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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Francesco MICELA Presidente dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 15611 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Pagano, presso il cui studio a Palermo, via
Giuseppe Alessi n. 18, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] , rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. Rosa Lio, presso il cui studio a Palermo, via Benedetto Civiletti n. 3, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come nei rispettivi scritti conclusionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pronuncia di status.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, formulata da entrambe le parti, di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
Ed infatti:
• dalla data di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione (04/02/2021) alla data di deposito del ricorso per divorzio (23/11/2021) sono trascorsi più di sei mesi senza che i
1 coniugi abbiano ripreso la loro relazione;
• la separazione tra le parti è stata pronunciata con decreto di omologa n. 1418/2021, emesso da questo Tribunale in data 11-16/02/2021;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Alla pronuncia segue l'ordine al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2. Affidamento figli minori.
Relativamente ai minori , nato il [...] ed nato il [...], la Per_1 Per_2 concorde richiesta delle parti e le rispettive allegazioni consentono senz'altro di prevederne l'affido congiunto ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre.
Quanto agli incontri padre-figli, i coniugi, in sede di separazione omologata nel 2021, avevano previsto il diritto del padre di trascorrere con i figli “il lunedì ed il mercoledì dalle ore 17:00 alle ore 19:00” nonché, a settimane alterne, il week end “dal venerdì sera fino alle
20:00 della domenica”.
Nel presente giudizio la ricorrente ha lamentato il mancato rispetto degli accordi da parte del resistente, il quale avrebbe incontrato i figli soltanto i fine settimana, peraltro con inizio il sabato;
il resistente ha evidenziato di aver comunque visto i figli con regolarità, tenuto conto dei loro impegni sportivi ed amicali.
In considerazione di quanto emerso dall'esame dei testimoni escussi ed avuto riguardo alle stesse allegazioni e dichiarazioni del resistente, emerge che in questi anni a decorrere dalla separazione i figli hanno pernottato dal padre ogni quindici giorni nel week end dal sabato alla domenica e che durante la settimana lo hanno visto qualche volta per la cena.
Indipendentemente dalle rispettive accuse delle parti e dalle rispettive deduzioni difensive in ordine alle conseguenze economiche dei tempi di permanenza dei figli con i genitori, quel che rileva in questa sede è l'individuazione di un regime di visita che sia consono al benessere della prole.
Peraltro, la forte conflittualità tra le parti, come emerge dal tenore dei messaggi scambiati e dallo stesso tenore degli atti difensivi, non ha certo giovato alla prole, venutasi a trovare in mezzo a detto conflitto;
ritiene, pertanto, il Tribunale che una maggiore partecipazione del padre alla vita dei due figli e l'intensificazione della loro frequenza possa essere di beneficio alla crescita ed al benessere psichico dei due minori.
Va, dunque, previsto un regime di visita più consono all'età dei figli (il grande, peraltro, compirà 18 anni a settembre) ed alle attività extrascolastiche degli stessi nonché agli impegni
2 di lavoro del padre.
Va, pertanto, previsto che, salvo diversi accordi tra le parti e tenuto sempre conto della volontà dei due figli, il potrà vedere e tenere con sé i figli minori: CP_1
Settimana 1:
- dal mercoledì all'uscita dalla scuola sino al venerdì mattina con accompagnamento direttamente a scuola (od a casa della madre in periodi extrascolastici) e con pernottamento nelle due notti intermedie del mercoledì e del giovedì;
Settimana 2:
- dalle ore 18,00 del venerdì sino alle ore 21,30 della domenica, con pernottamento nelle due notti intermedie del venerdì e del sabato. nonché:
- per sei giorni nelle festività di fine d'anno (comprendenti un anno il Natale e l'anno successivo il capodanno);
- per due giorni nelle festività pasquali (comprendenti un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il giorno di pasquetta);
- per un periodo di quindici giorni consecutivi nel mese di agosto, comprendente un anno il 15 agosto, l'anno successivo a decorrere dal 16 agosto;
- in alternanza per tutte le altre festività civili e religiose;
- per il giorno del compleanno dei figli, a pranzo od a cena, ad anni alterni;
3. Casa coniugale.
Per quanto riguarda la casa coniugale, sita a Palermo, via Anna Buccheri La Ferla n. 6 (di proprietà della madre del resistente), essa va assegnata alla ricorrente, quale genitore convivente con i figli minori, ad esclusiva tutela dell'habitat domestico della prole, “inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”.
4. Domande di carattere economico.
a) Richieste delle parti – statuizioni precedenti.
