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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 29/10/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 315/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marina Vitulli Presidente
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 315/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello
DA con l'Avv. Bianchini Manlio del Foro di Udine, giusta procura rilasciata per il grado Parte_1 di appello e notificata unitamente all'atto di appello
- APPELLANTE-
CONTRO
, con l'Avv. Comand Stefano del Foro di Udine e l'Avv. Gregori Controparte_1
Marina del Foro di Trieste, giusta procura dd. 20.12.2024 rilasciata per il grado di appello
-APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 294/2024 del Tribunale di Udine del 27.02.2024, emessa nel giudizio N. RG 4347/2022.
Causa iscritta a ruolo il 04.10.2024 e trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: in accoglimento della proposta impugnazione ed in riforma della sentenza n. 294/2024 del 27/02/2024 del Tribunale di Udine, in via istruttoria, ammettere la prova per testimoni come richiesta dall'attrice nella memoria ex art. 184 co. VI n. 2 C.P.C. del 03/11/2023; non ammettere la prova per testimoni richiesta dalla convenuta nella propria memoria ex art. 184 co. VI n. 2 C.P.C. del 06/11/2023; nel merito, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 801 C.C., disporre la revocazione per ingratitudine della donazione dell'importo di Euro 7.500,00# eseguita in data 19/03/2021 da Pt_1 alla AS DE IO e/o, accertato il difetto di forma, dichiararne la nullità; condannare
[...] in ogni caso la AS DEPORTIVO JUNIOR alla restituzione in favore di della somma Parte_1 di Euro 7.500,00#, ovvero del diverso importo da determinarsi in corso di giudizio, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo. Con il favore delle spese dei due gradi.
Per parte appellata:
In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
342 e 348 bis c.p.c. per le motivazioni addotte nella parte narrativa del presente atto.
In via principale e nel merito: respingere l'appello interposto da in quanto infondato in Parte_1 fatto ed in diritto per tutte le argomentazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, con conferma integrale della sentenza pronunciata dal Tribunale di Udine n. 294/2024 dd. 27.02.2024, depositata in pari data, non notificata.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio.
In via istruttoria: ribadita l'eccezione di tardività ed irrilevanza dei documenti depositati ab 14 usque
21 da controparte, si richiede che gli stessi vengano espunti dal fascicolo di causa.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio , d'ora in avanti l' , Parte_1 Controparte_1 CP_2 chiedendone la condanna alla restituzione della somma di euro 7.500,00, che l'attrice le aveva donato mediante bonifico bancario del 19.03.2021, previa revocazione per ingratitudine della donazione ovvero previa dichiarazione di nullità della donazione per difetto di forma.
L'attrice ha rappresentato che in data 07.06.2022 il sig. , presidente e legale Controparte_3 rappresentante della Associazione, aveva inviato a mezzo WhatsApp al sig. cliente Persona_1 della medesima attrice, la foto di un articolo pubblicato sul quotidiano Messaggero Veneto alcune settimane prima riguardante una vicenda che riguardava la stessa Alla richiesta del Pt_1 Per_1 di delucidazioni, il sig. aveva affermato la necessità di “conoscere bene con chi si ha a che CP_3 fare” e, in qualità di legale rappresentante dell'AS DE IO, aveva dichiarato di non volere più proseguire le trattative in essere con il medesimo sig. per lavori da effettuarsi presso i Per_1 campi sportivi in gestione all'AS, motivando tale decisione sulla base della circostanza di “non volere avere a che fare con chi ha contatti o rapporti con i miscia-merda e (quest'ultimo Pt_1 Per_2 ex cliente dell'attrice). Ha proseguito l'attrice riferendo di avere appreso che il sig. , sempre in qualità di CP_3 rappresentante dell'associazione sportiva convenuta, in numerose occasioni si era a lei riferito con espressioni dal tenore ingiurioso ed offensivo (a titolo esemplificativo “puttana”, “quella stronza della segretaria di……”).
Tanto premesso in fatto, la sig. ha adito il Tribunale di Udine chiedendo pronunciarsi la Pt_1 revocazione della donazione per ingratitudine, essendosi l'Associazione, nella persona del suo legale rappresentante, resa colpevole di ingiuria verso la donatrice, con conseguente condanna della stessa alla restituzione della somma di euro 7.500,00.
In subordine, l'attrice ha chiesto dichiararsi la nullità della donazione per difetto della forma dell'atto pubblico, con conseguente condanna della alla restituzione della somma ricevuta. CP_2
2. Costituendosi la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda rappresentando in fatto che il sig.
e la sig. avevano avuto una relazione, conclusasi nel marzo 2022, nel corso della quale CP_3 Pt_1 la sig. aveva fatto numerosi regali al sig. , quali un Mac-Book Air, un I-Phone, vestiario Pt_1 CP_3
Armani e Prada, nonché alcuni fine settimana e soggiorni in rinomate località turistiche.
In particolare, nel corso del mese di febbraio 2021 la signora aveva consegnato al sig. Pt_1 CP_3 un assegno circolare intestato a suo nome per l'importo di € 10.000,00, quale asserito regalo per favorirlo in alcune scelte imprenditoriali lavorative. Il sig. aveva rifiutato tale elargizione CP_3 cercando in ogni modo di restituire l'effetto bancario alla signora e da ultimo riuscendoci, Pt_1 tant'è che l'assegno non era mai stato incassato. Nel mese di marzo 2021 -a distanza di un mese dall'emissione dell'assegno circolare- il sig. aveva appreso di una donazione effettuata dalla CP_3 signora all'A.S.D. DE IO di Tavagnacco, di cui lo stesso era Presidente. Pt_1
Terminata la relazione i rapporti tra i due erano rimasti buoni fino a marzo 2022 quando il sig. CP_3 era stato costretto a bloccare il contatto della sig. su WhatsApp a causa del comportamento di Pt_1 quest'ultima. Per tutta risposta la sig. aveva inviato una raccomandata alla Pt_1 CP_2 chiedendo la restituzione della donazione effettuata alla CP_2
In diritto, la convenuta ha contestato che il sig. aveva posto in essere le condotte descritte CP_3 dalla attrice a mero titolo personale, in ragione dei pregressi rapporti con la stessa, e non quale legale rappresentante della Associazione, con conseguente infondatezza della domanda avente ad oggetto la revocazione della donazione per ingratitudine.
Quanto alla domanda subordinata di nullità della donazione per difetto di forma, la convenuta ha rappresentato che si trattava di donazione di modico valore, sottratta alla forma solenne dell'atto pubblico, sia in ragione dell'entità della somma che delle capacità economiche della donatrice.
