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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/05/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo con il n. 6530/2020 di R.G. avente ad oggetto: domanda di risarcimento danni da circolazione stradale
TRA
(CF: ), Parte_1 C.F._1 [...]
(CF ), Parte_2 C.F._2 Parte_3
(CF ), rappresentati e difesi dall' avv. Giuseppe Iorio, in forza C.F._3
di procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliato come in atti;
ATTORI
E
P.IVA: ), in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Milena Curto, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata come in atti;
CONVENUTA
NONCHE' (CF ), rappresentata e difesa dall' avv. CP_2 CodiceFiscale_4
Giuseppe Vitiello, in forza di procura in atti, elettivamente domiciliato come in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
(CF: ), rappresentata e difesa dall' avv. CP_3 C.F._5
Giuseppe Vitiello, in forza di procura in atti, elettivamente domiciliato come in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da note di trattazione per l'udienza del 28.01.2025 e da scritti conclusionali depositati in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri Parte_1 [...]
e , nella qualità di eredi di nato a Parte_2 Parte_3 Persona_1
Castellammare di Stabia (NA) il 13.11.1995 e deceduto il 23.05.2016 presso il P.S. del
P.O. San Leonardo di Castellammare di Stabia (NA) in seguito ad un sinistro stradale avvenuto alla via Corso Alessandro Volta in Terzigno (NA), ha convenuto in giudizio,
dinanzi al Tribunale di Nola, la sig.ra il sig. e la società CP_2 CP_3
per così provvedere: “1) Ammettere e far espletare i mezzi istruttori Controparte_1
dedotti dalla parte attrice;
) All'esito accertare e dichiarare l'esatta entità dei danni tutti, patrimoniali, biologici, da sofferenza morale, e non patrimoniali, conseguiti agli attori dal decesso del SI. Per_1
a causa del sinistro per cui vi è causa, nonché l'esclusiva responsabilità del convenuto SI.
[...]
conducente dell'autoveicolo modello Wolkswagen Polo, targata AL540SS, di proprietà CP_3
della SI.ra , nella sua determinazione;
3) Per l'effetto condannare in soldo tra loro i CP_2
convenuti, ciascuno per il proprio titolo, a pagare il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi,
materiali, morali, da lutto, non patrimoniali e biologici, agli attori la somma che risulterà a questi dovuta all'esito dell'istruttoria, maggiorata degli interessi, della rivalutazione e delle spese legali
maturati alla data della sentenza;
4) Condannare i convenuti al pagamento di spese, diritti, onorari – oltre I.V.A. C.p.a. ex art.14 T.F. – del giudizio, distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto
difensore, per avere anticipato le spese e non riscosso le competenze” (cfr conclusioni atto di citazione).
In particolare, gli attori deducevano che il giorno 23 maggio 2016, verso le ore 16:55 circa, il sig. conduceva il motociclo Piaggio Liberty tg.DN39873 in Persona_1
Terzigno al Corso Alessandro Volta con direzione centro cittadino di Terzigno allorquando, giunto all'altezza del civico 452, percepiva il rallentamento del veicolo
Wolkswagen Polo tg. AL540SS, che lo precedeva nella stessa corsia di marcia, al fine di compiere una manovra non consentita di svolta a sinistra, per immettersi nell'area di parcheggio antistante l'autoricambi della ditta Di GG.
Nella narrativa attorea viene dedotto che a seguito della manovra del conducente del veicolo Wolkswagen Polo tg. AL540SS, , il sig. iniziava CP_3 Persona_1 una repentina manovra di arresto con conseguente perdita di controllo del motociclo
Piaggio Liberty, tg. DN39873, che si ribaltava al suolo sul lato destro e scarrocciava nell'opposta corsia di marcia andando a collidere con il veicolo Rover 416 tg. AL 807
JS, di proprietà e condotta dal sig. , che sopraggiungeva percorrendo il Parte_4
Corso Alessandro Volta, in Terzigno (Na), in direzione del centro cittadino di
Boscoreale.
