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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/11/2025, n. 4933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4933 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4323/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
dott. Lucia Minutella Giudice
dott. AN Falconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4323/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO GIULIO Parte_1 C.F._1
CESARE 261 TORINO presso lo studio dell'avv. MARCO SANSUBRINO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._2
BUNIVA 85 PINEROLO presso lo studio dell'avv. PECORARO MARILINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 Per parte ricorrente: come da note conclusive del 2/4/2025
““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni eccezione, istanza ex adverso Nel merito: -Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al sig. della medesima con CP_1 Controparte_1 ogni conseguenza di legge;
-Riconoscere alla sig.ra il diritto al mantenimento e, per Parte_1
l'effetto, disporre a carico del marito un contributo mensile pari ad € 1.200,00 o in quell'altra veriore somma accertanda in corso di causa, in ogni caso da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT in modo automatico;
-Ordinare all'Ufficiale dello Stato civile competente l'annotazione del provvedimento di separazione negli appositi registri
In via istruttoria: -ammettersi interpello e testi sui sottotenorizzati capi di prova da intendersi preceduti dalla locuzione “Vero che”: 1 il sig. nel mese di marzo 2007 assumeva la sig. come colf CP_1 Pt_1 corrispondendogli una retribuzione mensile pari ad € 1.000,00( interpello a testi sig.ri CP_1
) 2 durante il matrimonio, a partire dal 2014, il sig. organizzava viaggi Testimone_1 CP_1
/vacanza con la moglie della durata di non meno di 15 giorni in località quali Cuba, Santo Domingo,
Egitto, Tunisia, del costo ciascuno di circa € 10.000,00( interpello a testi sig.ri CP_1 [...]
- . 3 il sig. insieme alla sig.ra Tes_1 Persona_1 CP_1 Pt_1 abitualmente nei fine settimana si recavano ai Casinò di Saint Vincent, di Sanremo e di Juan Les Pins e presso il casino di Saint Vincent possedeva la tessera Oro che dava la disponibilità di parcheggio, ristorante e hotel ( interpello a testi sig.ri - CP_1 Testimone_1 Persona_1
di 4 il sig. solo durante i primi due anni di matrimonio, ha speso
[...] Per_1 CP_1 all'incirca € 200.000,00 nel gioco d'azzardo presso i Casino di Saint Vicent, di Sanremo e di Juan Les
Pins(interpello a testi sig.ri ) 5 il sig. organizzava con CP_1 Testimone_1 CP_1 frequenza cene a casa, ed anche in ristoranti, ed invitava molti amici, non meno di una decina, oltre alla figlia, al genero e alla sig.ra (interpello a testi sig.ri - Per_2 CP_1 Testimone_1
di . il sig. volle fin dall'inizio del matrimonio che la Persona_1 Per_1 CP_1 moglie si occupasse a tempo pieno della casa e del marito ( interpello , a testi sig.ri CP_1
- ) 7 per tutta la vita matrimoniale la moglie si è dedicata alla Testimone_1 Persona_1 gestione della casa e della famiglia, occupandosi delle faccende domestiche, di prenotare visite mediche, acquistare farmaci per il marito, della cura della villa e del proprio marito ( interpello , CP_1
a testi sig.ri - ). 8 il sig. , anche in pensione, ha continuato Testimone_1 Persona_1 CP_1
a lavorare e gestire l'attività di Autodemolizioni e vendita di Autoricambi Centro dell'Auto sas, recandosi in modo continuativo e giornalmente presso la sede della società, trascorrendo ivi l'intero pagina 2 di 13 orario di apertura dell'azienda, e rispettando gli orari di apertura e chiusura dell'impresa ( interpello
, a testi sig.ri ) 9 ad aprile 2018 la sig.ra CP_1 Testimone_1 Persona_1 Pt_1 si recò dalla sua amica e le raccontò che durante una violenta discussione con la sig.ra Persona_1
, presente il marito, nella casa coniugale, la la aveva minacciata con una bottiglia, Per_2 Per_2
e lei era corsa spaventata fuori dall'abitazione chiedendo aiuto, non trovando supporto e aiuto nel sig.
per poi recarsi dalla amica ( interpello a testi sig.ri CP_1 Persona_1 CP_1 [...]
- di 10 la sig.ra le consigliò occasione Tes_1 Persona_1 Per_1 Persona_1 di denunciare l'accaduto ai carabinieri ( a testi sig.ri - Testimone_1 Persona_1
di 11 Vero che il sig. nel 2022 , in occasione di un litigio con la moglie riconosceva
[...] Per_1 CP_1 che lui preferiva la compagnia della sig.ra alla moglie, dichiarando che “ senza di lei io non Per_2 posso vivere” (interpello . 12 ad agosto 2022, alla presenza della ricorrente, il sig. CP_1 consegnava € 20.000,00 in contanti alla (interpello a testi sig.ri CP_1 Per_2 CP_1
) . 13 Vero che il 18 gennaio 2023 la sig.ra veniva ricoverata presso il Testimone_1 Pt_1 nosocomio ospedaliero Cellini di Torino, ove veniva sottoposta ad intervento chirurgico all'ernia al disco ed una volta dimessa veniva trasportata presso il centro riabilitativo Villa Serena di Piossasco per la convalescenza di un mese interpello a testi sig.ri ) . 14 durante il CP_1 Testimone_1 mese di degenza il sig. non si è recato dalla moglie a trovarla e si è disinteressato della medesima CP_1 non telefonando e non informandosi sulle condizioni della moglie ( interpello di a testi CP_1 sig.ri ) . 15 prima del matrimonio, la sig.ra ha lavorato per una Testimone_1 Parte_1 agenzia di viaggi ( a teste e sig.ra ). la sig.ra si Testimone_1 Persona_1 Parte_1 recava di solito non più due volte all'anno, e per 5/6 gorni, in Romania per trovare i genitori anziani .
