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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/10/2025, n. 14324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14324 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Vincenzo Giuliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 53890 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
28.2.25 poi differita al 3.7.25 e vertente
TRA
, Parte_1
(cod. fiscale , con sede in Catania via Genova 53, rappresentata e C.F._1 difesa dall' Avv. Giovanni Avila, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania viale Ionio 116, giusta procura in separato atto,
-Parte opponente -
E
CP_1
(Codice Fiscale e Partita IVA ) con sede in Roma, Via Arno n. 21, in P.IVA_1 persona del suo Amministratore Unico e Legale Rappresentante Dott. CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Festa del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via dei Monti Parioli n. 28, giusta procura speciale alle liti depositata nella precedente fase monitoria;
-Parte opposta –
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento.
CONCLUSIONI Per parte opponente: “revocare o, con qualsiasi altra formula, annullare il D.I.N.375/06 reso dal Sig. Giudice di Pace di Ragusa il 04.11.2010, notificato in data 19.11.2010, per
l'incompetenza territoriale del Giudice che lo ha emesso essendo competente il Giudice di Pace di Trecastagni per le causali di cui in narrativa. In via subordinata, nel merito va accolta la presente opposizione e per l'occorso va revocato il decreto ingiuntivo opposto e va riconosciuta l'obbligazione della sia nei confronti Controparte_3 di per quanto concerne i lavori oggetto di fatturazione, sia nei Controparte_4 confronti del Sig. per quanto concerne il rimborso delle spese sostenute Controparte_5
e del risarcimento invocato per un ammontare complessivo di € 4700,00 e, comunque, entro e non oltre la competenza per valore del Giudice di Pace. Con vittoria di spese e compensi”.
Per parte opposta: “ - in via preliminare, non essendo l'avversa opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, se del caso ed ove possibile con distrazione delle spese di cui al detto decreto in favore dello scrivente difensore antistatario. Nel MERITO: - rigettare con sentenza l'avversa opposizione a decreto ingiuntivo e le domande tutte ex adverso formulate, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, non provate ed aventi contenuto esclusivamente dilatorio;
- per l'effetto, confermare il Decreto ingiuntivo telematico n.
9898/2022 (R.G.29158/2022) emesso dal Tribunale Ordinario di Roma nella persona del
Giudice Dott. Renato Castaldo l'1/6/2022 e depositato in data 7/6/2022 e quindi - per quanto di ragione ed ove necessario - dichiarare che il credito della odierna opposta ammonta a complessivi € 18.837,97 oltre interessi ex D. Lgs coma da domanda. Con ogni pronuncia connessa, presupposta e/o conseguenziale. Con condanna della
[...]
al pagamento delle spese di lite del presente giudizio e della Parte_1 precedente fase monitoria da distrarsi in favore dello scrivente difensore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disposizioni attuazione del cpc prevedono che la sentenza deve contenere di diritto della decisione> la quale della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n. 13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, la riassegnazione della causa per surroga, il contenuto assertivo della citazione in opposizione, quello della comparsa di risposta, nonché tutta la documentazione allegata in atti, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti di causa, nonché tutti i provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione
1. In data 01.06.22 su ricorso di il Tribunale di ROMA ha emesso CP_1 decreto ingiuntivo nei confronti della Parte_1 per l'importo di € 18.837,97, oltre alle spese della procedura. La ricorrente per l'ottenimento del decreto ingiuntivo ha affermato che a) la Controparte_6 ha effettuato -in favore della impresa individuale - la Parte_1 fornitura dei beni indicati nella fattura commerciale n. 1/1448/2019 del 31/12/2019 per complessivi euro 18.837,97 e che b) le parti concordavano un pagamento dilazionato in tre rate mensili di euro 6.279,32 ciascuna, da effettuarsi rispettivamente entro il
30/4/2020, 30/5/2020 e 30/6/2020; c) successivamente, interveniva la fusione di in , con sede in Delaware (U.S.A.), con Controparte_6 CP_7 conseguenziale cancellazione della dal Registro Imprese;
d) Controparte_6 che con atto di scissione del 9/5/2020, interveniva la costituzione di
[...]