Va premesso che in sede di separazione, omologata nel mese di febbraio 2021, i coniugi avevano concordato il versamento da parte di in favore di Controparte_1 [...] dell'assegno complessivo di € 1.000,00 al mese, di cui € 600,00 a titolo di Parte_1
contributo per il mantenimento dei due figli ed € 400,00 a titolo di assegno di mantenimento per la moglie, oltre al 50% delle spese straordinarie per la prole secondo le modalità del
Protocollo del Tribunale di Palermo;
inoltre, il si era impegnato a pagare alla CP_1 Pt_1 le spese mediche per terapie non coperte dal SSN e superiori all'importo della pensione.
3 Va, ancora, detto che, sebbene nell'accordo nulla era stato previsto con riferimento agli assegni familiari, l'Assegno unico universale (entrato in vigore successivamente, nel marzo
2022) è stato sempre percepito per intero dalla negli atti difensivi di questo Pt_1
giudizio il ha evidenziato che detto sussidio spetta ad entrambi i genitori affidatari dei CP_1 figli, ma di fatto in questi anni non ha mai richiesto la sua quota all'Inps, così dimostrando di volervi rinunciare.
In ogni caso, le statuizioni adottate dal Collegio con la presente sentenza tengono conto del dato attuale ed esistente, ovvero della percezione per intero dell'Assegno unico da parte della ricorrente;
qualora nel futuro tale dato dovesse mutare, ricorreranno i presupposti per una modifica.
Venendo ora alle richieste delle parti, la ricorrente ha chiesto un assegno per il mantenimento dei due figli minori di € 1.000,00 al mese (€ 500,00 per ciascuno) ed un assegno divorzile di €
800,00 od in subordine di € 600,00 “con funzione almeno compensativa”.
Il resistente ha chiesto di contribuire al mantenimento dei due figli con un assegno complessivo di € 400,00 al mese ed ha chiesto il rigetto della domanda di assegno divorzile, in considerazione dell'intrapresa da parte della ricorrente di una relazione stabile con altro uomo;
in subordine, ha chiesto che l'assegno sia fissato nella misura di € 200,00 al mese “a titolo alimentare”.
Con ordinanza presidenziale del giorno 11/02/2023 sono state confermate le condizioni della separazione consensuale.
b) Mantenimento figli minori- principi di diritto.
Deve rammentarsi che, a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza.
Il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali.
c) Assegno divorzile - Intrapresa di relazione more uxorio.
Orbene, in punto di diritto, giova richiamare l'orientamento adottato dalle Sezioni Unite della
4 Corte di Cassazione con la sentenza n. 32198 del 05/11/2021, con cui è stata affrontata questione analoga, ovvero l'intrapresa da parte del coniuge richiedente l'assegno divorzile di una relazione stabile con altra persona.
Rimandando alla motivazione integrale della sentenza, in cui vengono ripercorsi i due orientamenti previgenti ed esaminati i vari aspetti della materia, ci si limita in questa sede a riportare i principi di diritto espressi: “L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa”.
“In tema di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa;
a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. L'assegno, su accordo delle parti, può anche essere temporaneo”.
Nella fattispecie, dall'istruttoria svolta è emerso che la intrattiene una relazione Pt_1
stabile con un uomo sin dal 2021.
In particolare, è stato ascoltato il testimone compagno della ricorrente, il Testimone_1 quale, tra le altre cose, ha testualmente dichiarato: “non viviamo insieme;
ci stiamo frequentando;
non mi ricordo quando è iniziata la nostra relazione, di sicuro nel 2021, ma non ricordo bene il mese;
è vero che le ho regalato un anello ma era di bigiotteria… alla festa erano presenti alcuni parenti e amici della mia fidanzata, i suoi figli e mia figlia;
sì, è vero;
la relazione continua ed è pubblica;
non abbiamo motivo di nasconderci”; … io vivo con mia madre e non voglio lasciarla da sola;
attualmente non ci sentiamo di intraprendere una convivenza;
…è capitato di trascorrere qualche weekend fuori qui in Sicilia… avendo
una malattia preferisco che lei riposi e quindi mi offro io;
li accompagno alla Per_3
scuola calcio uno o due pomeriggi a settimana ma non sempre;
… vado a prendere i ragazzi
e li lascio al calcetto;
…soprattutto accompagno il piccolo, perché il grande è più autonomo
e ci va da solo;
…nel 2022 ho fatto un weekend insieme a lei e i suoi figli;
si è trattato di due
5 notti e 3 giorni, zona Trapani…;…la crociera l'ho prenotata due anni fa e la sto pagando a rate;
verranno con noi anche i suoi figli;
”.
