Articolo 37 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428
Articolo 36Articolo 38
Versione
27 gennaio 1991
Art. 37. (Imposta di bollo). 1. Il numero 15 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"15. Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine.
Atti, documenti e registri relativi al movimento di valute a qualsiasi titolo.
Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture pro- forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione e all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi resituibili all'esportazione.
Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonche' agli spedizionieri, per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa.
Domande di autorizzazione d'importazione ai sensi dell'articolo 115 del Trattato CEE".
Nota all' art. 37:
- Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 detta la disciplina dell'imposta di bollo. Il n. 15 della tabella allegato B recitava:
Art. 45. - Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie.
Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci: fatture proforma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare alla esportazione e alla importazione di merci: certificati di origine; domande dirette alla restituzione dei tributi restituibili all'esportazione; atti e registri relativi al movimento di valute.
Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonche' agli spedizionieri, per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa".
Entrata in vigore il 27 gennaio 1991
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