, società di diritto statunitense, con conseguente e contestuale Controparte_8 trasferimento -in favore di detta Società e da parte di dell'asset/del CP_7 patrimonio aziendale (attività e passività) compreso il credito della impresa individuale
; e) che in forza di contratto di cessione di business unit del Parte_1
25/5/2020, , cedeva a , con Controparte_8 CP_9 sede a Nicosia, Cipro, “la Business Unit e gli Attivi”; f) che in data 9/7/2021, tra e (“società italiana specializzata in servizi di CP_9 Controparte_10 consulenza, gestione e amministrazione aziendale che opera principalmente nel mercato italiano”), interveniva la sottoscrizione di contratto di servizi di gestione della tesoreria, in forza del quale affidava a la gestione di “tutti CP_9 Controparte_10
i pagamenti in entrata e in uscita tra i quali anche il credito nei confronti della società opponente e la facoltà di avviare tutte le azioni e procedimenti legali necessari allo scopo.
Che dunque in forza del predetto contratto di servizi di gestione della tesoreria, era legittimata alla proposizione della procedura monitoria a fronte di un credito rappresentato dal saldo della fattura commerciale n. 1/1448/2019 del 31/12/2019 per complessivi euro 18.837,97 rimasta impagata dalla Parte_1
, essendo rimasti senza esito il sollecito di del 14/10/2021
[...] Controparte_10
e la comunicazione pec inviata in data 18/1/2022 dal suo difensore.
2. Avverso il decreto ingiuntivo nr. 9898/2022, emesso dal Tribunale di Roma in data
01.06.2022 e notificato dalla in data 17 giugno 2022, ha proposto CP_10 opposizione la ., eccependo in via Parte_1 preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, la carenza di legittimazione passiva di e nel merito l'inammissibilità del decreto CP_10 ingiuntivo per carenza della prova scritta avendo la opponente adempiuto alla propria obbligazione e in ogni caso la illegittimità degli interessi moratori.
L'opponente ripercorrendo la vicenda fattuale ricostruita dall'opposta ha sostenuto di aver adempiuto al pagamento della merce fornitole da con la Controparte_6 consegna di titoli di pagamento ( 3 assegni bancari che peraltro sono ancora nella piena disponibilità della ) e non portati all'incasso dalla creditrice per eventi di natura CP_1 societaria a lei non opponibili, evidenziando come il giudizio in esame è stato prevalentemente generato dalla confusione e genericità dei presunti creditori o di chi ha l'effettiva titolarità del credito. Sostiene la opponente che il presunto creditore ( di cui eccepisce la carenza di legittimazione attiva) ha omesso di rappresentare che le parti concordavano un pagamento dilazionato in tre rate mensili di euro 6.279,32 ciascuna, da effettuarsi rispettivamente entro il 30/4/2020, 30/5/2020 e 30/6/2020 e che in data
15.01.2020, ricevuta la merce indicata nella fattura, la Parte_1 ha eseguito il pagamento nelle mani del vettore, così come concordato con la società
consegnando al corriere autorizzato ad accettare dalla stessa società Controparte_6 numero 3 assegni dell'importo di € 6.270,32 ciascuno riportanti il n. 3782172010-06,
3784076421-08, 3784076422-09, tutti tratti presso la Unicredit filiale di Catania in favore della Che successivamente ( intervenuta la fusione di Controparte_6 [...] in , e la costituzione di CP_6 CP_7 [...] [...]
[...]
, quest'ultima, in forza di contratto di cessione di business unit Controparte_8
C del 25/5/2020, cedeva a , “ Business Unit e gli Attivi” ; Che in data CP_9
01.06.20 quest'ultima affidava alla contratto per gestione della Parte_2 tesoreria che provvedeva a contattare la ditta opponente concordando un pagamento dilazionato (previa restituzione dei menzionati assegni qualora questi non fossero stati posti all'incasso dalla ) con le seguenti modalità: - 8.837,00 a mezzo bonifico CP_6 intestato alla cod IBAN [...] - 5 titoli da CP_12 consegnare all'agente di zona dell'importo di € 2.000, scadenza 30.03 - 30.04 - 31.05 -
30.06 -31.07/ 2021 e che in data 2.04.2021, l'opponente ha eseguito un primo bonifico dell'importo di € 4.000,00 alle coordinate bancarie indicate dalla stessa nella missiva del
22.01.2021 in suo favore con causale “pagamento acconto fattura 1448 del CP_6
31.12.2019 che tuttavia, tornava indietro. Assume l'opponente di aver informato la società in data 5.05.2021, che aveva eseguito il pagamento tramite CP_12 bonifico, evidenziando che il conto indicato risultava chiuso, chiedendo anche l'invio dell'allegato A del contratto di servizi e gestione della tesoreria della al fine CP_9 di verificare la legittimazione della a riscuotere nonché le nuove coordinate CP_12 bancarie ove eseguire il versamento delle somme, se dovute, ma a tale richiesta l' non ha dato alcun riscontro. Seguiva poi la richiesta del 14.10.21 della CP_12
CP_10
3. Ciò premesso, deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte opposta, in quanto idonea a definire il giudizio.
