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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 14/11/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1148 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1148 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. BIONDI FABRIZIO ( ) e dell'Avv. DIAFERIO CodiceFiscale_2 STEFANO (C.F. ) C.F._3
e
nato in [...] il [...] (C.F. Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. BIONDI FABRIZIO (C.F. C.F._4
) e dell'Avv. DIAFERIO STEFANO (C.F. ) C.F._5 C.F._3
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 24/06/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, Parte_2 contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 6.10.2015, a Milano (MI), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 6.11.2025 e 7.11.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Per_1
2. La casa familiare, sita in Riccione, Via Bernini, n. 31, di proprietà esclusiva della Signora
[...]
è, allo stato, già nella esclusiva disponibilità della proprietaria, la quale continuerà a Pt_1 disporne, unitamente a quanto l'arreda e ad ogni sua pertinenza, ritenendosi altresì libera di procedere alla vendita della stessa.
3. Il Sig. provvederà, nel termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del Parte_3 presente ricorso, a modificare la propria residenza, allo stato fissata ancora presso la casa familiare.
4. I pertanto, alla luce dei punti che precedono, dichiarano di avere sistemazioni abitative Per_1 autonome e distinte, e di non rivendicare alcunché l'uno dall'altro rispetto alla casa familiare, sita in
Riccione, Via Bernini, n. 31.
5. I Coniugi dichiarano, per il resto, di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano ad ogni e qualsivoglia reciproca richiesta relativa al loro mantenimento.
6. Nello specifico, con l'adempimento delle obbligazioni di cui ai precedenti punti, i si danno Per_1 reciprocamente atto di aver regolato ogni rapporto di natura economicopatrimoniale derivante dal matrimonio o dalla separazione e dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro per ogni ragione o titolo.
7. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
a) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 1518 Parte I Anno 2015 ); b) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1148 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. BIONDI FABRIZIO ( ) e dell'Avv. DIAFERIO CodiceFiscale_2 STEFANO (C.F. ) C.F._3
e
nato in [...] il [...] (C.F. Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. BIONDI FABRIZIO (C.F. C.F._4
) e dell'Avv. DIAFERIO STEFANO (C.F. ) C.F._5 C.F._3
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 24/06/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, Parte_2 contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 6.10.2015, a Milano (MI), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 6.11.2025 e 7.11.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Per_1
2. La casa familiare, sita in Riccione, Via Bernini, n. 31, di proprietà esclusiva della Signora
[...]
è, allo stato, già nella esclusiva disponibilità della proprietaria, la quale continuerà a Pt_1 disporne, unitamente a quanto l'arreda e ad ogni sua pertinenza, ritenendosi altresì libera di procedere alla vendita della stessa.
3. Il Sig. provvederà, nel termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del Parte_3 presente ricorso, a modificare la propria residenza, allo stato fissata ancora presso la casa familiare.
4. I pertanto, alla luce dei punti che precedono, dichiarano di avere sistemazioni abitative Per_1 autonome e distinte, e di non rivendicare alcunché l'uno dall'altro rispetto alla casa familiare, sita in
Riccione, Via Bernini, n. 31.
5. I Coniugi dichiarano, per il resto, di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano ad ogni e qualsivoglia reciproca richiesta relativa al loro mantenimento.
6. Nello specifico, con l'adempimento delle obbligazioni di cui ai precedenti punti, i si danno Per_1 reciprocamente atto di aver regolato ogni rapporto di natura economicopatrimoniale derivante dal matrimonio o dalla separazione e dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro per ogni ragione o titolo.
7. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
a) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 1518 Parte I Anno 2015 ); b) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi