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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 23/10/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1647/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI EG LI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1647/2024 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore , con il Controparte_1 CP_2 patrocinio dell'avv. RICCIARDULLI CARMELO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIA SANTO STEFANO N. 43, BOLOGNA;
ATTRICE OPPONENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. CATTINI LUCA, elettivamente domiciliato Controparte_3 presso lo studio del difensore in P.ZZA A. COSTA n. 5, EG LI
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
23/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
- affermandosi creditore nei confronti della committente Controparte_3 Controparte_1 dell'importo di € 27.165,00, a saldo della fattura n. 49 del 30.09.2023 di € 42.165,00 emessa per
[...]
“lavori di posa pavimento e rivestimento” eseguiti presso il cantiere di Casalecchio di Reno (BO), Via
ID NI n.19 - otteneva il decreto ingiuntivo n. 484/2024 emesso in data 12 aprile 2024, con il quale il Tribunale di Reggio Emilia ingiungeva a di pagare, in favore di Controparte_1
, il predetto importo di € 27.165,00, oltre interessi e spese del procedimento Controparte_3 monitorio.
pagina 1 di 7 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sollevando in via Controparte_1 preliminare eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Reggio Emilia. Nel merito,
l'opponente negava la fondatezza della pretesa creditoria della parte avversaria;
imputava a controparte di non aver applicato prezzi unitari concordati per iscritto, e di essersi resa responsabile di vizi e difetti di esecuzione dei lavori. Concludeva pertanto chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Il convenuto opposto si costituiva in giudizio chiedendo invece il rigetto Controparte_3 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Concessa la provvisoria esecutorietà parziale, ex art. 648 c.p.c., limitatamente all'importo di €
16.357,00, la causa, dopo diversi tentativi di definizione transattiva della vertenza, veniva rinviata all'odierna udienza del 23/10/2025 per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2.
Fatte queste premesse, va innanzitutto esaminata l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio, che l'opponente ha reiterato anche in sede di precisazione delle conclusioni.
L'eccezione è infondata.
Al riguardo non può che confermarsi quanto già motivato nella ordinanza del 19/12/2024, che di seguito si riporta.
Nel caso di specie opera il criterio di cui all'art. 20 c.p.c., relativo al luogo di esecuzione dell'obbligazione, individuato dall'ingiungente facendo riferimento al domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182 co. 3 c.c., che si trova a Reggio Emilia.
In particolare, con riferimento alle obbligazioni pecuniarie soccorre la competenza, speciale e facoltativa, prevista in tema di obbligazioni contrattuali del cd. forum destinatae solutionis, che, come noto, radica la competenza presso il luogo in cui l'esecuzione della prestazione deve realizzarsi
(articolo 20 c.p.c.); il quale, con riferimento ai diritti di credito a somma di danaro, deve intendersi presso il domicilio del creditore.
L'articolo 1182, comma terzo, c.c., pone la regola della obbligazione portable a tutte le obbligazioni pecuniarie. La giurisprudenza interpreta questo comma in senso restrittivo, limitandolo ad obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro liquide.
Nel caso concreto, si tratta di pagamento di una somma di danaro, che è liquida;
liquidità che non coincide con la certezza che viene determinata all'esito della decisione del giudice. La liquidità consiste invece nella possibilità di determinare una pretesa in termini numerici esatti, o con semplici operazioni aritmetiche;
non è liquido, ad esempio, un credito per risarcimento di danno alla persona, lo
è invece quello indicato nella fattura azionata in monitorio. pagina 2 di 7 La somma pretesa in questa causa è dunque liquida, e la liquidità è data dalla fatturazione che, appunto, determina con esattezza la somma pretesa. Si tratta ovviamente di liquidità, che, come si è detto, è nozione distinta dalla certezza. In altri termini, una somma indicata in una fattura è liquida perché è esatta, determinata o determinabile con semplice calcolo matematico.
Pertanto, l'obbligazione è portable, ed uno dei criteri dell'articolo 20 c.p.c. è quello del luogo del pagamento, che nel caso di specie è Reggio Emilia, con conseguente radicamento della competenza territoriale presso il Tribunale di Reggio Emilia.
3.
Sempre sulle questioni preliminari, con riguardo ai vizi di esecuzione dei lavori lamentati dall'opponente, è fondata l'eccezione del convenuto opposto di decadenza da ogni azione di garanzia per tardività della denuncia dei vizi da parte della committente.
Infatti, a fronte di detta eccezione sollevata dall'appaltatore, era la committente che avrebbe dovuto provare sia il momento in cui ha scoperto i vizi e difetti, e quindi il momento in cui essa abbia avuto piena conoscenza non solo della loro esistenza, ma anche della loro dipendenza dalla asserita imperfetta esecuzione dell'appalto, sia la tempestività della relativa denuncia nei termini di legge all'appaltatore; prova che, tuttavia, parte opponente non ha fornito.
Al riguardo, è assorbente la mancata reiterazione della richiesta di prova testimoniale in sede di precisazione delle conclusioni;
prova testimoniale che, in ogni caso, in corso di causa era stata dichiarata inammissibile, in quanto i capitoli di prova proposti dall'opponente erano risultati in parte generici (cap. 1-3-4-5) ed in parte documentali (cap. 2).
4.
Anche la contestazione stragiudiziale dei vizi di esecuzione, contenuta nella missiva dell'opponente del
25/10/2023, appare estremamente generica (doc. 3 fasc. opponente). La stessa opponente afferma, nell'atto di citazione, di essere stata costretta a rimediare ai vizi di esecuzione mediante proprie maestranze generando costi supplementari non preventivati;
tuttavia, non fornisce prova dei costi sostenuti e, dunque, dell'asserito danno patito.
5.
Ciò chiarito sulle eccezioni preliminari di rito e di merito, si passa ad esaminare la pretesa creditoria avanzata dall'opposto.
pagina 3 di 7 La controversia ha ad oggetto i “lavori di posa pavimento e rivestimento” eseguiti dall'opposto per conto della committente odierna opponente presso il cantiere di via ID NI a Casalecchio di Reno
(Bo).
Il convenuto opposto ha emesso nei confronti dell'opponente le seguenti tre fatture:
- fattura n. 28 del 6/6/2023 pari ad € 6.000,00;
- fattura n. 37 del 10/7/2023 pari ad € 9.000,00;
- fattura n. 49 del 30/9/2023 pari ad € 42.165,00. ha pagato le prime due fatture per un totale di € 15.000,00 (€ 5.000 + € 1.000 + € CP_1
9.000); sulla terza fattura, ha pagato tre acconti (ciascuno pari ad € 5.000) per complessivi € 15.000,00.
In definitiva, l'opponente ha pagato un totale di € 30.000,00.
Per quanto riguarda costi unitari e quantum dei lavori eseguiti, ha riconosciuto, nella CP_1 propria missiva del 25/10/2023 e poi ancora in quella del 28/02/2024, un totale di lavori eseguiti dall'opposto pari ad € 46.357,00: si vedano infatti le missive del 25/10/2023 e del 28/02/2024, con i prezzi unitari e le quantità ivi indicati, da intendersi pertanto riconosciuti dalla committente (cfr. documento n. 3 fasc. opponente e documento n. 12 fasc. opposto).
La missiva di del 25/10/2023 contiene, in definitiva, una sorta di analitica contabilità CP_1 lavori, accettata e sottoscritta dalla committente:
Il totale dei lavori accettati e riconosciuti dalla committente ammonta ad € 46.357,00.