4. Con la sentenza appellata il Tribunale ha rigettato la domanda attorea ritenendo:
a) che non possano essere revocate per ingratitudine le donazioni effettuate in favore di persone giuridiche o altri enti collettivi non muniti di personalità giuridica, non potendo riferirsi agli stessi fatti illeciti compiuti dal legale rappresentante;
b) che, in ogni caso, la vicenda doveva essere ricondotta al deterioramento del rapporto di natura strettamente personale tra l'odierna attrice e il sig. , legale rappresentante dell'associazione; CP_3
c) che la donazione fosse di modico valore in ragione sia dell'entità della somma donata, che, peraltro la sig. poteva portare in detrazione, con conseguente minore incidenza finale sul proprio Pt_1 patrimonio pari a circa 6.000,00 euro;
sia in ragione delle capacità economiche della stessa, come dimostrate dalle numerose donazioni effettuate al sig. , nonché ad altri “enti no profit del Friuli CP_3
Venezia Giulia”, circostanze pacifiche in causa.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello articolato in un unico motivo. Parte_1
L'appellante ha contestato che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto non revocabile la donazione in quanto effettuata a favore di una associazione.
Secondo l'appellante l'art. 801 c.c. si riferirebbe genericamente al donatario quale autore del comportamento ingiurioso, senza distinguere tra persona fisica, giuridica, associazione, o diverso soggetto titolare di capacità.
Ha osservato l'appellante che un'interpretazione dell'art. 801 c.c. immune da limitazioni, che il dato testuale non prevede, risultava anche in linea con l'evoluzione della figura della persona giuridica delineata dalla l. 231/2001 sulla c.d. responsabilità amministrativa degli enti anche privi di personalità giuridica.
Il Tribunale aveva errato nell'escludere la riferibilità all'ente dei fatti illeciti compiuti dal legale rappresentante. Ha evidenziato l'appellante che tra le persone alle quali a mente dell'art. 36 del C.C.
è attribuita la presidenza e la direzione e l'associazione intercorre un potere rappresentativo perfetto, di tal che gli atti posti in essere da chi rappresenta l'associazione ed in veste di rappresentante sono immediatamente e direttamente riferibili alla stessa.
Infine, l'appellante ha contestato che il Tribunale, in assenza di prove, aveva ritenuto che la vicenda dovesse essere ricondotta al deterioramento del rapporto di natura strettamente personale tra la sig. ed il sig. . Pt_1 CP_3
Non era stato nemmeno accertato che la sig. avesse agito chiedendo la revocazione della Pt_1 donazione in ragione di un risentimento personale verso il sig. ; tenuto anche conto che in sede CP_3 penale era stato accertato che la stessa non era stata l'autrice delle molestie subite dal sig. per CP_3 le quali lo stesso aveva sporto querela il 20.11.2021. Solo nelle conclusioni l'appellante ha chiesto, accertato il difetto di forma, di dichiarare la nullità della donazione.
6. Si è costituita l'appellata osservando che la vicenda in esame traeva origine dalla fine burrascosa del rapporto personale tra il sig. e la sig. la quale, eccetto che per la donazione oggetto CP_3 Pt_1 di causa, non aveva mai intrattenuto rapporti con l'Associazione.
L'appellata ha ribadito i medesimi fatti già esposti nella comparsa di costituzione di primo grado, osservando che non vi era alcun collegamento tra la donazione effettuata dalla signora ed Pt_1 asseriti, ma non provati né allegati, comportamenti ingiuriosi messi in atto dal sig. , in qualità CP_3 di Presidente dell'associazione beneficiaria dell'elargizione. Le stesse querele dimesse in atti evidenziavano che la signora aveva in essere asserite pretese che la vedevano contrapposta al Pt_1 solo sig. ed a titolo esclusivamente personale. Tutta la messaggistica richiamata e Controparte_3 gli episodi narrati non facevano altro che conclamare ciò che la difesa della A.S.D. aveva sostenuto sin dalla comparsa di costituzione e risposta di primo grado, cioè che alla base della vicenda vi era un rapporto individuale corrente tra la signora ed il sig. avvenuto tra gli ultimi mesi Pt_1 CP_3 del 2021 e sino al marzo 2022, al cui termine vi sono state delle recriminazioni e delle acredini perduranti nel tempo.
Quanto alla l. 231/2001 l'appellata ha sottolineato che la responsabilità amministrativa di società, enti e associazioni, anche prive di personalità giuridica, era prevista solo per particolari reati commessi nell'interesse o a vantaggio del soggetto stesso, tra i quali non figurava l'ingiuria, peraltro reato depenalizzato nel 2016.
Infine, anche le denunce in atti sporte dal sig. (contro ignoti) e dalla sig.ra (contro il CP_3 Pt_1 sig. ) dimostravano che la vicenda riguardava esclusivamente i rapporti personali tra le parti. CP_3
In ultimo, l'appellata ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda di nullità della donazione per difetto di forma in quanto il relativo capo della sentenza non era stato oggetto di specifica impugnazione.
In via istruttoria, parte appellata ha chiesto il rigetto delle istanze avanzate dalla appellante ed ha riproposto l'eccezione di tardività e, comunque, di irrilevanza dei documenti depositati dalla attrice tardivamente da sub 14 a sub 21.
7. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
Il Tribunale ha rigettato la domanda di revocazione della donazione ritenendo che non possano essere revocate per ingratitudine le donazioni effettuate in favore di persone giuridiche o altri enti collettivi privi di personalità giuridica, non potendo riferirsi agli stessi fatti illeciti compiuti dal legale rappresentante. Lo stesso giudice di prime cure, peraltro, ha precisato che nel caso di specie la vicenda doveva essere ricondotta al deterioramento del rapporto di natura strettamente personale tra la sig. ed il sig. . Pt_1 CP_3
Con l'unico motivo di appello ha dedotto che il Tribunale aveva erroneamente escluso Parte_1
l'applicabilità dell'art. 801 c.c. omettendo di considerare che la norma si riferisce genericamente al donatario quale autore del comportamento ingiurioso, senza distinguere tra persona fisica, giuridica, associazione, o diverso soggetto titolare di capacità. L'appellante ha, quindi, ribadito che il sig.
aveva agito quale legale rappresentante della Associazione quando aveva detto al sig. CP_3
cliente ed amico della sig. che non gli avrebbe appaltato i lavori da effettuarsi Per_1 Pt_1 presso i campi sportivi in gestione all'associazione perché non voleva “avere a che fare con chi ha contatti o rapporti con i misciamerda e , con conseguente riferibilità alla Associazione Pt_1 Per_2 del comportamento illecito.
Parte appellata, dal canto suo, ha chiesto il rigetto della domanda di revocazione evidenziando, sin dalla costituzione in primo grado, che il sig. aveva agito in via esclusivamente personale in CP_3 virtù della relazione sentimentale che aveva avuto con la e che nelle espressioni riferite dalla Pt_1 attrice al non vi era quel collegamento necessario con l'ente affinché allo stesso potesse CP_3 ascriversi il comportamento riprovevole giustificante la richiesta revoca della donazione.
Il motivo di appello è infondato per le seguenti ragioni.