Nel 2022 si è recata in Romania a motivo del ricovero e delle gravi condizioni di salute del padre infatti deceduto il giorno 08.04.2022 ( interpello sig. e testi e sig.ra CP_1 Testimone_1 Per_1
. 17 la sig.ra ha contribuito al pagamento del corrispettivo per l'acquisto della
[...] Parte_1 autovettura Hyundai con la somma di euro 3.000,00 ( interpello Sig. e teste CP_1 Testimone_1
) 18 nel periodo compreso tra la data del 08 marzo 2023 -quando la sig.ra ha fatto ritorno
[...] Pt_1
a casa dalla degenza presso Villa Serena- e la data di sabato 08 aprile 2023, la sig.ra Parte_1 aveva gravi problemi di deambulazione e labirintite e restava a letto (interpello sig. e testi CP_1
e sig.ra ) e perse in quel periodo quasi venti kg. 19 nel periodo Testimone_1 Persona_1 compreso tra l' 08 marzo 2023 e il 08 aprile 2023 la sig.ra preparava i pasti e li portava Persona_1 al domicilio della sig.ra che si trovava a casa propria, a letto a causa le sue condizioni Parte_1 di salute ( testi e sig.ra ) . 20 In data 08 aprile 2024, dopo l'ora di Testimone_1 Persona_1
pagina 3 di 13 pranzo, la sig.ra sig.ra accompagnava in auto la sig.ra dalla casa dei coniugi Persona_1 Pt_1
alla stazione dato che si stava recando dalla figlia per trascorrere con lei Parte_2 Tes_1 le festività pasquali ( testi e sig.ra ) 21 Nel mese di Aprile 2023 e in Testimone_1 Persona_1 particolare alla data del 08 aprile 2023 il piano terapeutico del sig. malato di diabete, era CP_1 scaduto e in tale condizioni non può essere rilasciata prescrizione e ricetta per il farmaco Trajenta dal medico curante o da una farmacia( a teste il medico dott.ssa . 22 Verso la fine del mese Testimone_2 di marzo 2023 il figlio del sig. in cucina, ha invitato la sig.ra a lasciare per sempre la CP_1 Pt_1 casa coniugale e il padre ( a teste 23 nella mattinata del 11 aprile 2023 la sig.ra Testimone_3
, di ritorno dalle festività pasquali trascorse presso la figlia , non Parte_1 Testimone_1 ha potuto entrare nella casa coniugale in Bibiana avendo trovato il cancello della casa coniugale chiuso con un lucchetto e la serratura sostituita dal marito e tutti i suoi effetti personali buttati in strada nella spazzatura ( per interpello e testi ) . -Si indicano a testi, anche a CP_1 Testimone_1 prova contraria, con riserva di indicate testi e formulare capi di prova contraria: Testimone_1 in Torino, via Viverone 9- di e con tale atto si integra la lista con Persona_1 Per_1 il nominativo del medico del sig. dott.ss -Disporre indagini tributarie nei CP_1 Testimone_2 confronti del sig. ordinando alla Guardia di Finanza di acquisire e trasmettere alla CP_1
Cancelleria del Tribunale la documentazione presente in anagrafe tributaria e in particolare quella inerente i rapporti bancari a nome del sig. esistenti presso Banca Unicredit s.p.a., con CP_1 acquisizione di documenti inerenti gli indicatori della capacità contributiva del sig. quali auto CP_1 di lusso, situazioni immobiliari e/o dismissioni/cessioni/donazioni, investimenti e partecipazioni societarie, oltre all'esistenza altre linee di credito presso ulteriori istituti bancari . -in ipotesi in cui la
Guardia di Finanza non provveda in tal senso, e in caso di incompletezza della documentazione prodotta dal sig. ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. a Unicredit spa dei documenti relativi ai rapporti CP_1 bancari in essere a nome del sig. ed in particolare quello relativo al conto corrente n. CP_1
20167200 nonché del conto corrente su cui sono state trasferite le somme presenti sul c.c. Unicredit n.
0000106401039 estinto in data 27.03.2023 nonché del c.c. 106538305, e tutti menzionati nella documentazione in atti, oltre ad eventuali fidi, garanzie e dossier titoli esistenti. -ordinare in ogni caso il deposito delle dichiarazioni dell'ultimo triennio della società il Centro Dell'Auto in cui il sig. CP_1 risulta socio accomandatario. -Si chiede di essere autorizzati a depositare come file audio la
[...] registrazione telefonica della conversazione intercorsa tra e la sig.ra nella Testimone_3 Pt_1 casa di Bibiana a fine marzo 2023 in caso in cui si contesti la circostanza come precisata nella presente memoria.
pagina 4 di 13 Per parte resistente: come da note del 3/6/2025
“CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge: NEL MERITO In via principale Dichiarare la separazione personale dei coniugi
[...]
e , con addebito della stessa alla moglie e per l'effetto: Respingere Controparte_1 Parte_1 tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto per tutti i fatti di cui alla parte narrativa in atti e pertanto nulla disporre a titolo di assegno di mantenimento a favore della sig.ra ; Parte_1
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che il Giudice non ravvisi nelle condotte poste in essere dalla ricorrente i presupposti per una pronuncia di addebito della separazione a carico della medesima, porre a carico del NO un contributo al mantenimento della NOa CP_1 Pt_1
commisurato all'attuale ed effettiva situazione economico -reddituale del resistente, il quale
[...] percepisce una pensione di circa Euro 1.000,00 al mese ed in ogni caso non superiore ad Euro 200,00 mensili. In via istruttoria Parte resistente chiede l'ammissione delle prove documentali tutte allegate in atti nonché della prova per interrogatorio formale e testi sui capitoli di prova di cui alla comparsa nonché di quelli dedotti con la presente memoria che si riportano qui di seguito (da intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”): Capo n. 15: nel mese di aprile 2023 la sig.ra provvedeva a Pt_1 prelevare i propri effetti personali dalla casa coniugale avvalendosi dell ditta Traslochi Scarlata di
OL (interpello teste: legale rappresentante Traslochi Scarlata) Capo n. 16: tra i beni Pt_1 oggetti di trasloco vi erano anche una poltrona con meccanismo di sollevamento automatico, tappeti ed elettrodomestici (teste: legale rappresentante Traslochi Scarlata) Capo n. 17: nei periodi di assenza dalla casa coniugale della sig.ra le uniche persone che facevano visita al NO erano Pt_1 CP_1
i figli ed AN ed i coniugi – (testi: , , Tes_3 Per_2 CP_2 Controparte_3 Testimone_3
, ) Capo n. 18: in data 23/03/2023, durante la notte, alcuni Persona_3 Persona_4 rapinatori si introducevano nell'abitazione ex coniugale e portavano con sé denaro e gioielli (interpello
Si chiede altresì che l'Ill.mo Signor Presidente Voglia ordinare ai sensi e per gli effetti dell'art. Pt_1
210 c.p.c. alla NOa l'esibizione nonché la produzione dell'estratti di tutti i conti Parte_1 correnti intestati o cointestati alla medesima, anche esteri, relativi agli anni 2022 - 2023 ed al primo trimestre 2024; In ogni caso Col favore delle spese, diritti, onorari di causa oltre CPA e rimborso forfetario nelle misure di legge pagina 5 di 13 Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I NOi e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
BIBIANA il 01/03/2014.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BIBIANA (atto n. 1 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 08/03/2024 ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi, affermando che, a causa delle condotte violative degli obblighi nascenti dal matrimonio (in particolare quelli di fedeltà e assistenza morale) attuate dal marito, la prosecuzione della vita matrimoniale era divenuta intollerabile.
Chiedeva quindi addebitarsi la separazione al marito, e disporsi in proprio favore un assegno di mantenimento nella misura di € 1.800,00 mensili.
Con memoria depositata il 13/5/2024 si è costituito. Controparte_1
Pur aderendo alla domanda di separazione personale, ha contestato la ricostruzione in fatto di parte attorea, domandando in via riconvenzionale, a propria volta, l'addebito nei confronti della moglie, a tal fine affermando che sarebbe stata lei a violare l'obbligo di assistenza morale e materiale.
Ha chiesto dunque di respingersi la domanda di contributo al mantenimento e, in via subordinata, di disporsi un assegno nella misura ritenuta congrua in base alla propria condizione e comunque non superiore ad € 200,00 mensili.
All'udienza del 12/6/2024 sono comparse personalmente le parti con i difensori;
all'esito dell'ascolto il giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e si è riservato.
A scioglimento della riserva, con ordinanza del 4-7/7/2024, il giudice istruttore ha emanato i provvedimenti provvisori, ha disposto in ordine alle istanze istruttorie, nonché ha fissato udienza a tal fine.
Con atto di costituzione del 3/12/2024 si costituiva nuovo difensore per parte ricorrente.
