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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 14/11/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 115/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 115/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 269/2022 pubblicata il 18/10/2022 dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica nel procedimento n. 588/2013 R.G., avente ad oggetto: lesione personale
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRARA Parte_1 C.F._1
OTTAVIO, elettivamente domiciliata in C.SO RISORGIMENTO N.30 86170 ISERNIA presso il difensore
APPELLANTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE BENEDETTI DANTE, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in PIAZZA CASTELLO, 2 20123 MILANO presso il difensore
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
E società Controparte_2 con avv. Attilio Piermarino pec: presso il cui studio in Isernia Email_1 alla Via Occidentale n. 148, elettivamente domicilia
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
All'udienza del 22/1/25, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante, l'avv. FERRARA OTTAVIO chiede che la Corte voglia così provvedere:
“- dichiarare la responsabilità della , per il danno oggetto di causa, e, per CP_1
l'effetto, condannarla, in solido con , al pagamento della somma di € Controparte_2
43.554,98, per danno biologico e morale;
- condannare entrambe le società, in solido tra loro, al risarcimento del danno da vacanza rovinata, nella somma di € 5.000,00, o in quella diversa, anche maggiore, che chiede determinarsi con criterio equitativo;
- il tutto oltre interessi e rivalutazione
Pag. 1 a 9 dal momento del fatto al soddisfo. Con vittoria di spese del presente grado” per l'appellata , l'avv. DE BENEDETTI DANTE chiede che la Corte voglia così CP_3 provvedere:
“In via principale - Rigettare integralmente l'appello proposto dalla signora Parte_1 er, tra le altre, le ragioni di cui in atti;
[...] in via subordinata:
Nel denegato caso in cui l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza n. 269/2022, R.G. n. 588/2013, emessa dal Tribunale di Isernia in data 12 settembre 2022 e pubblicata in data 18 ottobre 2022, ritenesse fondata la pretesa avversaria, condannare Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e
[...] garantita per ogni somma che la stessa fosse tenuta a pagare alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
sia per capitale, che per interessi, accessori e spese ed a rimborsare quanto la stessa fosse
[...] tenuta ad anticipare, con gli interessi e la rivalutazione monetaria ISTAT dall'esborso al saldo;
In via di appello incidentale:
- Riformare la sentenza n. 269/2022, R.G. n. 588/2013, emessa dal Tribunale di Isernia in data 12 settembre 2022 e pubblicata in data 18 ottobre 2022, nella parte in cui statuisce la condanna di
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_4 tempore e dell'Assicurazione, in solido tra loro, al pagamento in favore della sola signora Parte_1 delle spese e competenze del giudizio e per l'effetto condannare
[...] Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle
[...] spese del primo grado di giudizio anche nei confronti di oltre ovviamente a quelle del CP_1 presente grado di appello;
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per la società l'avv. Attilio Piermarino: Controparte_2
“insiste per il rigetto della dell'impugnazione proposta dalla sig.ra per la Parte_1 sua palese infondatezza e nel merito per l'inesistenza di qualsiasi insidia e/o trabocchetto e l'accoglimento dell'appello incidentale così proposto dalla società Controparte_4 insiste nell'opposizione delle richieste formulate nell'appello incidentale da parte della stessa società in danno della società Controparte_1 Controparte_4 insiste per la riforma delle sentenza di primo grado con il rigetto della domanda formulata dalla sig.ra per assenza di qualsiasi responsabilità della società Parte_1 [...] per il sinistro a lei occorso e/o laddove nella denegata ipotesi venisse Controparte_4 confermata tale responsabilità, Voglia l'Ecc.Ma Corte di Appello di Campobasso condannare la a tenere indenne, , almeno sino all'importo di Euro Controparte_1 Controparte_2
33.841,55, importo dalla stessa già trattenuto, come da accordo sottoscritto dalle parti in data 07/11/2012, per tutelarsi in via cautelare da tali richieste di danni;
conclude per il rigetto dell'avverso ricorso e l'accoglimento delle istanze di cui all'atto di appello incidentale”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione notificata l'8/4/13 conveniva in giudizio la Parte_1 hiedendo che fosse dichiarata la esponsabile ed obbligata al Controparte_1 Controparte_1 risarcimento del danno biologico, morale e da inabilità temporanea, nonché di quello conseguito alla perdita della vacanza, da determinarsi in corso di causa;
esponeva di avere riportato danno biologico, morale e da vacanza rovinata in data 02/06/2012 alle ore 13:00 circa, a causa di un caduta provocata da una insidiosa canalina elettrica, collocata sul pavimento della sala da pranzo dell'Hotel Palais des Iles, a Djerba in Tunisia, cadendo rovinosamente, riportando la frattura del collo del femore ed essendo operata d'urgenza presso il policlinico Jerba La Douce;
deduceva che
Pag. 2 a 9 la convenuta , tour operator presso il quale aveva acquistato un pacchetto di viaggio CP_1 per un soggiorno in quella località dal 28 maggio al 4 giugno 2012, doveva rispondere del danno riportato.
Si costituiva in giudizio la , contestando integralmente le domande proposte CP_1 dall'Appellante e, in via subordinata, chiedendo di essere ammessa a chiamare in causa
[...] al fine di essere da quest'ultima tenuta indenne per ogni Controparte_4 somma che la stessa fosse tenuta a pagare all'attrice.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la società che Controparte_2 eccepiva la nullità della notifica della chiamata in causa per la violazione dell'art. 142 e ss. c.p.c.; la società " " non aveva la propria sede in Italia, bensì in Tunisia, in Megrine, Controparte_2 al Viale Mohamed Ali n.19, e l'atto andava notificato o mediante l'autorità consolare e/o Ministero degli affari esteri, ai sensi degli artt.30 e 75 del D.P.R. 200/1967 0 solo eventualmente anche mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne avrebbe curato la trasmissione al Ministero degli affari esteri;
deduceva che a seguito della denuncia di , la Parte_1 tratteneva dalla somma dovuta alla " " anche l'importo di Controparte_1 Controparte_2 Euro 33.841,55, come da accordo sottoscritto dalle parti in data 07/11/2012; contestava le domande avanzate dalla in quanto infondate;
chiedeva di essere autorizzata alla Pt_1 chiamata in causa della società compagnia di assicurazione per essere Controparte_5 manlevata in caso di ritenuta responsabilità della stessa.
L'autorizzazione alla chiamata in causa, in un primo tempo concessa, veniva poi revocata per tardività della richiesta.
Con la prima memoria ex art. 183 cpc l'attrice estendeva la propria domanda alla struttura alberghiera, chiamata in causa.
Assunti interrogatorio formale e prova testimoniale sulle cause del sinistro ed esperita CTU medica, il Tribunale di Isernia con sentenza n. 269/2022, pubblicata il 18/10/2022, così provvedeva:
“ 1) dichiara che l'evento per cui è causa è avvenuto per colpa unica ed esclusiva della terza chiamata in causa Controparte_6
2) condanna causa e la Compagnia di Assicurazioni Tunisino Controparte_6 Europea “Carte” in solido tra di loro al pagamento in favore dell'attrice, , della Parte_1 somma di € 30.587,92 (trentamilacinquecentottantasette/novantadue) a titolo di risarcimento per le lesioni personali, come in motivazione, oltre interessi legali dal dì del fatto sino al soddisfo;
3) pone le spese di CTU a carico la Controparte_6 Controparte_7 in solido tra di loro;
[...]