Orbene, dalle dichiarazioni rese dal risulta che lo stesso intrattiene con la Tes_1 Pt_1
una relazione che dura dal 2021; che la relazione è pubblica;
che i due, anche se non dormono sotto lo stesso tetto, consumano spesso i pasti insieme e si frequentano costantemente già da quattro anni;
che il collabora con la nella gestione dei figli di quest'ultima, Tes_1 Pt_1
venendole incontro in considerazione delle di lei esigenze di salute;
che i figli di entrambi i partner sono coinvolti in tale nuovo contesto familiare;
che la coppia organizza viaggi e programma esperienze condivise, con assunzione reciproca di impegni personali ed economici.
Deve, dunque, ritenersi che la relazione tra e è Parte_1 Testimone_1
caratterizzata dalla comunanza di vita e di intenti, dal carattere pubblico, dall'assunzione di impegni reciproci, anche economici, e presenta, perciò, i requisiti della serietà e della stabilità; il fatto che i due partner non abbiano la medesima residenza anagrafica e non coabitino tutti i giorni della settimana è di poco momento, proprio avuto riguardo ai dati sopra evidenziati, che confermano la costituzione di un vero e proprio nucleo familiare, caratterizzato da un comune progetto di vita e dall'assunzione di doveri di assistenza morale e materiale.
Si richiamano le argomentazioni della Corte: “la costituzione di una famiglia di fatto costituisce espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, cui corrisponde anche una assunzione di responsabilità, verso il nuovo partner e il nuovo nucleo familiare frutto di un progetto di vita condiviso. Il mutamento della situazione di fatto a seguito di tale scelta libera, consapevole e responsabile dell'ex coniuge non può non essere foriero di conseguenze anche sui rapporti pregressi. Si tratta quindi di individuare, al di fuori di automatismi non consentiti dalla legge, e contrastanti con la funzione anche compensativa dell'assegno, il punto di equilibrio tra il principio di autoresponsabilità e la tutela della riaffermata solidarietà post-coniugale”.
Non sono emerse le condizioni economiche del il quale ha, però, confermato di Tes_1
essere titolare di un'attività commerciale di vendita di frutta e verdura, a Palermo, via Portella della Ginestra;
risulta, anche, che lo stesso ha una figlia, verosimilmente ancora minorenne.
Ciò chiarito, deve ora accertarsi, ai fini della verifica della sussistenza del diritto della ricorrente all'assegno divorzile limitatamente alla componente compensativa, se la stessa abbia i mezzi adeguati per vivere, se sussista tra gli ex coniugi una rilevanza sperequazione economica e se la ricorrente abbia dimostrato di aver contribuito alle esigenze della famiglia e sacrificato le proprie aspettative di lavoro. Di ciò si dirà appresso.
6 d) Condizioni economiche delle parti.
Ponendo a raffronto le posizioni patrimoniali e reddituali delle parti come risultanti dall'istruttoria svolta, è emerso quanto segue.
(classe 1981) è priva di occupazione lavorativa;
è titolare di una Parte_1 pensione d'invalidità di € 350,00 circa al mese, in quanto affetta da sclerosi multipla;
non percepisce indennità di accompagnamento (le sue condizioni di salute, dunque, non sono tali da impedirle di provvedere da sola agli atti quotidiani della vita;
la stessa ha confermato di guidare la macchina).
Dalla certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate risulta l'assenza di redditi per gli anni di imposta 2020 e 2021 ed un reddito di € 7.656,79 per l'anno d'imposta 2022.
Ella, come già detto, percepisce il 100% dell'Assegno unico per i figli per un ammontare di €
390,00 al mese circa.
E' proprietaria della quota del 50% di un immobile sito a Palermo, via Pianell n. 11, abitato dalla madre.
Non sostiene oneri di locazione, in quanto vive nella casa coniugale, di proprietà della madre del resistente.
(classe 1979) è amministratore unico e socio con quota del 66,67% della Controparte_1 società a responsabilità limitata , unitamente al fratello , Controparte_2 CP_3
con sede a Palermo, via Ponte di Mare n. 91; la società ha quale attività prevalente il commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria.
