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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/10/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 349/2024 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai signori Magistrati:
Dott. ssa AT MORABITO - Presidente
Dott. Natalino SAPONE - Consigliere
Dott. AL LIPRINO - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 349/2024 R.G., vertente
TRA
nato il [...] a [...] e ivi residente in [...]
Toscanini n. 31 (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele C.F._1
ZI (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, C.F._2 in Reggio Calabria, via Nino Bixio n. 14, fax 0965/332768, pec:
Email_1
Appellante
CONTRO
nata il [...] a [...], ivi residente in [...]
Nazionale 111 n. 409 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._3
LE IA (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._4 suo studio, in Rizziconi (RC), via Montessori n. 40, pec:
Email_2
Appellata
Con l'intervento del P.M. presso la Procura Generale di Reggio Calabria, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'appello;
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione civile, n. 289/2024 pubbl. il 15/04/2024, nel procedimento n. 233/2021 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.02.2021, , premesso di aver contratto in Parte_1 data 22.09.2001 matrimonio concordatario con e che, dalla loro Controparte_1
Pers Per_ unione, erano nati i figli nato a [...] l'[...], nata a [...]
Calabria il 18.03.2005 ed nata a [...] il [...]; che i coniugi si Per_3 erano separati con accordi di “negoziazione assistita”, la cui convenzione, conclusa in data 05.07.2018, risulta trascritta nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del Comune di Gioia Tauro, al n. 33 parte 2 serie C;
chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, per quanto specificamente rileva in questa sede, rimodulare il diritto della moglie nella quantificazione dell'assegno divorzile, individuando anche una possibile riduzione.
Con sentenza n. 289/2024 pubblicata il 15 aprile 2024, il Tribunale di Palmi, dopo aver deciso sullo status con sentenza parziale n. 858/2021, ha regolato gli effetti patrimoniali e personali della cessazione del matrimonio disponendo l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre, l'assegnazione alla medesima Per_3 della casa coniugale di proprietà esclusiva del padre;
quantificava in complessivi euro
825,00 mensili il contributo dovuto dal padre per il mantenimento dei tre figli (di cui due nel frattempo divenuti maggiorenni ma non autosufficienti) e, per quanto qui rileva, ha riconosciuto alla un assegno divorzile di euro 200,00 mensili rivalutabile su CP_1 base ISTAT. Infine, ha compensato le spese di lite.
ha proposto tempestivo appello, limitatamente alla statuizione Parte_1 sull'assegno divorzile, contestandone la spettanza all'ex coniuge anche con riferimento alla sola componente alimentare. In particolare, l'appellante ha sostenuto che la , CP_1
pag. 2/9 dopo la separazione, ha dimostrato di possedere capacità lavorativa svolgendo attività di agente assicurativo, successivamente cessata, per scelta volontaria, a seguito dell'instaurazione di un rapporto di convivenza col proprio datore di lavoro, così dimostrando di non versare in condizioni di oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi adeguati. L'appellante, inoltre, ha evidenziato come il godimento gratuito della casa coniugale, di proprietà esclusiva del marito, ma assegnata alla in quanto CP_1 collocataria dei figli, rappresenti un'attribuzione patrimoniale di valore economico tale da soddisfare integralmente le esigenze alimentari della richiedente. Ha concluso formulando le seguenti richieste: 1) dichiarare inaccoglibile - perché infondata in fatto e in diritto anche per la c.d. “componente alimentare” - la domanda di assegno divorzile avanzata dalla sig.ra ; 2) revocare l'obbligo della relativa Controparte_1 corresponsione posto a carico di dalla data di emissione dell'impugnata Parte_1
Sentenza (11.04.2024); 3) porre a carico dell'appellata le spese e competenze del giudizio.
si è costituita in appello sostenendo la correttezza della sentenza di Controparte_1 primo grado e la rispondenza della stessa ai principi dettati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018 sulla natura composita dell'assegno divorzile, nonché la necessità di valorizzare il principio di solidarietà post-coniugale alla luce della significativa disparità reddituale tra le parti. Ha chiesto, quindi, il rigetto dell'impugnazione con condanna del ricorrente alle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dell'appellata, dichiaratosi antistatario.
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione e definita con la presente sentenza.
L'appello è fondato deve essere accolto.
Giova premettere che l'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, prevede la possibilità di riconoscere al coniuge economicamente più debole un assegno divorzile quando questi "non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni obiettive", tenendo conto di una pluralità di criteri quali le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio, il reddito di entrambi e la durata del matrimonio.
pag. 3/9 Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha conosciuto una significativa evoluzione sul punto. Per lungo tempo ha prevalso un orientamento che attribuiva all'assegno divorzile una natura prevalentemente assistenziale, ancorata al parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, e che predicava un metodo di accertamento bifasico: prima si verificava l'an debeatur (sussistenza dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'impossibilità di procurarseli), poi si determinava il quantum sulla base dei criteri indicati dalla norma.
Con la nota sentenza n. 18287 dell'11 luglio 2018, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno operato un significativo mutamento di prospettiva, riconoscendo all'assegno divorzile una natura "composita" comprensiva di tre distinte funzioni: assistenziale, volta a garantire al coniuge debole i mezzi per un'esistenza libera e dignitosa;
compensativa-perequativa, volta a riequilibrare le situazioni patrimoniali createsi in ragione delle scelte comuni durante il matrimonio e dei sacrifici professionali sopportati;
risarcitoria, con riferimento alle "ragioni della decisione" di porre fine al vincolo coniugale. Secondo le Sezioni Unite, l'inadeguatezza dei mezzi deve essere accertata mediante una valutazione unitaria ed equiordinata di tutti i criteri indicati dall'art. 5, comma 6, i quali costituiscono il parametro tanto per l'attribuzione quanto per la quantificazione dell'assegno.
In particolare, assume rilievo il necessario bilanciamento tra principi di solidarietà e autodeterminazione. Per un verso, in fatti, il vincolo matrimoniale genera obblighi di solidarietà reciproca tra i coniugi, suscettibili di protrarsi anche dopo lo scioglimento del vincolo, qualora residuino doveri di assistenza nei confronti del coniuge che versi in condizioni di particolare debolezza economica. Tuttavia, considerato che il divorzio determina la cessazione dello status coniugale e, con esso, dei doveri di coabitazione, fedeltà e assistenza morale e materiale previsti dall'art. 143 del codice civile, sarebbe erroneo ritenere che la solidarietà coniugale sopravviva ad esso con la stessa intensità che la caratterizza durante il matrimonio.
A questo principio si affianca quello di responsabilità individuale, in base al quale ciascun soggetto adulto e capace è chiamato a provvedere al proprio sostentamento e a organizzare autonomamente la propria vita, potendo legittimamente attendersi che la collettività (o, nel caso dell'assegno divorzile, l'ex coniuge) intervenga solo in presenza pag. 4/9 di situazioni di oggettiva impossibilità di autosufficienza. L'assegno divorzile, infatti, non può tradursi in una forma di rendita vitalizia svincolata da effettive condizioni di bisogno, pena la lesione del principio di uguaglianza sostanziale e la violazione dei doveri di solidarietà sociale che gravano su ciascun cittadino (art. 2 Cost.), il quale deve contribuire secondo le proprie possibilità al progresso materiale della società (art. 4
Cost.).
Coerentemente con l'impostazione che precede, questa Corte ritiene che l'espressione
"ragioni obiettive" contenuta nell'art. 5, comma 6, della legge della legge n. 898 del
1970 debba essere interpretata nel senso che dette “ragioni” debbano consistere non in mere difficoltà economico professionali o in scelte di vita soggettive, in circostanze esterne alla volontà del richiedente, non evitabili con ragionevole sforzo, attuali e non meramente potenziali, e adeguatamente dimostrate. Non possono invece essere qualificate come ragioni obiettive la mera preferenza per un determinato stile di vita, la scelta volontaria di interrompere un'attività lavorativa in assenza di giustificato motivo, la rinuncia a opportunità lavorative disponibili e adeguate alle proprie competenze.
L'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati "per ragioni obiettive" costituisce dunque un requisito negativo la cui dimostrazione non può essere aggirata mediante il semplice richiamo a situazioni di difficoltà economica derivanti da scelte volontarie del richiedente, pena lo svuotamento della funzione limitativa insita nella norma.