Quanto alla astratta riferibilità del fatto illecito del legale rappresentante al rappresentato e, quindi, alla applicabilità dell'istituto della revocazione della donazione per ingratitudine nel caso in cui il donatario non sia una persona fisica, la Corte di Cassazione ha chiarito che “Le questioni relative alla riferibilità all'ente morale delle condotte illecite poste in essere dai suoi organi sono state affrontate, specie in giurisprudenza, essenzialmente con riguardo alla responsabilità della pubblica amministrazione, con esiti ritenuti espressione, per lo più, di principi validi anche per le persone giuridiche o enti collettivi privati. … Va allora anzitutto precisato che … la giurisprudenza di questa
Corte ormai da lungo tempo (a cominciare da Cass. Sez. Un. 2980/1967) nega che il dolo dell'agente interrompa il rapporto organico e impedisca la riferibilità dell'atto all'ente. L'orientamento consolidatosi nel corso degli anni può essere riassunto nella massima … "Affinchè ricorra responsabilità della p.a. per un fatto lesivo posto in essere dal proprio dipendente - responsabilità il cui fondamento risiede nel rapporto di immedesimazione organica - deve sussistere, oltre al nesso di causalità fra il comportamento e l'evento dannoso, anche la riferibilità all'amministrazione del comportamento stesso, la quale presuppone che l'attività posta in essere dal dipendente sia e si manifesti come esplicazione dell'attività dell'ente pubblico, e cioè tenda, pur se con abuso di potere, al conseguimento dei fini istituzionali di questo nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto;
tale riferibilità viene meno, invece, quando il dipendente agisca come un semplice privato per un fine strettamente personale ed egoistico che si riveli assolutamente estraneo all'amministrazione - o addirittura contrario ai fini che essa persegue - ed escluda ogni collegamento con le attribuzioni proprie dell'agente, atteso che in tale ipotesi cessa il rapporto organico fra
l'attività del dipendente e la p.a." (Cass. 3980/2003 e successive - da ult. Cass. 8306/2011 - conformi).
… Essenziale è … che l'attività dell'organo (il riferimento al "dipendente", nella giurisprudenza in esame, non deve trarre in inganno, pacifico essendo comunque che ci si riferisce al rapporto organico) "sia e si manifesti come esplicazione dell'attività dell'ente pubblico", vale a dire "tenda al conseguimento dei fini istituzionali di questo nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto"” (Cassazione civile sez. I, 05/12/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 05/12/2011),
n.25946. V. anche Cassazione sez. III, 12/04/2011, (ud. 07/02/2011, dep. 12/04/2011), n.8306, che ha concluso per la riferibilità all'ente del comportamento doloso del dipendente (che lo rappresentava) perché “Non è stato accertato un fine strettamente personale ed egoistico assolutamente estraneo all'amministrazione - o addirittura contrario ai fini che essa persegue - idoneo ad escludere ogni collegamento con le attribuzioni proprie dell'agente. Infatti la sentenza impugnata fa riferimento a generici motivi personali ed egoistici che avrebbero spinto il G. a tali denunzie, motivi che sarebbero stati "adombrati" nella citazione di primo grado dallo stesso R.. L'interruzione del collegamento dell'attività del pubblico dipendente con l'attività della Pubblica Amministrazione cui appartiene richiede la prova certa del fine personale ed egoistico, non coincidendo il significato giuridico del termine "prova" con il termine "adombrare" usato dalla Corte di Appello”).
Alla luce dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione, la donazione fatta ad una associazione potrà essere revocata per ingratitudine qualora la condotta illecita posta in essere dal legale rappresentante sia riferibile alla associazione stessa.
Tanto premesso, nel caso di specie, risulta provato che la condotta ingiuriosa nei confronti della Pt_1
è stata posta in essere dal per un fine esclusivamente personale ed egoistico, con conseguente CP_3 interruzione del rapporto organico con l'Associazione e non riferibilità alla stessa del fatto illecito commesso dal . CP_3
Quanto ai rapporti con il sig. , la stessa appellante con la prima memoria ex art. 183 comma CP_3
VI c.p.c. ha ammesso di avere frequentato il non quale presidente della Associazione CP_3 appellata.
Si legge, infatti, nella memoria: “La frequentazione, sporadica e non esclusiva, di con Parte_1
si è sostanziata in meno di una decina di incontri e in scambi di messaggi chat ed Controparte_3 ha avuto inizio a metà gennaio 2021 terminando a metà maggio dello stesso anno” con la precisazione che “Successivamente, vi sono stati esclusivamente scambi di messaggi chat, nell'ultimo dei quali l'attrice a fine marzo 2022 invitava il presidente della convenuta ad interrompere la catena di calunnie e diffamazioni a suo danno” (sottolineatura della Corte).
La Corte osserva che, contrariamente a quanto allegato dalla appellante nella memoria, nell'ultimo messaggio inviato il 31.03.2022 la sig. si era rivolta al sig. quale persona fisica e non Pt_1 CP_3 quale presidente della convenuta.
Si riporta testualmente il messaggio citato dalla sig. e prodotto dalla convenuta sub doc. 3 e 5: Pt_1
“Ti disturbo (come scrivi tu) per rammentarti che esiste un sottile divario (ossimoro) tra l'esternare illazioni e l'accusare (neanche velatamente) una persona. Ne approfitto per inviarti un link di approfondimento, in modo da evitarti di incappare nella diffamazione (aggravata nel caso specifico)
: b_ttpg// www.consulenzalegaleitalia.it/ diffamazione/ Da lunghi mesi non cito il tuo nome con nessuno (peraltro in precedenza ancor meno): gradirei che tu mi riservassi la stessa cortesia soprattutto evitando di associare il mio ad aggettivi sgradevoli ed affermazioni ingiuriose. Sono certa di non aver mai fatto nulla per nuocerti. Credo che il chiacchiericcio della gente tediosa ed annoiata
a cui (ingenuamente???) affidi tue riflessioni, arrechi danno innanzitutto a te. Saluti. ”. Pt_2
Nel testo del messaggio l'Associazione appellata non viene mai citata, neppure indirettamente;
le espressioni utilizzate sono sempre riferite alle due persone fisiche: la sig. scrive in prima Pt_1 persona rivolgendosi al solo , del quale dichiara di non citare il nome con nessuno da lunghi CP_3 mesi e che mette in guardia in relazione alla rilevanza penale delle espressioni che quest'ultimo le riservava con terze persone, avvertendolo che così facendo avrebbe arrecato danno innanzitutto a sé stesso.
