti con la costituzione) con ciò quindi escludendo che nel proprio atto di citazione volesse ad esse riferirsi, nemmeno per relationem in ordine al preteso danno materiale subito.
18. Va considerato anche, a monte, che nell'atto di citazione l'attrice invocava genericamente la sussistenza dei danni "materiali e di immagine", senza indicare quale sarebbe stato il danno patrimoniale subito con ciò esonerando il giudice da ogni esame e relativa indagine.
Si riporta: "Nei giudizi risarcitori la domanda deve descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali si chiede il ristoro, senza limitarsi a formule generiche, come la richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi", perché tali domande, quando non nulle ex art. 164 cod. proc. civ., non obbligano il giudice a provvedere sul risarcimento di danni che siano concretamente descritti solo in corso di causa." (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13328 del
30/06/2015) Si legge ancora in detta sentenza: "Il Giudice tuttavia non è tenuto a provvedere su domande che non siano ritualmente formulate (art. 112 c.p.c.). (..) Una domanda di risarcimento del danno concepita in questi termini deve ritenersi tamquam non esset.
6.2.1. L'art. 163, comma 2, nn. 3 e 4 c.p.c. impone all'attore di esporre, nell'atto di citazione: - la determinazione della cosa oggetto della domanda;
- i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda. In tema di risarcimento del danno da fatto illecito o da inadempimento contrattuale, la "cosa" oggetto della domanda è il pregiudizio di cui si invochi il ristoro, e gli "elementi di fatto" costitutivi della pretesa sono rappresentati dalla descrizione della perdita che l'attore lamenti di avere patito. L'adempimento dell'onere di allegare i fatti costitutivi della pretesa è preordinato: (a) a consentire al convenuto l'esercizio del diritto di difesa;
(b) a consentire al giudice di individuare il thema decidendum. L'attore dunque non ha certamente l'onere di designare con un preciso nomen iuris il danno di cui chiede il risarcimento;
né ha l'onere di quantificarlo al centesimo: tali adempimenti non sono infatti strettamente necessari né per delimitare il thema decidendum, né per mettere il convenuto in condizioni di difendersi. L'attore ha invece il dovere di indicare analiticamente
Pag. 7 a 13 e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno. E dunque in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale;
in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale;
con quali criteri di calcolo dovrà essere computato. Questo essendo l'onere imposto dalla legge all'attore che domanda il risarcimento del danno, ne discende che una richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi", quando non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile.
Generica, perché non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere." (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13328 del
30/06/2015)
19. Tardiva ed irrilevante è poi la specificazione dei danni offerta solo in sede di memoria del
10.12.2018 e quindi oltre i termini del 183 c.p.c. con la quale parte attrice invocava i danni derivati da quanto aveva dovuto pagare in forza delle sentenze (del giudizio in materia di lavoro) prodotte in quella sede.
20. A ciò va aggiunto che, anche ove si volessero considerare le risultanze processuali comunque tempestivamente acquisite agli atti, ed anche invertendo l'ordine di trattazione delle questioni, procedendosi con la verifica della sussistenza dell'an debeatur, sulla quale non si è pronunciato il Tribunale, dalle stesse sentenze rese nel giudizio di impugnativa di licenziamento agli atti e quali risultanti dal fascicolo di parte appellata, convenuta in primo grado, emerge l'assenza del nesso causale.