Questa interpretazione trova conferma nella giurisprudenza successiva alle Sezioni
Unite del 2018, la quale ha precisato che il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa presuppone la rigorosa dimostrazione del nesso causale tra le scelte familiari condivise e specifici sacrifici professionali o patrimoniali, mentre in assenza di tale prova l'assegno può avere solo funzione assistenziale, riconoscibile unicamente qualora il coniuge più debole non abbia mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli
(Cass. n. 32669/2023). Peraltro, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda ex art. 5 l. 898/1970 non sono elementi autonomamente decisivi per il riconoscimento e la successiva quantificazione dell'assegno divorzile. I criteri fondanti su cui accertare la sussistenza del diritto a percepire l'assegno divorzile sono costituiti dalla non autosufficienza economica,
pag. 5/9 insieme alla eventuale necessità di compensazione del particolare contributo dato dal coniuge richiedente l'assegno, durante la vita matrimoniale. (Cass. n. 24934/2019).
Alla luce dei principi sopra esposti, questa Corte ritiene che nel caso di specie non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, neppure nella sola componente assistenziale.
Quanto alla componente compensativo-perequativa, la stessa sentenza impugnata ha correttamente escluso che ricorrano i presupposti per il suo riconoscimento, rilevando la mancanza di specifiche allegazioni e prove circa sacrifici reddituali o patrimoniali della moglie, eccedenti i confini della doverosa solidarietà coniugale ex art. 143 c.c., che abbiano contribuito all'incremento del patrimonio del marito. Si tratta di valutazione pienamente condivisibile e non impugnata dall'appellata, la quale si è limitata a richiamare genericamente il contributo alla vita familiare senza fornire la prova rigorosa richiesta dalla giurisprudenza.
Avuto riguardo alla statuizione relativa alla componente assistenziale dell'assegno, che il Tribunale ha ritenuto di riconoscere nella misura di euro 200,00 mensili.
Le risultanze processuali evidenziano che la , successivamente alla separazione, CP_1 ha svolto attività lavorativa quale agente assicurativo munendosi di partita IVA. Tale attività le ha consentito di conseguire redditi più che sufficienti a soddisfare le sue esigenze alimentari. A fronte della sua comprovata capacità lavorativa, parte appellata non ha dimostrato la sussistenza di “ragioni obiettive” idonee a giustificare l'attribuzione in suo favore ed a carico del coniuge divorziato di un assegno divorzile sia pure limitato alla sola componente alimentare. Vero è che la svolgeva CP_1 attività di agente assicurativo remunerata a provvigione e quindi sensibile alle variazioni del giro d'affari e alla revoca del mandato, ma tale sistema, rientrando nell'alea normale connaturata all'attività professionale svolta, non integra una ragione oggettiva di impossibilità ai sensi dell'art. 5, comma 6.
Peraltro, secondo la prospettazione dell'appellante, non contestata dall'appellata e suffragata dalla documentazione reddituale prodotta dalla (v. allegati alla CP_1 memoria ex art. 186 comma 6 n. 1 c.p.c.) ha cessato volontariamente la propria attività lavorativa subito dopo l'udienza presidenziale del 25 maggio 2021. Giova altresì
pag. 6/9 rimarcare che la non neppure dedotto di essersi attivata per ricercare una nuova CP_1 attività lavorativa, ma si è limitata a sostenere che la propria età (46 anni) costituirebbe ostacolo al reinserimento lavorativo. A tale riguardo, tuttavia, questa Corte ritiene che l'età della sia pienamente compatibile con l'esercizio di attività professionale, CP_1 nella specie di agente assicurativo, non risultando peraltro impedimenti oggettivi, di ordine sanitario o di altra natura, e non potendosi ritenere che gli impegni di cura verso la figlia minore quindicenne regolarmente scolarizzata, possono essere Per_3 considerati incompatibili con lo svolgimento di attività lavorativa, quantomeno a tempo parziale, tenuto conto altresì che gli altri due figli sono maggiorenni e quindi in grado di gestirsi autonomamente.