Da quanto sopra è evidente che la sig. interrotti malamente i rapporti con il sig. , si era Pt_1 CP_3 pentita di avere fatto la donazione alla Associazione appellata solo perché il ne era il fondatore CP_3
e presidente, mentre le rimostranze erano rivolte al sig. esclusivamente in proprio. CP_3
Tanto chiarito, la Corte osserva che dalla documentazione in atti risulta che in una sola occasione il aveva agito in danno della sig.ra spendendo il nome della società nel rapporto con il CP_3 Pt_1 sig. Per_1
Quanto al ruolo del sig. dalle stesse allegazioni della appellante e dal contenuto della Persona_1 querela dd. 21.03.2023 sporta dalla sig. nei confronti del sig. risulta che lo stesso sia Pt_1 CP_3 stato occasionalmente coinvolto nella più ampia manovra posta in essere dal per fare terra CP_3 bruciata intorno alla sig. (v. doc. 10 . Pt_1 Pt_1
Si legge, infatti, nella querela che:
“In data 8 giugno 2022 il Sig. mi contattava con messaggi e telefonate per Persona_1 comunicarmi che il gli aveva inviato (sempre via chat) la foto di un articolo apparso su un CP_3 quotidiano locale alcune settimane prima, relativo ad una vicenda che mi riguarda (e tuttora sub iudice): lo accompagnava con la frase "guarda che brava persona è la tua amica" (riferendosi alla sottoscritta). Nei giorni seguenti il Sig. incontrava il per concludere una trattativa Per_1 CP_3 per lavori da svolgersi presso i campi di calcio gestiti dall' associazione sportiva di cui il è CP_3 presidente;
costui gli comunicava che a causa d amicizia con la sottoscritta e del fatto che usufruiva della mia consulenza, non intendeva più affidargli i lavori che gli aveva promesso. Aggiungeva anche che nessuno dei collaboratori, fornitori e simpatizzanti della sua associazione sportiva dovevano avere a che fare con i "miscia- merda e (a quest' ultimo mi lega un rapporto d'amicizia Pt_1 Per_2 ve consulenza e da lungo tempo forniva all' associazione la manutenzione dei campi Controparte_1 da calcio). Anche in quest' occasione - per l'ennesima volta del tutto immotivatamente - il si CP_3
è reso colpevole nei miei confronti di diffamazione ed ingiuria gravi, con un comportamento pesantemente lesivo della mia dignità ed onorabilità. Ancor più gravemente, ha causato notevole danno al Sig. (che aveva "strutturato" la propria iniziativa imprenditoriale facendo Per_1 affidamento sulle promesse del Baggio) ed il Sig. revocandogli, di fatto, ogni Parte_3 lavoro di manutenzione. Evidenzio come sia pratica abituale del accusare ed infamare le CP_3 persone che frequenta/ ha frequentato: ne sia esempio l' aver denigrato più volte in mia presenza un' ex fidanzata definendola "puttana" e un' altra "la nave scuola Amerigo Vespucci", aggredito verbalmente ( anche in pubblico) suoi collaboratori e collaboratrici apostrofandoli con insulti, bestemmie e deridendoli delle proprie (presunte) incapacità, sfruttandone il lavoro sottopagandoli, sino ad arrivare ad accusare di avergli sottratto dalle tasche un' ingente somma di contanti, ledendone irrimediabilmente (come ha fatto nel mio caso) l' onorabilità. Appare evidente che l' aggressività e la diffamazione sono tratti caratteristici del - anche quando svolge le proprie CP_3 funzioni di presidente dell' associazione sportiva: egli li ha messi in atto anche in danno alla sottoscritta con il preciso scopo di calunniarmi e nuocermi sin dal maggio 2021 quando disattese colpevolmente le mie richieste di riservatezza sulla nostra frequentazione, tanto che alcuni suoi collaboratori si sentirono autorizzati a darne notizia a miei clienti”.
La Corte osserva che appare palese il tentativo della appellante di coinvolgere l' nella CP_2 vicenda personale tra lei ed il sig. , peraltro contraddicendosi. Infatti, dapprima la CP_3 Pt_1 afferma che è comportamento abituale del “accusare e diffamare le persone che frequenta”, CP_3 nonché maltrattare i propri collaboratori, salvo poi affrettarsi a precisare genericamente che lo stesso pone in essere tale comportamento anche quando svolge le proprie funzioni di presidente della associazione, circostanza quest'ultima, peraltro, meramente allegata dalla attrice, non risultando dai documenti in atti e non essendo oggetto di prova orale.
In realtà quando il aveva detto al che, stante la sua amicizia con la non CP_3 Per_1 Pt_1 avrebbe proseguito le trattative per l'incarico di manutenzione dei campi sportivi in gestione alla , lo stesso aveva agito al solo scopo di danneggiare la sig. quindi per un fine CP_2 Pt_1 strettamente personale ed egoistico, addirittura contrario all'interesse della , che veniva CP_2 privata delle prestazioni del oggetto di trattativa per una motivazione non inerente alle Per_1 capacità del o al contenuto delle trattative (prestazioni, prezzo, etc), con conseguente Per_1 interruzione del rapporto organico con la stessa, come chiarito dalla giurisprudenza sopra citata.
La manifestazione di ingratitudine, pertanto, non è riferibile alla associazione, che è stata lo strumento del quale il si è avvalso per porre in essere la propria rappresaglia personale verso l'appellante, CP_3 tenuto anche conto che la non aveva avuto alcun rapporto con l'Associazione ad eccezione Pt_1 della donazione oggetto della domanda.
In subordine, anche ammettendo che la condotta del fosse riferibile alla , la Corte CP_3 CP_2 rileva che è emerso che l' avrebbe in un'unica occasione discreditato la agli occhi CP_2 Pt_1 del definendola “misciamerda”: l'ingiuria, pertanto, non può considerarsi grave, essendosi Per_1 il contegno ostile esaurito in un singolo episodio nel contesto di un rapporto praticamente inesistente tra la e l'Associazione, rapporto consistito esclusivamente nella donazione oggetto della Pt_1 domanda di revocazione. La pertanto, non poteva dirsi profondamente ferita da un commento, Pt_1 per quanto sgradevole, proveniente da un soggetto sostanzialmente a lei estraneo. Nel caso di specie, quindi, non sussiste quella manifestazione esterna, continua e durevole di un sentimento di forte opposizione del donatario nei confronti della donante necessaria per integrare il requisito della gravità della ingiuria (v. Cassazione civile sez. II, 16/12/2024, (ud. 26/11/2024, dep. 16/12/2024), n.32682 per la quale “l'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante”; v. anche Cassazione civile sez. II,
29/04/2022, (ud. 05/04/2022, dep. 29/04/2022), n.13544).
Infine, deve essere dichiarata inammissibile la domanda svolta dalla appellata nelle sole conclusioni di dichiarare la nullità della donazione per difetto di forma, non essendo stata la questione esposta nella parte argomentativa dell'appello, in violazione del disposto di cui all'art. 342 comma I c.p.c., avendo il Tribunale ampiamente motivato le ragioni del rigetto della domanda, motivazione non oggetto di alcuna critica da parte dell'appellante.
Per i motivi esposti l'appello deve essere respinto e l'appellante va condannata al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata, liquidate secondo i parametri medi delle cause ricomprese nel valore tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, in considerazione della soccombenza (fase di studio, fase introduttiva, fase decisoria, come da nota spese depositata quanto alle fasi oggetto di liquidazione, per complessivi euro 3.966,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e
CPA come per legge).