21. Ed infatti già dalla lettura della sentenza di primo grado del Tribunale Lavoro (n. 116/2014) emerge che il convincimento del Tribunale in ordine all'illegittimità del licenziamento non era stato formulato sulle dichiarazioni rese dai testimoni di parte convenuta, avendo il
Tribunale ritenuto che le prove testimoniali di parte attrice e di parte convenuta si neutralizzassero tra loro ed affidando la motivazione ad altre valutazioni. Si legge infatti nella motivazione della citata pronuncia: "Nel corso della fase sommaria sono stati sentiti gli informatori dell'una e dell'altra parte che hanno offerto deposizioni discordanti: Nella valutazione di tali emergenze processuali il giudice della fase sommaria così si esprime: "le riferite prove orali sembrano neutralizzarsi tra loro, confermando le opposte di inconciliabili versioni dell'assenza ingiustificata della ricorrente dal lavoro e del rifiuto ad essa opposto dal datore di riprenderla in servizio dopo I'astensione facoltativa. Nessuna graduatoria d'attendibilità può esser stabilita tra di esse sulla base della mera soggettiva dei dichiaranti: se è vero che i testi addotti dalla lavoratrice sono suoi congiunti, dunque persone potenzialmente inclini a rendere dichiarazioni non veritiere per ragioni di solidarietà familiare, è altrettanto vero che quelli addotti dalla società sono tutti suoi dipendenti, dunque soggetti ugualmente inclini, almeno in astratto a rendere dichiarazioni compiacenti al datore di lavoro a motivo della loro condizione psicologica di soggezione verso il datore
Pag. 8 a 13 stesso. Nell'esercizio del libero convincimento del giudice è, allora, la prova logica che deve guidarlo nel difficile compito di stabilire quale versione corrisponda al vero: e la logica e di buon senso suggeriscono che nessuna persona sana di mente e mediamente rifiuterebbe di riprendere il posto di lavoro o, comunque, si assenterebbe ingiustificatamente - dopo un lungo periodo di assenza per maternità - con il rischio concreto di incorrere nel licenziamento, a maggior ragione trovandosi in una precaria situazione economico familiare come quella della ricorrente, con una figlia di pochi mesi ed il marito da alcune settimane licenziato dal proprio lavoro di muratore (cfr. il modello C2 storico prodotto dalla ricorrente), in un periodo di crisi generalizzata cosi drammaticamente vissuto da tutta la società italiana. Il medesimo metodo critico di valutazione della prova, inoltre, mostra come del tutto plausibile la spiegazione hic et inde fornita dal datore di lavoro alla ricorrente, presentatasi a riprendere servizio: nel lungo periodo di assenza per maternità (la ricorrente, si ribadisce, è stata prima interdetta per gravidanza a rischio, poi è stata collocata in astensione obbligatoria, quindi si è avvalsa di quella facoltativa) il datore si è dato una nuova organizzazione, nella quale non V'è più spazio per l'odierna ricorrente". La critica mossa dalla società opponente alle logiche e congrue valutazioni espresse dal giudice della fase sommaria nell'esercizio del libero convincimento (art. 116 c.p.c.) non può essere condivisa. La circostanza che la società avesse concesso la trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno non è in contrasto con la successiva valutazione di inutilità sopravvenuta" della prestazione resa dalla lavoratrice in considerazione del periodo di lunga mancanza di tale parto, proprio perché tale valutazione datoriale è maturata dopo che la lavoratrice già forniva le sue energie lavorative a tempo pieno. Talché come sottolinea l'ordinanza l'imprenditore ha dovuto riorganizzarsi per colmare il vuoto che si era venuto a determinare nell'organizzazione produttiva "
22. Nella sentenza della Corte di Appello Lavoro n. 631/2014 che ha rigettato l'impugnazione della società si legge poi: "Venendo all'esame del motivo - soggettivo posto a Parte_2 giustificazione - del licenziamento, esso si è sostanziato nell'assenza a partire dal 4.9.2012, senza che il datore di lavoro avesse preventivamente provveduto alla contestazione dell'addebito, con necessari elementi di specificità, tenuto conto che nella lettera di licenziamento non sono espressamente indicati i giorni di effettiva assenza dal lavoro, presumibilmente dal 4 al 15 settembre, data della lettera di licenziamento. La lavoratrice non ha impugnato il licenziamento subito sotto il profilo dell'art. 7 s.d.l. e, quindi, sul punto nessun rilievo può essere mosso, incentrando tutta la sua difesa sul fatto che ella il 4 settembre 2012, dopo 'la scadenza dei periodi di interdizione per gravidanza a rischio, poi di astensione, prima obbligatoria e, quindi, facoltativa, era rientrata al lavoro, ma il legale rappresentante della società non le aveva consentito la ripresa del lavoro e così, anche nei due giorni successivi, in cui si era fatta accompagnare dal marito e dalla sorella, che, in
Pag. 9 a 13 sede testimoniale, sussistendo la loro capacita a rendere testimonianza, hanno pienamente confermato quanto descritto.