Ulteriore elemento rilevante ai fini della decisone è poi costituito dal godimento gratuito della casa coniugale, immobile di proprietà esclusiva dello assegnato alla Parte_1
quale genitore collocatario. Vero è che la casa è assegnata primariamente CP_1 nell'interesse della prole (art. 337-sexies c.c.), ma è altrettanto innegabile che tale assegnazione determina un indubbio vantaggio economico per il genitore collocatario, il quale può utilizzare le proprie risorse per esigenze diverse da quelle abitative.
Valutati complessivamente tutti gli elementi che precedono, questa Corte ritiene che la non versi in condizioni di oggettiva impossibilità di provvedere al proprio CP_1 sostentamento. Ella ha dimostrato di possedere capacità lavorativa concretamente spendibile nel mercato, non incontra impedimenti oggettivi che le precludano il reinserimento professionale, gode di un'attribuzione patrimoniale (il godimento dell'immobile) di valore economico significativo, e ha volontariamente scelto di cessare l'attività lavorativa in concomitanza con l'instaurazione di una nuova relazione affettiva.
A fronte di tali elementi e vertendosi esclusivamente sulla componente alimentare dell'assegno, inoltre, non può ritenersi rilevante la dedotta disparità reddituale tra gli ex coniugi assunta dalla sentenza di primo grado quale dirimente motivo del mantenimento dell'assegno, sia pure in misura ridotta, in favore della . Invero, secondo CP_1 condivisibile giurisprudenza di legittimità, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda ex art. 5 l. 898/1970 non sono elementi autonomamente decisivi per il riconoscimento e la successiva quantificazione dell'assegno divorzile. I criteri fondanti su cui accertare la sussistenza del diritto a pag. 7/9 percepire l'assegno divorzile sono costituiti dalla non autosufficienza economica, insieme alla eventuale necessità di compensazione del particolare contributo dato dal coniuge richiedente l'assegno, durante la vita matrimoniale. (Cass. civ., Sez. I,
07/10/2019, n.24934).
Per le ragioni esposte, deve concludersi che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, neppure nella componente assistenziale.
Avuto riguardo, infine, alla domanda, formulata dall'appellante, di revoca dell'assegno a far data dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, giova rilevare che le
Sezioni unite (sent. 08/11/2022, n. 32914) hanno spiegato che nell'ambito dei rapporti patrimoniali tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato — e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti — dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere due diverse ipotesi. Nel caso in cui vi sia una rivalutazione della condizione “del richiedente o avente diritto”, ove si accerti l'insussistenza “ab origine” dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile opera la “condictio indebiti”, ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate. Nel caso, invece, in cui si proceda sia ad una rivalutazione — sotto il profilo dell'an debeatur — con effetto ex tunc, delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione), sia ad una semplice rimodulazione al ribasso — sotto il profilo del quantum —, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, non opera la “condictio indebiti” e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile alla luce del principio di solidarietà post-coniugale e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica. Al di fuori, dunque, dei casi da ultimo citati, in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità.
pag. 8/9 Orbene, alla luce di detti principi, essendosi proceduto in questa sede ad una rivalutazione sotto il profilo del quantum limitata a somme di modesta entità e tenuto conto di tutte le complessive circostanze del caso, tra le quali l'oggettivo stato di inoccupazione, per quanto volontaria, della beneficiaria dell'assegno, si reputa corretto escludere la ripetibilità delle somme sinora percepite da in virtù della Controparte_1 sentenza di primo grado.
In considerazione di quanto precede e dell'esito della causa, sussistono giustificate ragioni per compensare integralmente tra le parti anche le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 289/2024 del Tribunale Parte_1 di Palmi e in parziale riforma della stessa, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. DICHIARA l'insussistenza del diritto di all'assegno divorzile Controparte_1 per mancanza dei presupposti di cui all'art. 5, comma 6, L. 898/1970;
2. REVOCA, per l'effetto, l'obbligo di di corrispondere alla Parte_1
l'assegno divorzile di euro 200,00 mensili, con efficacia dalla data di CP_1 pubblicazione della presente sentenza;
3. RIGETTA la domanda di di ripetizione delle somme Parte_1 corrisposte a titolo di assegno divorzile successivamente al 15 aprile 2024;
4. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente grado.