Sussistono in capo all'appellante i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Parte_1 nei confronti di , così provvede: Controparte_1 dichiara inammissibile la domanda di nullità della donazione per difetto di forma;
per il resto rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore Parte_1 dell'appellata che liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre Controparte_1 al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del
D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 08.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Burra dott.ssa Marina Vitulli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marina Vitulli Presidente
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 315/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello
DA con l'Avv. Bianchini Manlio del Foro di Udine, giusta procura rilasciata per il grado Parte_1 di appello e notificata unitamente all'atto di appello
- APPELLANTE-
CONTRO
, con l'Avv. Comand Stefano del Foro di Udine e l'Avv. Gregori Controparte_1
Marina del Foro di Trieste, giusta procura dd. 20.12.2024 rilasciata per il grado di appello
-APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 294/2024 del Tribunale di Udine del 27.02.2024, emessa nel giudizio N. RG 4347/2022.
Causa iscritta a ruolo il 04.10.2024 e trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: in accoglimento della proposta impugnazione ed in riforma della sentenza n. 294/2024 del 27/02/2024 del Tribunale di Udine, in via istruttoria, ammettere la prova per testimoni come richiesta dall'attrice nella memoria ex art. 184 co. VI n. 2 C.P.C. del 03/11/2023; non ammettere la prova per testimoni richiesta dalla convenuta nella propria memoria ex art. 184 co. VI n. 2 C.P.C. del 06/11/2023; nel merito, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 801 C.C., disporre la revocazione per ingratitudine della donazione dell'importo di Euro 7.500,00# eseguita in data 19/03/2021 da Pt_1 alla AS DE IO e/o, accertato il difetto di forma, dichiararne la nullità; condannare
[...] in ogni caso la AS DEPORTIVO JUNIOR alla restituzione in favore di della somma Parte_1 di Euro 7.500,00#, ovvero del diverso importo da determinarsi in corso di giudizio, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo. Con il favore delle spese dei due gradi.
Per parte appellata:
In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
342 e 348 bis c.p.c. per le motivazioni addotte nella parte narrativa del presente atto.
In via principale e nel merito: respingere l'appello interposto da in quanto infondato in Parte_1 fatto ed in diritto per tutte le argomentazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, con conferma integrale della sentenza pronunciata dal Tribunale di Udine n. 294/2024 dd. 27.02.2024, depositata in pari data, non notificata.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio.
In via istruttoria: ribadita l'eccezione di tardività ed irrilevanza dei documenti depositati ab 14 usque
21 da controparte, si richiede che gli stessi vengano espunti dal fascicolo di causa.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio , d'ora in avanti l' , Parte_1 Controparte_1 CP_2 chiedendone la condanna alla restituzione della somma di euro 7.500,00, che l'attrice le aveva donato mediante bonifico bancario del 19.03.2021, previa revocazione per ingratitudine della donazione ovvero previa dichiarazione di nullità della donazione per difetto di forma.
L'attrice ha rappresentato che in data 07.06.2022 il sig. , presidente e legale Controparte_3 rappresentante della Associazione, aveva inviato a mezzo WhatsApp al sig. cliente Persona_1 della medesima attrice, la foto di un articolo pubblicato sul quotidiano Messaggero Veneto alcune settimane prima riguardante una vicenda che riguardava la stessa Alla richiesta del Pt_1 Per_1 di delucidazioni, il sig. aveva affermato la necessità di “conoscere bene con chi si ha a che CP_3 fare” e, in qualità di legale rappresentante dell'AS DE IO, aveva dichiarato di non volere più proseguire le trattative in essere con il medesimo sig. per lavori da effettuarsi presso i Per_1 campi sportivi in gestione all'AS, motivando tale decisione sulla base della circostanza di “non volere avere a che fare con chi ha contatti o rapporti con i miscia-merda e (quest'ultimo Pt_1 Per_2 ex cliente dell'attrice). Ha proseguito l'attrice riferendo di avere appreso che il sig. , sempre in qualità di CP_3 rappresentante dell'associazione sportiva convenuta, in numerose occasioni si era a lei riferito con espressioni dal tenore ingiurioso ed offensivo (a titolo esemplificativo “puttana”, “quella stronza della segretaria di……”).
Tanto premesso in fatto, la sig. ha adito il Tribunale di Udine chiedendo pronunciarsi la Pt_1 revocazione della donazione per ingratitudine, essendosi l'Associazione, nella persona del suo legale rappresentante, resa colpevole di ingiuria verso la donatrice, con conseguente condanna della stessa alla restituzione della somma di euro 7.500,00.
In subordine, l'attrice ha chiesto dichiararsi la nullità della donazione per difetto della forma dell'atto pubblico, con conseguente condanna della alla restituzione della somma ricevuta. CP_2
2. Costituendosi la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda rappresentando in fatto che il sig.
e la sig. avevano avuto una relazione, conclusasi nel marzo 2022, nel corso della quale CP_3 Pt_1 la sig. aveva fatto numerosi regali al sig. , quali un Mac-Book Air, un I-Phone, vestiario Pt_1 CP_3
Armani e Prada, nonché alcuni fine settimana e soggiorni in rinomate località turistiche.
In particolare, nel corso del mese di febbraio 2021 la signora aveva consegnato al sig. Pt_1 CP_3 un assegno circolare intestato a suo nome per l'importo di € 10.000,00, quale asserito regalo per favorirlo in alcune scelte imprenditoriali lavorative. Il sig. aveva rifiutato tale elargizione CP_3 cercando in ogni modo di restituire l'effetto bancario alla signora e da ultimo riuscendoci, Pt_1 tant'è che l'assegno non era mai stato incassato. Nel mese di marzo 2021 -a distanza di un mese dall'emissione dell'assegno circolare- il sig. aveva appreso di una donazione effettuata dalla CP_3 signora all'A.S.D. DE IO di Tavagnacco, di cui lo stesso era Presidente. Pt_1
Terminata la relazione i rapporti tra i due erano rimasti buoni fino a marzo 2022 quando il sig. CP_3 era stato costretto a bloccare il contatto della sig. su WhatsApp a causa del comportamento di Pt_1 quest'ultima. Per tutta risposta la sig. aveva inviato una raccomandata alla Pt_1 CP_2 chiedendo la restituzione della donazione effettuata alla CP_2
In diritto, la convenuta ha contestato che il sig. aveva posto in essere le condotte descritte CP_3 dalla attrice a mero titolo personale, in ragione dei pregressi rapporti con la stessa, e non quale legale rappresentante della Associazione, con conseguente infondatezza della domanda avente ad oggetto la revocazione della donazione per ingratitudine.
Quanto alla domanda subordinata di nullità della donazione per difetto di forma, la convenuta ha rappresentato che si trattava di donazione di modico valore, sottratta alla forma solenne dell'atto pubblico, sia in ragione dell'entità della somma che delle capacità economiche della donatrice.