Le opposte dichiarazioni rese dai testi indicati dalla società datrice di lavoro effettivamente provengono da dipendenti della società stessa e, quindi, a loro volta portatori di un interesse potenzialmente estrinsecabile nella necessità di non rendere dichiarazioni sfavorevoli al proprio datore di lavoro. Non può comunque, non sottolinearsi che la teste responsabile del personale - del supermercato della società appellante, riferiva, Tes_1 nel corso della deposizione, che la tre-quattro giorni prima del 4 settembre, P_ recatasi al supermercato per fare la spesa, le aveva assicurato che sarebbe rientrata al lavoro e tale circostanza è stata confermata anche dall'altro teste di parte datoriale,
, il quale ha dichiarato di aver assistito ad un colloquio tra e Controparte_8 P_
nel corso del quale la seconda chiedeva del rientro al lavoro e la prima CP_9 rispondeva che sarebbe avvenuto di lì a pochi giorni. Ma anche a voler ritenere che la il 4 settembre 2013 non si fosse volontariamente presentata al lavoro, deve P_ sottolinearsi che il CCNL Settore Commercio prevede la sanzione conservativa della multa fino a tre giorni di assenza, scattando quella espulsiva in ipotesi di assenza ingiustificata oltre i tre i giorni nell'anno solare. La mancata indicazione dei giorni di assenza posti a giustificazione del licenziamento rende, inoltre, impossibile qualsiasi accertamento sulla sussistenza, nel caso in esame, della colpa grave della lavoratrice, colpa diversa per l'indicato connotato di gravita, da quella prevista dalla disciplina pattizia;
salvo restando che la suddetta verifica deve essere eseguita tenendo del comportamento complessivo della lavoratrice, in relazione alle sue particolari condizioni psico-fisiche legate allo stato di gestazione e di maternità, le quali possono assumere rilievo ai fini dell'esclusione della gravita del comportamento sanzionato solo in quanto abbiano operato come fattori causali o concausale dello stesso e fermo restando il principio secondo cui l'onere di provare la sussistenza della giusta causa del licenziamento grava sul datore di lavoro. Da ciò discende, altresi, I'inammissibilità ed irrilevanza dei mezzi istruttori richiesti nell'atto di appello".
La Corte di Cassazione ha poi dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Pt_2 in base al cosiddetto principio della doppia conforme.
23. E' confermato quindi che nessun nesso potrebbe individuarsi tra la testimonianza resa nel giudizio, che si assume falsa e la condanna pronunciata in primo grado confermata in appello in quanto essa trova il suo fondamento in altre ragioni, tutte ritenute idonee a sorreggere la motivazione dai giudici di merito.
Ed anzi sia il Tribunale sia la Corte di Appello Lavoro nel proprio ragionamento svolgono una prova di resistenza, ipotizzando appunto di sottrarre dagli elementi probatori le testimonianze e individuano comunque altre ragioni di sostegno alla decisione presa.