Al riguardo la società opponente ha sostenuto che ai sensi e agli effetti dell'art. 637 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo è competente il Tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria richiamando, così, le norme di cui agli artt. 18
e 20 c..p.c. a norma dei quali è territorialmente competente il giudice del luogo ove il convenuto ha la residenza o il domicilio e, per le cause relative ai diritti di obbligazione,
è anche competente, in via facoltativa, il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi
l'obbligazione. Ha osservato che nella fattispecie in esame, le parti hanno convenuto il pagamento della merce alla consegna presso il debitore e che a tale scopo la CP_13
ha autorizzato il pagamento della fattura de quo presso il domicilio del debitore
[...] ovvero in Catania via Genova 53/55 autorizzando il corriere ad accettare gli assegni con scadenza al 30.04.2020-30.05.2020- 30.06.2020 al momento della consegna della merce. Si legge infatti chiaramente nella fattura allegata a pagina 3: “ per corriere accettare assegno al 30.04.2020-30.05.2020-30.06.2020”.
Che nel caso di specie è di tutta evidenza che è competente il Giudice del luogo in cui
l'obbligazione è sorta ed è stata eseguita ed in cui le parti hanno concordato il pagamento, ossia la residenza del debitore, conseguentemente, il Giudice territorialmente competente è il Tribunale di Catania.
contesta tale eccezione sostenendo al riguardo che qualsivoglia CP_1 asserito accordo di “pagamento della merce alla consegna presso il debitore” sarebbe comunque inconferente, irrilevante e non opponibile in ragione del mancato pagamento dei predetti tre assegni, delle intervenute operazioni societarie sopra meglio descritte e documentate in premessa e che hanno comportato un “passaggio” della titolarità del diritto di credito/lo spostamento del luogo di adempimento e della legittimazione ad agire, posto che la fusione per incorporazione comporta che tutti i suoi rapporti giuridici, anche processuali, proseguono, senza soluzione di continuità, in capo alla incorporante
o alla risultante dalla fusione e, soprattutto, del fatto che oggi titolare del diritto di credito e legittimato ad agire è per cui l'obbligazione di pagamento per Controparte_10 cui è causa deve eseguirsi presso la sede di detta Società in Roma, con conseguenziale competenza del Tribunale Civile di Roma;
Che in ogni caso, resta il principio per cui, per le cause relative ai diritti di obbligazione, è anche competente, in via facoltativa, il giudice del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione (art. 20 c.p.c.): nel caso di specie, il luogo dove oggi deve eseguirsi l'obbligazione di pagamento per cui è causa e di cui alla Fattura commerciale de qua, è la sede (Roma) di quale soggetto Controparte_10 titolare del diritto di credito e legittimato ad agire - avanti il competente Tribunale Civile di Roma - in virtù del surrichiamato Contratto di servizi di gestione della tesoreria e dei precedenti e sopra descritti eventi societari che hanno comportato il “passaggio” della titolarità del diritto di credito/lo spostamento del luogo di adempimento;
…. altresì, in tema di cessione del credito - anche se nel caso di specie non si controverte di cessione del credito - la Suprema Corte (con sentenza n. 12670/2024) si è pronunciata sui casi in cui una cessione di credito possa comportare lo spostamento del luogo di adempimento dell'obbligazione e, quindi, della competenza territoriale in caso di contenzioso sul credito ceduto. In particolare, ha affermato che la cessione del credito può comportare lo spostamento del luogo dove deve essere adempiuta l'obbligazione in favore del domicilio del cessionario laddove la cessione sia comunicata al debitore ed avvenga prima che il credito sia venuto a scadenza. La Corte ricorda, infatti, che, al fine di stabilire il luogo di adempimento di un'obbligazione pecuniaria, a norma dell'art. 1182 C.c., comma 3, deve aversi riguardo al domicilio che il creditore ha nel momento in cui l'obbligazione deve essere eseguita, non quando è sorta. Le regola posta dall'art. 1182 c.c. che modifica il locus destinatae solutionis, trova infatti applicazione nell'ipotesi in cui ad agire sia il cessionario del credito, nei confronti del quale non è vincolante il foro convenzionale stabilito tra il cedente ed il debitore ceduto.