Detratti i pagamenti già effettuati (€ 30.000,00), la somma residua di € 16.357,00 (46.357,00 –
30.000,00) corrisponde al saldo dovuto dalla committente: saldo da quest'ultima pagato, in corso di causa, a seguito della concessione della provvisoria esecutorietà parziale al decreto ingiuntivo opposto. pagina 4 di 7 Il convenuto opposto ha sostenuto di aver eseguito lavori in quantità maggiori rispetto a quelle indicate nella succitata missiva del 25/10/2023, ed in particolare:
- 74 mq, anziché 60 mq, di pavimento formato 80x80;
- balconi per 291 mq, anziché 250 mq;
- un valore di ore in economia di € 4.595,00, anziché di € 2.000,00.
Di tali maggiori opere eseguite e delle maggiori ore in economia lavorate, il convenuto, sul quale gravava l'onere probatorio (v. infra), non ha tuttavia fornito prova.
Quanto invece alle ulteriori opere indicate dall'opposto (con riguardo ai balconi) nel messaggio telefonico “whatsapp” da lui prodotto al documento n. 9, esse sono:
- posa di elementi “L”: 179 ml x 13 € = 2.327,00 euro;
- battiscopa balconi: 130 ml x 8 € = 1.040,00 euro;
- stendimento di “Mapelastic”: 281 mq x 10 € = 2.810,00 euro;
- impermeabilizzazione “bandela”: 130 mq x 8 € = 1.040,00 euro.
Il documento n. 9 (messaggio telefonico) è di formazione e provenienza unilaterali, e come tale non può assumere efficacia probatoria delle opere effettivamente eseguite dall'appaltatore. Non consta che tali opere siano state accettate e riconosciute dalla committente.
Sul punto, la tesi dell'opposto si basa sull'assunto secondo cui non avrebbe mai CP_1 contestato l'entità e la natura delle lavorazioni indicate nel messaggio telefonico di cui al cit. documento attoreo n. 9, e dunque le avrebbe implicitamente accettate.
L'assunto non può essere condiviso.
Le opere riconosciute e accettate come eseguite dall'appaltatore, nelle quantità ivi specificate, sono quelle analiticamente elencate dalla committente nella sopra riportata missiva del 25/10/2023
(documento n. 3 fasc. opponente).
Non vi è invece prova che la committente, nemmeno tramite comportamento concludente, abbia accettato opere ulteriori rispetto a quelle indicate nella lettera del 25/10/2023, che ha ad oggetto, anzi, proprio la “Contestazione Fattura n. 49 emessa in data 30/09/23”, a dimostrazione del fatto che la pretesa dell'opposto era, nel quantum, tutt'altro che accettata e pacifica.
Non prova di certo l'accettazione tacita delle opere indicate nel citato messaggio telefonico (doc. 9 opposto), la circostanza che la committente avesse rappresentato, con il messaggio del 28/12/2023, di avere problemi di liquidità finanziaria (cfr. doc. 14 opposto).
Va rammentato che, alla stregua dei principi generali in materia di onere della prova, «..l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere, non costituendo idonee prove pagina 5 di 7 dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa..» (Cassazione civile, sez. VI, 11 Novembre 2021, n. 33575).
Nel caso di specie non ha fornito prova: CP_3
- del fatto che i pavimenti eseguiti formato 80x80 fossero di 74 mq anziché di 60 mq, e che i balconi fossero di mq 291 anziché di mq 250;
- del fatto che le ore in economia lavorate fossero quelle dallo stesso indicate;
- delle ulteriori opere indicate nel messaggio telefonico prodotto al documento n. 9; prova necessitata dalla contestazione della convenuta, e neppure da potersi considerare offerta, atteso che i capitoli di prova testimoniale, reiterati dal convenuto opposto in sede di precisazione delle conclusioni, come già rilevato nell'ordinanza istruttoria sono inammissibili in quanto di contenuto generico e non conforme al disposto dell'art. 244 c.p.c. (cfr. capitoli 2 e 4), ed in parte anche valutativi
(cap. 5) e negativi (cap. 6).