4) condanna e la Compagnia di Assicurazioni Controparte_6 Controparte_7 in solido tra di loro al pagamento in favore dell'attrice delle spese e competenze di giudizio
[...] che liquida in virtù del D. M. 55 del 10.03.2014 in € 5.450,00 (cinquemilaquattrocentocinquata/00) di cui € 450,00 per spese esenti oltre 15,00% ex art. 15 T.F. ed IVA e CAP”.
Il tribunale riteneva sussistente la responsabilità esclusiva della struttura alberghiera ex art. 2051 cc, comprovata dalle dichiarazioni dei testi, che, peraltro, avevano riconosciuto lo stato dei luoghi dalla documentazione fotografica, dalla quale risultava l'esistenza della canalina che aveva provocato la caduta.
Il danno veniva valutato nella misura dell'11%, come da CTU medica espletata, oltre all'invalidità totale e parziale temporanea, oltre al danno morale quantificato in 1/3 del danno biologico. proponeva appello avverso tale pronuncia con citazione notificata Parte_1 alla e alla il 20/3/23 e iscritta a ruolo il 29/03/2023, chiedendo CP_1 Controparte_2 che fosse dichiarata anche la responsabilità della , per il danno oggetto di causa, e, CP_1 per l'effetto, che fosse condannata, in solido con , al pagamento della Controparte_2 somma di € 43.554,98, per danno biologico e morale;
che fossero condannate entrambe le società in solido tra loro al risarcimento del danno da vacanza rovinata, nella somma di € 5.000,00, o in
Pag. 3 a 9 quella diversa, anche maggiore, che chiedeva determinarsi con criterio equitativo;
il tutto oltre interessi e rivalutazione dal momento del fatto al soddisfo.
Con comparsa tempestiva depositata il 12/4/23, si costituiva la hiedendo Controparte_1 il rigetto dell'appello; in via subordinata chiedeva di essere tenuta indenne dalla Controparte_8
[...] proponeva appello incidentale chiedendo che fosse condannata la struttura alberghiera al pagamento delle spese del primo grado di giudizio anche in favore della oltre a quelle CP_1 del grado di appello.
Con comparsa tempestiva depositata il 31/5/23 si costituiva la società " Controparte_2[... ", chiedendo che fosse rigettato l'appello principale;
proponeva appello incidentale, chiedendo il rigetto della domanda proposta dalla danneggiata;
in caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva che fosse condannata la a tenere indenne la CP_3 Controparte_2 sino all'importo di € 33.841,55, importo dalla stessa già trattenuto, come da accordo
[...] sottoscritto dalle parti in data 07/11/2012.
Con ordinanza del 23/6/23 venivano assegnati i termini ex art. 352 cpc;
con ordinanza del 23/1/25, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata dall'istruttore per la decisione davanti al collegio.
2. Preliminarmente, va rilevato che la , con la comparsa di costituzione, ha CP_1 proposto eccezione di illegittimità costituzionale DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 163, 166, 342 COMMA II E 347 C.P.C. PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 COMMA II, 111 COMMA II, NONCHÉ 117 COMMA I COST., IN RELAZIONE ALL'ART 6, § 1 DELLA CEDU; secondo l'istante dalla lettura del combinato disposto degli artt. 342, 347 e 166 c.p.c., si evincerebbe che tra il giorno della notifica dell'atto di citazione in appello e quello dell'udienza devono decorrere almeno 90 giorni;
l'appellato, però, deve costituirsi, pena l'incorrere nelle decadenze, almeno settanta giorni prima dell'udienza, per cui ai sensi delle norme sopra indicate, il termine che la legge metterebbe a disposizione di una parte appellata per approntare le proprie difese e proporre eventuali appelli incidentali sarebbe di soli venti giorni.
Detta eccezione non è stata più riproposta con le note di udienza del 12/6/23, con le quali è stata richiesta la rimessione della causa in decisione;
assegnati i termini ex art. 352 cpc la CP_3 né con le note per precisazione delle conclusioni, né nelle comparse conclusionali, né con le
[...] note di udienza di rimessione in decisione della causa, ha riproposto l'eccezione inizialmente proposta, con la conseguenza che detta eccezione deve ritenersi implicitamente rinunciata, tenuto conto anche del fatto che, per la condotta processuale complessiva della parte istante, non sussiste alcun intenso collegamento tra la domanda non riproposta e quelle, invece, esplicitamente reiterate, cosicché può essere ritenuta sussistente la reale volontà della parte di non coltivare la domanda non espressamente riproposta.
2.1. In ogni caso, nel merito va rilevato che già anteriormente al decreto correttivo TA si riteneva che fosse possibile, per l'appellato, costituirsi fino a 20 gg. prima dell'udienza e questa soluzione è stata confermata dalla modifica legislativa che ha riguardato l'art. 347 c.p.c., nel quale oggi si prevede testualmente "le altre parti (diverse dall'appellante) si costituiscono in giudizio almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'art. 349-bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale".
Tuttavia, anche in presenza di un invito a costituirsi diverso da quello prescritto dalla legge, non si ravvisa alcuna lesione del diritto di difesa e contraddittorio, potendo l'appellato, costituirsi fino a 20 gg prima.
Infatti, l'art. 164 c.p.c. prevede la nullità dell'atto di citazione soltanto quando vi sia la violazione dei termini liberi a comparire ovvero la mancanza della fissazione dell'udienza e dell'invito a costituirsi entro il termine. Inoltre, la costituzione dell'altra parte sana i vizi e consente la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, nuova udienza che peraltro nella fattispecie non è stata neppure richiesta. Nel caso in questione non vi è violazione dei termini liberi a comparire, né la mancanza dell'avvertimento di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c., che è presente,
Pag. 4 a 9 seppure con un invito a costituirsi contenente un termine errato.
3. I motivi di appello principale sono i seguenti:
I - Violazione dell'art.43, comma II, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, (Codice del Turismo) in relazione agli artt.1218 e 1228 c.c. - violazione dell'art.132 n.4 e 118 disp. Att. cpc – difetto di motivazione;
erroneo rigetto della domanda di accertamento della responsabilità contrattuale del tour operator;
II - Violazione degli artt.115,116, 132n.4 cpc, 1223 c.c., omesso esame di circostanze rilevanti ai fini della quantificazione del danno biologico – motivazione illogica ed insufficiente;
erroneo accertamento dell'invalidità nella misura globale dell'11%;
III - Violazione dell'art.112 cpc in relazione all'art.46 Codice del Turismo ed art.2059 c.c. - violazione dell'art.132 n.4 cpc - omessa pronuncia e/o difetto di motivazione;
omessa pronuncia sul capo di domanda relativo al danno da “vacanza rovinata”;
IV - Violazione degli artt.1218, 1223 cc – mancata attribuzione della rivalutazione monetaria;
V- Violazione della regola del contraddittorio di cui all'art. 101 cpc Il Tribunale ha erroneamente ricostruito l'iter processuale, ritenendo che la assicurazione Controparte_7
“ ” fosse stata citata e dichiarata contumace, laddove, invece, tale soggetto, pur indicato nella CP_5 comparsa di costituzione e risposta della , non è mai stato citato in giudizio. Controparte_2
4. L'unico motivo di appello incidentale proposto dalla è relativo alla richiesta CP_3 di condanna della struttura alberghiera al pagamento delle spese di giudizio di primo grado in favore della stessa. Controparte_1
5. Con l'unico motivo di appello incidentale la società ha chiesto il rigetto Controparte_4 della domanda proposta nei suoi confronti dall'attrice per essere unica responsabile la CP_3 nella denegata ipotesi venisse confermata tale responsabilità, ha chiesto la condanna della a tenere indenne, , almeno sino all'importo di Euro Controparte_1 Controparte_2 33.841,55, importo dalla stessa già trattenuto, come da accordo sottoscritto dalle parti in data 07/11/2012.