Ritiene questo Giudice che l'eccezione in esame sia fondata con riferimento a tutti i criteri di collegamento esaminati dall'opponente. Sotto il profilo dell'art. 18 c.p.c. in quanto, poiché l'impresa individuale non ha una soggettività giuridica diversa dalla persona del suo titolare, l'individuazione del giudice competente per l'emissione del decreto ingiuntivo va operata in base all'art. 18 c.p.c. (ord. Sez. 2 – 6 n. 14571/2012) e, nel caso in esame, come si evince dalla stessa notifica del decreto ingiuntivo a
[...]
, titolare dell'impresa individuale aveva, all'epoca del ricorso monitorio, Parte_1 la residenza in Catania, ragion per cui il Tribunale territorialmente competente sarebbe stato quello di Catania.
La competenza del predetto Tribunale rimane ferma anche ai sensi dell'art. 20 c.p.c. sia avuto riguardo al luogo in cui è sorta l'obbligazione, non essendo stato contestato che il contratto venne stipulato in Catania, sia avuto riguardo al luogo dove le parti hanno concordato il pagamento e dove è stata eseguita la prestazione dedotta in giudizio
(Catania), avvenuta con la consegna al corriere (autorizzato ad accettare dalla stessa società) di tre assegni tutti tratti presso la Unicredit filiale di Catania in favore della
) che, come è noto, costituiscono uno Controparte_14 strumento di pagamento (ancorché non liberatorio per il debitore fino all'effettivo incasso
), in quanto è diretto a procurare al portatore del titolo l'immediata disponibilità della somma indicata se portati all'incasso e ciò a prescindere dalla postdatazione degli stessi, essendo l'assegno pagabile a vista.
Giova altresì sottolineare come, ai fini della determinazione della competenza territoriale, deve ritenersi irrilevante sia il luogo in cui è intervenuta la conclusione del contratto di cessione del business unit e sia la sede del tesoriere delegato dal creditore, (ENTERPRISE e STRATEGA) non avendo quest'ultimo acquisito alcuna titolarità del diritto di credito che invece permane in capo alla mandante . Controparte_8
Pertanto, in conformità a quanto sostenuto in sede di legittimità, ai fini della determinazione della competenza territoriale ai sensi del combinato disposto degli artt.
20 c.p.c. e 1182 cod. civ. ( forum destinatae solutionis ), assume rilievo solo il luogo in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione dedotta in giudizio al momento della scadenza, e cioè nel caso in esame, il luogo della sede della originaria creditrice e della cessionaria (Napoli/USA). Il successivo mutamento del luogo di adempimento dell'obbligazione per ragioni unilaterali del creditore – quale è la cessione del credito– può determinare lo spostamento del luogo dove deve essere adempiuta l'obbligazione, e cioè in favore del domicilio o della sede del cessionario, solo se la cessione, oltre ad essere comunicata al debitore, avvenga prima che il credito sia venuto a scadenza. Nel caso di specie la cessione del credito intercorsa tra . e Controparte_8
è stata stipulata in data 20.5.2020, quindi ben dopo la scadenza del CP_9 credito (a prescindere dall'accordata dilazione del pagamento): si deve pertanto ritenere che tale trasferimento non abbia determinato per il debitore ceduto alcuno spostamento del luogo di adempimento (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 2591 del 07/02/2006).
L'incompetenza per territorio di questo Tribunale assorbe ogni altra questione di rito e merito, che va, pertanto, rimessa al Tribunale dichiarato competente.
Peraltro, atteso che la pronuncia di questo Tribunale sulla competenza non ha ad oggetto,
a ben vedere, solo la delibazione della competenza per territorio ex art. 38 c.p.c. ma anche la validità o meno del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 637 c.p.c., la questione va necessariamente decisa con sentenza, come sul punto affermato dalla Corte di legittimità
(Cass. civ., sez. 3,21.08.2012, n. 14594).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, sono poste a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di
Catania;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 9898/2022; 3) assegna termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per l'eventuale riassunzione della causa innanzi al Tribunale competente;
4) condanna al pagamento, in favore di CP_10 Parte_1 delle spese della presente procedura che liquida in € 1.964,00, di cui euro 1.700,00 per competenze ed euro 264,00 per esborsi, oltre a I.V.A. e CNAP come per legge.