All'udienza del 18/12/2024 innanzi al Got delegato, si procedeva all'escussione dei mezzi di prova e all'esito rimetteva la causa innanzi al giudice relatore per il prosieguo. pagina 6 di 13 Il giudice relatore assegnava termini ai sensi dell'art. 473 bis. 28 cpc e fissava udienza di rimessione al
Collegio.
Le parti depositavano i propri scritti e, in particolare, parte ricorrente modificava la domanda di contributo al mantenimento in punto di quantum, riducendola ad euro 1200,00 mensili (importo provvisoriamente disposto con ordinanza ex art 473 bis. 22 cpc).
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata risultando configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, giustificando, pertanto, la pronuncia.
*
Per venire al merito, si ritiene superflua, anzitutto ogni reiterata richiesta istruttoria formulata da parte ricorrente, tra cui il deposito di un file audio che allude ad una circostanza (cap. 22 del ricorso) palesemente irrilevante.
La causa può essere dunque decisa sulla base del materiale probatorio acquisito.
Sulla domanda di addebito
Le parti hanno formulato reciprocamente la domanda di addebito: la ricorrente poiché il marito avrebbe violato l'obbligo di fedeltà e quello di assistenza morale;
perpetrato condotte di violenza psicologica, e da ultimo avrebbe sinanche cambiato la serratura di casa.
A sua volta il ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie per aver, sempre a suo dire, CP_1 violato l'obbligo di assistenza.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che la dichiarazione di addebito della separazione “implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi”(cfr. Cassazione civ. 32837/2022).
pagina 7 di 13 Nel corso del giudizio sono state assunte anche prove che non hanno consentito di ritenere raggiunta la prova dei fatti assunti come rilevanti ai fini delle rispettive domande, e comunque del nesso di causa tra la asserita violazione degli obblighi e la crisi.
Con riguardo alla violazione dell'obbligo di assistenza, la riporta, anzitutto, quale evento Pt_1 rilevante, l'intervento chirurgico avvenuto nel gennaio 2023 e il disinteresse manifestato nel frangente dal marito.
Al riguardo i testi esaminati o riferiscono de relato (“ne sono a conoscenza perché lei mi chiamava piangendo e dicendomi che il marito non le aveva fatto neanche una telefonata né era mai andato a trovarla in ospedale” teste o attestano fatti generici e irrilevanti (“ne sono a conoscenza perché Per_1 mia madre me lo riferiva e io quando sono andata a trovare mia madre in ospedale non l'ho mai visto accanto a lei”; teste . Tes_1
E, in effetti, pure parte resistente ha lamentato una trascuratezza da parte della moglie, stante i lunghi periodi di “allontanamento” nemmeno contestati (cfr pag. 9 comparsa di costituzione, punti 18 e 19).
Pertanto, anche l'ultimo episodio di allontanamento dell'aprile 2023 valorizzato sia dal per CP_1 affermare la violazione dell'obbligo di assistenza - perché a suo dire, la moglie sarebbe uscita per acquistare delle medicine essenziali per lo stesso, senza farvi più ritorno- sia dalla ricorrente rispetto alla violazione del dovere di coabitazione -perché il marito avrebbe cambiato la serratura di casa impendendole di entrare -, altro non è che l'ennesimo atteggiamento che prova un clima familiare caratterizzato da una situazione di reciproca intolleranza, connotata da reciproci atteggiamenti ostili, che
è impossibile attribuire alla responsabilità dell'uno o dell'altra..
In particolare, il cambio di serratura del cancello di ingresso non può rilevare, nel contesto, come gesto di per sé solo sufficiente a determinarne l'addebito, giacche anche tale condotta – pur se censurabile - si inserisce in una situazione conclamata di reciproca intolleranza variamente manifestatasi.
Infine, sia della violazione del dovere di fedeltà sia delle asserite violenze di cui si lamenta la ricorrente non c'è traccia probatoria.
Ciò vale con precipuo riferimento alla relazione che il avrebbe intrattenuto con tale G.M. che CP_1 avrebbe assunto connotati tali da “compromettere la fiducia tra i coniugi ed a turbare emotivamente e destabilizzare la moglie”.
pagina 8 di 13 A dire del convenuto, al contrario “era stata scelta già da qualche anno proprio dalla stessa ricorrente come collaboratrice domestica, mentre il marito della stessa, NO , si prende cura del Persona_4 giardino e della manutenzione dell'abitazione del NO . CP_1
Sebbene dunque la presenza della donna presso l'abitazione familiare fosse pacifica, che ciò abbia comportato le conseguenze di cui la si lamenta non emerge da nessuna parte. Pt_1
La stessa figlia sentita come teste, confortando la prospettazione del convenuto, ha affermato “…solo dopo che mia madre ha iniziato ad avere i problemi di ernia del disco veniva una persona (….) ad aiutare in casa collaborando con mia madre, ma solo saltuariamente”
Nel caso di specie, dunque, il Tribunale ritiene che nessuna pronuncia di addebito della separazione possa essere pronunciata.
Sulla domanda al contributo al mantenimento
Oggetto di controversia è il riconoscimento dell'assegno di mantenimento e, in tal caso, la sua determinazione.
Presupposti dell'assegno di mantenimento sono, oltre all'esplicita domanda e il non addebito della separazione, il non aver mezzi adeguati propri e, ancora, la disponibilità dell'onerato di mezzi economici idonei (l'art.156 cc stabilisce che l'assegno al mantenimento in favore dell'altro coniuge costituisce un effetto della separazione “qualora egli [il coniuge] non abbia adeguati redditi propri” e, capoverso,
“l'entità di tale somma è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”).
Con riguardo al giudizio di adeguatezza, la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che
“poiché la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, i a cui va rapportato, ai sensi dell'art.156 cc, comma 1, l'assegno di mantenimento sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea”
(Cass. 12196/17;Cass 952/2023). A ciò deve aggiungersi il giudizio comparativo, occorrendo cioè tenere conto delle circostanze concrete ed attuali e dei redditi dell'obbligato.