Invero, nel caso di specie, l'unico mezzo di prova utile sarebbe stato un accertamento tecnico svolto nell'immediatezza della fine lavori e nel contraddittorio tra le parti, che fotografasse la consistenza dei lavori effettivamente eseguiti dall'appaltatore; accertamento che non solo non è stato mai richiesto dal convenuto opposto, ma che ad oggi si mostra sostanzialmente non praticabile atteso il tempo trascorso e l'insussistenza dell'identità dello status quo, che l'odierno opposto avrebbe, per l'appunto, dovuto cristallizzare in un accertamento tecnico preventivo o comunque in uno stato di consistenza dei lavori accertato nell'immediatezza della fine dei lavori e nel contraddittorio tra le parti.
Traendo dunque le conclusioni dalle superiori considerazioni, l'importo a saldo dovuto per i lavori eseguiti è quello accertato nella ordinanza che, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., ha concesso la provvisoria esecutorietà parziale al decreto ingiuntivo opposto, pari ad € 16.357,00.
All'udienza dell'8 maggio 2025, il procuratore di parte convenuta opposta ha dato atto che la predetta somma di € 16.357,00 era stata pagata dall'opponente in esecuzione dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c.
Pertanto, il decreto ingiuntivo, anche in ragione del fatto che riporta una somma comunque maggiore di quella accertata come spettante all'opposto (€ 27.165,00 anziché € 16.357,00), deve essere revocato.
Rimangono dovuti gli interessi di mora conteggiati ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 231/2002 sulla somma in sorte capitale dovuta di € 16.337,00, dalla data della diffida del 14/03/2024 (doc. 2 fasc. monitorio) sino alla data del pagamento.
Sulle istanze istruttorie, si è già detto della inammissibilità della prova per testi reiterata dal convenuto in sede di precisazione delle conclusioni.
Quanto alla richiesta dell'opponente di CTU, “al fine di accertare il reale valore dei vizi nell'esecuzione delle lavorazioni eseguite dalla società opposta nonché per rideterminare il legittimo pagina 6 di 7 dare/avere tra le parti in causa”, l'istanza è inammissibile sotto molteplici profili: in primo luogo, una ctu, oggi, sarebbe impraticabile, a causa della intervenuta modifica dello stato dei luoghi, avendo la stessa opponente riconosciuto di aver tentato essa stessa, mediante proprie maestranze, di porre rimedio agli asseriti vizi di esecuzione dell'opera (v. pag. 2 dell'atto di citazione); in secondo luogo, una ctu sui vizi sarebbe in ogni caso, oltre che esplorativa stando al quesito proposto, anche inutile ai fini della decisione, a fronte dell'accoglimento della eccezione del convenuto di decadenza da ogni azione di garanzia per tardività della denuncia dei vizi da parte della committente.
Rimangono infine da regolamentare le spese di lite.
L'esito del giudizio vede accertata come dovuta in favore dell'opposto una somma (€ 16.357,00) inferiore a quella dallo stesso pretesa (€ 27.165,00); ragion per cui le spese di lite vanno compensate per la metà, mentre la residua quota di 1/2 deve essere posta a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 484/2024 emesso in data 12/04/2024;
2) dà atto che è già stata pagata, in corso di causa, la somma di € 16.357,00, dovuta dall'opponente a titolo di saldo dei lavori eseguiti dall'opposto presso il cantiere di Casalecchio di Reno (BO),
Via ID NI n.19;
3) condanna l'opponente a pagare in favore dell'opposto gli interessi di mora conteggiati ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 231/2002 sulla somma in sorte capitale dovuta di € 16.357,00, dalla data della diffida del 14/03/2024 sino alla data del pagamento;
4) dispone la parziale compensazione delle spese di lite per la quota di 1/2, e, per l'effetto, condanna parte attrice opponente al pagamento, in favore del convenuto opposto, della restante metà, liquidata in € 3.800,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio Emilia, 23 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI EG LI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1647/2024 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore , con il Controparte_1 CP_2 patrocinio dell'avv. RICCIARDULLI CARMELO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIA SANTO STEFANO N. 43, BOLOGNA;
ATTRICE OPPONENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. CATTINI LUCA, elettivamente domiciliato Controparte_3 presso lo studio del difensore in P.ZZA A. COSTA n. 5, EG LI
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
23/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
- affermandosi creditore nei confronti della committente Controparte_3 Controparte_1 dell'importo di € 27.165,00, a saldo della fattura n. 49 del 30.09.2023 di € 42.165,00 emessa per
[...]
“lavori di posa pavimento e rivestimento” eseguiti presso il cantiere di Casalecchio di Reno (BO), Via
ID NI n.19 - otteneva il decreto ingiuntivo n. 484/2024 emesso in data 12 aprile 2024, con il quale il Tribunale di Reggio Emilia ingiungeva a di pagare, in favore di Controparte_1
, il predetto importo di € 27.165,00, oltre interessi e spese del procedimento Controparte_3 monitorio.
pagina 1 di 7 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sollevando in via Controparte_1 preliminare eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Reggio Emilia. Nel merito,
l'opponente negava la fondatezza della pretesa creditoria della parte avversaria;
imputava a controparte di non aver applicato prezzi unitari concordati per iscritto, e di essersi resa responsabile di vizi e difetti di esecuzione dei lavori. Concludeva pertanto chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Il convenuto opposto si costituiva in giudizio chiedendo invece il rigetto Controparte_3 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Concessa la provvisoria esecutorietà parziale, ex art. 648 c.p.c., limitatamente all'importo di €
16.357,00, la causa, dopo diversi tentativi di definizione transattiva della vertenza, veniva rinviata all'odierna udienza del 23/10/2025 per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2.
Fatte queste premesse, va innanzitutto esaminata l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio, che l'opponente ha reiterato anche in sede di precisazione delle conclusioni.
L'eccezione è infondata.
Al riguardo non può che confermarsi quanto già motivato nella ordinanza del 19/12/2024, che di seguito si riporta.
Nel caso di specie opera il criterio di cui all'art. 20 c.p.c., relativo al luogo di esecuzione dell'obbligazione, individuato dall'ingiungente facendo riferimento al domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182 co. 3 c.c., che si trova a Reggio Emilia.
In particolare, con riferimento alle obbligazioni pecuniarie soccorre la competenza, speciale e facoltativa, prevista in tema di obbligazioni contrattuali del cd. forum destinatae solutionis, che, come noto, radica la competenza presso il luogo in cui l'esecuzione della prestazione deve realizzarsi
(articolo 20 c.p.c.); il quale, con riferimento ai diritti di credito a somma di danaro, deve intendersi presso il domicilio del creditore.
L'articolo 1182, comma terzo, c.c., pone la regola della obbligazione portable a tutte le obbligazioni pecuniarie. La giurisprudenza interpreta questo comma in senso restrittivo, limitandolo ad obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro liquide.
Nel caso concreto, si tratta di pagamento di una somma di danaro, che è liquida;
liquidità che non coincide con la certezza che viene determinata all'esito della decisione del giudice. La liquidità consiste invece nella possibilità di determinare una pretesa in termini numerici esatti, o con semplici operazioni aritmetiche;
non è liquido, ad esempio, un credito per risarcimento di danno alla persona, lo
è invece quello indicato nella fattura azionata in monitorio. pagina 2 di 7 La somma pretesa in questa causa è dunque liquida, e la liquidità è data dalla fatturazione che, appunto, determina con esattezza la somma pretesa. Si tratta ovviamente di liquidità, che, come si è detto, è nozione distinta dalla certezza. In altri termini, una somma indicata in una fattura è liquida perché è esatta, determinata o determinabile con semplice calcolo matematico.