Così deciso in Roma 15.10.25
Dr. Vincenzo Giuliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Vincenzo Giuliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 53890 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
28.2.25 poi differita al 3.7.25 e vertente
TRA
, Parte_1
(cod. fiscale , con sede in Catania via Genova 53, rappresentata e C.F._1 difesa dall' Avv. Giovanni Avila, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania viale Ionio 116, giusta procura in separato atto,
-Parte opponente -
E
CP_1
(Codice Fiscale e Partita IVA ) con sede in Roma, Via Arno n. 21, in P.IVA_1 persona del suo Amministratore Unico e Legale Rappresentante Dott. CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Festa del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via dei Monti Parioli n. 28, giusta procura speciale alle liti depositata nella precedente fase monitoria;
-Parte opposta –
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento.
CONCLUSIONI Per parte opponente: “revocare o, con qualsiasi altra formula, annullare il D.I.N.375/06 reso dal Sig. Giudice di Pace di Ragusa il 04.11.2010, notificato in data 19.11.2010, per
l'incompetenza territoriale del Giudice che lo ha emesso essendo competente il Giudice di Pace di Trecastagni per le causali di cui in narrativa. In via subordinata, nel merito va accolta la presente opposizione e per l'occorso va revocato il decreto ingiuntivo opposto e va riconosciuta l'obbligazione della sia nei confronti Controparte_3 di per quanto concerne i lavori oggetto di fatturazione, sia nei Controparte_4 confronti del Sig. per quanto concerne il rimborso delle spese sostenute Controparte_5
e del risarcimento invocato per un ammontare complessivo di € 4700,00 e, comunque, entro e non oltre la competenza per valore del Giudice di Pace. Con vittoria di spese e compensi”.
Per parte opposta: “ - in via preliminare, non essendo l'avversa opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, se del caso ed ove possibile con distrazione delle spese di cui al detto decreto in favore dello scrivente difensore antistatario. Nel MERITO: - rigettare con sentenza l'avversa opposizione a decreto ingiuntivo e le domande tutte ex adverso formulate, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, non provate ed aventi contenuto esclusivamente dilatorio;
- per l'effetto, confermare il Decreto ingiuntivo telematico n.
9898/2022 (R.G.29158/2022) emesso dal Tribunale Ordinario di Roma nella persona del
Giudice Dott. Renato Castaldo l'1/6/2022 e depositato in data 7/6/2022 e quindi - per quanto di ragione ed ove necessario - dichiarare che il credito della odierna opposta ammonta a complessivi € 18.837,97 oltre interessi ex D. Lgs coma da domanda. Con ogni pronuncia connessa, presupposta e/o conseguenziale. Con condanna della
[...]
al pagamento delle spese di lite del presente giudizio e della Parte_1 precedente fase monitoria da distrarsi in favore dello scrivente difensore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disposizioni attuazione del cpc prevedono che la sentenza deve contenere di diritto della decisione> la quale della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n. 13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, la riassegnazione della causa per surroga, il contenuto assertivo della citazione in opposizione, quello della comparsa di risposta, nonché tutta la documentazione allegata in atti, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti di causa, nonché tutti i provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione
1. In data 01.06.22 su ricorso di il Tribunale di ROMA ha emesso CP_1 decreto ingiuntivo nei confronti della Parte_1 per l'importo di € 18.837,97, oltre alle spese della procedura. La ricorrente per l'ottenimento del decreto ingiuntivo ha affermato che a) la Controparte_6 ha effettuato -in favore della impresa individuale - la Parte_1 fornitura dei beni indicati nella fattura commerciale n. 1/1448/2019 del 31/12/2019 per complessivi euro 18.837,97 e che b) le parti concordavano un pagamento dilazionato in tre rate mensili di euro 6.279,32 ciascuna, da effettuarsi rispettivamente entro il
30/4/2020, 30/5/2020 e 30/6/2020; c) successivamente, interveniva la fusione di in , con sede in Delaware (U.S.A.), con Controparte_6 CP_7 conseguenziale cancellazione della dal Registro Imprese;
d) Controparte_6 che con atto di scissione del 9/5/2020, interveniva la costituzione di
[...]
, società di diritto statunitense, con conseguente e contestuale Controparte_8 trasferimento -in favore di detta Società e da parte di dell'asset/del CP_7 patrimonio aziendale (attività e passività) compreso il credito della impresa individuale
; e) che in forza di contratto di cessione di business unit del Parte_1
25/5/2020, , cedeva a , con Controparte_8 CP_9 sede a Nicosia, Cipro, “la Business Unit e gli Attivi”; f) che in data 9/7/2021, tra e (“società italiana specializzata in servizi di CP_9 Controparte_10 consulenza, gestione e amministrazione aziendale che opera principalmente nel mercato italiano”), interveniva la sottoscrizione di contratto di servizi di gestione della tesoreria, in forza del quale affidava a la gestione di “tutti CP_9 Controparte_10
i pagamenti in entrata e in uscita tra i quali anche il credito nei confronti della società opponente e la facoltà di avviare tutte le azioni e procedimenti legali necessari allo scopo.
Che dunque in forza del predetto contratto di servizi di gestione della tesoreria, era legittimata alla proposizione della procedura monitoria a fronte di un credito rappresentato dal saldo della fattura commerciale n. 1/1448/2019 del 31/12/2019 per complessivi euro 18.837,97 rimasta impagata dalla Parte_1
, essendo rimasti senza esito il sollecito di del 14/10/2021
[...] Controparte_10
e la comunicazione pec inviata in data 18/1/2022 dal suo difensore.
2. Avverso il decreto ingiuntivo nr. 9898/2022, emesso dal Tribunale di Roma in data
01.06.2022 e notificato dalla in data 17 giugno 2022, ha proposto CP_10 opposizione la ., eccependo in via Parte_1 preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, la carenza di legittimazione passiva di e nel merito l'inammissibilità del decreto CP_10 ingiuntivo per carenza della prova scritta avendo la opponente adempiuto alla propria obbligazione e in ogni caso la illegittimità degli interessi moratori.
L'opponente ripercorrendo la vicenda fattuale ricostruita dall'opposta ha sostenuto di aver adempiuto al pagamento della merce fornitole da con la Controparte_6 consegna di titoli di pagamento ( 3 assegni bancari che peraltro sono ancora nella piena disponibilità della ) e non portati all'incasso dalla creditrice per eventi di natura CP_1 societaria a lei non opponibili, evidenziando come il giudizio in esame è stato prevalentemente generato dalla confusione e genericità dei presunti creditori o di chi ha l'effettiva titolarità del credito. Sostiene la opponente che il presunto creditore ( di cui eccepisce la carenza di legittimazione attiva) ha omesso di rappresentare che le parti concordavano un pagamento dilazionato in tre rate mensili di euro 6.279,32 ciascuna, da effettuarsi rispettivamente entro il 30/4/2020, 30/5/2020 e 30/6/2020 e che in data
15.01.2020, ricevuta la merce indicata nella fattura, la Parte_1 ha eseguito il pagamento nelle mani del vettore, così come concordato con la società
consegnando al corriere autorizzato ad accettare dalla stessa società Controparte_6 numero 3 assegni dell'importo di € 6.270,32 ciascuno riportanti il n. 3782172010-06,
3784076421-08, 3784076422-09, tutti tratti presso la Unicredit filiale di Catania in favore della Che successivamente ( intervenuta la fusione di Controparte_6 [...] in , e la costituzione di CP_6 CP_7 [...] [...]
[...]
, quest'ultima, in forza di contratto di cessione di business unit Controparte_8
C del 25/5/2020, cedeva a , “ Business Unit e gli Attivi” ; Che in data CP_9
01.06.20 quest'ultima affidava alla contratto per gestione della Parte_2 tesoreria che provvedeva a contattare la ditta opponente concordando un pagamento dilazionato (previa restituzione dei menzionati assegni qualora questi non fossero stati posti all'incasso dalla ) con le seguenti modalità: - 8.837,00 a mezzo bonifico CP_6 intestato alla cod IBAN [...] - 5 titoli da CP_12 consegnare all'agente di zona dell'importo di € 2.000, scadenza 30.03 - 30.04 - 31.05 -
30.06 -31.07/ 2021 e che in data 2.04.2021, l'opponente ha eseguito un primo bonifico dell'importo di € 4.000,00 alle coordinate bancarie indicate dalla stessa nella missiva del
22.01.2021 in suo favore con causale “pagamento acconto fattura 1448 del CP_6
31.12.2019 che tuttavia, tornava indietro. Assume l'opponente di aver informato la società in data 5.05.2021, che aveva eseguito il pagamento tramite CP_12 bonifico, evidenziando che il conto indicato risultava chiuso, chiedendo anche l'invio dell'allegato A del contratto di servizi e gestione della tesoreria della al fine CP_9 di verificare la legittimazione della a riscuotere nonché le nuove coordinate CP_12 bancarie ove eseguire il versamento delle somme, se dovute, ma a tale richiesta l' non ha dato alcun riscontro. Seguiva poi la richiesta del 14.10.21 della CP_12
CP_10
3. Ciò premesso, deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte opposta, in quanto idonea a definire il giudizio.