6. In via preliminare, esaminando il quinto motivo di appello principale, va rilevato che, come correttamente dedotto dalla parte appellante principale, nel giudizio di primo grado alla società di assicurazione “ ” non è stata mai notificata la chiamata in causa effettuata Controparte_7 CP_5 dalla;
non vi è prova in atti della avvenuta notificazione;
va tenuto Controparte_2 conto della avvenuta revoca dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale all'udienza del 07-02-2018, con la quale autorizzava la terze chiamata costituita tardivamente in primo Controparte_4 grado, a chiamare ulteriore terzo in causa individuato nell'istituto assicuratore Controparte_9
essendo precedentemente decaduto da tale diritto;
la revoca dell'autorizzazione è stata
[...] disposta dal tribunale con ordinanza del 15/4/2019.
Ne consegue che la notifica dell'appello principale, nonché degli appelli incidentali, non deve essere effettuata, o disposta dal giudice, nei confronti dell'istituto assicuratore Controparte_9
“ ”, in quanto detto soggetto non è mai stato parte del procedimento.
[...] CP_5
7. Il motivo di appello incidentale proposto dalla struttura alberghiera con richiesta di conferma della responsabilità della stessa ex art. 2051 cc. è infondato.
Osserva in primo luogo il Collegio che la fattispecie in esame, così come correttamente ritenuto dal primo giudice, debba essere ricondotta all'ipotesi di responsabilità da cosa in custodia contemplata dall'art. 2051 c.c..
Alla stregua dell'orientamento prevalente della giurisprudenza del Supremo Collegio in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, "La fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. Detto fattore attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla
Pag. 5 a 9 cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. Ne consegue l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito. (Nella specie, la S.C., rigettando il ricorso proposto ed enunciando i riportati principi, ha confermato la sentenza di appello con la quale era stata accolta la domanda di risarcimento danni proposta da una cliente di un albergo nei confronti dei legale rappresentante della società titolare dell'hotel, in relazione al disposto dell'art. 2051 cod. civ., sulla scorta della rilevata sussistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento, sufficiente a far scattare la presunzione di colpa in capo al custode emergente dal fatto, incontestato, che la cliente era caduta inciampando in una soglia posta sulla sommità di una delle scale dell'albergo, risultata lievemente rialzata rispetto al livello, di colore uniforme, della restante superficie, spettando alla convenuta società alberghiera provare - come, invece, non era avvenuto nel caso "de quo" - che l'evento si era verificato per la condotta dell'attrice, idonea ad integrare il caso fortuito;
". Sez. 3, Sentenza n. 21684 del 09/11/2005).
Così ancora, si è affermato che "La norma dell'art. 2051 cod. civ., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.; ". Ordinanza n. 5910 del 11/03/2011).
Nel caso in esame risulta pienamente comprovato che la caduta dell'attrice è dipesa dal fatto che sul pavimento era stata apposta una canalina, a raso del pavimento stesso, che aveva determinato la caduta stessa, come risulta dalla documentazione fotografica e dalle dichiarazioni testimoniali assunte.
Ne consegue che la Corte reputa corretta la impugnata decisione nella parte in cui ha ritenuto che la l'attrice abbia fornito in giudizio la prova sia del rapporto intercorrente tra il custode e la cosa fonte del danno, sia che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
La struttura alberghiera non ha fornito la prova su di lei gravante del fatto fortuito o della colpa del danneggiato;
a nulla rileva, accertata la condizione di pericolosità del bene in custodia, il fatto dedotto che avevano soggiornato nella struttura 165 persone o che l'attrice aveva già frequentato la sala ristorante, tenuto conto da una parte che dalla prova testimoniale è emerso che l'attrice non consumava i pasti sempre allo stesso tavolo, dall'altra deve essere dato rilievo all'intrinseca pericolosità della canalina, posta a raso sul pavimento, tale da costituire una fonte di pericolo non facilmente prevedibile.
8. Deve essere accolto il primo motivo di appello principale relativo alla richiesta di dichiarazione della responsabilità contrattuale del tour operator.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “L'organizzatore o il venditore di un pacchetto turistico, ai sensi dell'art. 93, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (c.d. Codice del consumo), è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal turista-consumatore, anche quando la responsabilità è ascrivibile esclusivamente ai terzi, della cui opera si è avvalso per l'adempimento della propria prestazione professionale, salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi”. (Cass. n. 26293/24).
Nella fattispecie risulta comprovato che l'operatore turistico, oltre al volo, ha compreso nel pacchetto anche il soggiorno presso la struttura alberghiera, con conseguente sussistenza della responsabilità dell'organizzatore o venditore ex art. 93 citato.
La avrebbe dovuto fornire la prova di aver fatto il possibile per evitare il Controparte_1 danno, mentre nella fattispecie si è limitata a sostenere che il tour operator non può essere tenuto responsabile per il fatto del terzo prestatore di servizi, sostanzialmente ammettendo che il fatto si è verificato nelle modalità esposte dalla attrice.
9. Il secondo motivo di appello principale, relativo all'assunta errata quantificazione della percentuale del danno biologico è infondato.
Pag. 6 a 9 L'appellante assume che il Tribunale ha recepito acriticamente la relazione del CTU, che aveva erroneamente quantificato la percentuale di invalidità permanente dell'11%, senza tenere conto delle osservazioni del CTP di maggior competenza specifica, che aveva quantificato Per_1 la misura della invalidità permanente del 20%.
Osserva la Corte che il CTU rispondendo alle osservazioni del c.t.p di parte attrice ha del tutto condivisibilmente rilevato che “all'esame obiettivo esperito nel corso delle operazioni peritali del 29/6/2021, cui il C.T.P. attoreo non ha presenziato, si è proceduto alla misurazione perimetrale bilaterale a livello del terzo medio di coscia, rilevando solo una sfumata ipotonotrofia muscolare con un millimetrico minus a destra rispetto al controlato, mentre la misurazione della lunghezza degli arti inferiori, con determinazione della distanza dalla spina iliaca anteriore superiore al punto centrale del malleolo interno e di quella dall'ombelico al malleolo interno, non ha evidenziato una dismetria clinicamente apprezzabile…. non si comprende come possa affermare che attualmente
“la riduzione dell'articolazione coxo-femorale è di 2/3 nel complesso” e che “la perizianda mostra una zoppia da caduta e di fuga per la dismetria di 1 centimetro e l'insufficienza muscolare dell'arto inferiore destro in toto”. Si ribadisce che l'esame obiettivo praticato in occasione della visita peritale del 29/6/2021 ha consentito di evidenziare, oltre all'esito cicatriziale chirurgico al terzo superiore di coscia destra, l'assenza di dismetria degli arti inferiori, una sfumata ipotonotrofia dei muscoli della coscia destra rispetto all'arto controlaterale ed una limitazione globale di circa 1/4 dei movimenti dell'anca destra con una deambulazione armonica”.