5. CONFERMA nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Consigliere relatore/estensore La Presidente
AL IP AT MO
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 349/2024 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai signori Magistrati:
Dott. ssa AT MORABITO - Presidente
Dott. Natalino SAPONE - Consigliere
Dott. AL LIPRINO - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 349/2024 R.G., vertente
TRA
nato il [...] a [...] e ivi residente in [...]
Toscanini n. 31 (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele C.F._1
ZI (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, C.F._2 in Reggio Calabria, via Nino Bixio n. 14, fax 0965/332768, pec:
Email_1
Appellante
CONTRO
nata il [...] a [...], ivi residente in [...]
Nazionale 111 n. 409 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._3
LE IA (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._4 suo studio, in Rizziconi (RC), via Montessori n. 40, pec:
Email_2
Appellata
Con l'intervento del P.M. presso la Procura Generale di Reggio Calabria, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'appello;
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione civile, n. 289/2024 pubbl. il 15/04/2024, nel procedimento n. 233/2021 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.02.2021, , premesso di aver contratto in Parte_1 data 22.09.2001 matrimonio concordatario con e che, dalla loro Controparte_1
Pers Per_ unione, erano nati i figli nato a [...] l'[...], nata a [...]
Calabria il 18.03.2005 ed nata a [...] il [...]; che i coniugi si Per_3 erano separati con accordi di “negoziazione assistita”, la cui convenzione, conclusa in data 05.07.2018, risulta trascritta nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del Comune di Gioia Tauro, al n. 33 parte 2 serie C;
chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, per quanto specificamente rileva in questa sede, rimodulare il diritto della moglie nella quantificazione dell'assegno divorzile, individuando anche una possibile riduzione.
Con sentenza n. 289/2024 pubblicata il 15 aprile 2024, il Tribunale di Palmi, dopo aver deciso sullo status con sentenza parziale n. 858/2021, ha regolato gli effetti patrimoniali e personali della cessazione del matrimonio disponendo l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre, l'assegnazione alla medesima Per_3 della casa coniugale di proprietà esclusiva del padre;
quantificava in complessivi euro
825,00 mensili il contributo dovuto dal padre per il mantenimento dei tre figli (di cui due nel frattempo divenuti maggiorenni ma non autosufficienti) e, per quanto qui rileva, ha riconosciuto alla un assegno divorzile di euro 200,00 mensili rivalutabile su CP_1 base ISTAT. Infine, ha compensato le spese di lite.
ha proposto tempestivo appello, limitatamente alla statuizione Parte_1 sull'assegno divorzile, contestandone la spettanza all'ex coniuge anche con riferimento alla sola componente alimentare. In particolare, l'appellante ha sostenuto che la , CP_1
pag. 2/9 dopo la separazione, ha dimostrato di possedere capacità lavorativa svolgendo attività di agente assicurativo, successivamente cessata, per scelta volontaria, a seguito dell'instaurazione di un rapporto di convivenza col proprio datore di lavoro, così dimostrando di non versare in condizioni di oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi adeguati. L'appellante, inoltre, ha evidenziato come il godimento gratuito della casa coniugale, di proprietà esclusiva del marito, ma assegnata alla in quanto CP_1 collocataria dei figli, rappresenti un'attribuzione patrimoniale di valore economico tale da soddisfare integralmente le esigenze alimentari della richiedente. Ha concluso formulando le seguenti richieste: 1) dichiarare inaccoglibile - perché infondata in fatto e in diritto anche per la c.d. “componente alimentare” - la domanda di assegno divorzile avanzata dalla sig.ra ; 2) revocare l'obbligo della relativa Controparte_1 corresponsione posto a carico di dalla data di emissione dell'impugnata Parte_1
Sentenza (11.04.2024); 3) porre a carico dell'appellata le spese e competenze del giudizio.
si è costituita in appello sostenendo la correttezza della sentenza di Controparte_1 primo grado e la rispondenza della stessa ai principi dettati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018 sulla natura composita dell'assegno divorzile, nonché la necessità di valorizzare il principio di solidarietà post-coniugale alla luce della significativa disparità reddituale tra le parti. Ha chiesto, quindi, il rigetto dell'impugnazione con condanna del ricorrente alle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dell'appellata, dichiaratosi antistatario.
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione e definita con la presente sentenza.