Al riguardo la società opponente ha sostenuto che ai sensi e agli effetti dell'art. 637 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo è competente il Tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria richiamando, così, le norme di cui agli artt. 18
e 20 c..p.c. a norma dei quali è territorialmente competente il giudice del luogo ove il convenuto ha la residenza o il domicilio e, per le cause relative ai diritti di obbligazione,
è anche competente, in via facoltativa, il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi
l'obbligazione. Ha osservato che nella fattispecie in esame, le parti hanno convenuto il pagamento della merce alla consegna presso il debitore e che a tale scopo la CP_13
ha autorizzato il pagamento della fattura de quo presso il domicilio del debitore
[...] ovvero in Catania via Genova 53/55 autorizzando il corriere ad accettare gli assegni con scadenza al 30.04.2020-30.05.2020- 30.06.2020 al momento della consegna della merce. Si legge infatti chiaramente nella fattura allegata a pagina 3: “ per corriere accettare assegno al 30.04.2020-30.05.2020-30.06.2020”.
Che nel caso di specie è di tutta evidenza che è competente il Giudice del luogo in cui
l'obbligazione è sorta ed è stata eseguita ed in cui le parti hanno concordato il pagamento, ossia la residenza del debitore, conseguentemente, il Giudice territorialmente competente è il Tribunale di Catania.
contesta tale eccezione sostenendo al riguardo che qualsivoglia CP_1 asserito accordo di “pagamento della merce alla consegna presso il debitore” sarebbe comunque inconferente, irrilevante e non opponibile in ragione del mancato pagamento dei predetti tre assegni, delle intervenute operazioni societarie sopra meglio descritte e documentate in premessa e che hanno comportato un “passaggio” della titolarità del diritto di credito/lo spostamento del luogo di adempimento e della legittimazione ad agire, posto che la fusione per incorporazione comporta che tutti i suoi rapporti giuridici, anche processuali, proseguono, senza soluzione di continuità, in capo alla incorporante
o alla risultante dalla fusione e, soprattutto, del fatto che oggi titolare del diritto di credito e legittimato ad agire è per cui l'obbligazione di pagamento per Controparte_10 cui è causa deve eseguirsi presso la sede di detta Società in Roma, con conseguenziale competenza del Tribunale Civile di Roma;
Che in ogni caso, resta il principio per cui, per le cause relative ai diritti di obbligazione, è anche competente, in via facoltativa, il giudice del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione (art. 20 c.p.c.): nel caso di specie, il luogo dove oggi deve eseguirsi l'obbligazione di pagamento per cui è causa e di cui alla Fattura commerciale de qua, è la sede (Roma) di quale soggetto Controparte_10 titolare del diritto di credito e legittimato ad agire - avanti il competente Tribunale Civile di Roma - in virtù del surrichiamato Contratto di servizi di gestione della tesoreria e dei precedenti e sopra descritti eventi societari che hanno comportato il “passaggio” della titolarità del diritto di credito/lo spostamento del luogo di adempimento;
…. altresì, in tema di cessione del credito - anche se nel caso di specie non si controverte di cessione del credito - la Suprema Corte (con sentenza n. 12670/2024) si è pronunciata sui casi in cui una cessione di credito possa comportare lo spostamento del luogo di adempimento dell'obbligazione e, quindi, della competenza territoriale in caso di contenzioso sul credito ceduto. In particolare, ha affermato che la cessione del credito può comportare lo spostamento del luogo dove deve essere adempiuta l'obbligazione in favore del domicilio del cessionario laddove la cessione sia comunicata al debitore ed avvenga prima che il credito sia venuto a scadenza. La Corte ricorda, infatti, che, al fine di stabilire il luogo di adempimento di un'obbligazione pecuniaria, a norma dell'art. 1182 C.c., comma 3, deve aversi riguardo al domicilio che il creditore ha nel momento in cui l'obbligazione deve essere eseguita, non quando è sorta. Le regola posta dall'art. 1182 c.c. che modifica il locus destinatae solutionis, trova infatti applicazione nell'ipotesi in cui ad agire sia il cessionario del credito, nei confronti del quale non è vincolante il foro convenzionale stabilito tra il cedente ed il debitore ceduto.