Ne consegue che il motivo di appello in esame deve essere rigettato.
10. Passando all'esame del motivo di appello relativo all'omessa pronuncia in relazione al danno da “vacanza rovinata”, l'appellante deduce che si è infortunata il 2 giugno, così perdendo i 3/7 del periodo di soggiorno, che era iniziato il 28 maggio e sarebbe terminato contrattualmente il 4 giugno 2012; assume che si tratta di voce distinta dal puro danno morale conseguito alla lesione fisica, ovvero, comunque, che la perdita della utilità esistenziale attesa dalla vacanza debba valorizzata ai fini del quantum della liquidazione del danno non patrimoniale;
sollecita l'adozione del criterio equitativo di cui all'art.1226 cod., in relazione all'art.2059 cod.civ..
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
Il tribunale, oltre a liquidare il danno biologico nella misura di € 17.974,00, ha liquidato il danno morale nella misura, rilevante, di 1/3 del danno biologico;
il Tribunale pur non motivando espressamente sul dedotto “danno da vacanza rovinata” ha fatto espresso riferimento al pregiudizio consistente “nel patimento interiore (temporaneo o no) causato dall'illecito: sia per il turbamento sia per i disagi che esso ha in concreto comportato, sia per le privazioni cui ha costretto la vittima”; ritiene la Corte che in relazione alla motivazione sopra descritta, anche la voce di danno richiamata dalla parte appellante sia stata già ricompresa nella globale liquidazione del danno morale come effettuata nella pronuncia impugnata, dovendosi ritenere che la richiamata categoria dei “disagi” ed quella delle “privazioni” includa anche la perdita derivante dalla mancata fruizione completa della vacanza (peraltro limitata a soli due giorni su un totale di 8).
11. Quanto all'omesso riconoscimento della rivalutazione monetaria , la stessa appellata ha espressamente dato atto che “l'obbligazione risarcitoria che da questo ne deriva Controparte_1 costituirà sempre un debito di valore e non di valuta. Come chiarito da unanime giurisprudenza, infatti: “per distinguere i debiti di valuta dai debiti di valore occorre avere riguardo non alla natura dell'oggetto nel quale la prestazione avrebbe dovuto concretarsi al momento dell'inadempimento
o del fatto dannoso, bensì all'oggetto diretto e originario della prestazione, che nelle obbligazioni di valore consiste in una cosa diversa dal denaro, mentre quelle di valuta hanno ab origine ad oggetto una somma di denaro” (Cass. 22 giugno 2007 n. 14573). Precisato quanto sopra, considerato che per i debiti di valore la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado d'appello pur se non specificamente richiesti atteso che devono ritenersi compresi nell'originario petitum della domanda”; la struttura alberghiera si è limitata a chiedere il rigetto senza addurre alcuna motivazione specifica.
Ne consegue che il motivo di appello deve essere accolto, mediante il riconoscimento, oltre che degli interessi legali, anche della rivalutazione monetaria, dal momento del sinistro e fino al
Pag. 7 a 9 soddisfo.
12. Deve essere accolta la domanda riproposta dalla (ex art. 346 cpc), al Controparte_1 punto 5 della comparsa di costituzione, di essere tenuta indenne e garantita dalla struttura alberghiera per ogni somma che la stessa è tenuta a pagare alla danneggiata.
Secondo quanto statuito dalla Cassazione “Al riguardo, questa Corte ha affermato, proprio in un caso analogo a quella in esame, che "l'organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nel D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 14, emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE ed applicabile ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (come il vettore, nella specie), salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi." (cfr. Cass. 5531/2008); ed è stato altresì chiarito, sempre in occasione dell'inadempimento di altri soggetti giuridici ingaggiati per fornire la complessiva prestazione pattuita che "sia il venditore che l'organizzatore di viaggi "tutto compreso" rispondono del danno patito dal viaggiatore, in conseguenza del fatto illecito del terzo della cui opera si siano avvalsi, non a titolo di colpa "in eligendo" o "in vigilando", ma in virtù della sola assunzione legale del rischio per i danni che possano accadere al viaggiatore." (cfr. Cass. 22619/2012; e, già in precedenza, Cass. 25369/2009)” (Cass. n. 17724/18).
13. Deve essere accolta la domanda della struttura alberghiera di limitare l'obbligo di garanzia alla somma eccedente l'importo di € 33.841,55; la ha depositato Controparte_2 la scrittura datata 7/11/12, relativa alla situazione contabile tra la e l'istante nella Controparte_1 quale vi è l'indicazione “reclamations …. € 33.841,55”, adducendo che tale importo era stato detratto dal saldo spettante alla struttura alberghiera;
nessuna controdeduzione è stata effettuata al riguardo dalla con la conseguenza che deve essere accolta la domanda proposta Controparte_1 dalla Controparte_2
14. L'appello incidentale proposto dalla relativo al mancato riconoscimento Controparte_1 delle spese di lite di primo grado nei confronti della è infondato. Controparte_2
Premesso che il Tribunale ha del tutto omesso di liquidare in relazione alle spese sostenute dalla va rilevato che, per quanto sopra motivato ed avuto riguardo all'esito Controparte_1 complessivo della lite, deve essere disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio di doppio grado tra e avuto riguardo al fatto che Controparte_1 Controparte_2 quest'ultima, secondo quanto già motivato, ha già provveduto alla corresponsione in favore della della somma di € 33.841,55, superiore alla sorte capitale liquidata in sentenza, Controparte_1 pari ad € 30.587,00 (a detta somma devono aggiungersi interessi e rivalutazione).
15. Avuto riguardo all'esito complessivo della lite la e la Controparte_1 Controparte_2 vanno condannate in solido al pagamento delle spese di lite di primo grado, nell'importo come
[...] determinato nella sentenza impugnata, oltre alle spese di CTU, nonché delle spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata (esclusa la fase decisionale non essendo state depositate le comparse conclusionali); quanto alle domande rispettivamente proposte tra la e Controparte_1 [...]
va disposta l'integrale compensazione delle spese di doppio grado, secondo Controparte_2 quanto motivato al punto 14.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, nonché sugli appelli incidentali proposti da e da Parte_1 Controparte_1 [...] avverso la sentenza n. 269/2022 pubblicata il 18/10/2022 dal Tribunale di Controparte_2
Isernia, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata:
- condanna la e in solido tra di loro, al Controparte_1 Controparte_6 pagamento in favore di , della somma di € 30.587,92 a titolo di risarcimento Parte_1 per le lesioni personali, come in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del fatto sino al soddisfo;
Pag. 8 a 9 - dichiara che tenuta a garantire la per le somme Controparte_6 CP_1 eccedenti l'importo di € 33.841,55;
-condanna la e la in solido, al pagamento, in Controparte_1 Controparte_6 favore di delle spese di primo grado di giudizio liquidate in € 5.450,00 di cui Parte_1
€ 450,00 per spese esenti oltre 15,00% ex art. 15 T.F. ed IVA e CAP, oltre al pagamento alle spese di CTU;
-condanna la e la in solido, al pagamento, in Controparte_1 Controparte_6 favore di delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 777,00 Parte_1 per spese ed € 6521,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
-compensa integralmente le spese di doppio grado di giudizio tra la e la Controparte_1
Controparte_6
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 06/11/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 9 a 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 115/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 269/2022 pubblicata il 18/10/2022 dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica nel procedimento n. 588/2013 R.G., avente ad oggetto: lesione personale
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRARA Parte_1 C.F._1
OTTAVIO, elettivamente domiciliata in C.SO RISORGIMENTO N.30 86170 ISERNIA presso il difensore
APPELLANTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE BENEDETTI DANTE, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in PIAZZA CASTELLO, 2 20123 MILANO presso il difensore
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
E società Controparte_2 con avv. Attilio Piermarino pec: presso il cui studio in Isernia Email_1 alla Via Occidentale n. 148, elettivamente domicilia
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
All'udienza del 22/1/25, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante, l'avv. FERRARA OTTAVIO chiede che la Corte voglia così provvedere:
“- dichiarare la responsabilità della , per il danno oggetto di causa, e, per CP_1
l'effetto, condannarla, in solido con , al pagamento della somma di € Controparte_2
43.554,98, per danno biologico e morale;
- condannare entrambe le società, in solido tra loro, al risarcimento del danno da vacanza rovinata, nella somma di € 5.000,00, o in quella diversa, anche maggiore, che chiede determinarsi con criterio equitativo;
- il tutto oltre interessi e rivalutazione
Pag. 1 a 9 dal momento del fatto al soddisfo. Con vittoria di spese del presente grado” per l'appellata , l'avv. DE BENEDETTI DANTE chiede che la Corte voglia così CP_3 provvedere:
“In via principale - Rigettare integralmente l'appello proposto dalla signora Parte_1 er, tra le altre, le ragioni di cui in atti;
[...] in via subordinata:
Nel denegato caso in cui l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza n. 269/2022, R.G. n. 588/2013, emessa dal Tribunale di Isernia in data 12 settembre 2022 e pubblicata in data 18 ottobre 2022, ritenesse fondata la pretesa avversaria, condannare Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e
[...] garantita per ogni somma che la stessa fosse tenuta a pagare alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
sia per capitale, che per interessi, accessori e spese ed a rimborsare quanto la stessa fosse
[...] tenuta ad anticipare, con gli interessi e la rivalutazione monetaria ISTAT dall'esborso al saldo;
In via di appello incidentale:
- Riformare la sentenza n. 269/2022, R.G. n. 588/2013, emessa dal Tribunale di Isernia in data 12 settembre 2022 e pubblicata in data 18 ottobre 2022, nella parte in cui statuisce la condanna di
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_4 tempore e dell'Assicurazione, in solido tra loro, al pagamento in favore della sola signora Parte_1 delle spese e competenze del giudizio e per l'effetto condannare
[...] Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle
[...] spese del primo grado di giudizio anche nei confronti di oltre ovviamente a quelle del CP_1 presente grado di appello;
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per la società l'avv. Attilio Piermarino: Controparte_2
“insiste per il rigetto della dell'impugnazione proposta dalla sig.ra per la Parte_1 sua palese infondatezza e nel merito per l'inesistenza di qualsiasi insidia e/o trabocchetto e l'accoglimento dell'appello incidentale così proposto dalla società Controparte_4 insiste nell'opposizione delle richieste formulate nell'appello incidentale da parte della stessa società in danno della società Controparte_1 Controparte_4 insiste per la riforma delle sentenza di primo grado con il rigetto della domanda formulata dalla sig.ra per assenza di qualsiasi responsabilità della società Parte_1 [...] per il sinistro a lei occorso e/o laddove nella denegata ipotesi venisse Controparte_4 confermata tale responsabilità, Voglia l'Ecc.Ma Corte di Appello di Campobasso condannare la a tenere indenne, , almeno sino all'importo di Euro Controparte_1 Controparte_2
33.841,55, importo dalla stessa già trattenuto, come da accordo sottoscritto dalle parti in data 07/11/2012, per tutelarsi in via cautelare da tali richieste di danni;
conclude per il rigetto dell'avverso ricorso e l'accoglimento delle istanze di cui all'atto di appello incidentale”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione notificata l'8/4/13 conveniva in giudizio la Parte_1 hiedendo che fosse dichiarata la esponsabile ed obbligata al Controparte_1 Controparte_1 risarcimento del danno biologico, morale e da inabilità temporanea, nonché di quello conseguito alla perdita della vacanza, da determinarsi in corso di causa;
esponeva di avere riportato danno biologico, morale e da vacanza rovinata in data 02/06/2012 alle ore 13:00 circa, a causa di un caduta provocata da una insidiosa canalina elettrica, collocata sul pavimento della sala da pranzo dell'Hotel Palais des Iles, a Djerba in Tunisia, cadendo rovinosamente, riportando la frattura del collo del femore ed essendo operata d'urgenza presso il policlinico Jerba La Douce;
deduceva che
Pag. 2 a 9 la convenuta , tour operator presso il quale aveva acquistato un pacchetto di viaggio CP_1 per un soggiorno in quella località dal 28 maggio al 4 giugno 2012, doveva rispondere del danno riportato.
Si costituiva in giudizio la , contestando integralmente le domande proposte CP_1 dall'Appellante e, in via subordinata, chiedendo di essere ammessa a chiamare in causa
[...] al fine di essere da quest'ultima tenuta indenne per ogni Controparte_4 somma che la stessa fosse tenuta a pagare all'attrice.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la società che Controparte_2 eccepiva la nullità della notifica della chiamata in causa per la violazione dell'art. 142 e ss. c.p.c.; la società " " non aveva la propria sede in Italia, bensì in Tunisia, in Megrine, Controparte_2 al Viale Mohamed Ali n.19, e l'atto andava notificato o mediante l'autorità consolare e/o Ministero degli affari esteri, ai sensi degli artt.30 e 75 del D.P.R. 200/1967 0 solo eventualmente anche mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne avrebbe curato la trasmissione al Ministero degli affari esteri;
deduceva che a seguito della denuncia di , la Parte_1 tratteneva dalla somma dovuta alla " " anche l'importo di Controparte_1 Controparte_2 Euro 33.841,55, come da accordo sottoscritto dalle parti in data 07/11/2012; contestava le domande avanzate dalla in quanto infondate;
chiedeva di essere autorizzata alla Pt_1 chiamata in causa della società compagnia di assicurazione per essere Controparte_5 manlevata in caso di ritenuta responsabilità della stessa.
L'autorizzazione alla chiamata in causa, in un primo tempo concessa, veniva poi revocata per tardività della richiesta.
Con la prima memoria ex art. 183 cpc l'attrice estendeva la propria domanda alla struttura alberghiera, chiamata in causa.
Assunti interrogatorio formale e prova testimoniale sulle cause del sinistro ed esperita CTU medica, il Tribunale di Isernia con sentenza n. 269/2022, pubblicata il 18/10/2022, così provvedeva:
“ 1) dichiara che l'evento per cui è causa è avvenuto per colpa unica ed esclusiva della terza chiamata in causa Controparte_6
2) condanna causa e la Compagnia di Assicurazioni Tunisino Controparte_6 Europea “Carte” in solido tra di loro al pagamento in favore dell'attrice, , della Parte_1 somma di € 30.587,92 (trentamilacinquecentottantasette/novantadue) a titolo di risarcimento per le lesioni personali, come in motivazione, oltre interessi legali dal dì del fatto sino al soddisfo;
3) pone le spese di CTU a carico la Controparte_6 Controparte_7 in solido tra di loro;
[...]
4) condanna e la Compagnia di Assicurazioni Controparte_6 Controparte_7 in solido tra di loro al pagamento in favore dell'attrice delle spese e competenze di giudizio
[...] che liquida in virtù del D. M. 55 del 10.03.2014 in € 5.450,00 (cinquemilaquattrocentocinquata/00) di cui € 450,00 per spese esenti oltre 15,00% ex art. 15 T.F. ed IVA e CAP”.
Il tribunale riteneva sussistente la responsabilità esclusiva della struttura alberghiera ex art. 2051 cc, comprovata dalle dichiarazioni dei testi, che, peraltro, avevano riconosciuto lo stato dei luoghi dalla documentazione fotografica, dalla quale risultava l'esistenza della canalina che aveva provocato la caduta.
Il danno veniva valutato nella misura dell'11%, come da CTU medica espletata, oltre all'invalidità totale e parziale temporanea, oltre al danno morale quantificato in 1/3 del danno biologico. proponeva appello avverso tale pronuncia con citazione notificata Parte_1 alla e alla il 20/3/23 e iscritta a ruolo il 29/03/2023, chiedendo CP_1 Controparte_2 che fosse dichiarata anche la responsabilità della , per il danno oggetto di causa, e, CP_1 per l'effetto, che fosse condannata, in solido con , al pagamento della Controparte_2 somma di € 43.554,98, per danno biologico e morale;
che fossero condannate entrambe le società in solido tra loro al risarcimento del danno da vacanza rovinata, nella somma di € 5.000,00, o in
Pag. 3 a 9 quella diversa, anche maggiore, che chiedeva determinarsi con criterio equitativo;
il tutto oltre interessi e rivalutazione dal momento del fatto al soddisfo.
Con comparsa tempestiva depositata il 12/4/23, si costituiva la hiedendo Controparte_1 il rigetto dell'appello; in via subordinata chiedeva di essere tenuta indenne dalla Controparte_8
[...] proponeva appello incidentale chiedendo che fosse condannata la struttura alberghiera al pagamento delle spese del primo grado di giudizio anche in favore della oltre a quelle CP_1 del grado di appello.
Con comparsa tempestiva depositata il 31/5/23 si costituiva la società " Controparte_2[... ", chiedendo che fosse rigettato l'appello principale;
proponeva appello incidentale, chiedendo il rigetto della domanda proposta dalla danneggiata;
in caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva che fosse condannata la a tenere indenne la CP_3 Controparte_2 sino all'importo di € 33.841,55, importo dalla stessa già trattenuto, come da accordo
[...] sottoscritto dalle parti in data 07/11/2012.
Con ordinanza del 23/6/23 venivano assegnati i termini ex art. 352 cpc;
con ordinanza del 23/1/25, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata dall'istruttore per la decisione davanti al collegio.
2. Preliminarmente, va rilevato che la , con la comparsa di costituzione, ha CP_1 proposto eccezione di illegittimità costituzionale DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 163, 166, 342 COMMA II E 347 C.P.C. PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 COMMA II, 111 COMMA II, NONCHÉ 117 COMMA I COST., IN RELAZIONE ALL'ART 6, § 1 DELLA CEDU; secondo l'istante dalla lettura del combinato disposto degli artt. 342, 347 e 166 c.p.c., si evincerebbe che tra il giorno della notifica dell'atto di citazione in appello e quello dell'udienza devono decorrere almeno 90 giorni;
l'appellato, però, deve costituirsi, pena l'incorrere nelle decadenze, almeno settanta giorni prima dell'udienza, per cui ai sensi delle norme sopra indicate, il termine che la legge metterebbe a disposizione di una parte appellata per approntare le proprie difese e proporre eventuali appelli incidentali sarebbe di soli venti giorni.
Detta eccezione non è stata più riproposta con le note di udienza del 12/6/23, con le quali è stata richiesta la rimessione della causa in decisione;
assegnati i termini ex art. 352 cpc la CP_3 né con le note per precisazione delle conclusioni, né nelle comparse conclusionali, né con le
[...] note di udienza di rimessione in decisione della causa, ha riproposto l'eccezione inizialmente proposta, con la conseguenza che detta eccezione deve ritenersi implicitamente rinunciata, tenuto conto anche del fatto che, per la condotta processuale complessiva della parte istante, non sussiste alcun intenso collegamento tra la domanda non riproposta e quelle, invece, esplicitamente reiterate, cosicché può essere ritenuta sussistente la reale volontà della parte di non coltivare la domanda non espressamente riproposta.
2.1. In ogni caso, nel merito va rilevato che già anteriormente al decreto correttivo TA si riteneva che fosse possibile, per l'appellato, costituirsi fino a 20 gg. prima dell'udienza e questa soluzione è stata confermata dalla modifica legislativa che ha riguardato l'art. 347 c.p.c., nel quale oggi si prevede testualmente "le altre parti (diverse dall'appellante) si costituiscono in giudizio almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'art. 349-bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale".
Tuttavia, anche in presenza di un invito a costituirsi diverso da quello prescritto dalla legge, non si ravvisa alcuna lesione del diritto di difesa e contraddittorio, potendo l'appellato, costituirsi fino a 20 gg prima.
Infatti, l'art. 164 c.p.c. prevede la nullità dell'atto di citazione soltanto quando vi sia la violazione dei termini liberi a comparire ovvero la mancanza della fissazione dell'udienza e dell'invito a costituirsi entro il termine. Inoltre, la costituzione dell'altra parte sana i vizi e consente la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, nuova udienza che peraltro nella fattispecie non è stata neppure richiesta. Nel caso in questione non vi è violazione dei termini liberi a comparire, né la mancanza dell'avvertimento di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c., che è presente,
Pag. 4 a 9 seppure con un invito a costituirsi contenente un termine errato.
3. I motivi di appello principale sono i seguenti:
I - Violazione dell'art.43, comma II, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, (Codice del Turismo) in relazione agli artt.1218 e 1228 c.c. - violazione dell'art.132 n.4 e 118 disp. Att. cpc – difetto di motivazione;
erroneo rigetto della domanda di accertamento della responsabilità contrattuale del tour operator;
II - Violazione degli artt.115,116, 132n.4 cpc, 1223 c.c., omesso esame di circostanze rilevanti ai fini della quantificazione del danno biologico – motivazione illogica ed insufficiente;
erroneo accertamento dell'invalidità nella misura globale dell'11%;
III - Violazione dell'art.112 cpc in relazione all'art.46 Codice del Turismo ed art.2059 c.c. - violazione dell'art.132 n.4 cpc - omessa pronuncia e/o difetto di motivazione;
omessa pronuncia sul capo di domanda relativo al danno da “vacanza rovinata”;
IV - Violazione degli artt.1218, 1223 cc – mancata attribuzione della rivalutazione monetaria;
V- Violazione della regola del contraddittorio di cui all'art. 101 cpc Il Tribunale ha erroneamente ricostruito l'iter processuale, ritenendo che la assicurazione Controparte_7
“ ” fosse stata citata e dichiarata contumace, laddove, invece, tale soggetto, pur indicato nella CP_5 comparsa di costituzione e risposta della , non è mai stato citato in giudizio. Controparte_2
4. L'unico motivo di appello incidentale proposto dalla è relativo alla richiesta CP_3 di condanna della struttura alberghiera al pagamento delle spese di giudizio di primo grado in favore della stessa. Controparte_1
5. Con l'unico motivo di appello incidentale la società ha chiesto il rigetto Controparte_4 della domanda proposta nei suoi confronti dall'attrice per essere unica responsabile la CP_3 nella denegata ipotesi venisse confermata tale responsabilità, ha chiesto la condanna della a tenere indenne, , almeno sino all'importo di Euro Controparte_1 Controparte_2 33.841,55, importo dalla stessa già trattenuto, come da accordo sottoscritto dalle parti in data 07/11/2012.