Pertanto, l'obbligazione è portable, ed uno dei criteri dell'articolo 20 c.p.c. è quello del luogo del pagamento, che nel caso di specie è Reggio Emilia, con conseguente radicamento della competenza territoriale presso il Tribunale di Reggio Emilia.
3.
Sempre sulle questioni preliminari, con riguardo ai vizi di esecuzione dei lavori lamentati dall'opponente, è fondata l'eccezione del convenuto opposto di decadenza da ogni azione di garanzia per tardività della denuncia dei vizi da parte della committente.
Infatti, a fronte di detta eccezione sollevata dall'appaltatore, era la committente che avrebbe dovuto provare sia il momento in cui ha scoperto i vizi e difetti, e quindi il momento in cui essa abbia avuto piena conoscenza non solo della loro esistenza, ma anche della loro dipendenza dalla asserita imperfetta esecuzione dell'appalto, sia la tempestività della relativa denuncia nei termini di legge all'appaltatore; prova che, tuttavia, parte opponente non ha fornito.
Al riguardo, è assorbente la mancata reiterazione della richiesta di prova testimoniale in sede di precisazione delle conclusioni;
prova testimoniale che, in ogni caso, in corso di causa era stata dichiarata inammissibile, in quanto i capitoli di prova proposti dall'opponente erano risultati in parte generici (cap. 1-3-4-5) ed in parte documentali (cap. 2).
4.
Anche la contestazione stragiudiziale dei vizi di esecuzione, contenuta nella missiva dell'opponente del
25/10/2023, appare estremamente generica (doc. 3 fasc. opponente). La stessa opponente afferma, nell'atto di citazione, di essere stata costretta a rimediare ai vizi di esecuzione mediante proprie maestranze generando costi supplementari non preventivati;
tuttavia, non fornisce prova dei costi sostenuti e, dunque, dell'asserito danno patito.
5.
Ciò chiarito sulle eccezioni preliminari di rito e di merito, si passa ad esaminare la pretesa creditoria avanzata dall'opposto.
pagina 3 di 7 La controversia ha ad oggetto i “lavori di posa pavimento e rivestimento” eseguiti dall'opposto per conto della committente odierna opponente presso il cantiere di via ID NI a Casalecchio di Reno
(Bo).
Il convenuto opposto ha emesso nei confronti dell'opponente le seguenti tre fatture:
- fattura n. 28 del 6/6/2023 pari ad € 6.000,00;
- fattura n. 37 del 10/7/2023 pari ad € 9.000,00;
- fattura n. 49 del 30/9/2023 pari ad € 42.165,00. ha pagato le prime due fatture per un totale di € 15.000,00 (€ 5.000 + € 1.000 + € CP_1
9.000); sulla terza fattura, ha pagato tre acconti (ciascuno pari ad € 5.000) per complessivi € 15.000,00.
In definitiva, l'opponente ha pagato un totale di € 30.000,00.
Per quanto riguarda costi unitari e quantum dei lavori eseguiti, ha riconosciuto, nella CP_1 propria missiva del 25/10/2023 e poi ancora in quella del 28/02/2024, un totale di lavori eseguiti dall'opposto pari ad € 46.357,00: si vedano infatti le missive del 25/10/2023 e del 28/02/2024, con i prezzi unitari e le quantità ivi indicati, da intendersi pertanto riconosciuti dalla committente (cfr. documento n. 3 fasc. opponente e documento n. 12 fasc. opposto).
La missiva di del 25/10/2023 contiene, in definitiva, una sorta di analitica contabilità CP_1 lavori, accettata e sottoscritta dalla committente:
Il totale dei lavori accettati e riconosciuti dalla committente ammonta ad € 46.357,00.