L'appello è fondato deve essere accolto.
Giova premettere che l'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, prevede la possibilità di riconoscere al coniuge economicamente più debole un assegno divorzile quando questi "non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni obiettive", tenendo conto di una pluralità di criteri quali le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio, il reddito di entrambi e la durata del matrimonio.
pag. 3/9 Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha conosciuto una significativa evoluzione sul punto. Per lungo tempo ha prevalso un orientamento che attribuiva all'assegno divorzile una natura prevalentemente assistenziale, ancorata al parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, e che predicava un metodo di accertamento bifasico: prima si verificava l'an debeatur (sussistenza dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'impossibilità di procurarseli), poi si determinava il quantum sulla base dei criteri indicati dalla norma.
Con la nota sentenza n. 18287 dell'11 luglio 2018, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno operato un significativo mutamento di prospettiva, riconoscendo all'assegno divorzile una natura "composita" comprensiva di tre distinte funzioni: assistenziale, volta a garantire al coniuge debole i mezzi per un'esistenza libera e dignitosa;
compensativa-perequativa, volta a riequilibrare le situazioni patrimoniali createsi in ragione delle scelte comuni durante il matrimonio e dei sacrifici professionali sopportati;
risarcitoria, con riferimento alle "ragioni della decisione" di porre fine al vincolo coniugale. Secondo le Sezioni Unite, l'inadeguatezza dei mezzi deve essere accertata mediante una valutazione unitaria ed equiordinata di tutti i criteri indicati dall'art. 5, comma 6, i quali costituiscono il parametro tanto per l'attribuzione quanto per la quantificazione dell'assegno.
In particolare, assume rilievo il necessario bilanciamento tra principi di solidarietà e autodeterminazione. Per un verso, in fatti, il vincolo matrimoniale genera obblighi di solidarietà reciproca tra i coniugi, suscettibili di protrarsi anche dopo lo scioglimento del vincolo, qualora residuino doveri di assistenza nei confronti del coniuge che versi in condizioni di particolare debolezza economica. Tuttavia, considerato che il divorzio determina la cessazione dello status coniugale e, con esso, dei doveri di coabitazione, fedeltà e assistenza morale e materiale previsti dall'art. 143 del codice civile, sarebbe erroneo ritenere che la solidarietà coniugale sopravviva ad esso con la stessa intensità che la caratterizza durante il matrimonio.
A questo principio si affianca quello di responsabilità individuale, in base al quale ciascun soggetto adulto e capace è chiamato a provvedere al proprio sostentamento e a organizzare autonomamente la propria vita, potendo legittimamente attendersi che la collettività (o, nel caso dell'assegno divorzile, l'ex coniuge) intervenga solo in presenza pag. 4/9 di situazioni di oggettiva impossibilità di autosufficienza. L'assegno divorzile, infatti, non può tradursi in una forma di rendita vitalizia svincolata da effettive condizioni di bisogno, pena la lesione del principio di uguaglianza sostanziale e la violazione dei doveri di solidarietà sociale che gravano su ciascun cittadino (art. 2 Cost.), il quale deve contribuire secondo le proprie possibilità al progresso materiale della società (art. 4
Cost.).
Coerentemente con l'impostazione che precede, questa Corte ritiene che l'espressione
"ragioni obiettive" contenuta nell'art. 5, comma 6, della legge della legge n. 898 del
1970 debba essere interpretata nel senso che dette “ragioni” debbano consistere non in mere difficoltà economico professionali o in scelte di vita soggettive, in circostanze esterne alla volontà del richiedente, non evitabili con ragionevole sforzo, attuali e non meramente potenziali, e adeguatamente dimostrate. Non possono invece essere qualificate come ragioni obiettive la mera preferenza per un determinato stile di vita, la scelta volontaria di interrompere un'attività lavorativa in assenza di giustificato motivo, la rinuncia a opportunità lavorative disponibili e adeguate alle proprie competenze.
L'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati "per ragioni obiettive" costituisce dunque un requisito negativo la cui dimostrazione non può essere aggirata mediante il semplice richiamo a situazioni di difficoltà economica derivanti da scelte volontarie del richiedente, pena lo svuotamento della funzione limitativa insita nella norma.