4. Con la sentenza appellata il Tribunale ha rigettato la domanda attorea ritenendo:
a) che non possano essere revocate per ingratitudine le donazioni effettuate in favore di persone giuridiche o altri enti collettivi non muniti di personalità giuridica, non potendo riferirsi agli stessi fatti illeciti compiuti dal legale rappresentante;
b) che, in ogni caso, la vicenda doveva essere ricondotta al deterioramento del rapporto di natura strettamente personale tra l'odierna attrice e il sig. , legale rappresentante dell'associazione; CP_3
c) che la donazione fosse di modico valore in ragione sia dell'entità della somma donata, che, peraltro la sig. poteva portare in detrazione, con conseguente minore incidenza finale sul proprio Pt_1 patrimonio pari a circa 6.000,00 euro;
sia in ragione delle capacità economiche della stessa, come dimostrate dalle numerose donazioni effettuate al sig. , nonché ad altri “enti no profit del Friuli CP_3
Venezia Giulia”, circostanze pacifiche in causa.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello articolato in un unico motivo. Parte_1
L'appellante ha contestato che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto non revocabile la donazione in quanto effettuata a favore di una associazione.
Secondo l'appellante l'art. 801 c.c. si riferirebbe genericamente al donatario quale autore del comportamento ingiurioso, senza distinguere tra persona fisica, giuridica, associazione, o diverso soggetto titolare di capacità.
Ha osservato l'appellante che un'interpretazione dell'art. 801 c.c. immune da limitazioni, che il dato testuale non prevede, risultava anche in linea con l'evoluzione della figura della persona giuridica delineata dalla l. 231/2001 sulla c.d. responsabilità amministrativa degli enti anche privi di personalità giuridica.
Il Tribunale aveva errato nell'escludere la riferibilità all'ente dei fatti illeciti compiuti dal legale rappresentante. Ha evidenziato l'appellante che tra le persone alle quali a mente dell'art. 36 del C.C.
è attribuita la presidenza e la direzione e l'associazione intercorre un potere rappresentativo perfetto, di tal che gli atti posti in essere da chi rappresenta l'associazione ed in veste di rappresentante sono immediatamente e direttamente riferibili alla stessa.
Infine, l'appellante ha contestato che il Tribunale, in assenza di prove, aveva ritenuto che la vicenda dovesse essere ricondotta al deterioramento del rapporto di natura strettamente personale tra la sig. ed il sig. . Pt_1 CP_3
Non era stato nemmeno accertato che la sig. avesse agito chiedendo la revocazione della Pt_1 donazione in ragione di un risentimento personale verso il sig. ; tenuto anche conto che in sede CP_3 penale era stato accertato che la stessa non era stata l'autrice delle molestie subite dal sig. per CP_3 le quali lo stesso aveva sporto querela il 20.11.2021. Solo nelle conclusioni l'appellante ha chiesto, accertato il difetto di forma, di dichiarare la nullità della donazione.
6. Si è costituita l'appellata osservando che la vicenda in esame traeva origine dalla fine burrascosa del rapporto personale tra il sig. e la sig. la quale, eccetto che per la donazione oggetto CP_3 Pt_1 di causa, non aveva mai intrattenuto rapporti con l'Associazione.
L'appellata ha ribadito i medesimi fatti già esposti nella comparsa di costituzione di primo grado, osservando che non vi era alcun collegamento tra la donazione effettuata dalla signora ed Pt_1 asseriti, ma non provati né allegati, comportamenti ingiuriosi messi in atto dal sig. , in qualità CP_3 di Presidente dell'associazione beneficiaria dell'elargizione. Le stesse querele dimesse in atti evidenziavano che la signora aveva in essere asserite pretese che la vedevano contrapposta al Pt_1 solo sig. ed a titolo esclusivamente personale. Tutta la messaggistica richiamata e Controparte_3 gli episodi narrati non facevano altro che conclamare ciò che la difesa della A.S.D. aveva sostenuto sin dalla comparsa di costituzione e risposta di primo grado, cioè che alla base della vicenda vi era un rapporto individuale corrente tra la signora ed il sig. avvenuto tra gli ultimi mesi Pt_1 CP_3 del 2021 e sino al marzo 2022, al cui termine vi sono state delle recriminazioni e delle acredini perduranti nel tempo.
Quanto alla l. 231/2001 l'appellata ha sottolineato che la responsabilità amministrativa di società, enti e associazioni, anche prive di personalità giuridica, era prevista solo per particolari reati commessi nell'interesse o a vantaggio del soggetto stesso, tra i quali non figurava l'ingiuria, peraltro reato depenalizzato nel 2016.
Infine, anche le denunce in atti sporte dal sig. (contro ignoti) e dalla sig.ra (contro il CP_3 Pt_1 sig. ) dimostravano che la vicenda riguardava esclusivamente i rapporti personali tra le parti. CP_3
In ultimo, l'appellata ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda di nullità della donazione per difetto di forma in quanto il relativo capo della sentenza non era stato oggetto di specifica impugnazione.
In via istruttoria, parte appellata ha chiesto il rigetto delle istanze avanzate dalla appellante ed ha riproposto l'eccezione di tardività e, comunque, di irrilevanza dei documenti depositati dalla attrice tardivamente da sub 14 a sub 21.
7. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
Il Tribunale ha rigettato la domanda di revocazione della donazione ritenendo che non possano essere revocate per ingratitudine le donazioni effettuate in favore di persone giuridiche o altri enti collettivi privi di personalità giuridica, non potendo riferirsi agli stessi fatti illeciti compiuti dal legale rappresentante. Lo stesso giudice di prime cure, peraltro, ha precisato che nel caso di specie la vicenda doveva essere ricondotta al deterioramento del rapporto di natura strettamente personale tra la sig. ed il sig. . Pt_1 CP_3
Con l'unico motivo di appello ha dedotto che il Tribunale aveva erroneamente escluso Parte_1
l'applicabilità dell'art. 801 c.c. omettendo di considerare che la norma si riferisce genericamente al donatario quale autore del comportamento ingiurioso, senza distinguere tra persona fisica, giuridica, associazione, o diverso soggetto titolare di capacità. L'appellante ha, quindi, ribadito che il sig.
aveva agito quale legale rappresentante della Associazione quando aveva detto al sig. CP_3
cliente ed amico della sig. che non gli avrebbe appaltato i lavori da effettuarsi Per_1 Pt_1 presso i campi sportivi in gestione all'associazione perché non voleva “avere a che fare con chi ha contatti o rapporti con i misciamerda e , con conseguente riferibilità alla Associazione Pt_1 Per_2 del comportamento illecito.
Parte appellata, dal canto suo, ha chiesto il rigetto della domanda di revocazione evidenziando, sin dalla costituzione in primo grado, che il sig. aveva agito in via esclusivamente personale in CP_3 virtù della relazione sentimentale che aveva avuto con la e che nelle espressioni riferite dalla Pt_1 attrice al non vi era quel collegamento necessario con l'ente affinché allo stesso potesse CP_3 ascriversi il comportamento riprovevole giustificante la richiesta revoca della donazione.
Il motivo di appello è infondato per le seguenti ragioni.