6. In via preliminare, esaminando il quinto motivo di appello principale, va rilevato che, come correttamente dedotto dalla parte appellante principale, nel giudizio di primo grado alla società di assicurazione “ ” non è stata mai notificata la chiamata in causa effettuata Controparte_7 CP_5 dalla;
non vi è prova in atti della avvenuta notificazione;
va tenuto Controparte_2 conto della avvenuta revoca dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale all'udienza del 07-02-2018, con la quale autorizzava la terze chiamata costituita tardivamente in primo Controparte_4 grado, a chiamare ulteriore terzo in causa individuato nell'istituto assicuratore Controparte_9
essendo precedentemente decaduto da tale diritto;
la revoca dell'autorizzazione è stata
[...] disposta dal tribunale con ordinanza del 15/4/2019.
Ne consegue che la notifica dell'appello principale, nonché degli appelli incidentali, non deve essere effettuata, o disposta dal giudice, nei confronti dell'istituto assicuratore Controparte_9
“ ”, in quanto detto soggetto non è mai stato parte del procedimento.
[...] CP_5
7. Il motivo di appello incidentale proposto dalla struttura alberghiera con richiesta di conferma della responsabilità della stessa ex art. 2051 cc. è infondato.
Osserva in primo luogo il Collegio che la fattispecie in esame, così come correttamente ritenuto dal primo giudice, debba essere ricondotta all'ipotesi di responsabilità da cosa in custodia contemplata dall'art. 2051 c.c..
Alla stregua dell'orientamento prevalente della giurisprudenza del Supremo Collegio in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, "La fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. Detto fattore attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla
Pag. 5 a 9 cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. Ne consegue l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito. (Nella specie, la S.C., rigettando il ricorso proposto ed enunciando i riportati principi, ha confermato la sentenza di appello con la quale era stata accolta la domanda di risarcimento danni proposta da una cliente di un albergo nei confronti dei legale rappresentante della società titolare dell'hotel, in relazione al disposto dell'art. 2051 cod. civ., sulla scorta della rilevata sussistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento, sufficiente a far scattare la presunzione di colpa in capo al custode emergente dal fatto, incontestato, che la cliente era caduta inciampando in una soglia posta sulla sommità di una delle scale dell'albergo, risultata lievemente rialzata rispetto al livello, di colore uniforme, della restante superficie, spettando alla convenuta società alberghiera provare - come, invece, non era avvenuto nel caso "de quo" - che l'evento si era verificato per la condotta dell'attrice, idonea ad integrare il caso fortuito;
". Sez. 3, Sentenza n. 21684 del 09/11/2005).
Così ancora, si è affermato che "La norma dell'art. 2051 cod. civ., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.; ". Ordinanza n. 5910 del 11/03/2011).
Nel caso in esame risulta pienamente comprovato che la caduta dell'attrice è dipesa dal fatto che sul pavimento era stata apposta una canalina, a raso del pavimento stesso, che aveva determinato la caduta stessa, come risulta dalla documentazione fotografica e dalle dichiarazioni testimoniali assunte.
Ne consegue che la Corte reputa corretta la impugnata decisione nella parte in cui ha ritenuto che la l'attrice abbia fornito in giudizio la prova sia del rapporto intercorrente tra il custode e la cosa fonte del danno, sia che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
La struttura alberghiera non ha fornito la prova su di lei gravante del fatto fortuito o della colpa del danneggiato;
a nulla rileva, accertata la condizione di pericolosità del bene in custodia, il fatto dedotto che avevano soggiornato nella struttura 165 persone o che l'attrice aveva già frequentato la sala ristorante, tenuto conto da una parte che dalla prova testimoniale è emerso che l'attrice non consumava i pasti sempre allo stesso tavolo, dall'altra deve essere dato rilievo all'intrinseca pericolosità della canalina, posta a raso sul pavimento, tale da costituire una fonte di pericolo non facilmente prevedibile.
8. Deve essere accolto il primo motivo di appello principale relativo alla richiesta di dichiarazione della responsabilità contrattuale del tour operator.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “L'organizzatore o il venditore di un pacchetto turistico, ai sensi dell'art. 93, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (c.d. Codice del consumo), è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal turista-consumatore, anche quando la responsabilità è ascrivibile esclusivamente ai terzi, della cui opera si è avvalso per l'adempimento della propria prestazione professionale, salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi”. (Cass. n. 26293/24).
Nella fattispecie risulta comprovato che l'operatore turistico, oltre al volo, ha compreso nel pacchetto anche il soggiorno presso la struttura alberghiera, con conseguente sussistenza della responsabilità dell'organizzatore o venditore ex art. 93 citato.
La avrebbe dovuto fornire la prova di aver fatto il possibile per evitare il Controparte_1 danno, mentre nella fattispecie si è limitata a sostenere che il tour operator non può essere tenuto responsabile per il fatto del terzo prestatore di servizi, sostanzialmente ammettendo che il fatto si è verificato nelle modalità esposte dalla attrice.
9. Il secondo motivo di appello principale, relativo all'assunta errata quantificazione della percentuale del danno biologico è infondato.
Pag. 6 a 9 L'appellante assume che il Tribunale ha recepito acriticamente la relazione del CTU, che aveva erroneamente quantificato la percentuale di invalidità permanente dell'11%, senza tenere conto delle osservazioni del CTP di maggior competenza specifica, che aveva quantificato Per_1 la misura della invalidità permanente del 20%.
Osserva la Corte che il CTU rispondendo alle osservazioni del c.t.p di parte attrice ha del tutto condivisibilmente rilevato che “all'esame obiettivo esperito nel corso delle operazioni peritali del 29/6/2021, cui il C.T.P. attoreo non ha presenziato, si è proceduto alla misurazione perimetrale bilaterale a livello del terzo medio di coscia, rilevando solo una sfumata ipotonotrofia muscolare con un millimetrico minus a destra rispetto al controlato, mentre la misurazione della lunghezza degli arti inferiori, con determinazione della distanza dalla spina iliaca anteriore superiore al punto centrale del malleolo interno e di quella dall'ombelico al malleolo interno, non ha evidenziato una dismetria clinicamente apprezzabile…. non si comprende come possa affermare che attualmente
“la riduzione dell'articolazione coxo-femorale è di 2/3 nel complesso” e che “la perizianda mostra una zoppia da caduta e di fuga per la dismetria di 1 centimetro e l'insufficienza muscolare dell'arto inferiore destro in toto”. Si ribadisce che l'esame obiettivo praticato in occasione della visita peritale del 29/6/2021 ha consentito di evidenziare, oltre all'esito cicatriziale chirurgico al terzo superiore di coscia destra, l'assenza di dismetria degli arti inferiori, una sfumata ipotonotrofia dei muscoli della coscia destra rispetto all'arto controlaterale ed una limitazione globale di circa 1/4 dei movimenti dell'anca destra con una deambulazione armonica”.