Ritiene questo Giudice che l'eccezione in esame sia fondata con riferimento a tutti i criteri di collegamento esaminati dall'opponente. Sotto il profilo dell'art. 18 c.p.c. in quanto, poiché l'impresa individuale non ha una soggettività giuridica diversa dalla persona del suo titolare, l'individuazione del giudice competente per l'emissione del decreto ingiuntivo va operata in base all'art. 18 c.p.c. (ord. Sez. 2 – 6 n. 14571/2012) e, nel caso in esame, come si evince dalla stessa notifica del decreto ingiuntivo a
[...]
, titolare dell'impresa individuale aveva, all'epoca del ricorso monitorio, Parte_1 la residenza in Catania, ragion per cui il Tribunale territorialmente competente sarebbe stato quello di Catania.
La competenza del predetto Tribunale rimane ferma anche ai sensi dell'art. 20 c.p.c. sia avuto riguardo al luogo in cui è sorta l'obbligazione, non essendo stato contestato che il contratto venne stipulato in Catania, sia avuto riguardo al luogo dove le parti hanno concordato il pagamento e dove è stata eseguita la prestazione dedotta in giudizio
(Catania), avvenuta con la consegna al corriere (autorizzato ad accettare dalla stessa società) di tre assegni tutti tratti presso la Unicredit filiale di Catania in favore della
) che, come è noto, costituiscono uno Controparte_14 strumento di pagamento (ancorché non liberatorio per il debitore fino all'effettivo incasso
), in quanto è diretto a procurare al portatore del titolo l'immediata disponibilità della somma indicata se portati all'incasso e ciò a prescindere dalla postdatazione degli stessi, essendo l'assegno pagabile a vista.
Giova altresì sottolineare come, ai fini della determinazione della competenza territoriale, deve ritenersi irrilevante sia il luogo in cui è intervenuta la conclusione del contratto di cessione del business unit e sia la sede del tesoriere delegato dal creditore, (ENTERPRISE e STRATEGA) non avendo quest'ultimo acquisito alcuna titolarità del diritto di credito che invece permane in capo alla mandante . Controparte_8
Pertanto, in conformità a quanto sostenuto in sede di legittimità, ai fini della determinazione della competenza territoriale ai sensi del combinato disposto degli artt.
20 c.p.c. e 1182 cod. civ. ( forum destinatae solutionis ), assume rilievo solo il luogo in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione dedotta in giudizio al momento della scadenza, e cioè nel caso in esame, il luogo della sede della originaria creditrice e della cessionaria (Napoli/USA). Il successivo mutamento del luogo di adempimento dell'obbligazione per ragioni unilaterali del creditore – quale è la cessione del credito– può determinare lo spostamento del luogo dove deve essere adempiuta l'obbligazione, e cioè in favore del domicilio o della sede del cessionario, solo se la cessione, oltre ad essere comunicata al debitore, avvenga prima che il credito sia venuto a scadenza. Nel caso di specie la cessione del credito intercorsa tra . e Controparte_8
è stata stipulata in data 20.5.2020, quindi ben dopo la scadenza del CP_9 credito (a prescindere dall'accordata dilazione del pagamento): si deve pertanto ritenere che tale trasferimento non abbia determinato per il debitore ceduto alcuno spostamento del luogo di adempimento (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 2591 del 07/02/2006).
L'incompetenza per territorio di questo Tribunale assorbe ogni altra questione di rito e merito, che va, pertanto, rimessa al Tribunale dichiarato competente.
Peraltro, atteso che la pronuncia di questo Tribunale sulla competenza non ha ad oggetto,
a ben vedere, solo la delibazione della competenza per territorio ex art. 38 c.p.c. ma anche la validità o meno del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 637 c.p.c., la questione va necessariamente decisa con sentenza, come sul punto affermato dalla Corte di legittimità
(Cass. civ., sez. 3,21.08.2012, n. 14594).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, sono poste a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di
Catania;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 9898/2022; 3) assegna termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per l'eventuale riassunzione della causa innanzi al Tribunale competente;
4) condanna al pagamento, in favore di CP_10 Parte_1 delle spese della presente procedura che liquida in € 1.964,00, di cui euro 1.700,00 per competenze ed euro 264,00 per esborsi, oltre a I.V.A. e CNAP come per legge.
Così deciso in Roma 15.10.25
Dr. Vincenzo Giuliano