Orbene, merita condivisione, e va dunque confermato, l'impianto dell'ordinanza ex art 473 bis.22 cpc (non reclamata) che così provvede: “Impregiudicata ogni valutazione delle rispettive domande di addebito, appare necessario attribuire, in via provvisoria, alla ricorrente un contributo al suo mantenimento di € 1.200,00 mensili da ritenere congruo avuto riguardo anche alla durata del matrimonio. Va infatti rilevato in primis che tra le parti esiste una notevole e perdurante sperequazione pagina 9 di 13 reddituale/patrimoniale. La ricorrente, che ha sessantadue anni, ha problemi di salute, è priva di reddito e, quanto meno per ragioni anagrafiche, difficilmente ricollocabile nel mondo del lavoro così da garantirsi una condizione di autosufficienza economica. Essa per altro vive presso la figlia, essendo dunque esonerata da spese abitative, ed ammette in udienza di avere “qualche risparmio” di cui non specifica, tuttavia l'ammontare. Il convenuto, quasi novantenne, è certamente pensionato. Vive tuttavia in casa di proprietà della figlia e dunque non ha spese abitative, e, oltre alla pensione, per circa €
1.000,00 mensili, ha ampia disponibilità di denaro come comprovato dalle movimentazioni certificate dagli estratti conto, in taluni casi cospicue (cfr. giro conto di oltre € 221.000,00 il 19.4.2022) Egli stesso inoltre riferisce di avere effettuato “tra la fine del 2022 ed il 2023… dei bonifici per Euro 110.000,00
(par di capire provenienti dal ricavato della vendita di un capannone sede della società per il dichiarato corrispettivo di Euro 356.994,00) a titolo di prestiti infruttiferi a favore del Centro dell'Auto S.a.s.” di cui la figlia stessa è amministratore, egli essendo socio accomandante ma solo dal giugno 2023 (cfr. visura storica;
in precedenza era accomandatario continuando ad espletare attività lavorativa come si desume dal doc. 12 di parte convenuta), espressione che sottende un evidente autofinanziamento dato che i bonifici sono tutti antecedenti al mese di giugno, o comunque (ipotesi nella sostanza meno verosimile dati i rapporti familiari) una posizione creditoria di cui occorre comunque tenere conto. A ciò aggiungasi che il tenore di vita della coppia era sicuramente agiato se è vero – lo riconosce lo stesso
– che (tra l'altro) “…La NOa dopo aver iniziato la relazione sentimentale con il CP_1 Pt_1 NO decideva di smettere di lavorare per trascorrere così la propria vita nell'agiatezza più CP_1 assoluta. Nel giro di qualche anno, con continue richieste di denaro al marito, ha provveduto a costituirsi un piccolo patrimonio immobiliare in Romania, intestandolo ad altri soggetti, posto che dalla documentazione prodotta non risulta proprietaria di alcun bene immobile, oltre ai gioielli di notevole valore ricevuti in dono dal marito nel corso degli anni ed una discreta liquidità che, per quanto è dato sapere al mese di ottobre 2022 ammontava ad euro 61.000,00 circa”. Il notasi, neppure ha CP_1 contestato inoltre circostanze a tal fine significative (viaggi, visite al casinò, cene con numerosi invitati ecc.). Inoltre, la ricorrente riporta che “riceveva settimanalmente dal marito la somma in contanti di
250 euro (non di € 500,00) per fare la spesa e provvedere alla gestione della casa” a dimostrazione del fatto che il ménage si fondasse esclusivamente, e per presumibilissima scelta condivisa, stante la condizione economica del marito, sulle risorse del coniuge”.
Riassumendo: tra le parti esiste una conclamata sperequazione reddituale/patrimoniale.
Quanto alla moglie va considerato che:
pagina 10 di 13 - difficilmente potrà ricollocarsi sul mondo del lavoro, data l'età e i problemi di salute;
- vive presso la casa della figlia e quindi non sopporta spese abitative;
- in udienza ha affermato di avere “qualche risparmio” (dalla documentazione in atti, ultimo prelievo dal conto alla stessa intestato è stato di circa 61 mila euro);
- in costanza di matrimonio ha goduto di un tenore di vita pacificamente agiato;
- in costanza di matrimonio il ménage familiare si fondava esclusivamente sulle risorse dell'altro coniuge.
Con riguardo al marito, poi, va rilevato che:
- è pensionato (novantenne) e percepisce una pensione di euro 1.000,00;
- ha un cospicuo patrimonio accantonato in parte in uscita per importanti prestiti infruttiferi;
- vive in casa di proprietà della figlia;
- l'alto tenore di vita matrimoniale, giova ribadire, è circostanza non contestata.
I testi all'uopo ascoltati hanno riferito che in costanza di matrimonio la sig.ra ha Parte_1 smesso di lavorare per occuparsi della gestione della casa (Teste sig.ra : ADR “è così, ne Persona_1 sono a conoscenza perché la sig.ra si consultava anche con me su cosa preparare velocemente Pt_1 quando non aveva sufficiente tempo per cucinare al marito;
si è sempre dedicata alla gestione della casa, facendo le pulizie in modo perfetto perché lei mi riferiva che lui pretendeva l'igiene perfetta, maniacale;
si occupava di acquistare i farmaci per il marito, prenotare le visite mediche, me lo diceva e l'ho constatato di persona: a volte siamo andate insieme dal medico di famiglia (che è lo stesso mio), si occupava poi della cura della villa, anche del giardino, delle galline e dei cani”;) e che sempre in costanza di matrimonio il sig. era sovente fuori casa “perché a lavoro”. CP_1
Ulteriore aspetto da considerare riguarda la posizione creditoria che la ricorrente sembrerebbe (il condizionale è obbligato) vantare nei confronti della figlia . Testimone_1
Al di là di quanto costei ha affermato nell'identificarsi nelle premesse della deposizione testimoniale
(“sono nata a [...] il giorno 15.04.1982, residente a [...]
Viverone 9, sono disoccupata;
sono la figlia della sig.ra devo restituire a mia madre il debito Pt_1 di euro 80.000 per l'acquisto della mia casa, per il resto sono indifferente alla causa”), l'estratto conto
Unicredit (doc. 6) intestato in via esclusiva alla attesta in effetti in data 27 aprile 2022 un Pt_1
“prestito infruttifero” nei confronti della figlia di € 80.004,92 che, al di là del fatto che si traduca o meno in una reale posizione creditoria - sembrando semmai corrispondere, anche tenuto conto della relazione tra le parti, ad una donazione - attesta come la godesse allora, e in costanza di matrimonio, di Pt_3 pagina 11 di 13 ampia disponibilità di denaro che, in mancanza di prova contraria, proveniva certamente dal marito, il quale, a mo' di esempio, in data 31.12.2021, emetteva un assegno di 20.000 euro (doc. 8) cui seguiva in data 3 gennaio 2022 (doc. 6) un versamento di pari importo sul predetto conto della (doc. 6 Pt_1 ricorrente): lo stesso il 04/04/2022, allorquando ad un accredito di € 21.000,00 sul conto della , Pt_1 corrisponde un'uscita su conto di pari importo. CP_1
Analoghe operazioni si riscontrano nei periodi precedenti, “senza considerare la somma settimanale di
Euro 500,00 in contanti consegnata alla ricorrente ed altre regalie, non solo in denaro ma anche in effetti personali di lusso”, ammette il convenuto.
Si tratta di circostanze che (diversamente da quel che rileverebbe in giudizio divorzile ove, tra l'altro, va verificato l'aspetto compensativo dell'attribuzione) attestano come il abbia sempre consentito CP_1 alla moglie un tenore di vita veramente elevato che, considerata la funzione del contributo di mantenimento, va salvaguardato.
Alla luce di un giudizio di adeguatezza (art 156 I c cc) e di comparazione e tenuto conto delle ulteriori circostanze (art 156 II cc): standard di vita possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, durata del matrimonio, appare congruo un contributo al mantenimento nella misura complessiva pari ad euro 1200,00 mensili, quanto cioè stabilito in via provvisoria, somma che la ricorrente ha, finalmente, accettato riducendo le iniziali pretese.
Spese di lite
Deve condannarsi parte resistente al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente nella misura di 1/3 tenuto conto dell'accoglimento della domanda attorea quanto contributo al mantenimento.
La restante parte dev'essere compensata, in ragione del reciproco rigetto della domanda di addebito e della non contestazione quanto alla domanda relativa allo status.
Valori medi per le quattro fasi.
Scaglione da 26.000,01 a 52.000.00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.ss c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
pagina 12 di 13 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BIBIANA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
RIGETTA la domanda di addebito formulata da entrambe le parti.
DISPONE che versi a un contributo a titolo Controparte_1 Parte_1 di mantenimento pari ad euro 1.200,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo Istat.