Ne consegue che il motivo di appello in esame deve essere rigettato.
10. Passando all'esame del motivo di appello relativo all'omessa pronuncia in relazione al danno da “vacanza rovinata”, l'appellante deduce che si è infortunata il 2 giugno, così perdendo i 3/7 del periodo di soggiorno, che era iniziato il 28 maggio e sarebbe terminato contrattualmente il 4 giugno 2012; assume che si tratta di voce distinta dal puro danno morale conseguito alla lesione fisica, ovvero, comunque, che la perdita della utilità esistenziale attesa dalla vacanza debba valorizzata ai fini del quantum della liquidazione del danno non patrimoniale;
sollecita l'adozione del criterio equitativo di cui all'art.1226 cod., in relazione all'art.2059 cod.civ..
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
Il tribunale, oltre a liquidare il danno biologico nella misura di € 17.974,00, ha liquidato il danno morale nella misura, rilevante, di 1/3 del danno biologico;
il Tribunale pur non motivando espressamente sul dedotto “danno da vacanza rovinata” ha fatto espresso riferimento al pregiudizio consistente “nel patimento interiore (temporaneo o no) causato dall'illecito: sia per il turbamento sia per i disagi che esso ha in concreto comportato, sia per le privazioni cui ha costretto la vittima”; ritiene la Corte che in relazione alla motivazione sopra descritta, anche la voce di danno richiamata dalla parte appellante sia stata già ricompresa nella globale liquidazione del danno morale come effettuata nella pronuncia impugnata, dovendosi ritenere che la richiamata categoria dei “disagi” ed quella delle “privazioni” includa anche la perdita derivante dalla mancata fruizione completa della vacanza (peraltro limitata a soli due giorni su un totale di 8).
11. Quanto all'omesso riconoscimento della rivalutazione monetaria , la stessa appellata ha espressamente dato atto che “l'obbligazione risarcitoria che da questo ne deriva Controparte_1 costituirà sempre un debito di valore e non di valuta. Come chiarito da unanime giurisprudenza, infatti: “per distinguere i debiti di valuta dai debiti di valore occorre avere riguardo non alla natura dell'oggetto nel quale la prestazione avrebbe dovuto concretarsi al momento dell'inadempimento
o del fatto dannoso, bensì all'oggetto diretto e originario della prestazione, che nelle obbligazioni di valore consiste in una cosa diversa dal denaro, mentre quelle di valuta hanno ab origine ad oggetto una somma di denaro” (Cass. 22 giugno 2007 n. 14573). Precisato quanto sopra, considerato che per i debiti di valore la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado d'appello pur se non specificamente richiesti atteso che devono ritenersi compresi nell'originario petitum della domanda”; la struttura alberghiera si è limitata a chiedere il rigetto senza addurre alcuna motivazione specifica.
Ne consegue che il motivo di appello deve essere accolto, mediante il riconoscimento, oltre che degli interessi legali, anche della rivalutazione monetaria, dal momento del sinistro e fino al
Pag. 7 a 9 soddisfo.
12. Deve essere accolta la domanda riproposta dalla (ex art. 346 cpc), al Controparte_1 punto 5 della comparsa di costituzione, di essere tenuta indenne e garantita dalla struttura alberghiera per ogni somma che la stessa è tenuta a pagare alla danneggiata.
Secondo quanto statuito dalla Cassazione “Al riguardo, questa Corte ha affermato, proprio in un caso analogo a quella in esame, che "l'organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nel D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 14, emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE ed applicabile ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (come il vettore, nella specie), salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi." (cfr. Cass. 5531/2008); ed è stato altresì chiarito, sempre in occasione dell'inadempimento di altri soggetti giuridici ingaggiati per fornire la complessiva prestazione pattuita che "sia il venditore che l'organizzatore di viaggi "tutto compreso" rispondono del danno patito dal viaggiatore, in conseguenza del fatto illecito del terzo della cui opera si siano avvalsi, non a titolo di colpa "in eligendo" o "in vigilando", ma in virtù della sola assunzione legale del rischio per i danni che possano accadere al viaggiatore." (cfr. Cass. 22619/2012; e, già in precedenza, Cass. 25369/2009)” (Cass. n. 17724/18).
13. Deve essere accolta la domanda della struttura alberghiera di limitare l'obbligo di garanzia alla somma eccedente l'importo di € 33.841,55; la ha depositato Controparte_2 la scrittura datata 7/11/12, relativa alla situazione contabile tra la e l'istante nella Controparte_1 quale vi è l'indicazione “reclamations …. € 33.841,55”, adducendo che tale importo era stato detratto dal saldo spettante alla struttura alberghiera;
nessuna controdeduzione è stata effettuata al riguardo dalla con la conseguenza che deve essere accolta la domanda proposta Controparte_1 dalla Controparte_2
14. L'appello incidentale proposto dalla relativo al mancato riconoscimento Controparte_1 delle spese di lite di primo grado nei confronti della è infondato. Controparte_2
Premesso che il Tribunale ha del tutto omesso di liquidare in relazione alle spese sostenute dalla va rilevato che, per quanto sopra motivato ed avuto riguardo all'esito Controparte_1 complessivo della lite, deve essere disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio di doppio grado tra e avuto riguardo al fatto che Controparte_1 Controparte_2 quest'ultima, secondo quanto già motivato, ha già provveduto alla corresponsione in favore della della somma di € 33.841,55, superiore alla sorte capitale liquidata in sentenza, Controparte_1 pari ad € 30.587,00 (a detta somma devono aggiungersi interessi e rivalutazione).
15. Avuto riguardo all'esito complessivo della lite la e la Controparte_1 Controparte_2 vanno condannate in solido al pagamento delle spese di lite di primo grado, nell'importo come
[...] determinato nella sentenza impugnata, oltre alle spese di CTU, nonché delle spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata (esclusa la fase decisionale non essendo state depositate le comparse conclusionali); quanto alle domande rispettivamente proposte tra la e Controparte_1 [...]
va disposta l'integrale compensazione delle spese di doppio grado, secondo Controparte_2 quanto motivato al punto 14.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, nonché sugli appelli incidentali proposti da e da Parte_1 Controparte_1 [...] avverso la sentenza n. 269/2022 pubblicata il 18/10/2022 dal Tribunale di Controparte_2
Isernia, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata:
- condanna la e in solido tra di loro, al Controparte_1 Controparte_6 pagamento in favore di , della somma di € 30.587,92 a titolo di risarcimento Parte_1 per le lesioni personali, come in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del fatto sino al soddisfo;
Pag. 8 a 9 - dichiara che tenuta a garantire la per le somme Controparte_6 CP_1 eccedenti l'importo di € 33.841,55;
-condanna la e la in solido, al pagamento, in Controparte_1 Controparte_6 favore di delle spese di primo grado di giudizio liquidate in € 5.450,00 di cui Parte_1
€ 450,00 per spese esenti oltre 15,00% ex art. 15 T.F. ed IVA e CAP, oltre al pagamento alle spese di CTU;
-condanna la e la in solido, al pagamento, in Controparte_1 Controparte_6 favore di delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 777,00 Parte_1 per spese ed € 6521,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
-compensa integralmente le spese di doppio grado di giudizio tra la e la Controparte_1
Controparte_6
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 06/11/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
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