Questa interpretazione trova conferma nella giurisprudenza successiva alle Sezioni
Unite del 2018, la quale ha precisato che il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa presuppone la rigorosa dimostrazione del nesso causale tra le scelte familiari condivise e specifici sacrifici professionali o patrimoniali, mentre in assenza di tale prova l'assegno può avere solo funzione assistenziale, riconoscibile unicamente qualora il coniuge più debole non abbia mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli
(Cass. n. 32669/2023). Peraltro, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda ex art. 5 l. 898/1970 non sono elementi autonomamente decisivi per il riconoscimento e la successiva quantificazione dell'assegno divorzile. I criteri fondanti su cui accertare la sussistenza del diritto a percepire l'assegno divorzile sono costituiti dalla non autosufficienza economica,
pag. 5/9 insieme alla eventuale necessità di compensazione del particolare contributo dato dal coniuge richiedente l'assegno, durante la vita matrimoniale. (Cass. n. 24934/2019).
Alla luce dei principi sopra esposti, questa Corte ritiene che nel caso di specie non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, neppure nella sola componente assistenziale.
Quanto alla componente compensativo-perequativa, la stessa sentenza impugnata ha correttamente escluso che ricorrano i presupposti per il suo riconoscimento, rilevando la mancanza di specifiche allegazioni e prove circa sacrifici reddituali o patrimoniali della moglie, eccedenti i confini della doverosa solidarietà coniugale ex art. 143 c.c., che abbiano contribuito all'incremento del patrimonio del marito. Si tratta di valutazione pienamente condivisibile e non impugnata dall'appellata, la quale si è limitata a richiamare genericamente il contributo alla vita familiare senza fornire la prova rigorosa richiesta dalla giurisprudenza.
Avuto riguardo alla statuizione relativa alla componente assistenziale dell'assegno, che il Tribunale ha ritenuto di riconoscere nella misura di euro 200,00 mensili.
Le risultanze processuali evidenziano che la , successivamente alla separazione, CP_1 ha svolto attività lavorativa quale agente assicurativo munendosi di partita IVA. Tale attività le ha consentito di conseguire redditi più che sufficienti a soddisfare le sue esigenze alimentari. A fronte della sua comprovata capacità lavorativa, parte appellata non ha dimostrato la sussistenza di “ragioni obiettive” idonee a giustificare l'attribuzione in suo favore ed a carico del coniuge divorziato di un assegno divorzile sia pure limitato alla sola componente alimentare. Vero è che la svolgeva CP_1 attività di agente assicurativo remunerata a provvigione e quindi sensibile alle variazioni del giro d'affari e alla revoca del mandato, ma tale sistema, rientrando nell'alea normale connaturata all'attività professionale svolta, non integra una ragione oggettiva di impossibilità ai sensi dell'art. 5, comma 6.
Peraltro, secondo la prospettazione dell'appellante, non contestata dall'appellata e suffragata dalla documentazione reddituale prodotta dalla (v. allegati alla CP_1 memoria ex art. 186 comma 6 n. 1 c.p.c.) ha cessato volontariamente la propria attività lavorativa subito dopo l'udienza presidenziale del 25 maggio 2021. Giova altresì
pag. 6/9 rimarcare che la non neppure dedotto di essersi attivata per ricercare una nuova CP_1 attività lavorativa, ma si è limitata a sostenere che la propria età (46 anni) costituirebbe ostacolo al reinserimento lavorativo. A tale riguardo, tuttavia, questa Corte ritiene che l'età della sia pienamente compatibile con l'esercizio di attività professionale, CP_1 nella specie di agente assicurativo, non risultando peraltro impedimenti oggettivi, di ordine sanitario o di altra natura, e non potendosi ritenere che gli impegni di cura verso la figlia minore quindicenne regolarmente scolarizzata, possono essere Per_3 considerati incompatibili con lo svolgimento di attività lavorativa, quantomeno a tempo parziale, tenuto conto altresì che gli altri due figli sono maggiorenni e quindi in grado di gestirsi autonomamente.