Detratti i pagamenti già effettuati (€ 30.000,00), la somma residua di € 16.357,00 (46.357,00 –
30.000,00) corrisponde al saldo dovuto dalla committente: saldo da quest'ultima pagato, in corso di causa, a seguito della concessione della provvisoria esecutorietà parziale al decreto ingiuntivo opposto. pagina 4 di 7 Il convenuto opposto ha sostenuto di aver eseguito lavori in quantità maggiori rispetto a quelle indicate nella succitata missiva del 25/10/2023, ed in particolare:
- 74 mq, anziché 60 mq, di pavimento formato 80x80;
- balconi per 291 mq, anziché 250 mq;
- un valore di ore in economia di € 4.595,00, anziché di € 2.000,00.
Di tali maggiori opere eseguite e delle maggiori ore in economia lavorate, il convenuto, sul quale gravava l'onere probatorio (v. infra), non ha tuttavia fornito prova.
Quanto invece alle ulteriori opere indicate dall'opposto (con riguardo ai balconi) nel messaggio telefonico “whatsapp” da lui prodotto al documento n. 9, esse sono:
- posa di elementi “L”: 179 ml x 13 € = 2.327,00 euro;
- battiscopa balconi: 130 ml x 8 € = 1.040,00 euro;
- stendimento di “Mapelastic”: 281 mq x 10 € = 2.810,00 euro;
- impermeabilizzazione “bandela”: 130 mq x 8 € = 1.040,00 euro.
Il documento n. 9 (messaggio telefonico) è di formazione e provenienza unilaterali, e come tale non può assumere efficacia probatoria delle opere effettivamente eseguite dall'appaltatore. Non consta che tali opere siano state accettate e riconosciute dalla committente.
Sul punto, la tesi dell'opposto si basa sull'assunto secondo cui non avrebbe mai CP_1 contestato l'entità e la natura delle lavorazioni indicate nel messaggio telefonico di cui al cit. documento attoreo n. 9, e dunque le avrebbe implicitamente accettate.
L'assunto non può essere condiviso.
Le opere riconosciute e accettate come eseguite dall'appaltatore, nelle quantità ivi specificate, sono quelle analiticamente elencate dalla committente nella sopra riportata missiva del 25/10/2023
(documento n. 3 fasc. opponente).
Non vi è invece prova che la committente, nemmeno tramite comportamento concludente, abbia accettato opere ulteriori rispetto a quelle indicate nella lettera del 25/10/2023, che ha ad oggetto, anzi, proprio la “Contestazione Fattura n. 49 emessa in data 30/09/23”, a dimostrazione del fatto che la pretesa dell'opposto era, nel quantum, tutt'altro che accettata e pacifica.
Non prova di certo l'accettazione tacita delle opere indicate nel citato messaggio telefonico (doc. 9 opposto), la circostanza che la committente avesse rappresentato, con il messaggio del 28/12/2023, di avere problemi di liquidità finanziaria (cfr. doc. 14 opposto).
Va rammentato che, alla stregua dei principi generali in materia di onere della prova, «..l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere, non costituendo idonee prove pagina 5 di 7 dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa..» (Cassazione civile, sez. VI, 11 Novembre 2021, n. 33575).
Nel caso di specie non ha fornito prova: CP_3
- del fatto che i pavimenti eseguiti formato 80x80 fossero di 74 mq anziché di 60 mq, e che i balconi fossero di mq 291 anziché di mq 250;
- del fatto che le ore in economia lavorate fossero quelle dallo stesso indicate;
- delle ulteriori opere indicate nel messaggio telefonico prodotto al documento n. 9; prova necessitata dalla contestazione della convenuta, e neppure da potersi considerare offerta, atteso che i capitoli di prova testimoniale, reiterati dal convenuto opposto in sede di precisazione delle conclusioni, come già rilevato nell'ordinanza istruttoria sono inammissibili in quanto di contenuto generico e non conforme al disposto dell'art. 244 c.p.c. (cfr. capitoli 2 e 4), ed in parte anche valutativi
(cap. 5) e negativi (cap. 6).