Gli attori specificavano, altresì, che a seguito del sinistro intervenivano le forze dell'ordine, Legione Carabinieri Stazione Terzigno ed il sig. , CP_4 Persona_1
avendo riportato gravissime lesioni, veniva trasportato a mezzo ambulanza del 118
presso il P.S. del P.O. San Leonardo di Castellammare di Stabia (Na), ove fu riscontrato:
“FLC braccio sx., trauma toraco-addominale (sospetta lesione organi interni), ecchimosi al tronco e al
fianco sx. e alla regione mammaria sx., ecchimosi multiple agli arti inferiori, trauma cranio cervicale con sospetta lesione encefalica e midollare”. Nello specifico furono eseguite “manovre rianimative,
intubazione orotracheale nonché manovre avanzate cardiopolmonari”, a seguito delle quali il personale medico ne constatava il decesso alle ore 18.00.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' la quale, CP_5 Controparte_1
insisteva per il rigetto la domanda la quale, contestava la domanda nei propri confronti in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto, sulla scorta della sentenza n. 517/2017 emessa dal Tribunale di Nola nei confronti di , con pronuncia di non CP_3
luogo a procedere perché il fatto non sussiste. Si costituivano tempestivamente in giudizio i convenuti e CP_3 CP_2
i quali, insistevano per il rigetto la domanda proposta dagli attori per l'esclusiva responsabilità del de cuius nella causazione del sinistro per cui è causa, con vittoria di spese e competenze di avvocato in causa.
Nel corso del giudizio si procedeva all'assunzione dell'interrogatorio formale del convenuto e all'escussione dei testi;
venivano inoltre depositati gli atti del CP_3
procedimento penale sugli stessi fatti, conclusosi con pronuncia di non luogo a procedere e, precisate le conclusioni all'udienza del 28.01.2025, la causa veniva assegnata in decisione con il termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare, si ricorda che il giudice civile può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine al diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza, o, se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico (cfr., Cass., 17 giugno 2013, n. 15112).
La stessa sentenza penale può, infatti, costituire indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, che può anche ripercorrere lo stesso iter argomentativo del giudice penale, soprattutto quando, come nel caso di specie, il materiale probatorio a disposizione del giudice civile coincide esattamente con quello utilizzato dal giudice penale.
Non ignora questo Giudice che, nel quadro del principio espresso nell'art. 116 c.p.c. di libera valutazione delle prove, salvo che non abbiano natura di prova legale, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti (cfr. Cass., sez. un. 14-12-1999,
n. 898); e difatti in tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice.
Da ciò consegue che il convincimento del giudice sulla verità di un fatto può basarsi anche su una presunzione, eventualmente in contrasto con altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad esso contrari (sic. Cass. 18-04-2007, n. 9245). La valutazione delle prove, e con essa il controllo sulla loro attendibilità e concludenza, e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, sono dunque rimesse alla valutazione discrezionale del giudice del merito e sono sindacabili in cassazione solo sotto il profilo della adeguata e congrua motivazione che sostiene la scelta nell'attribuire valore probatorio ad un elemento emergente dall'istruttoria piuttosto che ad un altro. Né, ai fini di una decisione adeguatamente motivata, il giudice è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali ed a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l' "iter" logico seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. per tutte Cass. 28-06-2006, n. 14972; Cass.
12-01-2006, n. 413; Cass. 14-11-2002, n. 16034).
Nell'ambito del principio del libero convincimento, anche le presunzioni semplici costituiscono dunque una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento (cfr.
Cass. 11-05-2007, n. 10847, Cass. 18-04-2006, n. 8951, Cass. 04-03-2005, n. 4743).
In mancanza di alcun divieto, il giudice civile può inoltre liberamente utilizzare anche le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, nel qual caso la sentenza resa nel diverso giudizio, oltre a costituire documentazione delle prove raccolte nel diverso giudizio, ha essa stessa efficacia di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che ha formato oggetto del relativo accertamento giudiziale e, come innanzi detto, tale efficacia indiretta è spendibile anche rispetto ai terzi che non furono parti nel relativo giudizio (cfr. Cass., sez. lav., 25-02-2011, n. 4652; Cass. 31-10-2005, n.
