Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 13/05/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00141/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00305/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 305 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giandomenico Pittelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bolzano, via Vintler, n. 17;
contro
Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Gasparri, Alfredo Pischedda, Elena Arcangeli, Federica Maurer e Britta Venturino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Ufficio Legale dell'Azienda in Bolzano, corso della Libertà, n. 23;
per l'annullamento
1) della decisione definitiva della Commissione Sanitaria Ricorsi dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, emessa in data -OMISSIS-, avente ad oggetto il ricorso presentato dalla Sig.ra -OMISSIS- avverso il giudizio emesso nei suoi confronti dalla Commissione di accertamento dell’invalidità civile in data -OMISSIS-;
e di ogni ulteriore atto, qui non conosciuto, presupposto, conseguente o comunque connesso al provvedimento di cui sopra.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria dell'Alto Adige;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 la consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Riconvocata la camera di consiglio in data 13 maggio 2025;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Commissione sanitaria per l’accertamento dell’invalidità civile, nella riunione del -OMISSIS-, accertava che la ricorrente era affetta dalla seguente minorazione: “ -OMISSIS- ”, dichiarando che la stessa era invalida al -OMISSIS- (cfr. doc. 3 dell’Azienda).
Nella riunione del -OMISSIS- la stessa Commissione accertava a carico della ricorrente, su sua richiesta, la seguente minorazione: “ -OMISSIS- ”, dichiarandola invalida al -OMISSIS- (cfr. doc. 4 dell’Azienda).
La Commissione sanitaria multizonale delle Revisioni straordinarie in tema di accertamento dell’invalidità civile, nella seduta del -OMISSIS-, dopo aver sottoposto la ricorrente ad accertamento medico-legale e verificato la riduzione del grado di invalidità di cui al verbale del -OMISSIS-, dichiarava la ricorrente invalida al 46% (cfr. doc. 3 della ricorrente).
La ricorrente reagiva presentando ricorso alla Commissione sanitaria Ricorsi, la quale accoglieva il ricorso amministrativo, riconoscendole un’invalidità pari al -OMISSIS- per la seguente minorazione: “ -OMISSIS- ” (cfr. doc. 6 dell’Azienda).
La Commissione sanitaria per l’accertamento dell’invalidità civile, nuovamente adita dalla stessa ricorrente, accertava nella riunione del -OMISSIS- un’invalidità del -OMISSIS- (cfr. doc. 7 dell’Azienda).
Avverso quest’ultimo giudizio espresso nei suoi confronti, la ricorrente proponeva ricorso alla Commissione sanitaria Ricorsi, che nella seduta del -OMISSIS- lo respingeva definitivamente, confermando il giudizio della Commissione di prima istanza (cfr. doc. 1 della ricorrente).
Quest’ultima decisione della Commissione sanitaria Ricorsi è oggetto di impugnazione nel presente procedimento.
A fondamento del ricorso è stato dedotto il seguente motivo:
“ Violazione dell’art. 9, comma 12, della L.P. n. 17/1993. Carenza di motivazione della decisione della Commissione di seconda istanza nell’ambito del ricorso gerarchico ”.
La ricorrente si duole che la Commissione Ricorsi, nel respingere il ricorso, si sia limitata a richiamare la decisione assunta dalla Commissione di prima istanza, senza effettuare - ovvero rendere quantomeno conoscibile - alcuna valutazione autonoma dei motivi posti a fondamento del ricorso amministrativo, con conseguente impossibilità per la ricorrente di ricostruire l’ iter logico-giuridico in base al quale si è determinata.
In particolare, la Commissione di seconda istanza non avrebbe abbozzato alcuna analisi delle contestazioni portate alla sua attenzione, né fornito alcuna motivazione sulla loro ritenuta infondatezza.
Si è costituita in giudizio l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, eccependo in via preliminare l’irricevibilità del ricorso, per tardività. L’impugnata decisione del -OMISSIS- sarebbe infatti stata ricevuta dalla ricorrente in data -OMISSIS-, mentre il ricorso è stato notificato all’Azienda resistente solo il -OMISSIS-, in violazione del termine decadenziale previsto dall’art. 29 c.p.a..
Nel merito, l’Azienda si è difesa affermando che la decisione impugnata costituirebbe “ un atto meramente confermativo ”, privo di natura provvedimentale. La Commissione Ricorsi non avrebbe potuto/dovuto apportare nuove valutazioni o considerazioni, data l’assenza di doglianze avversarie e relative motivazioni nel ricorso amministrativo.
Anche volendo considerare il giudizio impugnato come atto confermativo, secondo l’Azienda la decisione sarebbe motivata per relationem ad altro atto, che non era necessario allegare.
Infine, le valutazioni tecniche contenute nella decisione della Commissione Ricorsi non sarebbero sindacabili, se non sotto il profilo della ragionevolezza e della coerenza.
In vista dell’udienza di merito la ricorrente ha depositato una memoria in cui ha preso posizione sull’eccezione di tardività sollevata dalla difesa dell’Azienda e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza pubblica del 9 aprile 2025 il Presidente ha avvisato le parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., che il Collegio potrebbe porre a fondamento della decisione la questione pregiudiziale della giurisdizione, ponendosi la domanda proposta dalla ricorrente al di fuori del perimetro di cognizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 42, comma 3, del D.L. n. 269/2003 e agli artt. 442, 444 e 445-bis c.p.a..
Su richiesta delle parti, il Presidente ha assegnato il termine di 15 giorni per il deposito di eventuali memorie in merito alla questione sollevata d’ufficio.
In data 22 aprile 2025 l’Azienda resistente ha depositato una memoria, in cui ha dichiarato di aderire all’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione, sollevata d’ufficio da questo giudice.
Anche la ricorrente ha depositato una memoria, in data 23 aprile 2025, nella quale ha insistito per la giurisdizione del giudice amministrativo adito, rilevando di non avere chiesto “ l’attribuzione di una diversa percentuale di invalidità, ma… l’annullamento della decisione definitiva della Commissione Sanitaria Ricorsi dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, in quanto mancante completamente di motivazione ”. La ricorrente, pertanto, avrebbe “ inteso lamentare esclusivamente l’avvenuta violazione dell’interesse legittimo alla regolare e motivata conclusione del procedimento amministrativo dell’art. 9, comma 2, della L.P. n. 17/1993 ”.
Alla camera di consiglio riconvocata del 13 maggio 2025 il ricorso è stato, infine, deciso.
DIRITTO
Va vagliata, dapprima, l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata d’ufficio da questo giudice all’udienza pubblica del 9 aprile 2025.
La questione è fondata.
Ai fini dell’esame sulla questione della giurisdizione va operata una corretta individuazione della domanda presentata nell’ambito del presente giudizio e della situazione giuridica soggettiva allo stesso sottesa, tenuto conto dei fatti posti a fondamento del ricorso introduttivo.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato, aderendo all’indirizzo univocamente assunto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ha anche di recente ribadito la rilevanza del cd. “ petitum sostanziale ” e della cd. “ causa petendi ”, statuendo che: “ Lo stesso giudice del riparto ricorda tradizionalmente (da ultimo Corte di Cassazione, SS.UU., ord. 28022/2022) che ‘è noto che la decisione sulla giurisdizione è determinata dall’oggetto della domanda e che, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto “petitum sostanziale”, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto sulla base della “causa petendi”, ossia dei soli fatti dedotti a fondamento della pretesa fatta valere con l’atto introduttivo della lite, di cui essi sono manifestazione e da cui la domanda viene identificata, indagando sull’effettiva natura della controversia, in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio ed alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive su cui esso si articola e si svolge (ex multis, Cass., S.U., 16 aprile 2021, n. 10105; Cass., S.U., 12 ottobre 2020, n. 21993; Cass., S.U., 31 luglio 2018, n. 20350; Cass., S.U., 16 maggio 2008, n. 12378; Cass., S.U., 11 aprile 2006 n. 8374; Cass. S.U., 27 gennaio 2005, n. 1622; Cass., S.U., 7 marzo 2003 n. 3508; cfr., da ultimo, Cass., S.U., 5 settembre 2022, n. 26039) ’” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 18 aprile 2023, n. 3896; id. T.R.G.A. Bolzano, 24 aprile 2024, n. 109).
Nel caso di specie, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione definitiva della Commissione Ricorsi dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige del -OMISSIS-, resa ai sensi dell’art. 14 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46 e s.m., con la quale è stato confermato il giudizio della Commissione di prima istanza, che aveva accertato un’invalidità pari al -OMISSIS- (cfr. doc.ti 1 e 7 della ricorrente).
Non può condividersi quanto dedotto dalla difesa della ricorrente in ordine alla natura di mero interesse legittimo della pretesa fatta valere: il petitum sostanziale del giudizio attiene infatti alla percentuale di invalidità civile riconosciuta, che viene contestata nel ricorso.
Ė pur vero che la ricorrente deduce il vizio di motivazione, ma tale vizio viene prospettato in diretta relazione con le precedenti valutazioni della Commissione, e, in particolare, con quella -OMISSIS-, in cui le era stata riconosciuta un’invalidità del -OMISSIS-, di fronte alla stessa diagnosi di -OMISSIS-.
Anche il quadro normativo di riferimento porta a concludere per la giurisdizione del giudice ordinario nella materia dell’invalidità civile.
L’art. 25 della citata legge provinciale n. 46 del 1978 prevede che “ contro i provvedimenti indicati nei precedenti articoli 14 e 24 è ammessa la tutela giurisdizionale… dinanzi ai competenti organi ordinari e amministrativi ”.
A livello statale, il capo III del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (“ Disposizioni antielusive e di controllo in materia assistenziale e previdenziale ”), all’art. 42 (“ Disposizioni in materia di invalidità civile ”), comma 3 (come modificato dalla legge di conversione 24.11.2003, n. 326), stabilisce che: “… La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa ”.
L’art. 442, primo comma, c.p.c. sancisce che: “ Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo ”.
Il successivo art. 444, primo comma, c.p.c. chiarisce che: “ le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore …”.
Infine, secondo l’art. 445-bis, primo comma, c.p.c. , “ nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere ….”.
Il Consiglio di Stato, in ordine al riparto della giurisdizione nella materia de qua , ha avuto modo di affermare che “… assume rilievo dirimente il fatto che le disposizioni vigenti in materia non sono preordinate a disciplinare il potere della P.A. avente ad oggetto l’attribuzione di una utilitas al privato, ma a regolare, anche negli aspetti lato sensu procedimentali, una attività di carattere meramente accertativo, sebbene non priva di implicazioni di carattere tecnico, concernente le sue condizioni psico-fisiche, ai fini del riconoscimento dei benefici assistenziali e previdenziali contemplati dall’ordinamento, a fronte della quale non può che stagliarsi, in capo all’interessato, una situazione giuridica di diritto soggettivo ” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 10 aprile 2024, n. 3279).
Ad avviso del Collegio le citate disposizioni processuali radicano, senza possibilità di equivoci, in capo al giudice del lavoro, che è un’articolazione organizzativa della giurisdizione ordinaria, la potestas iudicandi in ordine alle domande aventi ad oggetto l’accertamento dell’invalidità civile, con la conseguente parallela esclusione della cognizione in subiecta materia del giudice amministrativo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 10 aprile 2024, n. 3279; nello stesso senso: TAR Piemonte, Sez. III, 17 marzo 2025, n. 509; TAR Campania, Sez. VI, 1° febbraio 2024, n. 843 e 23 settembre 2016, n. 4392; Cass. Civ., Sez. VI, Lavoro, ordinanza 12 febbraio 2020, n. 3338 e Sez. Un., 23 ottobre 2014, n. 22550).
Gli argomenti svolti dalla ricorrente nella memoria autorizzata non possono pertanto ritenersi idonei a superare il rilievo sollevato d’ufficio all’udienza pubblica del 9 aprile 2025, stante le sopra citate chiare disposizioni in tema di tutela giurisdizionale sulle controversie in materia di invalidità civile.
In conclusione, assorbita ogni ulteriore eccezione, in rito e nel merito, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, appartenendo la causa alla cognizione del giudice del lavoro, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro il temine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, in applicazione dell’art. 11 c.p.a..
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della peculiarità della controversia.
Infine, il Collegio rileva che con decreto n. -OMISSIS-, adottato dalla competente Commissione, la ricorrente è stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato; si rende, dunque, necessario statuire al riguardo in via definitiva, tenuto conto che l’ammissione al beneficio avviene, ad opera della competente Commissione, “ in via anticipata e provvisoria ”, ai sensi dell’art. 126, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, “… se le pretese che l’interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate ”.
Ebbene, l’art. 130-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 15, comma 1, del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132, ha disposto al comma 1 (modificato dall’art. 3, comma 2, del D.L. 5 ottobre 2023, n. 133) che, quando “ l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso ”. Ne consegue che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, cui si è pervenuti nel caso di specie, comporta automaticamente la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in precedenza disposta in favore dell’istante (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. V, 11 luglio 2024, n. 6213; TAR Toscana, Sez. II, 9 dicembre 2024, n. 1444; TAR Piemonte, Sez. II, 16 maggio 2022, n. 476; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 14 giugno 2022, n. 1062; TAR Lombardia, Sez. III, 24 marzo 2021, n. 771; TAR Campania, Salerno, Sez. I, 23 aprile 2021, n. 1029 e TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 19 novembre 2020, n. 3077).
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, con onere di riassunzione, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., innanzi al giudice ordinario.
Spese compensate.
Revoca l’ammissione provvisoria della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bolzano nelle camere di consiglio dei giorni 9 aprile 2025 e 13 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Stephan Beikircher, Presidente
Margit Falk Ebner, Consigliere
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere, Estensore
Alda Dellantonio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenza Pantozzi Lerjefors | Stephan Beikircher |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.