Quanto alla astratta riferibilità del fatto illecito del legale rappresentante al rappresentato e, quindi, alla applicabilità dell'istituto della revocazione della donazione per ingratitudine nel caso in cui il donatario non sia una persona fisica, la Corte di Cassazione ha chiarito che “Le questioni relative alla riferibilità all'ente morale delle condotte illecite poste in essere dai suoi organi sono state affrontate, specie in giurisprudenza, essenzialmente con riguardo alla responsabilità della pubblica amministrazione, con esiti ritenuti espressione, per lo più, di principi validi anche per le persone giuridiche o enti collettivi privati. … Va allora anzitutto precisato che … la giurisprudenza di questa
Corte ormai da lungo tempo (a cominciare da Cass. Sez. Un. 2980/1967) nega che il dolo dell'agente interrompa il rapporto organico e impedisca la riferibilità dell'atto all'ente. L'orientamento consolidatosi nel corso degli anni può essere riassunto nella massima … "Affinchè ricorra responsabilità della p.a. per un fatto lesivo posto in essere dal proprio dipendente - responsabilità il cui fondamento risiede nel rapporto di immedesimazione organica - deve sussistere, oltre al nesso di causalità fra il comportamento e l'evento dannoso, anche la riferibilità all'amministrazione del comportamento stesso, la quale presuppone che l'attività posta in essere dal dipendente sia e si manifesti come esplicazione dell'attività dell'ente pubblico, e cioè tenda, pur se con abuso di potere, al conseguimento dei fini istituzionali di questo nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto;
tale riferibilità viene meno, invece, quando il dipendente agisca come un semplice privato per un fine strettamente personale ed egoistico che si riveli assolutamente estraneo all'amministrazione - o addirittura contrario ai fini che essa persegue - ed escluda ogni collegamento con le attribuzioni proprie dell'agente, atteso che in tale ipotesi cessa il rapporto organico fra
l'attività del dipendente e la p.a." (Cass. 3980/2003 e successive - da ult. Cass. 8306/2011 - conformi).
… Essenziale è … che l'attività dell'organo (il riferimento al "dipendente", nella giurisprudenza in esame, non deve trarre in inganno, pacifico essendo comunque che ci si riferisce al rapporto organico) "sia e si manifesti come esplicazione dell'attività dell'ente pubblico", vale a dire "tenda al conseguimento dei fini istituzionali di questo nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto"” (Cassazione civile sez. I, 05/12/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 05/12/2011),
n.25946. V. anche Cassazione sez. III, 12/04/2011, (ud. 07/02/2011, dep. 12/04/2011), n.8306, che ha concluso per la riferibilità all'ente del comportamento doloso del dipendente (che lo rappresentava) perché “Non è stato accertato un fine strettamente personale ed egoistico assolutamente estraneo all'amministrazione - o addirittura contrario ai fini che essa persegue - idoneo ad escludere ogni collegamento con le attribuzioni proprie dell'agente. Infatti la sentenza impugnata fa riferimento a generici motivi personali ed egoistici che avrebbero spinto il G. a tali denunzie, motivi che sarebbero stati "adombrati" nella citazione di primo grado dallo stesso R.. L'interruzione del collegamento dell'attività del pubblico dipendente con l'attività della Pubblica Amministrazione cui appartiene richiede la prova certa del fine personale ed egoistico, non coincidendo il significato giuridico del termine "prova" con il termine "adombrare" usato dalla Corte di Appello”).
Alla luce dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione, la donazione fatta ad una associazione potrà essere revocata per ingratitudine qualora la condotta illecita posta in essere dal legale rappresentante sia riferibile alla associazione stessa.
Tanto premesso, nel caso di specie, risulta provato che la condotta ingiuriosa nei confronti della Pt_1
è stata posta in essere dal per un fine esclusivamente personale ed egoistico, con conseguente CP_3 interruzione del rapporto organico con l'Associazione e non riferibilità alla stessa del fatto illecito commesso dal . CP_3
Quanto ai rapporti con il sig. , la stessa appellante con la prima memoria ex art. 183 comma CP_3
VI c.p.c. ha ammesso di avere frequentato il non quale presidente della Associazione CP_3 appellata.
Si legge, infatti, nella memoria: “La frequentazione, sporadica e non esclusiva, di con Parte_1
si è sostanziata in meno di una decina di incontri e in scambi di messaggi chat ed Controparte_3 ha avuto inizio a metà gennaio 2021 terminando a metà maggio dello stesso anno” con la precisazione che “Successivamente, vi sono stati esclusivamente scambi di messaggi chat, nell'ultimo dei quali l'attrice a fine marzo 2022 invitava il presidente della convenuta ad interrompere la catena di calunnie e diffamazioni a suo danno” (sottolineatura della Corte).
La Corte osserva che, contrariamente a quanto allegato dalla appellante nella memoria, nell'ultimo messaggio inviato il 31.03.2022 la sig. si era rivolta al sig. quale persona fisica e non Pt_1 CP_3 quale presidente della convenuta.
Si riporta testualmente il messaggio citato dalla sig. e prodotto dalla convenuta sub doc. 3 e 5: Pt_1
“Ti disturbo (come scrivi tu) per rammentarti che esiste un sottile divario (ossimoro) tra l'esternare illazioni e l'accusare (neanche velatamente) una persona. Ne approfitto per inviarti un link di approfondimento, in modo da evitarti di incappare nella diffamazione (aggravata nel caso specifico)
: b_ttpg// www.consulenzalegaleitalia.it/ diffamazione/ Da lunghi mesi non cito il tuo nome con nessuno (peraltro in precedenza ancor meno): gradirei che tu mi riservassi la stessa cortesia soprattutto evitando di associare il mio ad aggettivi sgradevoli ed affermazioni ingiuriose. Sono certa di non aver mai fatto nulla per nuocerti. Credo che il chiacchiericcio della gente tediosa ed annoiata
a cui (ingenuamente???) affidi tue riflessioni, arrechi danno innanzitutto a te. Saluti. ”. Pt_2
Nel testo del messaggio l'Associazione appellata non viene mai citata, neppure indirettamente;
le espressioni utilizzate sono sempre riferite alle due persone fisiche: la sig. scrive in prima Pt_1 persona rivolgendosi al solo , del quale dichiara di non citare il nome con nessuno da lunghi CP_3 mesi e che mette in guardia in relazione alla rilevanza penale delle espressioni che quest'ultimo le riservava con terze persone, avvertendolo che così facendo avrebbe arrecato danno innanzitutto a sé stesso.