Ulteriore elemento rilevante ai fini della decisone è poi costituito dal godimento gratuito della casa coniugale, immobile di proprietà esclusiva dello assegnato alla Parte_1
quale genitore collocatario. Vero è che la casa è assegnata primariamente CP_1 nell'interesse della prole (art. 337-sexies c.c.), ma è altrettanto innegabile che tale assegnazione determina un indubbio vantaggio economico per il genitore collocatario, il quale può utilizzare le proprie risorse per esigenze diverse da quelle abitative.
Valutati complessivamente tutti gli elementi che precedono, questa Corte ritiene che la non versi in condizioni di oggettiva impossibilità di provvedere al proprio CP_1 sostentamento. Ella ha dimostrato di possedere capacità lavorativa concretamente spendibile nel mercato, non incontra impedimenti oggettivi che le precludano il reinserimento professionale, gode di un'attribuzione patrimoniale (il godimento dell'immobile) di valore economico significativo, e ha volontariamente scelto di cessare l'attività lavorativa in concomitanza con l'instaurazione di una nuova relazione affettiva.
A fronte di tali elementi e vertendosi esclusivamente sulla componente alimentare dell'assegno, inoltre, non può ritenersi rilevante la dedotta disparità reddituale tra gli ex coniugi assunta dalla sentenza di primo grado quale dirimente motivo del mantenimento dell'assegno, sia pure in misura ridotta, in favore della . Invero, secondo CP_1 condivisibile giurisprudenza di legittimità, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda ex art. 5 l. 898/1970 non sono elementi autonomamente decisivi per il riconoscimento e la successiva quantificazione dell'assegno divorzile. I criteri fondanti su cui accertare la sussistenza del diritto a pag. 7/9 percepire l'assegno divorzile sono costituiti dalla non autosufficienza economica, insieme alla eventuale necessità di compensazione del particolare contributo dato dal coniuge richiedente l'assegno, durante la vita matrimoniale. (Cass. civ., Sez. I,
07/10/2019, n.24934).
Per le ragioni esposte, deve concludersi che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, neppure nella componente assistenziale.
Avuto riguardo, infine, alla domanda, formulata dall'appellante, di revoca dell'assegno a far data dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, giova rilevare che le
Sezioni unite (sent. 08/11/2022, n. 32914) hanno spiegato che nell'ambito dei rapporti patrimoniali tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato — e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti — dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere due diverse ipotesi. Nel caso in cui vi sia una rivalutazione della condizione “del richiedente o avente diritto”, ove si accerti l'insussistenza “ab origine” dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile opera la “condictio indebiti”, ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate. Nel caso, invece, in cui si proceda sia ad una rivalutazione — sotto il profilo dell'an debeatur — con effetto ex tunc, delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione), sia ad una semplice rimodulazione al ribasso — sotto il profilo del quantum —, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, non opera la “condictio indebiti” e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile alla luce del principio di solidarietà post-coniugale e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica. Al di fuori, dunque, dei casi da ultimo citati, in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità.
pag. 8/9 Orbene, alla luce di detti principi, essendosi proceduto in questa sede ad una rivalutazione sotto il profilo del quantum limitata a somme di modesta entità e tenuto conto di tutte le complessive circostanze del caso, tra le quali l'oggettivo stato di inoccupazione, per quanto volontaria, della beneficiaria dell'assegno, si reputa corretto escludere la ripetibilità delle somme sinora percepite da in virtù della Controparte_1 sentenza di primo grado.
In considerazione di quanto precede e dell'esito della causa, sussistono giustificate ragioni per compensare integralmente tra le parti anche le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 289/2024 del Tribunale Parte_1 di Palmi e in parziale riforma della stessa, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. DICHIARA l'insussistenza del diritto di all'assegno divorzile Controparte_1 per mancanza dei presupposti di cui all'art. 5, comma 6, L. 898/1970;
2. REVOCA, per l'effetto, l'obbligo di di corrispondere alla Parte_1
l'assegno divorzile di euro 200,00 mensili, con efficacia dalla data di CP_1 pubblicazione della presente sentenza;
3. RIGETTA la domanda di di ripetizione delle somme Parte_1 corrisposte a titolo di assegno divorzile successivamente al 15 aprile 2024;
4. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente grado.
5. CONFERMA nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Consigliere relatore/estensore La Presidente
AL IP AT MO
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