Sentenza 30 gennaio 2026
Ordinanza collegiale 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00672/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05722/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5722 del 2025, proposto da
Pelletteria Partenope S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Camarca e Stefano Ferone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Napoli Obiettivo Valore S.r.l., Municipia S.P.A, non costituite in giudizio;
per la ottemperanza
della sentenza del TAR Campania, sez. VI, n. 5761/2025, con la quale si ordinava “ a Municipia s.p.a. di esibire la documentazione richiesta, ovvero di attestarne la inesistenza ovvero il mancato possesso, consentendo altresì la estrazione di copia, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. RO VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente esperiva ricorso avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli (RGR n. 21309/2024) avverso un avviso di accertamento TARI emesso da Napoli Obiettivo Valore S.r.l. (Prot. n. 58087/2420 del 24/05/2024), successivamente annullato in autotutela e sostituito da nuovo accertamento emesso da Municipia S.p.A. (Prot. n. 175399/1690 del 06/12/2024)
In tale contesto, la società presentava via PEC, in data 13.02.2025, formale istanza di accesso documentale ex artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990. Con detta istanza, la ricorrente chiedeva l’ostensione e l’estrazione in copia di: - contratto di servizio stipulato tra Municipia S.p.A. e il Comune di Napoli per le attività di gestione, accertamento e riscossione della TARI; - statuto, atto costitutivo e patti parasociali (ove esistenti) della società Napoli Obiettivo Valore S.r.l.; - delibere o atti di affidamento alla predetta NOV delle attività di gestione del tributo locale; - ogni atto o comunicazione intercorso tra Municipia, Comune di Napoli e NOV relativo alla procedura di autotutela; - eventuali atti istruttori o documentali posti a fondamento del nuovo accertamento TARI emesso da Municipia.
Stante l’inerte contegno serbato dalla Municipia s.p.a., la ricorrente insorgeva avanti questo TAR, rimarcano la propria legittimazione all’accesso.
Non si costituiva la intimata società e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza camerale del 18 giugno 2025.
Con sentenza n. 5761/25 questo TAR Campania accoglieva la domanda e, per l’effetto, ordinava a Municipia s.p.a. di esibire la documentazione richiesta, ovvero di attestarne la inesistenza ovvero il mancato possesso, consentendo altresì la estrazione di copia, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, di essa sentenza.
Con ulteriore domanda esperita avanti questo TAR la società ricorrente agiva per la esatta e completa ottemperanza della sentenza di questo TAR, esponendo che:
- in data 16 settembre 2025, la società Napoli Obiettivo Valore S.r.l., con nota prot. GE 2025/0213851, aveva trasmesso parte della documentazione richiesta, allegando: 1. l’accordo di servizi Municipia–NOV del 07.08.2024; 2. la determinazione dirigenziale di aggiudicazione del 20.03.2023; 3. l’atto costitutivo di NOV del 17.04.2023; 4. la convenzione di concessione del 05.06.2023.
- non sarebbe stata fornita alcuna attestazione formale di inesistenza o di non detenzione degli ulteriori atti richiesti, né sarebbero stati ostesi gli atti e le comunicazioni relative alla procedura di autotutela dell’avviso TARI originario o gli atti istruttori a base del nuovo accertamento emesso da Municipia.
Di qui l’azione a volta alla completa esecuzione della sentenza di questo TAR, con la ostensione degli ulteriori, e residui, documenti.
La mancata, integrale, esecuzione della pronunzia di questo TAR -se del caso anche mercè la attestazione “negativa” della mancata detenzione ovvero della inesistenza dei documenti- impone l’accoglimento della domanda, con la nomina sin d’ora di un commissario ad acta, in caso di perdurante inottemperanza, nei sensi indicati in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie la suindicata domanda di esecuzione e, per l’effetto, ordina a Municipia s.p.a. e a Obiettivo Valore s.r.l. di esibire la residua documentazione richiesta, ove esistente e detenuta, ovvero di formalmente attestarne la inesistenza ovvero la sua mancata detenzione, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente decisione;
- in caso di perdurante inerzia e di inutile decorso del termine assegnato nomina quale commissario ad acta per la esecuzione della sentenza il dirigente della direzione pianificazione territoriale metropolitana della Città Metropolitana di Napoli, o altro dirigente dotato di adeguata qualificazione professionale da lui delegato, che all’uopo vi provvederà nell’ulteriore termine di trenta giorni.
Condanna le parti intimate, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio di esecuzione, che si liquidano nell’importo complessivo di € 1.000,00, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con attribuzione in favore degli avvocati del ricorrente, siccome dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
TI EL, Presidente
RO VA, Primo Referendario, Estensore
AR Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO VA | TI EL |
IL SEGRETARIO