Invero, nel caso di specie, l'unico mezzo di prova utile sarebbe stato un accertamento tecnico svolto nell'immediatezza della fine lavori e nel contraddittorio tra le parti, che fotografasse la consistenza dei lavori effettivamente eseguiti dall'appaltatore; accertamento che non solo non è stato mai richiesto dal convenuto opposto, ma che ad oggi si mostra sostanzialmente non praticabile atteso il tempo trascorso e l'insussistenza dell'identità dello status quo, che l'odierno opposto avrebbe, per l'appunto, dovuto cristallizzare in un accertamento tecnico preventivo o comunque in uno stato di consistenza dei lavori accertato nell'immediatezza della fine dei lavori e nel contraddittorio tra le parti.
Traendo dunque le conclusioni dalle superiori considerazioni, l'importo a saldo dovuto per i lavori eseguiti è quello accertato nella ordinanza che, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., ha concesso la provvisoria esecutorietà parziale al decreto ingiuntivo opposto, pari ad € 16.357,00.
All'udienza dell'8 maggio 2025, il procuratore di parte convenuta opposta ha dato atto che la predetta somma di € 16.357,00 era stata pagata dall'opponente in esecuzione dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c.
Pertanto, il decreto ingiuntivo, anche in ragione del fatto che riporta una somma comunque maggiore di quella accertata come spettante all'opposto (€ 27.165,00 anziché € 16.357,00), deve essere revocato.
Rimangono dovuti gli interessi di mora conteggiati ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 231/2002 sulla somma in sorte capitale dovuta di € 16.337,00, dalla data della diffida del 14/03/2024 (doc. 2 fasc. monitorio) sino alla data del pagamento.
Sulle istanze istruttorie, si è già detto della inammissibilità della prova per testi reiterata dal convenuto in sede di precisazione delle conclusioni.
Quanto alla richiesta dell'opponente di CTU, “al fine di accertare il reale valore dei vizi nell'esecuzione delle lavorazioni eseguite dalla società opposta nonché per rideterminare il legittimo pagina 6 di 7 dare/avere tra le parti in causa”, l'istanza è inammissibile sotto molteplici profili: in primo luogo, una ctu, oggi, sarebbe impraticabile, a causa della intervenuta modifica dello stato dei luoghi, avendo la stessa opponente riconosciuto di aver tentato essa stessa, mediante proprie maestranze, di porre rimedio agli asseriti vizi di esecuzione dell'opera (v. pag. 2 dell'atto di citazione); in secondo luogo, una ctu sui vizi sarebbe in ogni caso, oltre che esplorativa stando al quesito proposto, anche inutile ai fini della decisione, a fronte dell'accoglimento della eccezione del convenuto di decadenza da ogni azione di garanzia per tardività della denuncia dei vizi da parte della committente.
Rimangono infine da regolamentare le spese di lite.
L'esito del giudizio vede accertata come dovuta in favore dell'opposto una somma (€ 16.357,00) inferiore a quella dallo stesso pretesa (€ 27.165,00); ragion per cui le spese di lite vanno compensate per la metà, mentre la residua quota di 1/2 deve essere posta a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 484/2024 emesso in data 12/04/2024;
2) dà atto che è già stata pagata, in corso di causa, la somma di € 16.357,00, dovuta dall'opponente a titolo di saldo dei lavori eseguiti dall'opposto presso il cantiere di Casalecchio di Reno (BO),
Via ID NI n.19;
3) condanna l'opponente a pagare in favore dell'opposto gli interessi di mora conteggiati ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 231/2002 sulla somma in sorte capitale dovuta di € 16.357,00, dalla data della diffida del 14/03/2024 sino alla data del pagamento;
4) dispone la parziale compensazione delle spese di lite per la quota di 1/2, e, per l'effetto, condanna parte attrice opponente al pagamento, in favore del convenuto opposto, della restante metà, liquidata in € 3.800,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio Emilia, 23 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
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