21115 Cass., sez. lav, 29-07-2003, n. 11682).
Inoltre si ricorda che il giudice civile può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine al diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza, o, se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico (cfr., Cass., 17
giugno 2013, n. 15112).
Nel merito, la domanda attorea è infondata e pertanto va rigettata.
Carattere assorbente e dirimente ai fini del raggiungimento di tale conclusione riveste la circostanza che nei confronti del SI. si è svolto un procedimento penale per i CP_3
medesimi fatti di cui è causa conclusosi con sentenza irrevocabile di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste emessa dal Tribunale di Nola- G.U.P. Dr
Sebastiano Napolitano, n. 517/17, depositata il 24.1.2017.
Dalle rilevanze probatorie acquisite nell'ambito del summenzionato procedimento penale e, in particolare, dal filmato tratto dal sistema di videosorveglianza di un'abitazione privata (civico 452) acquisito al fascicolo del P.M., è stato possibile ricostruire che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, in alcun modo evitabile, né tantomeno prevedibile da parte del conducente (Cass. Civ. Sez. III n.12751 del 18/10/2001). CP_3
L'incidente stradale con esiti mortali si è verificato a seguito dello scontro tra il motoveicolo Piaggio Liberty targato DN39873, condotto dal sig. , e Persona_1
un'autovettura Rover 416 targata AL807JS, condotta dal sig. . Parte_4
Gli elementi oggettivi raccolti dai Carabinieri della Sezione di Terzigno, intervenuta sul luogo del sinistro, riassunti nel rapporto d'incidente stradale con allegati schizzo planimetrico, rilievi fotografici, immagini tratte dal sistema di videosorveglianza della ditta Di GG sita al civico 452 del Corso Alessandro Volta in Terzigno (NA), e i verbali di sommarie informazioni assunte dai conducente dei veicoli coinvolti consentono di ritenere che il sig. , alla guida del veicolo Polo VW, CP_3
procedeva lungo il C.so Alessandro Volta, con direttrice Boscoreale-Terzigno centro,
giunto all'altezza del civico 452, azionava l'indicatore di svolta a sinistra nell'intenzione di svoltare a sinistra per immettersi nell'area di parcheggio antistante l'autoricambi della ditta di GG, ove vi è un passo carrabile. Sopraggiungeva da tergo, quindi dalla stessa direzione del veicolo condotto dal sig. , il motoveicolo Piaggio Liberty con alla Parte_5
guida il sig. , il quale, tentando una frenata, perdeva il controllo del Persona_1
mezzo, invadeva l'opposta corsia e dopo circa 15 mt, entrava in collisione frontale con il veicolo Rover condotto dal sig. . Parte_4 Nel corso del procedimento penale veniva nominato il perito Ing. , il Persona_2
quale, ricostruita la dinamica dell'evento, evidenziava che il sig. non manteneva Per_1
perfettamente la propria destra “nonostante alla destra della ferma in attesa di CP_6
effettuare la svolta a sinistra, vi era spazio a sufficienza per consentire il passaggio del motociclista”.
Il consulente evidenziava inoltre che il sig avesse posto in essere una “manovra Per_1
di decelerazione e aggiramento a sinistra dell'ostacolo”, laddove sulla strada insiste una segnaletica di divieto di sorpasso ( cfr pag 16 relazione peritale).
E, dunque, il de cuius non avrebbe potuto nemmeno sorpassare. Persona_1
In particolare dalla relazione peritale (cfr. pag 48) è emerso che il sinistro si è verificato prevalentemente per la condotta di guida del motociclo che non valutava adeguatamente il rallentamento dell'auto successivo all' attivazione della segnaletica di svolta a sinistra, ne' le interferenze con i veicoli della corsia opposta effettuando un tentativo di aggiramento della Polo a sinistra e perdendo il controllo della moto
(violazioni 140, 141 143 e 149 cds).
