Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/02/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10164 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. nata a [...]_1 C.F._1
(CA) il 03/08/1970, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Anna Rita
Piludu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- nato a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Monica Puggioni e Rita Fanni, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 26/08/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 26/08/2006 tra
[...]
e trascritto presso il registro dello stato civile del Parte_1 CP_1
Comune di Cagliari, anno 2006, numero 142, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A. dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data
26.08.2006 matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Cagliari al n. 142, Parte 1, Ufficio 0, Anno 2006, ordinare al Comune di
Cagliari di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni:
1. i ricorrenti danno atto di essere indipendenti economicamente e di non avere niente da pretendere l'un l'altro a titolo di assegno divorzile.
Pag. 2 di 5 2. I figli minori e continueranno ad essere affidati ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori con collocazione presso la madre residente in [...].
3. I genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, gite e/o viaggi d'istruzione e di svago, le attività sportive e ricreative, mentre, sulle questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità separatamente.
I genitori si impegnano, in ogni caso, a venirsi incontro con spirito di collaborazione nella gestione e soddisfacimento delle esigenze quotidiane dei medesimi figli e nel loro esclusivo interesse.
4. Il Signor s'impegna a tenere con sé i figli minori il lunedì e mercoledì CP_1 dal termine delle lezioni scolastiche sino alle ore 20.30, e, a settimane alterne, dal termine delle lezioni scolastiche del venerdì sino alle ore
20,30 della domenica;
5 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, compreso il giorno del Natale ovvero Capodanno, per 3 giorni durante le vacanze pasquali e per 20 giorni durante le vacanze estive, salva la possibilità di diverso accordo tra le parti e tenuto sempre conto della volontà dei minori.
Pertanto, sulla base di tali premesse, allo stato, il padre e la madre, al fine di garantire la prosecuzione del quotidiano e consueto rapporto tra gli stessi, concordano i tempi di permanenza con il padre nei seguenti termini:
- il Signor s'impegna a tenere con sé i figli minori il lunedì e CP_1 mercoledì dal termine delle lezioni scolastiche sino alle ore 20.30, i fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sino alle ore 21 in inverno e alle 23 in estate della domenica che riaccompagnerà nella casa materna;
- relativamente alle vacanze estive di ogni anno, i minori trascorreranno quindici giorni non consecutivi ovvero consecutivi, qualora la natura della vacanza li richieda tali, da decidersi entro il 15 maggio compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori ed il piano ferie approvato dal datore di lavoro nonché delle necessità ed esigenze dei minori ovvero partecipazione a campi scuola, vacanze all'estero, vacanze di studio, etc.;
- per quanto concerne le festività natalizie, salvo diversi accordi da raggiungersi entro congruo termine, nel periodo Natalizio i minori trascorreranno il 24 dicembre ed il 25 ad anni alterni con il padre e con la madre, oltre, tendenzialmente, al periodo consecutivo dal 26 al 30
Pag. 3 di 5 dicembre e dal 30 al 4 gennaio, sempre secondo il principio dell'alternanza, e dal 4 al 6 gennaio con il genitore con cui non trascorreranno il capodanno, lo stesso criterio dell'alternanza per il 26 dicembre;
ugualmente avverrà per le vacanze pasquali ad anni alterni dal venerdì santo al giorno di pasquetta compreso.
I genitori si obbligano a preventive comunicazioni di eventuali deroghe con congruo preavviso.
5. Il Signor verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la CP_1 somma di € 500,00 mensili (€ 250,00 ciascuno), somma che sarà versata alla GN anticipatamente entro il giorno 15 di Parte_1 ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT oltre al rimborso, nella misura del 50%, delle spese straordinarie necessarie nell'interesse dei minori, preventivamente concordate, secondo quanto stabilito nelle Linee Guida per la Regolamentazione delle Modalità di Contr Mantenimento dei Figli del cui i coniugi fanno e faranno espresso riferimento e che dichiarano di ben conoscere ed accettare.
6. L'AUU verrà percepito al 50% dalla GN e dal Parte_1
CP_1
7. Il Signor che ha maturato € 20.950,00 di arretrati per il mancato CP_1 versamento dell'assegno di mantenimento in favore dei due minori, verserà alla GN all'atto della firma del presente Parte_1 accordo la somma di € 10.000,00 a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla tratto dal Banco Poste Italiane al seguente Pt_1
Iban: [...] con la facoltà della GN
, in caso di inadempimento del Signor anche di Parte_1 CP_1 una sola mensilità del contributo mensile previsto in favore dei due figli, di richiedere la somma residua di euro 10.950,00 con rinnovo della richiesta della suddetta somma ogni 5 anni, come per legge.
8. Il si obbliga a trasferire, con ogni obbligo di legge, a CP_1
che si obbliga ad accettare, la propria quota di Parte_1 proprietà, pari al 50% dell'immobile indicato nella premessa al superiore capo, l'immobile sito in Sinnai identificato al Catasto Fabbricati di Sez.
Urbani, Foglio 43, Particella 2739, Subalterno 4, Cat. A/2, Classe 6, vani
7, valore 506,13.
Il valore commerciale della quota di proprietà del 50% del Signor CP_1 che verrà ceduto alla GN è pari a euro 90.000,00. Pt_1
La suddetta cessione è gratuita ed è giustificata dal fatto che la GN
a far data dal mese di Luglio dell'Anno 2014 ha Parte_1 sostenuto in via esclusiva le spese relative al mutuo sulla casa coniugale, cointestato al 50% tra i coniugi, la cui rata mensile ammonta ad euro
804,00.
Pag. 4 di 5 L'immobile del valore di € 180.000,00 è stato acquistato con l'acconto versato dal pari ad € 60.000,00 ed il restante importo di € CP_1
124.400,00 è stato mutuato dall'Istituto bancario BNL di cui la GN
ha pagato in via esclusiva la somma totale di euro Parte_1
60.000,00, oltre interessi, di cui euro 41.438,26 sarebbero dovuti essere corrisposti dal Signor per tale ragione il CP_1 CP_1 all'atto della presente firma dichiara di cedere a titolo gratuito la propria quota pari al 50% dell'immobile.
9. Al momento del deposito del ricorso congiunto pende nanti il Tribunale
Monocratico, Sezione Penale, di Cagliari, il procedimento penale contraddistinto al R.N.R. n. 1222/2019 per il reato ex art. 388 c.p., per il quale la si obbliga a rimettere la querela e conseguente Pt_1 accettazione del CP_1
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 06/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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