CONDANNA il convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida, previa compensazione nella misura di 2/3, in € 1.737,66 oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
dott. Lucia Minutella Giudice
dott. AN Falconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4323/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO GIULIO Parte_1 C.F._1
CESARE 261 TORINO presso lo studio dell'avv. MARCO SANSUBRINO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._2
BUNIVA 85 PINEROLO presso lo studio dell'avv. PECORARO MARILINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 Per parte ricorrente: come da note conclusive del 2/4/2025
““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni eccezione, istanza ex adverso Nel merito: -Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al sig. della medesima con CP_1 Controparte_1 ogni conseguenza di legge;
-Riconoscere alla sig.ra il diritto al mantenimento e, per Parte_1
l'effetto, disporre a carico del marito un contributo mensile pari ad € 1.200,00 o in quell'altra veriore somma accertanda in corso di causa, in ogni caso da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT in modo automatico;
-Ordinare all'Ufficiale dello Stato civile competente l'annotazione del provvedimento di separazione negli appositi registri
In via istruttoria: -ammettersi interpello e testi sui sottotenorizzati capi di prova da intendersi preceduti dalla locuzione “Vero che”: 1 il sig. nel mese di marzo 2007 assumeva la sig. come colf CP_1 Pt_1 corrispondendogli una retribuzione mensile pari ad € 1.000,00( interpello a testi sig.ri CP_1
) 2 durante il matrimonio, a partire dal 2014, il sig. organizzava viaggi Testimone_1 CP_1
/vacanza con la moglie della durata di non meno di 15 giorni in località quali Cuba, Santo Domingo,
Egitto, Tunisia, del costo ciascuno di circa € 10.000,00( interpello a testi sig.ri CP_1 [...]
- . 3 il sig. insieme alla sig.ra Tes_1 Persona_1 CP_1 Pt_1 abitualmente nei fine settimana si recavano ai Casinò di Saint Vincent, di Sanremo e di Juan Les Pins e presso il casino di Saint Vincent possedeva la tessera Oro che dava la disponibilità di parcheggio, ristorante e hotel ( interpello a testi sig.ri - CP_1 Testimone_1 Persona_1
di 4 il sig. solo durante i primi due anni di matrimonio, ha speso
[...] Per_1 CP_1 all'incirca € 200.000,00 nel gioco d'azzardo presso i Casino di Saint Vicent, di Sanremo e di Juan Les
Pins(interpello a testi sig.ri ) 5 il sig. organizzava con CP_1 Testimone_1 CP_1 frequenza cene a casa, ed anche in ristoranti, ed invitava molti amici, non meno di una decina, oltre alla figlia, al genero e alla sig.ra (interpello a testi sig.ri - Per_2 CP_1 Testimone_1
di . il sig. volle fin dall'inizio del matrimonio che la Persona_1 Per_1 CP_1 moglie si occupasse a tempo pieno della casa e del marito ( interpello , a testi sig.ri CP_1
- ) 7 per tutta la vita matrimoniale la moglie si è dedicata alla Testimone_1 Persona_1 gestione della casa e della famiglia, occupandosi delle faccende domestiche, di prenotare visite mediche, acquistare farmaci per il marito, della cura della villa e del proprio marito ( interpello , CP_1
a testi sig.ri - ). 8 il sig. , anche in pensione, ha continuato Testimone_1 Persona_1 CP_1
a lavorare e gestire l'attività di Autodemolizioni e vendita di Autoricambi Centro dell'Auto sas, recandosi in modo continuativo e giornalmente presso la sede della società, trascorrendo ivi l'intero pagina 2 di 13 orario di apertura dell'azienda, e rispettando gli orari di apertura e chiusura dell'impresa ( interpello
, a testi sig.ri ) 9 ad aprile 2018 la sig.ra CP_1 Testimone_1 Persona_1 Pt_1 si recò dalla sua amica e le raccontò che durante una violenta discussione con la sig.ra Persona_1
, presente il marito, nella casa coniugale, la la aveva minacciata con una bottiglia, Per_2 Per_2
e lei era corsa spaventata fuori dall'abitazione chiedendo aiuto, non trovando supporto e aiuto nel sig.
per poi recarsi dalla amica ( interpello a testi sig.ri CP_1 Persona_1 CP_1 [...]
- di 10 la sig.ra le consigliò occasione Tes_1 Persona_1 Per_1 Persona_1 di denunciare l'accaduto ai carabinieri ( a testi sig.ri - Testimone_1 Persona_1
di 11 Vero che il sig. nel 2022 , in occasione di un litigio con la moglie riconosceva
[...] Per_1 CP_1 che lui preferiva la compagnia della sig.ra alla moglie, dichiarando che “ senza di lei io non Per_2 posso vivere” (interpello . 12 ad agosto 2022, alla presenza della ricorrente, il sig. CP_1 consegnava € 20.000,00 in contanti alla (interpello a testi sig.ri CP_1 Per_2 CP_1
) . 13 Vero che il 18 gennaio 2023 la sig.ra veniva ricoverata presso il Testimone_1 Pt_1 nosocomio ospedaliero Cellini di Torino, ove veniva sottoposta ad intervento chirurgico all'ernia al disco ed una volta dimessa veniva trasportata presso il centro riabilitativo Villa Serena di Piossasco per la convalescenza di un mese interpello a testi sig.ri ) . 14 durante il CP_1 Testimone_1 mese di degenza il sig. non si è recato dalla moglie a trovarla e si è disinteressato della medesima CP_1 non telefonando e non informandosi sulle condizioni della moglie ( interpello di a testi CP_1 sig.ri ) . 15 prima del matrimonio, la sig.ra ha lavorato per una Testimone_1 Parte_1 agenzia di viaggi ( a teste e sig.ra ). la sig.ra si Testimone_1 Persona_1 Parte_1 recava di solito non più due volte all'anno, e per 5/6 gorni, in Romania per trovare i genitori anziani .
Nel 2022 si è recata in Romania a motivo del ricovero e delle gravi condizioni di salute del padre infatti deceduto il giorno 08.04.2022 ( interpello sig. e testi e sig.ra CP_1 Testimone_1 Per_1
. 17 la sig.ra ha contribuito al pagamento del corrispettivo per l'acquisto della
[...] Parte_1 autovettura Hyundai con la somma di euro 3.000,00 ( interpello Sig. e teste CP_1 Testimone_1
) 18 nel periodo compreso tra la data del 08 marzo 2023 -quando la sig.ra ha fatto ritorno
[...] Pt_1
a casa dalla degenza presso Villa Serena- e la data di sabato 08 aprile 2023, la sig.ra Parte_1 aveva gravi problemi di deambulazione e labirintite e restava a letto (interpello sig. e testi CP_1
e sig.ra ) e perse in quel periodo quasi venti kg. 19 nel periodo Testimone_1 Persona_1 compreso tra l' 08 marzo 2023 e il 08 aprile 2023 la sig.ra preparava i pasti e li portava Persona_1 al domicilio della sig.ra che si trovava a casa propria, a letto a causa le sue condizioni Parte_1 di salute ( testi e sig.ra ) . 20 In data 08 aprile 2024, dopo l'ora di Testimone_1 Persona_1
pagina 3 di 13 pranzo, la sig.ra sig.ra accompagnava in auto la sig.ra dalla casa dei coniugi Persona_1 Pt_1
alla stazione dato che si stava recando dalla figlia per trascorrere con lei Parte_2 Tes_1 le festività pasquali ( testi e sig.ra ) 21 Nel mese di Aprile 2023 e in Testimone_1 Persona_1 particolare alla data del 08 aprile 2023 il piano terapeutico del sig. malato di diabete, era CP_1 scaduto e in tale condizioni non può essere rilasciata prescrizione e ricetta per il farmaco Trajenta dal medico curante o da una farmacia( a teste il medico dott.ssa . 22 Verso la fine del mese Testimone_2 di marzo 2023 il figlio del sig. in cucina, ha invitato la sig.ra a lasciare per sempre la CP_1 Pt_1 casa coniugale e il padre ( a teste 23 nella mattinata del 11 aprile 2023 la sig.ra Testimone_3
, di ritorno dalle festività pasquali trascorse presso la figlia , non Parte_1 Testimone_1 ha potuto entrare nella casa coniugale in Bibiana avendo trovato il cancello della casa coniugale chiuso con un lucchetto e la serratura sostituita dal marito e tutti i suoi effetti personali buttati in strada nella spazzatura ( per interpello e testi ) . -Si indicano a testi, anche a CP_1 Testimone_1 prova contraria, con riserva di indicate testi e formulare capi di prova contraria: Testimone_1 in Torino, via Viverone 9- di e con tale atto si integra la lista con Persona_1 Per_1 il nominativo del medico del sig. dott.ss -Disporre indagini tributarie nei CP_1 Testimone_2 confronti del sig. ordinando alla Guardia di Finanza di acquisire e trasmettere alla CP_1
Cancelleria del Tribunale la documentazione presente in anagrafe tributaria e in particolare quella inerente i rapporti bancari a nome del sig. esistenti presso Banca Unicredit s.p.a., con CP_1 acquisizione di documenti inerenti gli indicatori della capacità contributiva del sig. quali auto CP_1 di lusso, situazioni immobiliari e/o dismissioni/cessioni/donazioni, investimenti e partecipazioni societarie, oltre all'esistenza altre linee di credito presso ulteriori istituti bancari . -in ipotesi in cui la
Guardia di Finanza non provveda in tal senso, e in caso di incompletezza della documentazione prodotta dal sig. ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. a Unicredit spa dei documenti relativi ai rapporti CP_1 bancari in essere a nome del sig. ed in particolare quello relativo al conto corrente n. CP_1
20167200 nonché del conto corrente su cui sono state trasferite le somme presenti sul c.c. Unicredit n.
0000106401039 estinto in data 27.03.2023 nonché del c.c. 106538305, e tutti menzionati nella documentazione in atti, oltre ad eventuali fidi, garanzie e dossier titoli esistenti. -ordinare in ogni caso il deposito delle dichiarazioni dell'ultimo triennio della società il Centro Dell'Auto in cui il sig. CP_1 risulta socio accomandatario. -Si chiede di essere autorizzati a depositare come file audio la
[...] registrazione telefonica della conversazione intercorsa tra e la sig.ra nella Testimone_3 Pt_1 casa di Bibiana a fine marzo 2023 in caso in cui si contesti la circostanza come precisata nella presente memoria.
pagina 4 di 13 Per parte resistente: come da note del 3/6/2025
“CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge: NEL MERITO In via principale Dichiarare la separazione personale dei coniugi
[...]
e , con addebito della stessa alla moglie e per l'effetto: Respingere Controparte_1 Parte_1 tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto per tutti i fatti di cui alla parte narrativa in atti e pertanto nulla disporre a titolo di assegno di mantenimento a favore della sig.ra ; Parte_1
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che il Giudice non ravvisi nelle condotte poste in essere dalla ricorrente i presupposti per una pronuncia di addebito della separazione a carico della medesima, porre a carico del NO un contributo al mantenimento della NOa CP_1 Pt_1
commisurato all'attuale ed effettiva situazione economico -reddituale del resistente, il quale
[...] percepisce una pensione di circa Euro 1.000,00 al mese ed in ogni caso non superiore ad Euro 200,00 mensili. In via istruttoria Parte resistente chiede l'ammissione delle prove documentali tutte allegate in atti nonché della prova per interrogatorio formale e testi sui capitoli di prova di cui alla comparsa nonché di quelli dedotti con la presente memoria che si riportano qui di seguito (da intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”): Capo n. 15: nel mese di aprile 2023 la sig.ra provvedeva a Pt_1 prelevare i propri effetti personali dalla casa coniugale avvalendosi dell ditta Traslochi Scarlata di
OL (interpello teste: legale rappresentante Traslochi Scarlata) Capo n. 16: tra i beni Pt_1 oggetti di trasloco vi erano anche una poltrona con meccanismo di sollevamento automatico, tappeti ed elettrodomestici (teste: legale rappresentante Traslochi Scarlata) Capo n. 17: nei periodi di assenza dalla casa coniugale della sig.ra le uniche persone che facevano visita al NO erano Pt_1 CP_1
i figli ed AN ed i coniugi – (testi: , , Tes_3 Per_2 CP_2 Controparte_3 Testimone_3
, ) Capo n. 18: in data 23/03/2023, durante la notte, alcuni Persona_3 Persona_4 rapinatori si introducevano nell'abitazione ex coniugale e portavano con sé denaro e gioielli (interpello
Si chiede altresì che l'Ill.mo Signor Presidente Voglia ordinare ai sensi e per gli effetti dell'art. Pt_1
210 c.p.c. alla NOa l'esibizione nonché la produzione dell'estratti di tutti i conti Parte_1 correnti intestati o cointestati alla medesima, anche esteri, relativi agli anni 2022 - 2023 ed al primo trimestre 2024; In ogni caso Col favore delle spese, diritti, onorari di causa oltre CPA e rimborso forfetario nelle misure di legge pagina 5 di 13 Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I NOi e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
BIBIANA il 01/03/2014.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BIBIANA (atto n. 1 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 08/03/2024 ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi, affermando che, a causa delle condotte violative degli obblighi nascenti dal matrimonio (in particolare quelli di fedeltà e assistenza morale) attuate dal marito, la prosecuzione della vita matrimoniale era divenuta intollerabile.
Chiedeva quindi addebitarsi la separazione al marito, e disporsi in proprio favore un assegno di mantenimento nella misura di € 1.800,00 mensili.
Con memoria depositata il 13/5/2024 si è costituito. Controparte_1
Pur aderendo alla domanda di separazione personale, ha contestato la ricostruzione in fatto di parte attorea, domandando in via riconvenzionale, a propria volta, l'addebito nei confronti della moglie, a tal fine affermando che sarebbe stata lei a violare l'obbligo di assistenza morale e materiale.
Ha chiesto dunque di respingersi la domanda di contributo al mantenimento e, in via subordinata, di disporsi un assegno nella misura ritenuta congrua in base alla propria condizione e comunque non superiore ad € 200,00 mensili.
All'udienza del 12/6/2024 sono comparse personalmente le parti con i difensori;
all'esito dell'ascolto il giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e si è riservato.
A scioglimento della riserva, con ordinanza del 4-7/7/2024, il giudice istruttore ha emanato i provvedimenti provvisori, ha disposto in ordine alle istanze istruttorie, nonché ha fissato udienza a tal fine.
Con atto di costituzione del 3/12/2024 si costituiva nuovo difensore per parte ricorrente.
All'udienza del 18/12/2024 innanzi al Got delegato, si procedeva all'escussione dei mezzi di prova e all'esito rimetteva la causa innanzi al giudice relatore per il prosieguo. pagina 6 di 13 Il giudice relatore assegnava termini ai sensi dell'art. 473 bis. 28 cpc e fissava udienza di rimessione al
Collegio.
Le parti depositavano i propri scritti e, in particolare, parte ricorrente modificava la domanda di contributo al mantenimento in punto di quantum, riducendola ad euro 1200,00 mensili (importo provvisoriamente disposto con ordinanza ex art 473 bis. 22 cpc).
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata risultando configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, giustificando, pertanto, la pronuncia.
*
Per venire al merito, si ritiene superflua, anzitutto ogni reiterata richiesta istruttoria formulata da parte ricorrente, tra cui il deposito di un file audio che allude ad una circostanza (cap. 22 del ricorso) palesemente irrilevante.
La causa può essere dunque decisa sulla base del materiale probatorio acquisito.
Sulla domanda di addebito
Le parti hanno formulato reciprocamente la domanda di addebito: la ricorrente poiché il marito avrebbe violato l'obbligo di fedeltà e quello di assistenza morale;
perpetrato condotte di violenza psicologica, e da ultimo avrebbe sinanche cambiato la serratura di casa.
A sua volta il ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie per aver, sempre a suo dire, CP_1 violato l'obbligo di assistenza.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che la dichiarazione di addebito della separazione “implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi”(cfr. Cassazione civ. 32837/2022).
pagina 7 di 13 Nel corso del giudizio sono state assunte anche prove che non hanno consentito di ritenere raggiunta la prova dei fatti assunti come rilevanti ai fini delle rispettive domande, e comunque del nesso di causa tra la asserita violazione degli obblighi e la crisi.
Con riguardo alla violazione dell'obbligo di assistenza, la riporta, anzitutto, quale evento Pt_1 rilevante, l'intervento chirurgico avvenuto nel gennaio 2023 e il disinteresse manifestato nel frangente dal marito.
Al riguardo i testi esaminati o riferiscono de relato (“ne sono a conoscenza perché lei mi chiamava piangendo e dicendomi che il marito non le aveva fatto neanche una telefonata né era mai andato a trovarla in ospedale” teste o attestano fatti generici e irrilevanti (“ne sono a conoscenza perché Per_1 mia madre me lo riferiva e io quando sono andata a trovare mia madre in ospedale non l'ho mai visto accanto a lei”; teste . Tes_1
E, in effetti, pure parte resistente ha lamentato una trascuratezza da parte della moglie, stante i lunghi periodi di “allontanamento” nemmeno contestati (cfr pag. 9 comparsa di costituzione, punti 18 e 19).
Pertanto, anche l'ultimo episodio di allontanamento dell'aprile 2023 valorizzato sia dal per CP_1 affermare la violazione dell'obbligo di assistenza - perché a suo dire, la moglie sarebbe uscita per acquistare delle medicine essenziali per lo stesso, senza farvi più ritorno- sia dalla ricorrente rispetto alla violazione del dovere di coabitazione -perché il marito avrebbe cambiato la serratura di casa impendendole di entrare -, altro non è che l'ennesimo atteggiamento che prova un clima familiare caratterizzato da una situazione di reciproca intolleranza, connotata da reciproci atteggiamenti ostili, che
è impossibile attribuire alla responsabilità dell'uno o dell'altra..
In particolare, il cambio di serratura del cancello di ingresso non può rilevare, nel contesto, come gesto di per sé solo sufficiente a determinarne l'addebito, giacche anche tale condotta – pur se censurabile - si inserisce in una situazione conclamata di reciproca intolleranza variamente manifestatasi.
Infine, sia della violazione del dovere di fedeltà sia delle asserite violenze di cui si lamenta la ricorrente non c'è traccia probatoria.
Ciò vale con precipuo riferimento alla relazione che il avrebbe intrattenuto con tale G.M. che CP_1 avrebbe assunto connotati tali da “compromettere la fiducia tra i coniugi ed a turbare emotivamente e destabilizzare la moglie”.
pagina 8 di 13 A dire del convenuto, al contrario “era stata scelta già da qualche anno proprio dalla stessa ricorrente come collaboratrice domestica, mentre il marito della stessa, NO , si prende cura del Persona_4 giardino e della manutenzione dell'abitazione del NO . CP_1
Sebbene dunque la presenza della donna presso l'abitazione familiare fosse pacifica, che ciò abbia comportato le conseguenze di cui la si lamenta non emerge da nessuna parte. Pt_1
La stessa figlia sentita come teste, confortando la prospettazione del convenuto, ha affermato “…solo dopo che mia madre ha iniziato ad avere i problemi di ernia del disco veniva una persona (….) ad aiutare in casa collaborando con mia madre, ma solo saltuariamente”
Nel caso di specie, dunque, il Tribunale ritiene che nessuna pronuncia di addebito della separazione possa essere pronunciata.
Sulla domanda al contributo al mantenimento
Oggetto di controversia è il riconoscimento dell'assegno di mantenimento e, in tal caso, la sua determinazione.
Presupposti dell'assegno di mantenimento sono, oltre all'esplicita domanda e il non addebito della separazione, il non aver mezzi adeguati propri e, ancora, la disponibilità dell'onerato di mezzi economici idonei (l'art.156 cc stabilisce che l'assegno al mantenimento in favore dell'altro coniuge costituisce un effetto della separazione “qualora egli [il coniuge] non abbia adeguati redditi propri” e, capoverso,
“l'entità di tale somma è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”).
Con riguardo al giudizio di adeguatezza, la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che
“poiché la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, i
(Cass. 12196/17;Cass 952/2023). A ciò deve aggiungersi il giudizio comparativo, occorrendo cioè tenere conto delle circostanze concrete ed attuali e dei redditi dell'obbligato.
Orbene, merita condivisione, e va dunque confermato, l'impianto dell'ordinanza ex art 473 bis.22 cpc (non reclamata) che così provvede: “Impregiudicata ogni valutazione delle rispettive domande di addebito, appare necessario attribuire, in via provvisoria, alla ricorrente un contributo al suo mantenimento di € 1.200,00 mensili da ritenere congruo avuto riguardo anche alla durata del matrimonio. Va infatti rilevato in primis che tra le parti esiste una notevole e perdurante sperequazione pagina 9 di 13 reddituale/patrimoniale. La ricorrente, che ha sessantadue anni, ha problemi di salute, è priva di reddito e, quanto meno per ragioni anagrafiche, difficilmente ricollocabile nel mondo del lavoro così da garantirsi una condizione di autosufficienza economica. Essa per altro vive presso la figlia, essendo dunque esonerata da spese abitative, ed ammette in udienza di avere “qualche risparmio” di cui non specifica, tuttavia l'ammontare. Il convenuto, quasi novantenne, è certamente pensionato. Vive tuttavia in casa di proprietà della figlia e dunque non ha spese abitative, e, oltre alla pensione, per circa €
1.000,00 mensili, ha ampia disponibilità di denaro come comprovato dalle movimentazioni certificate dagli estratti conto, in taluni casi cospicue (cfr. giro conto di oltre € 221.000,00 il 19.4.2022) Egli stesso inoltre riferisce di avere effettuato “tra la fine del 2022 ed il 2023… dei bonifici per Euro 110.000,00
(par di capire provenienti dal ricavato della vendita di un capannone sede della società per il dichiarato corrispettivo di Euro 356.994,00) a titolo di prestiti infruttiferi a favore del Centro dell'Auto S.a.s.” di cui la figlia stessa è amministratore, egli essendo socio accomandante ma solo dal giugno 2023 (cfr. visura storica;
in precedenza era accomandatario continuando ad espletare attività lavorativa come si desume dal doc. 12 di parte convenuta), espressione che sottende un evidente autofinanziamento dato che i bonifici sono tutti antecedenti al mese di giugno, o comunque (ipotesi nella sostanza meno verosimile dati i rapporti familiari) una posizione creditoria di cui occorre comunque tenere conto. A ciò aggiungasi che il tenore di vita della coppia era sicuramente agiato se è vero – lo riconosce lo stesso
– che (tra l'altro) “…La NOa dopo aver iniziato la relazione sentimentale con il CP_1 Pt_1 NO decideva di smettere di lavorare per trascorrere così la propria vita nell'agiatezza più CP_1 assoluta. Nel giro di qualche anno, con continue richieste di denaro al marito, ha provveduto a costituirsi un piccolo patrimonio immobiliare in Romania, intestandolo ad altri soggetti, posto che dalla documentazione prodotta non risulta proprietaria di alcun bene immobile, oltre ai gioielli di notevole valore ricevuti in dono dal marito nel corso degli anni ed una discreta liquidità che, per quanto è dato sapere al mese di ottobre 2022 ammontava ad euro 61.000,00 circa”. Il notasi, neppure ha CP_1 contestato inoltre circostanze a tal fine significative (viaggi, visite al casinò, cene con numerosi invitati ecc.). Inoltre, la ricorrente riporta che “riceveva settimanalmente dal marito la somma in contanti di
250 euro (non di € 500,00) per fare la spesa e provvedere alla gestione della casa” a dimostrazione del fatto che il ménage si fondasse esclusivamente, e per presumibilissima scelta condivisa, stante la condizione economica del marito, sulle risorse del coniuge”.
Riassumendo: tra le parti esiste una conclamata sperequazione reddituale/patrimoniale.
Quanto alla moglie va considerato che:
pagina 10 di 13 - difficilmente potrà ricollocarsi sul mondo del lavoro, data l'età e i problemi di salute;
- vive presso la casa della figlia e quindi non sopporta spese abitative;
- in udienza ha affermato di avere “qualche risparmio” (dalla documentazione in atti, ultimo prelievo dal conto alla stessa intestato è stato di circa 61 mila euro);
- in costanza di matrimonio ha goduto di un tenore di vita pacificamente agiato;
- in costanza di matrimonio il ménage familiare si fondava esclusivamente sulle risorse dell'altro coniuge.
Con riguardo al marito, poi, va rilevato che:
- è pensionato (novantenne) e percepisce una pensione di euro 1.000,00;
- ha un cospicuo patrimonio accantonato in parte in uscita per importanti prestiti infruttiferi;
- vive in casa di proprietà della figlia;
- l'alto tenore di vita matrimoniale, giova ribadire, è circostanza non contestata.
I testi all'uopo ascoltati hanno riferito che in costanza di matrimonio la sig.ra ha Parte_1 smesso di lavorare per occuparsi della gestione della casa (Teste sig.ra : ADR “è così, ne Persona_1 sono a conoscenza perché la sig.ra si consultava anche con me su cosa preparare velocemente Pt_1 quando non aveva sufficiente tempo per cucinare al marito;
si è sempre dedicata alla gestione della casa, facendo le pulizie in modo perfetto perché lei mi riferiva che lui pretendeva l'igiene perfetta, maniacale;
si occupava di acquistare i farmaci per il marito, prenotare le visite mediche, me lo diceva e l'ho constatato di persona: a volte siamo andate insieme dal medico di famiglia (che è lo stesso mio), si occupava poi della cura della villa, anche del giardino, delle galline e dei cani”;) e che sempre in costanza di matrimonio il sig. era sovente fuori casa “perché a lavoro”. CP_1
Ulteriore aspetto da considerare riguarda la posizione creditoria che la ricorrente sembrerebbe (il condizionale è obbligato) vantare nei confronti della figlia . Testimone_1
Al di là di quanto costei ha affermato nell'identificarsi nelle premesse della deposizione testimoniale
(“sono nata a [...] il giorno 15.04.1982, residente a [...]
Viverone 9, sono disoccupata;
sono la figlia della sig.ra devo restituire a mia madre il debito Pt_1 di euro 80.000 per l'acquisto della mia casa, per il resto sono indifferente alla causa”), l'estratto conto
Unicredit (doc. 6) intestato in via esclusiva alla attesta in effetti in data 27 aprile 2022 un Pt_1
“prestito infruttifero” nei confronti della figlia di € 80.004,92 che, al di là del fatto che si traduca o meno in una reale posizione creditoria - sembrando semmai corrispondere, anche tenuto conto della relazione tra le parti, ad una donazione - attesta come la godesse allora, e in costanza di matrimonio, di Pt_3 pagina 11 di 13 ampia disponibilità di denaro che, in mancanza di prova contraria, proveniva certamente dal marito, il quale, a mo' di esempio, in data 31.12.2021, emetteva un assegno di 20.000 euro (doc. 8) cui seguiva in data 3 gennaio 2022 (doc. 6) un versamento di pari importo sul predetto conto della (doc. 6 Pt_1 ricorrente): lo stesso il 04/04/2022, allorquando ad un accredito di € 21.000,00 sul conto della , Pt_1 corrisponde un'uscita su conto di pari importo. CP_1
Analoghe operazioni si riscontrano nei periodi precedenti, “senza considerare la somma settimanale di
Euro 500,00 in contanti consegnata alla ricorrente ed altre regalie, non solo in denaro ma anche in effetti personali di lusso”, ammette il convenuto.
Si tratta di circostanze che (diversamente da quel che rileverebbe in giudizio divorzile ove, tra l'altro, va verificato l'aspetto compensativo dell'attribuzione) attestano come il abbia sempre consentito CP_1 alla moglie un tenore di vita veramente elevato che, considerata la funzione del contributo di mantenimento, va salvaguardato.
Alla luce di un giudizio di adeguatezza (art 156 I c cc) e di comparazione e tenuto conto delle ulteriori circostanze (art 156 II cc): standard di vita possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, durata del matrimonio, appare congruo un contributo al mantenimento nella misura complessiva pari ad euro 1200,00 mensili, quanto cioè stabilito in via provvisoria, somma che la ricorrente ha, finalmente, accettato riducendo le iniziali pretese.
Spese di lite
Deve condannarsi parte resistente al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente nella misura di 1/3 tenuto conto dell'accoglimento della domanda attorea quanto contributo al mantenimento.
La restante parte dev'essere compensata, in ragione del reciproco rigetto della domanda di addebito e della non contestazione quanto alla domanda relativa allo status.
Valori medi per le quattro fasi.
Scaglione da 26.000,01 a 52.000.00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.ss c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
pagina 12 di 13 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BIBIANA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
RIGETTA la domanda di addebito formulata da entrambe le parti.
DISPONE che versi a un contributo a titolo Controparte_1 Parte_1 di mantenimento pari ad euro 1.200,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo Istat.
CONDANNA il convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida, previa compensazione nella misura di 2/3, in € 1.737,66 oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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