Il resistente è stato titolare della ditta individuale “ES Gioielli di ES SC con inizio attività in data 04/10/1999; tale ditta, esercente l'attività artigiana di produzione di metalli preziosi e semi lavorati, è cessata in data 25/03/2022; in tale medesima data l'azienda, con il complesso dei beni organizzati, per un valore di € 50.000,00, è stata conferita all'interno della società a responsabilità limitata . Controparte_2
Orbene, quanto ai redditi di tale società, si dirà a breve.
Quanto ai diritti reali, il è proprietario di un immobile sito a Palermo, via Pianell n. 38, CP_1
di oltre 300 mq e 14 vani (cf. all. 19 bis depositato dal resistente in data 11/06/2024) e della metà di un immobile sito a Palermo, via Ponte di Mare n. 91, sede della società; è, inoltre, nudo proprietario della quota della metà indivisa di un altro immobile sito nella stessa via e numero civico (sub. 94), la cui restante quota è del fratello e l'usufrutto dei genitori.
Dalle dichiarazioni dei redditi risultano i seguenti dati: anno imposta 2018: € 34.796,00
(reddito complessivo); anno imposta 2019: € 34.820,00 (reddito complessivo); anno imposta
2020: € 37.259,00 (reddito di impresa); anno imposta 2021: € - 5.585,00 (reddito di impresa);
7 anno imposta 2022: € 15.059,00 (reddito complessivo); anno imposta 2023: € 33.752,00.
Il resistente percepisce dal 04/05/2022 la somma di € 1.700,00 al mese a titolo di compenso come amministratore della società (cf. buste paga ed estratti conto). Controparte_2
Quanto agli oneri, il resistente vive in un immobile condotto in locazione al canone di €
500,00 al mese (cf. contratto) e paga un mutuo contratto nel 2008 (con ipoteca sull'immobile di via Pianell) con rata di € 1.000,00 al mese circa. (cf. contratto e piano di ammortamento).
Il inoltre, percepisce un canone per la locazione dell'immobile di via Pianell n. 38 in CP_1
virtù di contratto stipulato il 27/02/2023 con la Comunità alloggio Villa dei Pini coop. soc.
Dal contratto di locazione registrato, dai bonifici prodotti e dalle dichiarazioni testimoniali del rappresentante legale di detta cooperativa emerge che il canone ascende all'importo mensile di € 1.000,00.
La ricorrente ha, tuttavia, evidenziato che il canone ammonterebbe, in realtà, ad € 3.000,00 al mese.
Rileva il Collegio che tale prospettazione appare effettivamente più verosimile, in quanto l'immobile locato è di dimensioni particolarmente grandi (300 mq) e comprende n. 14 vani, come risulta dalla visura catastale;
peraltro, lo stesso rappresentante legale della casa di riposo per anziani ha dichiarato in sede di esame testimoniale che la struttura conta dieci posti letto, con conseguente redditività dell'attività avviata nell'immobile.
Pertanto, l'importo di € 1.000,00 al mese a titolo di canone risulta di gran lunga inferiore ai prezzi di mercato, avuto riguardo alle dimensioni, alle caratteristiche dell'immobile ed alla sua destinazione e potenzialità produttiva.
In ogni caso, anche a voler ritenere verosimile tale importo, deve considerarsi non oculata e sconveniente la scelta del di accordarsi nei suddetti termini;
peraltro, sull'immobile CP_1
grava un mutuo con rata mensile di € 1.000,00, sicché la decisione di concederlo in locazione ad un canone di pari importo risulta alquanto improvvida, servendo il canone a compensare soltanto la rata del mutuo, senza alcun guadagno ulteriore.
e) I redditi di con specifico riferimento alla società. Controparte_1
Passando ora ai redditi della società a responsabilità limitata , di cui il Controparte_2
resistente è socio insieme al fratello, va innanzitutto richiamato il Bilancio provvisorio dell'anno 2023, prodotto dallo stesso resistente il 15/12/2023 (all. 12 bis).
Da tale documento risultano i seguenti dati:
Quanto alle attività:
Stato Patrimoniale:
- impianti e macchinari: € 98.898,84;
8 - attrezzature industriali e commerciali: € 56.217,00;
- prodotti finiti e merci: € 595.230,00;
- crediti verso clienti (entro 12 mesi): € 406.100,66;
Totale attività: € 1.242.860,85.
Conto economico:
- ricavi delle vendite Italia: € 498.778,31;
- rimanenze finali merci, aggi, prod.: € 595.230,00;
Totale ricavi: € 1.103.793,86.
Quanto alle passività:
- salari e stipendi: € 131.083,50;
- debiti per fatture ricevute (entro 12 mesi): € 224.002,17;
- debiti verso banche (oltre 12 mesi): € 221.849,56;
- mutuo GE: € 29.677,72;
- finanziamento covid 602 GE: € 21.928,16;
- finanziamento 603 GE: € 506,00;
- finanziamento nuovo GE 604: € 129.047,29;
- finanziamento Crias: € 40.690,39;
- debiti v/ utili da liquidare: € 213.135,85; Controparte_1
- deb. utili da liquidare: € 204.617,03; Parte_2
- altri debiti (entro 12 mesi): € 433.891,35.
In conclusione,
l'Utile d'esercizio è stato pari ad € 5.157,54.
Da tali dati emerge, tuttavia, che, indipendentemente dal modestissimo utile di esercizio, la società ha diversi dipendenti (voce salari e stipendi;
nella visura di cui all'allegato 10 del ricorso, risultavano n. 9 dipendenti); che ha beni e ricavi di una certa consistenza;
che
[...]
è creditore di utili nei confronti della società per un importo superiore a duecento CP_1
mila euro;
che molti finanziamenti e debiti, contratti essenzialmente nel periodo della pandemia da Covid, sono oramai cessati.
Nello specifico, in comparsa di costituzione la difesa del ha menzionato i debiti che CP_1
gravano sulla società:
“1) Banca GE acceso appunto nel mese di ottobre 2020, per pagamento fornitori per un importo di € 170.000,00 con scadenza 30.09.2026, la cui rata mensile è di € 3.721,65 (doc.
11).
2) Banca GE Special Credit acceso nell'ottobre 2020, per pagamento fornitori per un
9 importo di € 17.500,00 con scadenza 31.10.2023, la cui rata mensile è di € 507,31 (doc. 12).
3) Banca GE “Finanziamento COVID” acceso settembre 2020 per pagare i fornitori per un importo di € 30.000,00, con scadenza 31.07.2026, la cui rata mensile è di € 630,00
(docc.13 e 13bis).
4) CRIAS di € 30.500,0, acceso nel 2019 ma nel periodo della pandemia è stato sospeso ed è reiniziato a decorrere a settembre 2022 la cui rata mensile è di 1.051,72. (doc. 14).
5) Mutuo acceso il 05.10.2021, con la CRIAS di € 103.291,00, sempre a causa della pandemia, con scadenza 05.10.2024, con rata mensile di € 3.130,03 (docc.15 e 15 bis)”
Dunque, gli oneri di cui ai punti nn. 2 e 5 sono oramai cessati;
anche il n. 4 è cessato (era, infatti, di nove rate ed è già terminato;
rimangono il n. 1 ed il n. 3, che scadranno nel 2026.
Giova, infine, evidenziare che l'attività di lavorazione di oro e di vendita di gioielli della famiglia è iniziata nell'anno 1999 ed ha, dunque, un avviamento nel mercato di più di CP_1
25 anni;
i dati dello stato patrimoniale e del conto economico sopra riportati confermano la solidità dell'azienda, che ha saputo evolversi ed essere competitiva, adattandosi ai tempi moderni, come emerge dalla stessa consultazione del profilo Facebook.
L'attraversamento del periodo di crisi connesso alla pandemia, che ha interessato tutte le aziende italiane e mondiali, risulta oramai abbondantemente superato e la società ha dimostrato di essere riuscita a mantenere la sua clientela e ad essere produttiva.
Alla luce di tali elementi è chiaro che le dichiarazioni fiscali, le buste paga e gli estratti conto prodotti dal attestano solo in minima parte la sua redditività e capacità economica, CP_1
dovendosi, invero, avere riguardo alla capacità produttiva della società che lo stesso, insieme al fratello, gestisce (basti pensare al solo dato del credito di utili che lo stesso vanta)
f) Beni di proprietà dei figli.
Infine, un altro elemento che va riportato è quello relativo alla villetta di Altavilla Milicia di proprietà dei due figli minori (in forza di donazione da parte della zia paterna); tale immobile
è stato inizialmente oggetto di contesa tra le parti con riferimento al godimento.
Da ultimo, entrambe le parti, di comune accordo, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità sui figli minori, hanno stipulato per conto dei figli un contratto di locazione per i mesi estivi di giugno e luglio 2024 al canone rispettivamente di € 1.500,00 e di € 1.800,00, che hanno versato su un libretto di pertinenza dei minori.
g) Valutazioni sulla concreta spettanza dell'assegno di divorzio.
All'esito degli elementi sopra evidenziati, tra gli ex coniugi ricorre senz'altro una rilevante sperequazione economica;
da un lato il titolare di beni e percettore di redditi CP_1 significativi, dall'altro la , inoccupata, affetta da patologia e percettrice della sola Pt_1
10 pensione di invalidità.
Costituisce, poi, dato pacifico il contributo fornito dalla in costanza di matrimonio Pt_1 all'accudimento dei due figli ed alla cura della casa e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio e dei redditi dell'ex marito, il quale, durante gli anni di matrimonio, si è dedicato all'attività di lavoro nell'ambito dell'azienda di famiglia.
Inoltre, la ricorrente in costanza di matrimonio non ha svolto una propria attività lavorativa, dedicandosi, piuttosto, alla famiglia, ed il reddito del nucleo familiare era rappresentato dai proventi dell'attività del marito.
Ritiene, dunque, il Tribunale che ricorrono i presupposti per riconoscere alla ricorrente un assegno divorzile, limitatamente però alla componente compensativa, per come spiegato.
Ai fini della quantificazione deve tenersi conto della durata del matrimonio (contratto nel
2006), delle condizioni di salute della ricorrente, affetta da sclerosi multipla (cf. documentazione medica prodotta), dell'età della stessa (classe 1981) e dell'attuale godimento della casa coniugale, non di sua proprietà.
5. Valutazioni conclusive.
Occorre rammentare che il criterio per la decisione delle domande di carattere economico formulate dalle parti non è quello della sopravvenienza di fatti nuovi rispetto alla data dell'accordo di separazione, alla stregua dei giudizi di modifica delle condizioni - le difese delle parti hanno, invero, menzionato più volte tale criterio - bensì l'esame delle condizioni economiche delle parti e la valutazione di tutti i presupposti di legge;
è chiaro che le condizioni concordate dalle parti nel 2021 ed i fatti nuovi poi intervenuti rientrano comunque tra gli elementi da attenzionare ai fini della decisione.
In conclusione, il Collegio ritiene che, alla luce degli elementi sin qui esposti, della esorbitante sperequazione economica esistente tra le parti ed in considerazione, altresì, delle numerose esigenze di vita per due ragazzi dell'età dei figli delle parti (13 e 17 anni), dei maggiori tempi di permanenza degli stessi con la madre (anche in forza del regime di visita oggi previsto), dei compiti di accudimento gravanti sulla ricorrente anche a causa degli impegni di lavoro del resistente, della circostanza che al momento della stipula degli accordi di separazione la produttività dell'azienda del soffriva la crisi post pandemica, CP_1 dell'incremento Istat nel frattempo maturato sull'assegno concordato ed, al contempo, della percezione del 100% dell'Assegno unico da parte della e del godimento da parte Pt_1
della medesima della casa coniugale, in qualità di genitore collocatario, va posto a carico di l'obbligo di corrispondere a un assegno a titolo di Controparte_1 Parte_1
contributo per il mantenimento della prole di € 900,00 al mese ed un assegno divorzile di €
11 300,00 al mese.
Le spese straordinarie per i figli saranno a carico del nella misura di 2/3 e della CP_1 [...]
nella misura di 1/3 e saranno regolate secondo le modalità ed i criteri del “Protocollo Pt_1 su spese extra assegno per mantenimento dei figli”, del Tribunale del 02/07/2019.
Le attuali statuizioni economiche avranno decorrenza dal mese successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza.
Non ricorrono, inoltre, i presupposti per la cancellazione di alcune frasi, come richiesto dalla ricorrente, trattandosi di espressioni utilizzate nell'ambito dell'esercizio del diritto di difesa.
La reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 09/09/2006 da , nata a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nato a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
( . C.F._2
2) Dispone l'affidamento congiunto dei due figli minori , nato il [...] ed Per_1
nato il [...], ad [...] i genitori, con domicilio prevalente presso la Per_2
madre e con diritto di visita da parte del padre secondo quanto previsto in parte motiva.
3) Dispone l'assegnazione della casa coniugale in favore di genitore Parte_1
collocatario della prole minorenne.
4) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a Controparte_1 Parte_1
decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza, un assegno di € 1.200,00 al mese, di cui € 900,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori ed € 300,00 a titolo di assegno divorzile, da versare entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre a 2/3 delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale del 02/07/2019.
5) Compensa interamente le spese processuali tra le parti.
6) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Palermo al n. 194, p. II, serie A, dell'anno 2006).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 10/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
12 Sara Marino Francesco Micela
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