Da quanto sopra è evidente che la sig. interrotti malamente i rapporti con il sig. , si era Pt_1 CP_3 pentita di avere fatto la donazione alla Associazione appellata solo perché il ne era il fondatore CP_3
e presidente, mentre le rimostranze erano rivolte al sig. esclusivamente in proprio. CP_3
Tanto chiarito, la Corte osserva che dalla documentazione in atti risulta che in una sola occasione il aveva agito in danno della sig.ra spendendo il nome della società nel rapporto con il CP_3 Pt_1 sig. Per_1
Quanto al ruolo del sig. dalle stesse allegazioni della appellante e dal contenuto della Persona_1 querela dd. 21.03.2023 sporta dalla sig. nei confronti del sig. risulta che lo stesso sia Pt_1 CP_3 stato occasionalmente coinvolto nella più ampia manovra posta in essere dal per fare terra CP_3 bruciata intorno alla sig. (v. doc. 10 . Pt_1 Pt_1
Si legge, infatti, nella querela che:
“In data 8 giugno 2022 il Sig. mi contattava con messaggi e telefonate per Persona_1 comunicarmi che il gli aveva inviato (sempre via chat) la foto di un articolo apparso su un CP_3 quotidiano locale alcune settimane prima, relativo ad una vicenda che mi riguarda (e tuttora sub iudice): lo accompagnava con la frase "guarda che brava persona è la tua amica" (riferendosi alla sottoscritta). Nei giorni seguenti il Sig. incontrava il per concludere una trattativa Per_1 CP_3 per lavori da svolgersi presso i campi di calcio gestiti dall' associazione sportiva di cui il è CP_3 presidente;
costui gli comunicava che a causa d amicizia con la sottoscritta e del fatto che usufruiva della mia consulenza, non intendeva più affidargli i lavori che gli aveva promesso. Aggiungeva anche che nessuno dei collaboratori, fornitori e simpatizzanti della sua associazione sportiva dovevano avere a che fare con i "miscia- merda e (a quest' ultimo mi lega un rapporto d'amicizia Pt_1 Per_2 ve consulenza e da lungo tempo forniva all' associazione la manutenzione dei campi Controparte_1 da calcio). Anche in quest' occasione - per l'ennesima volta del tutto immotivatamente - il si CP_3
è reso colpevole nei miei confronti di diffamazione ed ingiuria gravi, con un comportamento pesantemente lesivo della mia dignità ed onorabilità. Ancor più gravemente, ha causato notevole danno al Sig. (che aveva "strutturato" la propria iniziativa imprenditoriale facendo Per_1 affidamento sulle promesse del Baggio) ed il Sig. revocandogli, di fatto, ogni Parte_3 lavoro di manutenzione. Evidenzio come sia pratica abituale del accusare ed infamare le CP_3 persone che frequenta/ ha frequentato: ne sia esempio l' aver denigrato più volte in mia presenza un' ex fidanzata definendola "puttana" e un' altra "la nave scuola Amerigo Vespucci", aggredito verbalmente ( anche in pubblico) suoi collaboratori e collaboratrici apostrofandoli con insulti, bestemmie e deridendoli delle proprie (presunte) incapacità, sfruttandone il lavoro sottopagandoli, sino ad arrivare ad accusare di avergli sottratto dalle tasche un' ingente somma di contanti, ledendone irrimediabilmente (come ha fatto nel mio caso) l' onorabilità. Appare evidente che l' aggressività e la diffamazione sono tratti caratteristici del - anche quando svolge le proprie CP_3 funzioni di presidente dell' associazione sportiva: egli li ha messi in atto anche in danno alla sottoscritta con il preciso scopo di calunniarmi e nuocermi sin dal maggio 2021 quando disattese colpevolmente le mie richieste di riservatezza sulla nostra frequentazione, tanto che alcuni suoi collaboratori si sentirono autorizzati a darne notizia a miei clienti”.
La Corte osserva che appare palese il tentativo della appellante di coinvolgere l' nella CP_2 vicenda personale tra lei ed il sig. , peraltro contraddicendosi. Infatti, dapprima la CP_3 Pt_1 afferma che è comportamento abituale del “accusare e diffamare le persone che frequenta”, CP_3 nonché maltrattare i propri collaboratori, salvo poi affrettarsi a precisare genericamente che lo stesso pone in essere tale comportamento anche quando svolge le proprie funzioni di presidente della associazione, circostanza quest'ultima, peraltro, meramente allegata dalla attrice, non risultando dai documenti in atti e non essendo oggetto di prova orale.
In realtà quando il aveva detto al che, stante la sua amicizia con la non CP_3 Per_1 Pt_1 avrebbe proseguito le trattative per l'incarico di manutenzione dei campi sportivi in gestione alla , lo stesso aveva agito al solo scopo di danneggiare la sig. quindi per un fine CP_2 Pt_1 strettamente personale ed egoistico, addirittura contrario all'interesse della , che veniva CP_2 privata delle prestazioni del oggetto di trattativa per una motivazione non inerente alle Per_1 capacità del o al contenuto delle trattative (prestazioni, prezzo, etc), con conseguente Per_1 interruzione del rapporto organico con la stessa, come chiarito dalla giurisprudenza sopra citata.
La manifestazione di ingratitudine, pertanto, non è riferibile alla associazione, che è stata lo strumento del quale il si è avvalso per porre in essere la propria rappresaglia personale verso l'appellante, CP_3 tenuto anche conto che la non aveva avuto alcun rapporto con l'Associazione ad eccezione Pt_1 della donazione oggetto della domanda.
In subordine, anche ammettendo che la condotta del fosse riferibile alla , la Corte CP_3 CP_2 rileva che è emerso che l' avrebbe in un'unica occasione discreditato la agli occhi CP_2 Pt_1 del definendola “misciamerda”: l'ingiuria, pertanto, non può considerarsi grave, essendosi Per_1 il contegno ostile esaurito in un singolo episodio nel contesto di un rapporto praticamente inesistente tra la e l'Associazione, rapporto consistito esclusivamente nella donazione oggetto della Pt_1 domanda di revocazione. La pertanto, non poteva dirsi profondamente ferita da un commento, Pt_1 per quanto sgradevole, proveniente da un soggetto sostanzialmente a lei estraneo. Nel caso di specie, quindi, non sussiste quella manifestazione esterna, continua e durevole di un sentimento di forte opposizione del donatario nei confronti della donante necessaria per integrare il requisito della gravità della ingiuria (v. Cassazione civile sez. II, 16/12/2024, (ud. 26/11/2024, dep. 16/12/2024), n.32682 per la quale “l'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante”; v. anche Cassazione civile sez. II,
29/04/2022, (ud. 05/04/2022, dep. 29/04/2022), n.13544).
Infine, deve essere dichiarata inammissibile la domanda svolta dalla appellata nelle sole conclusioni di dichiarare la nullità della donazione per difetto di forma, non essendo stata la questione esposta nella parte argomentativa dell'appello, in violazione del disposto di cui all'art. 342 comma I c.p.c., avendo il Tribunale ampiamente motivato le ragioni del rigetto della domanda, motivazione non oggetto di alcuna critica da parte dell'appellante.
Per i motivi esposti l'appello deve essere respinto e l'appellante va condannata al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata, liquidate secondo i parametri medi delle cause ricomprese nel valore tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, in considerazione della soccombenza (fase di studio, fase introduttiva, fase decisoria, come da nota spese depositata quanto alle fasi oggetto di liquidazione, per complessivi euro 3.966,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e
CPA come per legge).
Sussistono in capo all'appellante i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Parte_1 nei confronti di , così provvede: Controparte_1 dichiara inammissibile la domanda di nullità della donazione per difetto di forma;
per il resto rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore Parte_1 dell'appellata che liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre Controparte_1 al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del
D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 08.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Burra dott.ssa Marina Vitulli