Pag. 10 a 13 24. Esclusa quindi la sussistenza dell'an debeatur, per mancanza del nesso causale, prima ancora del quantum, resta assorbito il secondo motivo di doglianza relativa alla pretesa omessa pronuncia di condanna generica. Essa è comunque infondata considerato che è stato più volte chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione che "Se l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile (c.d. condanna specifica) il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti o quanto meno della opposizione del convenuto alla relativa richiesta dell'attore, rinviare a separato giudizio la liquidazione della somma dovuta, limitandosi alla condanna all'"an debeatur" (c.d. condanna generica), ma deve decidere anche in ordine al "quantum debeatur" accogliendo la domanda, ovvero respingendola in caso contrario." (Cass. Sez. 6
- L, Ordinanza n. 9952 del 28/03/2022). Nel caso di specie alla richiesta di condanna generica formulata dall'attrice, odierna appellante solo con la memoria del 10.12.2018, si opposero i convenuti con propria memoria in pari data dichiarando di non accettare il contraddittorio
25. Nemmeno il terzo motivo di doglianza, in relazione alla quantificazione delle spese può esser accolto. Ed infatti la liquidazione delle spese operata dal Tribunale (euro 8.000,00 per ed euro 9.000,00 per e , costituitisi con unico P_ Controparte_1 CP_3 difensore), essa è di molto inferiore ai parametri medi di legge, ed anzi più vicino ai minimi tabellari, se non inferiore. Ed infatti detti parametri medi, in relazione allo scaglione tra
52.001,00 a 260.000,00, nel testo vigente alla data della sentenza prevedevano un compenso tabellare complessivo per tutte le fasi di € 13.430,00, per una parte e di euro
17.459,00 per le altre due parti, con relativa maggiorazione, mentre i parametri minimi prevedevano un compenso di euro 7.795,00 e di euro 10.135,00 con la maggiorazione.
26. E' infondato altresì il motivo di doglianza relativo alla ulteriore condanna subita in primo grado ex art 96 c.p.c.. La pronuncia del giudice di primo grado va infatti confermata nella parte in cui ha ritenuto di accogliere tale domanda in base alla mancata adesione alla proposta conciliativa in primo grado;
tale circostanza rappresenta infatti un comportamento sanzionabile per abuso dello strumento processuale, in quanto la parte che ha rifiutato la proposta ha di fatto causato il prolungamento dei tempi del giudizio con l'inutile protrazione della controversia e lo svolgimento di attività che si sarebbe potuta evitare. (si pensi a quanto la Suprema Corte ha stabilito con ordinanza a Sez. Un - n. 28540 del 13.10.2023 con riferimento alla mancata adesione della parte alla proposta di definizione del giudizio:
"In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n.
149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di
Pag. 11 a 13 abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente".)
27. In conclusione l'appello va integralmente rigettato.
28. Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza. Esse vanno quindi poste a carico dell'appellante e possono esser liquidate in base ai parametri di cui al DM 2014 n.
55, aggiornato con il DM n. 37 dell'8.3.2018, con l'ulteriore aggiornamento di cui al DM 147 del 13.08.2022, utilizzando i valori minimi previsti per lo scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00 e per tutte le relative fasi (studio, introduttiva, trattazione e decisionale).
Con la precisazione che esse vanno poste solidalmente in favore di P_
e , con la maggiorazione prevista per la difesa di più parti.
[...] Controparte_10
Quanto a , poiché lo stesso è stato ammesso al patrocinio a spese dello CP_3
Stato, le relative spese vanno poste a favore dello Stato,
P.Q.M.
la Corte di Appello di Potenza, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , avverso la sentenza n. Parte_3
245/2019 del Tribunale di MATERA pubblicata il 18.03.2019, così provvede:
I. Rigetta l'appello.
II. Condanna la al rimborso in favore di Parte_3 P_
e , in solido tra loro, delle spese di questo grado di
[...] Controparte_1 giudizio che si liquidano in complessivi euro 9.308,00, oltre 15% per rimborso spese generali, cap e iva se dovuta, come per legge.
III. Condanna altresì la al rimborso in favore dello Stato delle spese di Pt_2 questo grado di giudizio che si liquidano in euro 7.160,00 oltre 15% per rimborso spese generali, cap e iva se dovuta, come per legge.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 15.07.2025
Il Giudice Ausiliario estensore La Presidente
Eustacchio Roberto Sivilla Lucia Gesummaria
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