In ordine, poi, alla contestabilità al sig. della presunta violazione dell'art CP_3
145 del C.d.S e dell'art 146 C.d.S, dalle immagini dei filmati allegati alla relazione del CT si vede chiaramente che il veicolo VW, dopo essersi fermato, effettuava la manovra CP_6
di svolta a sinistra, per immettersi nel parcheggio della ditta Di GG, solo dopo che si era verificato lo scontro tra il motoveicolo e il veicolo Rover 416 condotto dal sig.
e che la suddetta manovra è stata realizzata soltanto dopo l'incidente e quando Pt_4 gli altri veicoli venuti in collisione frontale erano ormai in posizione statica ( cfr. sequenze
fotografiche pagg 19 e ss della relazione del CT del PM).
Sempre dall'elaborato peritale è emerso che il avesse attivato con anticipo CP_3
l'indicatore di svolta e non repentinamente
Orbene, non si può non tener in debito conto delle sommarie informazioni testimoniali rese dal sig. ai Carabinieri di Terzigno;
lo stesso infatti dichiarava “dopo CP_3
l'incidente ho svoltato, sono sceso dall'auto, mi sono avvicinato verso il luogo dell'incidente, ho notato che
stavano chiamando i soccorsi e, quindi, subito dopo sono entrato nel negozio di GG per lasciare un documento (omissis) e sono andato via”.
Il consulente del PM evidenziava inoltre che “in aderenza all'area di parcheggio antistante
l'autoricambi della ditta Di GG vi è un passo carrabile con interruzione della segnaletica stradale
orizzontale”.
Tali risultanze del richiamato procedimento penale risultano confermate e non contraddette dall'attività istruttoria espletata nel corso del giudizio.
Giova a tal fine richiamare, oltre alla documentazione relativa al fascicolo penale, le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal convenuto all' Udienza del
16/03/2023 nonché le dichiarazioni rese dai testimoni nel corso della Udienza del
06/02/2024; Inoltre, anche a voler individuare nel comportamento del convenuto una CP_3
violazione di una norma del Codice della Strada, andrebbe in ogni caso applicato il costante orientamento della Suprema Corte, in virtù del quale “in materia di sinistri
stradali, la mera violazione di una norma che disciplina la circolazione non è di per sé fonte di responsabilità civile, ove tale violazione non si ponga quale elemento causale rispetto all'evento
dannoso” (Cass. Civ. 8311/2023; 13830/2010; 24432/2009; 8366/2010).
In tal senso l'eventuale violazione da parte del dell'osservanza della segnaletica CP_3
orizzontale non può integrare condotta che abbia nciso eziologicamente sull'evento sinistroso.
Quanto all'alterazione delle funzioni percettive e psicomotorie del defunto Per_1
dovute all'assunzione di cannabinoidi nelle ore immediatamente antecedenti il
[...]
decesso, occorre precisare che dall'esame della relazione di consulenza tecnica chimico tossicologica eseguita dalla Dott.ssa , emerge che:” la positività della matrice Per_3
ematica alle analisi eseguite indica, infatti, un'assunzione nelle ore immediatamente precedenti la morte
“; inoltre, “il consumo di dette sostanze, notoriamente, altera le funzioni percettive e psicomotorie“
(cfr. relazione consulenza dr.ssa ). Per_3
Pertanto, in base alle suindicate risultanze peritali, è del tutto evidente che il comportamento della vittima (cannabinoidi assunti nelle ore immediatamente antecedenti il sinistro, il tentativo di superamento a sinistra non consentito dalla segnaletica di divieto di sorpasso...) si sostanzi in fatti che, in maniera incontrovertibile, interrompono e/o escludono il nesso di causalità tra la presunta violazione del Codice
della Strada del SI. e l'evento dannoso. CP_3
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita nelle valutazioni di cui sopra.
Alla luce di tutto quanto osservato, quindi, come sopra preannunciato, la domanda attorea deve essere rigettata, essendo infondata.
Infine, le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti costituite, riscontrandosi nel caso di specie, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, la sussistenza di altre
(rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni idonee ad indurre il Tribunale a disporre la suindicata compensazione.
Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, devono ravvisarsi nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni oggettivamente controverse, dall'esito incerto e di non irrilevante complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Lucia
Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n.
6530/2020 di R.G., così provvede:
- rigetta la domanda proposta dagli attori;
- compensa integralmente tra le parti costituite le spese del presente giudizio. Così deciso in Nola, lì 09.05.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura