TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/12/2025, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1151/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado, iscritta al N° 1151 del Ruolo Generale dell'anno 2024, trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c. alla udienza del 30/10/2025, e promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Ancona, Via Rodi n. 5/B, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Salvatore Menditto, elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in Ancona, Corso Stamira n. 10, giusta procura ad litem
da ritenersi stesa in calce all'atto di citazione in appello ex art. 83, co. 3, c.p.c. depositato telematicamente in data 04.03.2024;
-appellante-
CONTRO
(C.F. , nato in [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2
in Numana (AN), Via Delle Querce n. 8, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Naspi ed elettivamente domiciliato in Ancona, via Ruggeri n. 3/I presso lo studio del suo difensore, giusto mandato su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 3.12.2024;
pagina 1 di 19 -appellato-
CONTRO
(C.F. , in persona del procuratore della Controparte_2 P.IVA_1
Co società Dr. rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Pauri ed elettivamente domiciliata CP_4
presso lo studio del suo difensore in Ancona Corso Mazzini n. 148, giusta separata procura alle liti prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
30.08.2024;
-appellata-
OGGETTO: “appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ancona, dott.ssa Lorena Volpone, n. 317/2023
pubblicata in data 18/08/2023: domanda di risarcimento danni”
CONCLUSIONI
All'udienza del 30/10/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25/08/2021 il Dott. onveniva in giudizio avanti Parte_1
al Giudice di Pace di Ancona il Dott. e la per Controparte_1 Controparte_5
chiedere l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito,
contrariis reiectis: in via principale: - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Dott.
[...]
nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare la Compagnia convenuta e/o CP_1
entrambi i convenuti, come per legge ovvero anche in solido tra di loro, al risarcimento di tutti i danni
conseguenti e connessi in favore del Dott. nei termini e per le causali indicate nell'atto di Parte_1
citazione, e, cioè, € 1.750,00 per rifusione costo riparazione automezzo, € 146,00 per noleggio vettura sostitutiva,
€ 2.000,00 per danni morali, € 632,00 per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 1 e/o co. 3, ovvero nell'importo
diverso, maggiore e/o minore, ritenuto di equità e di giustizia, oltre comunque agli interessi nella misura di legge
ed alla rivalutazione monetaria, purché contenuto entro i limiti di competenza dell'Ill.mo Giudice adito” (cfr.
conclusioni formulate a pag. 10 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e confermate nella memoria conclusionale autorizzata depositata all'udienza del 16.12.2022).
La difesa dell'attore – in sintesi e per quanto ivi di interesse – esponeva che:
pagina 2 di 19 - in data 27 luglio 2019 il veicolo Mercedes targato FR857GK, di proprietà del Dott. Parte_1
assicurato RCA con polizza n. 100600540223, rimaneva coinvolto in un Controparte_2
incidente stradale;
- in particolare, il predetto autoveicolo, parcheggiato in prossimità del Villaggio Residenziale
Taunus in località Marcelli di Numana (AN), dove l'attore aveva una casa di proprietà, veniva urtato dall'automezzo EN UP di proprietà del Dott. targato FA454FE Controparte_1
ed assicurato con Controparte_6
- Attesa la responsabilità del dott. nella causazione del sinistro, il dott. CP_1 Parte_1
veniva avvisato dell'evento appena occorso e redigeva insieme a modello CAI Controparte_1
sottoscritto dalle parti che consegnava alla propria tramite la Controparte_7
società di brokeraggio LB Associati s.a.s. di Via Montebello n. 37 di Ancona.
- L'attore portava la propria autovettura presso la RO EL AN & C. s.n.c. di
PA (AN), per la stima dei danni, che ammontavano a complessivi € 1.750,00 (IVA inclusa).
- A tale importo si aggiungeva quello del nolo di un'autovettura sostitutiva per € 146,00.
- Con lettera raccomandata a.r. del 23.09.2019, la di Ancona) Controparte_8
comunicava al proprio assicurato che non poteva dare corso ad alcuna “offerta di risarcimento in
quanto: dalle perizie tecniche esperite su entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro è risultata la non
compatibilità dei danni”.
- Il Dott. provava a contattare telefonicamente la Compagnia per avere dei chiarimenti e Pt_1
poi procedeva – tramite il proprio difensore - ad inviare al Centro Liquidazione Sinistri Italiana -
Reale Mutua di Ancona rituale intervento e richiesta di pagamento dei danni patiti, con mail del
20.02.2020.
- Tale richiesta veniva riscontrata dal CLD di Antifrode Aree Speciali della Controparte_2
con raccomandata a.r. del 20.02.2020, con la quale veniva confermato il contenuto della precedente comunicazione.
- l'Ufficio Antifrode di Milano, indicato come unico competente alla trattazione della pratica,
confermava la indisponibilità a riconoscere il risarcimento dei danni reclamato, “tenuto conto della
mancata compatibilità dei danni riscontrati sui veicoli coinvolti a seguito delle perizie effettuate”.
- Visto il tempo trascorso, il Dott. era costretto ad anticipare i costi delle riparazioni Pt_1
effettuate sul proprio automezzo e del nolo della vettura sostitutiva, come da preventivo concordato e da corrispondente fattura n. 39 del 06/09/2019 relativa all'intervento, per € 1.750,00, e pagina 3 di 19 ricevuta fiscale n. 121 (e 124) del 06/09/2019, relativa al noleggio della vettura sostitutiva, per €
146,00, la prima pagata a mezzo bonifico bancario del 30.03.2020 e la seconda al ritiro del mezzo
(cfr. doc.ti nn. 12-13-14 prodotti).
- Il procedimento di negoziazione assistita obbligatoria ai sensi degli artt. 2 e 3 D.L. n. 132/2014
avviato dall'attore aveva esito negativo in quanto la comunicava che Controparte_9
la stessa non era tenuta “a formulare alcuna offerta di risarcimento”, posto che “all'evento è applicabile la
Procedura di Risarcimento Diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private e
dal DPR n. 254 del 18 luglio 2006”, e che quindi ogni richiesta andava rivolta solo “all'impresa di
assicurazione che ha stipulato il contratto di assicurazione della Responsabilità Civile Auto relativo al veicolo
utilizzato”, ovvero a quella del Dott. la quale però non forniva alcun riscontro. Pt_1
- Con pec veniva richiesta la documentazione istruttoria, ai sensi dell'art. 146 del C.A. e del D.M. n.
191/2008; tale richiesta veniva riscontrata con nota dell'Ufficio Anti Frode del 16.09.2020, con la quale si comunicava “che non potremmo mettere a disposizione la documentazione da Voi richiesta in
quanto la stessa risulta oggetto di indagine (art. 146 II comma)”, e comunque veniva confermata la
“contestazione del sinistro”.
- Sussistevano tutti gli elementi prescritti dagli artt. 2043 e 2054 c.c. al fine di configurare la responsabilità esclusiva del dott. nella causazione del sinistro, con conseguente Controparte_1
condanna al risarcimento del danno sofferto dal dott. pari alla spesa di € 1.750,00 Parte_1
per le riparazioni di carrozzeria e di € 146,00 per il nolo della vettura sostitutiva, oltre agli interessi legali a far data dal giorno del sinistro.
- Tenuto conto inoltre della condotta tenuta dalla oltre al risarcimento del Controparte_2
danno relativo al costo delle riparazioni, si chiedeva anche il risarcimento del danno morale ai sensi del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., a fronte della lesività del decoro e dell'onore del dott. causato dalla insinuazione operata dalla Compagnia che questi avesse Parte_1
inscenato un finto sinistro con intento fraudolento;
tale condotta integrava gli estremi del reato di ingiuria ex art. 594 c.p., se non quelli di diffamazione ex art. 595 c.p., tenuto conto del fatto che l'asserita frode era stata comunicata a più soggetti. Tale danno morale, da determinarsi secondo equità ex art. 1226 c.c. e 2056 c.c., veniva indicato nella misura di € 2.000,00.
- Vista la condotta della Compagnia convenuta, veniva richiesta l'espressa condanna ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. per un importo pari a un terzo del complessivo danno a cose reclamato, pari pagina 4 di 19 a € 632,00, ferma restando la prevalente valutazione equitativa del Giudice adito (cfr. atto di citazione in atti).
Direttamente all'udienza del 12.11.2021 si costituiva mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5
chiedendo il rigetto della domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e di compenso professionale (cfr. conclusioni formulate a pag. 6 comparsa di costituzione e risposta).
La difesa della convenuta, in sintesi, e per quanto qui di interesse, contestava che i danni lamentati dall'attore potessero essere causalmente correlati al sinistro descritto in citazione e denunciato nel modello di constatazione amichevole di incidente, sulla base delle valutazioni effettuate dal perito fiduciario incaricato dalla Compagnia, dr. il quale aveva escluso la compatibilità dei Persona_1
danni riportati dall'auto dell'attore con le modalità del sinistro rappresentate, tenuto conto dell'altezza e dell'entità delle deformazioni. Ferma la contestazione sull'an, non veniva contestato il
quantum in quanto l'importo per le riparazioni dell'autovettura Mercedes e quello inerente le spese di noleggio coincidevano con le valutazioni del perito fiduciario incaricato (cfr. comparsa di costituzione e risposta in atti).
Alla prima udienza del 12.11.2021 il Giudice di Pace, vista la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del convenuto e rinviava all'udienza del 24.01.2022 ex art. 320 c.p.c. Controparte_1
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale del convenuto contumace dott.
[...]
(avvenuto all'udienza del 4.04.2022), l'ordine di deposito ex art. 210 c.p.c. richiesto CP_1
dall'attore della perizia del dott. (avvenuta all'udienza del 4.04.2022), l'escussione del Persona_1
testimone di parte convenuta (all'udienza del 23.05.2022). Persona_1
All'esito dell'espletamento delle prove orali, veniva ammessa all'udienza del 23.05.2022 la TU
tecnica, con nomina del p.o il quale, prestato il giuramento di rito all'udienza del Persona_2
4.07.2022, veniva chiamato a rispondere al seguente quesito: “Ricostruisca il sinistro per cui è causa,
previa giusta sovrapposizione dei veicoli coinvolti, previa disponibilità degli stessi sul teatro del sinistro al fine di
verificare la compatibilità dei danni” (cfr. verbale udienza 4.07.2022 in atti).
L'elaborato peritale definitivo (comprensivo delle risposte alle osservazioni tecniche dei CTP) veniva depositato in data 6.10.2022.
La causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 16.12.2022, previo deposito di memorie conclusionali autorizzate alle quali i difensori delle parti si riportavano ai fini della discussione. pagina 5 di 19 Con provvedimento del 24.03.2023, il Giudice di Pace rimetteva la causa in istruttoria per il tentativo di conciliazione, fissando allo scopo l'udienza del 7.04.2023.
All'udienza del 7.04.2023 i difensori delle parti davano atto dell'impossibilità di conciliare e precisavano le conclusioni e si riportavano alle memorie conclusive già depositate;
il Giudice di Pace
tratteneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 317/2023 pubblicata in data 18/08/2023, il Giudice di Pace di Ancona rigettava la domanda attorea e condannava l'attore al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite quantificate in 1.265,00 euro a titolo di compenso, oltre 15% spese CP_2
generali, iva e cpa, con spese di TU poste definitivamente a carico dell'attore (cfr. sentenza in atti).
Nella parte motiva della sentenza, il Giudice di prime cure esponeva testualmente:
- “Narrava l'attore che in data 27.07.19 la propria auto Mercedes si trovava in sosta in Numana al Viale
Europa , quando veniva urtata durante una manovra di retromarcia dell'auto EN di proprietà e
condotta dal Controparte_1
- Rilevato che vi era contestazione sulla compatibilità dei danni veniva nominato in qualità di TU il
Perito Industriale Dott. al quale veniva posto il seguente quesito: “Ricostruisca il sinistro Persona_2
per cui è causa, previa giusta sovrapposizione dei veicoli coinvolti, previa disponibilità degli stessi sul
teatro del sinistro al fine di verificare la compatibilità dei danni”.
- Il TU così rispondeva: “ in sede di operazioni peritali il collegio peritale ha eseguito una prova di
giustapposizione con veicoli similari. Per mero scrupolo sono state eseguite due prove di
giustapposizione ( poichè dal modello di constatazione amichevole del sinistro sottoscritto da entrambi i
protagonisti del sinistro non veniva riportato se la portiera lato destro della EN UP era aperta o
chiusa) . La prima prova ( per importanza) è stata eseguita considerando la dichiarazione resa dal
conducente del veicolo EN UP, La suddetta prova di accostamento con la Controparte_1
portiera posteriore di destra della EN UP “ leggermente aperta” ha messo in evidenza una
incompatibilità del danno rilevato sulla Mercedes GLC dell'attore: la seconda prova eseguita con la porta
posteriore di destra della EN UP, a parere dello scrivente TU, risulta compatibile con il danno
subito dal veicolo attoreo ma non con le dichiarazioni rese dal conducente della EN UP,
” Controparte_1
- Questo giudice, invece, aderisce alle osservazioni del CTP, della convenuta compagnia, , CP_10
infatti la portiera quasi completamente aperta, non poteva aver provocato la deformazione nella fiancata
del veicolo dell'attore e, non poteva lasciare una traccia costante nella sua penetrazione perché la pagina 6 di 19 resistenza e/o chiusura di una porta aperta è assolutamente minima rispetto alla resistenza della lamiera
compressa.
- Il CTP, , pertanto concludeva che il danno presente sulla Mercedes di parte attorea non è CP_10
assolutamente compatibile né con la dinamica denunciata, né con i particolari che sarebbero entrati in
collisione tra loro.
- Infatti, dalla foto allegata alle osservazioni del CTP della compagnia convenuta si evince che la fiancata
della Mercedes ha subito un urto ma non una strisciata lasciata dalla portiera aperta.
- Alla luce di quanto sopra non resta che rigettare la domanda attorea.
- Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo scaglione medio D.M.n.147/22 (valore
€ 4528,00)” (cfr. motivazione pagg. 2-3-4 sentenza del Giudice di Pace in atti).
Con atto di citazione ritualmente notificato, il dott. proponeva appello avverso la Parte_1
citata sentenza, per sentire accogliere le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'Ill.mo intestato
Tribunale, adito quale Giudice di Appello, in accoglimento dei motivi dedotti, annullare e comunque riformare la
sentenza n. 317/2023 emessa dal Giudice di Pace di Ancona, Dott.ssa Lorena Volpone, in esito al giudizio R.G.
n. 2746/2021, pubblicata in data 18/08/2023, comunicata in data 07/09/2023 e non notificata, nel senso di: IN
VIA PRINCIPALE/PRIMARIA:
– accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Dott. nella causazione del sinistro per Controparte_1
cui è causa, e, per l'effetto, condannare la Compagnia convenuta e/o entrambi i convenuti, come per legge ovvero
anche in solido tra di loro, al risarcimento di tutti i danni conseguenti e connessi in favore del Dott.
[...]
nei termini e per le causali indicate in atti, ammontanti ad € 1.896,00 (1.750,00 per rifusione costo Pt_1
riparazione automezzo ed € 146,00 per noleggio vettura sostitutiva), ovvero nell'importo diverso, maggiore e/o
minore, ritenuto di equità e di giustizia, oltre comunque agli interessi dovuti ed alla rivalutazione monetaria;
IN VIA SUBORDINATA:
– accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Dott. nella causazione del sinistro per Controparte_1
cui è causa, e, laddove fosse esclusa la responsabilità della condannare solo il Controparte_8
predetto al risarcimento di tutti i danni conseguenti e connessi in favore del Dott. nei termini e Parte_1
per le causali indicati in atti, ammontanti ad € 1.896,00 (1.750,00 per rifusione costo riparazione automezzo ed €
146,00 per noleggio vettura sostitutiva), ovvero nell'importo diverso, maggiore e/o minore, ritenuto di equità e
di giustizia, oltre comunque agli interessi dovuti ed alla rivalutazione monetaria;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
pagina 7 di 19 – nella sola denegata ipotesi di rigetto dei superiori motivi di appello, e quindi di conferma “nel merito” della
sentenza gravata, disporre la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, ovvero delle spese legali
liquidate a favore della convenuta e del compenso liquidato in favore del TU Dott. Controparte_8
con ogni ulteriore connessa e/o correlata statuizione. Persona_2
Con vittoria di spese e compensi di lite del giudizio di primo grado e comunque di quello di appello, da distrarsi
in favore del procuratore costituito, che si dichiara sin d'ora antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93
c.p.c.” (conclusioni rassegnate a pag. 24-25 dell'atto di citazione in appello).
In sintesi e per quanto di interesse la difesa dell'appellante ha fondato il proprio appello sui seguenti motivi: “1) In via primaria/principale: sulla effettiva “dinamica” del sinistro e sulle connesse responsabilità”
(pagg. 10-17 atto di citazione in appello).
Secondo la difesa di parte appellante, la decisione impugnata è affetta da violazione del principio dell'onere della prova, da erronea e/o travisata e/o mancata valutazione dei fatti e delle emergenze processuali, nonché assistita da motivazione lacunosa, erronea e contraddittoria, specie con riguardo alla valutazione degli elementi emersi nel corso del giudizio.
Infatti, il Giudice di prime cure ha erroneamente rigettato la domanda attorea in quanto ha disatteso le risultanze della TU, dando prevalenza alle osservazioni del CTP della compagnia convenuta
[...]
omettendo di considerare anche gli ulteriori elementi di prova acquisiti nel corso del CP_2
giudizio, quali la “confessione” del responsabile del sinistro.
2) “In via subordinata: sulla mancata condanna al risarcimento del danno in capo al (solo) convenuto
(cfr. pagg. 17- 21 atto di citazione in appello). CP_1
Secondo la difesa di parte appellante, il Giudice di prime cure ha omesso di vagliare la domanda come posta dall'attore, la quale involgeva anche la responsabilità diretta del convenuto a CP_1
prescindere da quella in capo alla Compagnia assicurativa per effetto della procedura di indennizzo diretto.
La decisione impugnata risulta resa in violazione dei principi di cui agli artt. 112 c.p.c. e 115 c.p.c. e risulta iniqua ed ingiusta, alla luce delle emergenze probatorie e delle circostanze concrete emerse nel corso del giudizio.
3) “in via ulteriormente subordinata: sulla condanna al pagamento delle spese legali ed a quelle di c.t.u.” (cfr.
pagg. 21-23 atto di citazione in appello).
La difesa di parte appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata anche in ordine alla statuizione di condanna delle spese di lite (e di quelle della TU), anche a prescindere dall'eventuale pagina 8 di 19 rigetto degli altri motivi di appello sopra esposti, ovvero anche nella – denegata – ipotesi di conferma nel secondo grado di giudizio dell'accertamento operato dal Giudice di Pace, in considerazione della totale assenza di colpa e della assoluta buona fede dell'attore , il quale non era Parte_1
presente all'evento e, ritenendo veritiere le dichiarazioni rese da - il quale aveva riferito CP_1
all'attore di aver provocato il danno - aveva redatto e sottoscritto assieme a questi il modulo CAI.
L'appellante non ha riproposto le ulteriori domande risarcitorie avanzate con l'originario atto di citazione e non vagliate dal Giudice di prime cure, rinunciando espressamente alle domande di risarcimento del danno morale ai sensi del combinato disposto degli artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen.
e con specifico riferimento agli artt. 7 e 10 cod. civ. e a quello per responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c. (rinuncia espressa a pag. 23 dell'atto di citazione in appello in atti).
L'appellante ha chiesto infine la rifusione degli importi corrisposti nelle more della decisione, ovvero le spese legali e l'importo della TU.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 30.08.2024 si è costituita in giudizio la società rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “Piaccia Controparte_2
all'Ecc.mo Tribunale di Ancona respingere l'impugnazione proposta e per l'effetto confermare la sentenza di
primo grado. Con vittoria di spese e di compenso professionale” (conclusioni rassegnate a pag. 15 della comparsa cit.).
Alla prima udienza del 26.09.2024 i difensori delle parti e hanno Parte_1 Controparte_2
chiesto un breve rinvio al fine di trovare una soluzione transattiva e il Giudice ha rinviato all'udienza del 05.12.2024; nessuno è comparso per la parte non costituito. Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 3.12.2024 si è costituito in giudizio il dott. , formulando le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'ill.mo Controparte_1
Tribunale adito prendere atto della dinamica del sinistro come chiarita in premessa dal dott. Controparte_1
e per l'effetto pronunziare sulle rispettive domande formulate dalle controparti secondo giustizia, manlevando in
ipotesi di sua condanna al risarcimento danni e in generale in qualunque eventuale ipotesi di sua soccombenza
totale o parziale, ad essere tenuto indenne dalla compagnia assicurativa appellata da qualunque effetto
pregiudizievole possa derivare al dott. dalla sentenza di appello. Con vittoria di spese di lite da CP_1
distrarsi a favore dell'avv. Fabrizio Naspi quale procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 cpc”
(conclusioni rassegnate a pag. 5 comparsa di costituzione in appello).
La difesa dell'appellato , rimasto contumace nel giudizio di primo grado: Controparte_1
pagina 9 di 19 - ha fornito la ricostruzione della dinamica del sinistro, dichiarando che essa si è svolta come riscontrata dal TU nel corso del giudizio di primo grado, nella seconda prova di simulazione mediante giustapposizione dei mezzi con la porta posteriore destra della sua auto EN UP
descritta dal TU “molto aperta”;
- ha dichiarato che la verbalizzazione della dichiarazione resa dal in sede di interpello CP_1
all'udienza del 4.4.2022 (“…la mia portiera è rimasta leggermente aperta”) è stata mal interpretata dal
TU e dal Giudice;
con tale dichiarazione il Dott. ha inteso riferirsi a ciò di cui era a CP_1
conoscenza, ovvero al momento iniziale della manovra di retromarcia ricordando di averla effettuata per l'appunto lasciando inavvertitamente la portiera posteriore della sua auto “leggermente aperta”
(cfr. comparsa di costituzione ). Controparte_1
All'udienza del 5.12.2024 il difensore di ha contestato la comparsa di Controparte_8
ed ha eccepito l'inammissibilità della domanda di manleva formulata per la prima volta in CP_1
appello; i procuratori hanno chiesto un ulteriore rinvio alla luce della costituzione del al CP_1
fine di cercare una soluzione transattiva;
Il Giudice, dato atto, ha rinviato alla udienza del 13/02/2025.
Alla udienza del 13/02/2025 i procuratori, stante l'esito negativo delle trattative, hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e il Giudice ha fissato l'udienza ex art. 189 c.p.c. per il
30/10/2025, con concessione dei termini a ritroso dalla data dell'udienza.
All'udienza del 30/10/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Svolte tali doverose premesse in relazione allo svolgimento del processo, e passando all'esame del merito, il Tribunale ritiene che l'appello proposto da sia fondato e come tale vada accolto Pt_1
con conseguente integrale riforma della sentenza impugnata.
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad esporre.
Il giudizio di primo grado aveva ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni cagionati alla autovettura di proprietà dell'attore a causa del sinistro avvenuto a Numana in Viale Parte_1
Europa in data 27.07.2019.
La domanda attorea presupponeva l'accertamento della dinamica del sinistro ai fini della individuazione del responsabile e quindi della individuazione di chi fosse tenuto al risarcimento del danno alla luce delle contestazioni mosse dalla convenuta società Controparte_2
In merito alla ricostruzione della dinamica del sinistro, alla luce della istruttoria svolta nel corso del giudizio di primo grado, si osserva che: pagina 10 di 19 - Il TU nominato P.I. , al quale era stato conferito l'incarico di ricostruire il sinistro per Persona_2
cui è causa, al fine di verificare la compatibilità dei danni, ha descritto lo stato dei luoghi,
osservando che: “L'incidente avvenne all'ingresso del civico n. 8 di viale Europa, in località Marcelli,
Comune di Numana. (…) Trattasi di strada a doppio senso di circolazione in pendenza che conduce a due
civici: il civico n. 8 abitazione del dott. e civico (s.n.) abitazione dott. Le Parte_1 Persona_3
pendenze rilevate sugli ingressi a detti civici si differenziano tra loro;
la pendenza media all'ingresso del
civico n. 8 è pari al 9-10%, mentre la pendenza all'ingresso dell'altro civico (s.n.) è pari a circa il 7-8%. Al
momento del sinistro il veicolo Mercedes GLC 250 era regolarmente parcheggiato davanti al cancello della
propria abitazione, mentre l'altro veicolo EN UP effettuava manovra di retromarcia, dall'altro
ingresso, convergendo alla sua destra verso il veicolo Mercedes sino ad urtarlo nella parte posteriore di destra.
Ambedue i veicoli si trovavano, al momento del sinistro, con la parte frontale rivolta verso i relativi cancelli
di ingresso (cfr. pag. 5 ctu).
- “Durante le operazioni peritali si è cercato di riposizionare i veicoli sulla strada sulla base delle indicazioni
fornite dall'attore EN lo stesso stato avvertito successivamente all'evento, non si è in Parte_1
grado di conoscere con esattezza la posizione del veicolo EN Up al momento della ripartenza in fase
di retromarcia. Dalla testimonianza rese dal proprietario della EN Up, risulta Controparte_1
che l'auto Volk UP era parcheggiata davanti al cancello dell'abitazione del fratello Per la prova di Per_3
giustapposizione è stato utilizzato il veicolo Mercedes GLC 300 targato GF948SN di proprietà dell'attore con
caratteristiche identiche a quella posseduta dallo stesso attore all'epoca del sinistro, Mercedes GLC 250
targato FR857GK e altro veicolo EN, UP con stesse caratteristiche di quello coinvolto nel sinistro
(poiché il veicolo Volk Up coinvolto nel sinistro non è più nella disponibilità del proprietario)” (cfr. pag. 7-8
ctu).
- “In sede di operazioni peritali si è inteso posizionare i veicoli come da indicazioni sopra. Si è poi eseguita
manovra di retromarcia sino ad “accostare” i veicoli nelle possibili modalità di collisione, tenuto conto di una
apertura minima (cfr. dichiarazione udienza del 04.04.2022 di … preciso che la mia Controparte_1
portiera era rimasta leggermente aperta…) e massima della porta posteriore di destra”.
- Il TU ha provveduto a rispondere al quesito tenendo in considerazione “una modalità di collisione,
con porta posteriore destra della Volk up “leggermente aperta”. (…)“A parere dello scrivente TU per porta
leggermente aperta si intende una porta che lascia intravedere, appena, ciò che c'è all'esterno. EN la
EN UP dotata di TRE posizioni intermedie FISSE di apertura della portiera posteriore, si ritiene che
la PRIMA posizione possa essere riferita al termine utilizzato dal proprietario del veicolo. Sulla base della pagina 11 di 19 prova di giustapposizione eseguita in queste modalità si evidenzia che non esiste compatibilità con le
deformazioni rilevate sulla parte posteriore della Mercedes GLC. Se i due mezzi fossero venuti a contatto con
queste modalità, la porta posteriore della EN UP si sarebbe, con ogni probabilità, richiusa causando
lievi danni alla Mercedes GLC ed il contatto avrebbe interessato (con ogni probabilità) anche le parti
posteriori dei due veicoli.
- “Risposta 2. Modalità di collisione con porta posteriore destra della Volk UP “aperta”. Durante le operazioni
peritali è stata eseguita anche prova di giustapposizione con la portiera posteriore della EN UP
aperta, ovvero al terzo scatto di apertura. In queste condizioni è stata riscontrata una certa compatibilità del
danno. Di seguito se ne spiegano i motivi. A. Il danno presente sul parafango posteriore della Mercedes ha
andamento antero posteriore, dal basso verso l'alto, compatibilmente con le diverse pendenze esistenti sul
luogo del sinistro (pendenza della strada più rilevante ove era parcheggiata la Mercedes). B. La deformazione
presente sul parafango posteriore della Mercedes è compatibile con il profilo della porta posteriore della
EN UP (cfr. pagg. 11-12 della TU depositata). Sulla base della prova di giustapposizione eseguita
in queste modalità di collisione si evidenzia compatibilità con le deformazioni rilevate sulla parte posteriore
della Mercedes GLC. Da quanto in atti si esclude, però, che la posizione della portiera fosse quasi
completamente aperta (cfr. pag. 13 TU).
Inoltre il TU ha adeguatamente smentito con risposte puntuali e convincenti le osservazioni mosse dal CTP di parte convenuta, dott. affermando che è “corretta la descrizione del CTP circa Persona_1
l'estensione della deformazione sul parafango posteriore della stessa Mercedes (larghezza e altezza), un po' meno
circa la profondità della deformazione che risulta minore di 8-10 centimetri. Va rimarcato che la deformazione
evidenzia una traccia da urto diretto (posta al centro della deformazione) e un successivo piegamento del
lamierato (danno di consenso). La traccia da urto diretto non lascia segni nella cuspide (angolo) per cui la
deformazione è compatibile con un profilo curvilineo e non “appuntito”. Per questo motivo si ritiene che la
deformazione., per queste modalità di collisione (non supportate dalle dichiarazioni rese dal conducente della
stessa ), sia compatibile con il profilo della porta posteriore della ” (cfr. pagg. 14-15 TU). Pt_2 Pt_2
Il TU ha quindi evidenziato, in risposta alle osservazioni del CTP di parte convenuta, che la deformazione sul parafango posteriore della è compatibile con il profilo Parte_3
curvilineo e non appuntito della porta posteriore della EN UP.
Anche dalle fotografie allegate alla TU è evidente la compatibilità della deformazione presente sul parafango posteriore della Mercedes attorea con il profilo della porta posteriore della EN UP
(cfr. documentazione fotografica pagg. 11 e 12 TU) pagina 12 di 19 Il TU ha inoltre spiegato, in risposta alle osservazioni del CTP di parte convenuta che chiedeva di spiegare il motivo per cui il bordo della porta della aveva provocato danni senza Pt_2
provocarsene alcuno, che il danno è stato prodotto da una parte scatolata molto resistente (profilo della porta posteriore della EN UP) contro una porzione di lamierato (parafango posteriore della Mercedes) che non presenta particolare resistenza per l'assenza di elementi scatolati interni (cfr.
pag. 17 TU, di cui si dirà infra).
Nelle conclusioni riassuntive, a pag. 19 della perizia, rese successivamente alle osservazioni delle parti, il TU ha confermato che “la seconda prova eseguita con la porta posteriore di destra della EN
UP, a parere dello scrivente TU, risulta compatibile con il danno subito dal veicolo attoreo ma non con le
dichiarazioni rese dal conducente della EN UP, (cfr. perizia depositata il Controparte_1
6.10.2022 nel fascicolo di primo grado).
In effetti, nel modello di constatazione amichevole del sinistro sottoscritto sia da Controparte_1
sia da , questi hanno riportato soltanto i danni visibili al veicolo B: “danni alla fiancata Parte_1
posteriore sx” dando atto espressamente che l'urto è avvenuto quanto l'auto del era in sosta Pt_1
da parte dell'autovettura del in movimento che andava ad impattare la fiancata sinistra CP_1
dell'auto del cfr. modello CAI in atti). Pt_1
La circostanza che non sia stato riportato che l'urto era avvenuto (e i danni provocati dal) con la portiera lato destro della EN UP aperta non assume significativo rilievo, posto che il conducente dell'autovettura aveva assunto pacificamente la Controparte_11
responsabilità dell'evento occorso (cfr. doc. n. 4 all.to atto di citazione in appello).
Inoltre il specificherà la circostanza sia al perito della Compagnia di Assicurazioni sia in CP_1
sede di interrogatorio formale.
Infatti, nella relazione aggiuntiva alla perizia redatta da , depositata dalla assicurazione Persona_1
convenuta all'udienza del 4.04.2022, a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. su richiesta della parte attrice, vi è scritto che: “La vettura assicurata, al momento del sopralluogo non riparata, presentava
danni da compressione al parafango posteriore sinistro e fanale posteriore. Contattata la controparte, la stessa ci
riferiva che il veicolo è stato venduto e di non aver subito alcun danno, inoltre specificava che durante manovra
di retromarcia, con la porta posteriore destra leggermente aperta, urtava il parafango posteriore del veicolo
assicurato. Ad avviso dello scrivente presa visione dei danni presenti sul veicolo assicurato, si conferma che i
danni non sono compatibili né per l'altezza né per entità delle deformazioni, in quanto sull'autovettura
EN UP non è presente nessun particolare che possa aver provocato la deformazione del parafango pagina 13 di 19 posteriore della vettura Mercedes” (cfr. Relazione aggiuntiva alla perizia datata 20.09.2019 depositata all'udienza del 04/04/2022. Cfr. allegati al verbale udienza nel fascicolo cartaceo).
Il , convenuto contumace, interrogato all'udienza del 4.04.2022 sui capitoli di prova Controparte_1
della memoria ex art. 320 c.p.c. attorea, ha confermato che il giorno 27.07.2019 parcheggiava il proprio autoveicolo EN UP davanti al cancello di ingresso dell'abitazione del fratello sito in Numana
Viale Europa n. 10, e che nel fare manovra per uscire dallo spiazzo ed accedere alla pubblica via, alla guida della propria autovettura, urtava la Mercedes di proprietà di , parcheggiata Parte_1
davanti al cancello di ingresso dell'immobile di proprietà di quest'ultimo sito in Viale Europa n. 8, che usciva in retromarcia ed essendoci poco spazio urtava la parte alta finale del lato sinistro. Precisava
inoltre che la portiera era rimasta leggermente aperta (cfr. verbale udienza del 4.04.2022).
In sede di costituzione in appello la difesa del ha precisato che: “In merito alla dinamica del CP_1
sinistro, esaminata la relazione di TU del dott. depositata nel corso del giudizio di I grado, il dott. Persona_2
dichiara che la dinamica del sinistro si è svolta con le modalità d'urto tra i due autoveicoli come CP_1
rappresentate dal TU nella seconda prova di simulazione mediante giustapposizione dei mezzi con la porta
posteriore dx della sua auto VW UP descritta dal TU “molto aperta”, così come raffigurata nella foto di pag. 9
di seguito fotoriprodotta (…) Ci tiene tuttavia a chiarire che la verbalizzazione della dichiarazione resa dal
in sede di interpello all'udienza del 4.4.2022 laddove si legge “…la mia portiera è rimasta CP_1
leggermente aperta” è stata mal interpretata dal TU e dal Giudice stesso.
Infatti con tale dichiarazione il Dott. ha inteso riferirsi a ciò di cui era a conoscenza ovvero al CP_1
momento iniziale della manovra di retromarcia ricordando di averla effettuata per l'appunto lasciando
inavvertitamente la portiera posteriore della sua auto “leggermente aperta”. Ma evidentemente la portiera per
effetto del moto a ritroso dell'auto finiva per aprirsi con la modalità raffigurata nella foto suddetta finendo con
l'urtare la fiancata laterale sinistra dell'auto del Dott. Pt_1
-8) Il Dott. non è stato tuttavia in grado al momento di accertare in maniera precisa di quanti gradi si CP_1
fosse aperta la portiera avendo manovrato l'auto in retromarcia senza guardare indietro. Egli ricorda solo di aver
lasciato incautamente la portiera posteriore aperta dopo aver scaricato una cassetta dal sedile posteriore
dimenticandosi di richiuderla. E' allora evidente, perché plausibile secondo una ricostruzione logico cinematica
della dinamica del sinistro, che la portiera per effetto del moto a retromarcia dell'auto si fosse nel mentre aperta
tanto quanto basta per impattare l'auto del dott. nel punto preciso in cui è presente l'ammaccatura Pt_1
corrispondente a quello rappresentato dal TU nella foto suddetta. Si aggiunge inoltre che una volta sentito
l'urto il dott. è ripartito di qualche metro in avanti per evitare il prodursi di maggiori danni, sicchè la CP_1 pagina 14 di 19 portiera dopo ritornava da sola nella modalità originaria “leggermente aperta”. Pertanto il dott. nel CP_1
dichiarare in sede di interpello “…la mia portiera è rimasta leggermente aperta” si riferiva al momento inziale e
finale ovvero prima e dopo la manovra incriminata quando l'auto era in stato di quiete e ricordando di aver
scaricato la cassetta dall'auto lasciando la portiera leggermente aperta. Avendo manovrato l'auto in retromarcia
non è in grado di riferire con precisione di quanti gradi la portiera si fosse aperta da sola, ma è verosimile che
l'apertura corrispondesse alla modalità definita dal TU “molto aperta” come meglio rappresentata nella foto
sopra richiamata, tanto da urtare l'auto del Dott. nel punto indicato dalla foto corrispondente al danno Pt_1
effettivamente arrecato all'auto dell'appellante” (cfr. pagg. 2-3-4 comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 3.12.2024).
Orbene, la ricostruzione della modalità del sinistro, effettuata dal TU attraverso la seconda prova ovvero con portiera aperta (che ha confermato la compatibilità del danno provocato sull'autovettura attorea), la documentazione fotografica, e le dichiarazioni confessorie del consentono di CP_1
affermare che il Giudice di Pace abbia erroneamente aderito alle conclusioni del CTP della assicurazione convenuta nel ricostruire la dinamica del sinistro e abbia quindi erroneamente escluso la compatibilità del danno, con conseguente erroneo rigetto della domanda attorea, trascurando le ulteriore risultanze istruttorie acquisite.
Infatti, il Tribunale ritiene che dalle risultanze probatorie acquisite risulti dimostrata l'esclusiva e totale responsabilità di nella causazione del danno provocato alla autovettura di Controparte_1
proprietà dell'attore odierno appellante , assicurato con Parte_1 Controparte_2
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione - ha osservato, al riguardo, C. cost. 29
dicembre 1972, n. 205 - la disposizione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. viene intesa nel senso che la presunzione di eguale concorso opera solo se entrambi i veicoli coinvolti nella collisione abbiano riportato danni e non anche se uno di essi sia rimasto indenne".
Infatti nel sinistro per cui è causa ad aver riportato danni è stata esclusivamente l'autovettura del
(circostanza pacifica;
vedasi quanto dichiarato dalle parti nel modello di constatazione Pt_1
amichevole e quanto affermato sul punto dal TU).
Le risultanze della TU – tenuto conto anche delle risposte alle osservazioni dei CTP (vedasi pagg. 14
e ss della relazione in atti)- consentono di ritenere che sussista compatibilità fra i danni riscontrati sull'autovettura del e la dinamica del sinistro così come ricostruita ovvero ritenendo che il Pt_1
nell'effettuare la manovra in retromarcia abbia avuto la portiera aperta. CP_1
pagina 15 di 19 Il Giudice di Pace ha errato quindi nel rigettare la domanda avanzata dal in quanto – con Pt_1
riferimento ai rapporti con il CP_1
- Non ha considerato il valore della confessione giudiziale resa dal conducente CP_1
responsabile diretto, quale soggetto agente, nei confronti del danneggiante (vedasi dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale e in sede di sottoscrizione del modello di constatazione amichevole);
- Si è già detto sopra che la confessione resa dal conducente fa piena prova del fatto storico e cioè che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze dichiarate;
- ha inoltre disapplicato la disciplina speciale del CID (ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. n. 209 del
2005)) per il valore che esso aveva tra le parti sottoscriventi (conducente e suo antagonista ma nella veste di danneggiato) dovendosi escludere – sulla base della espletata TU- la prova di una incompatibilità assoluta fra la dinamica del sinistro così come ricostruita dall'ausiliario e dichiarata in sede di constatazione amichevole e in sede di interrogatorio formale (secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa solamente dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio;
cfr. fra le tante Cass. 2024 n. 2438; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 8451 del 27/03/2019, Rv. 653264 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21161 del
17/09/2013, Rv. 627956 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15881 del 25/06/2013, Rv. 626890 – 01. )
- e dunque non poteva rigettare la domanda del danneggiato nei confronti del danneggiante essendo certo l'an debeatur e dimostrato il quantum del danno subito dall'autovettura di proprietà del danneggiato.
Il Giudice di Pace ha altresì errato nel rigettare la domanda anche nei confronti della Compagnia di
Assicurazioni la quale (come emerge dalla comparsa di costituzione di I grado, pag. 3) si era limitata a contestare la "modalità del fatto” (escludendo la compatibilità dei danni riscontrati sull'autovettura di proprietà del secondo le valutazioni del proprio perito) e non il fatto storico in se' (cioè il Pt_1
fatto che il sinistro non si fosse verificato).
Era quindi onere della Compagnia di Assicurazioni fornire la prova della suddetta incompatibilità (tra le prove idonee a vincere la suddetta presunzione rientra ovviamente anche la incompatibilità pagina 16 di 19 materiale tra i danni riportati tra i due veicoli coinvolti nel sinistro"; così, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 aprile
2018, n. 13951, non massimata. Si rammenta che il modello CAI così come le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da parte del danneggiato sono oggetto di libera valutazione nei confronti dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 2733, terzo comma, cod. civ., e dell'art. 23 della legge 24 dicembre
1969, n. 990, nonché della sentenza 5 maggio 2006, n. 10311, delle Sezioni Unite di questa Corte (così,
in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 15881 del 2013, cit.); tali considerazioni, peraltro, si inseriscono nel solco del consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, ai sensi del quale, in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti della constatazione amichevole d'incidente, come già previsto dall'art. 5 della l. n. 39 del 1977 e ribadito dall'art. 143, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, determina una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistrosi sia verificato con le modalità ivi indicate, la quale può
ovviamente essere superata, salva la necessità che il giudice del merito ne spieghi le ragioni (Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 29146 del 06/12/2017, Rv. 647181 - 01).
Come già sopra riportato il Giudice di Pace ha aderito alle osservazioni tecniche del CTP della a tal punto da determinare la svalutazione di tutti i mezzi di prova Parte_4
ritualmente raccolti e vincolanti per la costruzione del convincimento logico del giudice e della sua motivazione conforme al diritto.
Infatti il Giudice di Pace non ha tenuto conto delle puntuali risposte del TU alle osservazioni tecniche del CTP che – lette e considerate alla luce delle altre risultanze istruttorie e dei principi sopra esposti- portavano a concludere per la sussistenza della compatibilità fra i danni riscontrati e la dinamica del sinistro ricostruita dallo stesso TU (cfr. le risposte contenute alle pag. 14 e ss della relazione il TU sopra riportate;
non senza precisare che non è emerso gali atti nessun elemento che possa far ritenere l'esistenza di un accordo fraudolento delle parti in danno dell'assicurazione; cfr.
anche le specifiche deduzioni sul punto della difesa del . CP_1
Pertanto, per le motivazioni sopra esposte, in accoglimento del primo motivo di appello, la domanda attorea di risarcimento del danno andava e va accolta, con conseguente riforma della sentenza appellata.
Di conseguenza e vanno condannati, in solido tra loro, al Parte_1 Controparte_2
risarcimento del danno, quantificato in € 1.896,00 ( di cui € 1.750,00 per rifusione costo riparazione autoveicolo e € 146,00 per il noleggio della vettura sostitutiva) (cfr. fattura n. 39/19 del 6.09.2019
pagina 17 di 19 carrozzeria EL AN di € 1.750,00; ricevute RO per il noleggio dell'autovettura;
distinta bonifico del 30.03.2020: doc.ti nn. 12-13-14 all.ti atto di citazione in primo grado).
Su tale importo sono dovuti gli interessi dalla data della presente sentenza al saldo in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso da ultimo Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
La determinazione del quantum è infatti circostanza pacifica e non contestata dalle parti;
in sede di comparsa di costituzione e risposta in primo grado la società aveva dichiarato Controparte_2
che: “In relazione all'importo delle riparazioni dell'auto Mercedes e a quello inerente le spese di noleggio, lo
stesso è pressoché coincidente con le valutazioni del perito fiduciario incaricato per ci sul punto, ferma la
contestazione sull'an, nulla quaestio” (cfr. pagg.
4-5 comparsa di costituzione cit.).
Si prende atto poi della rinuncia dell'attore -odierno appellante- alla domanda proposta in primo grado volta a ottenere il risarcimento del danno morale e per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
(cfr. pag. 23 atto di citazione in appello).
Le spese legali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza delle odierne parti appellate e vengono liquidate in favore dell'odierno appellante applicando i parametri di cui al Parte_1
D.M.55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022 come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, con scaglione di riferimento compreso tra euro 1.101,00 e 5.200,00, valori medi.
Le spese di TU sono poste a carico esclusivo e definitivo delle odierne parti appellate con conseguente diritto dell'appellante di ripetere dalle predette parti le somme eventualmente già
anticipate a tale titolo nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Sezione II Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. N.
1151/2024, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa,
ACCOGLIE
per le causali di cui in motivazione l'appello proposto da avverso la sentenza emessa Parte_1
dal Giudice di Pace di Ancona impugnata;
per l'effetto,
in totale riforma della sentenza impugnata,
ACCERTA
E dichiara la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro per cui è Controparte_1
causa e conseguentemente pagina 18 di 19 NN
e , in solido tra loro, a pagare a – a Controparte_8 Controparte_1 Parte_1
titolo di risarcimento del danno per i titoli e per le causali di cui in motivazione- la somma di €
1.896,00 (già all'attualità), oltre ad interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
NN
e , in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_8 Controparte_1
delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in complessivi E. 3.817,00 (di Parte_1
cui € 1.265,00 per il primo grado di giudizio) a titolo di compenso professionale, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre a esborsi di € 174,00 a titolo di C.U. e marca per il giudizio di secondo grado, e € 125,00 a titolo di C.U. e marca per il giudizio di primo grado, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovuti, come per legge;
PONE
le spese di TU a carico esclusivo e definitivo – in solido fra loro- di e Controparte_8
con conseguente diritto di di ripetere dalle predette parti le Controparte_1 Parte_1
somme eventualmente già anticipate a tale titolo nel corso del giudizio.
Ancona, 22/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Pompetti
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado, iscritta al N° 1151 del Ruolo Generale dell'anno 2024, trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c. alla udienza del 30/10/2025, e promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Ancona, Via Rodi n. 5/B, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Salvatore Menditto, elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in Ancona, Corso Stamira n. 10, giusta procura ad litem
da ritenersi stesa in calce all'atto di citazione in appello ex art. 83, co. 3, c.p.c. depositato telematicamente in data 04.03.2024;
-appellante-
CONTRO
(C.F. , nato in [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2
in Numana (AN), Via Delle Querce n. 8, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Naspi ed elettivamente domiciliato in Ancona, via Ruggeri n. 3/I presso lo studio del suo difensore, giusto mandato su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 3.12.2024;
pagina 1 di 19 -appellato-
CONTRO
(C.F. , in persona del procuratore della Controparte_2 P.IVA_1
Co società Dr. rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Pauri ed elettivamente domiciliata CP_4
presso lo studio del suo difensore in Ancona Corso Mazzini n. 148, giusta separata procura alle liti prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
30.08.2024;
-appellata-
OGGETTO: “appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ancona, dott.ssa Lorena Volpone, n. 317/2023
pubblicata in data 18/08/2023: domanda di risarcimento danni”
CONCLUSIONI
All'udienza del 30/10/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25/08/2021 il Dott. onveniva in giudizio avanti Parte_1
al Giudice di Pace di Ancona il Dott. e la per Controparte_1 Controparte_5
chiedere l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito,
contrariis reiectis: in via principale: - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Dott.
[...]
nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare la Compagnia convenuta e/o CP_1
entrambi i convenuti, come per legge ovvero anche in solido tra di loro, al risarcimento di tutti i danni
conseguenti e connessi in favore del Dott. nei termini e per le causali indicate nell'atto di Parte_1
citazione, e, cioè, € 1.750,00 per rifusione costo riparazione automezzo, € 146,00 per noleggio vettura sostitutiva,
€ 2.000,00 per danni morali, € 632,00 per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 1 e/o co. 3, ovvero nell'importo
diverso, maggiore e/o minore, ritenuto di equità e di giustizia, oltre comunque agli interessi nella misura di legge
ed alla rivalutazione monetaria, purché contenuto entro i limiti di competenza dell'Ill.mo Giudice adito” (cfr.
conclusioni formulate a pag. 10 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e confermate nella memoria conclusionale autorizzata depositata all'udienza del 16.12.2022).
La difesa dell'attore – in sintesi e per quanto ivi di interesse – esponeva che:
pagina 2 di 19 - in data 27 luglio 2019 il veicolo Mercedes targato FR857GK, di proprietà del Dott. Parte_1
assicurato RCA con polizza n. 100600540223, rimaneva coinvolto in un Controparte_2
incidente stradale;
- in particolare, il predetto autoveicolo, parcheggiato in prossimità del Villaggio Residenziale
Taunus in località Marcelli di Numana (AN), dove l'attore aveva una casa di proprietà, veniva urtato dall'automezzo EN UP di proprietà del Dott. targato FA454FE Controparte_1
ed assicurato con Controparte_6
- Attesa la responsabilità del dott. nella causazione del sinistro, il dott. CP_1 Parte_1
veniva avvisato dell'evento appena occorso e redigeva insieme a modello CAI Controparte_1
sottoscritto dalle parti che consegnava alla propria tramite la Controparte_7
società di brokeraggio LB Associati s.a.s. di Via Montebello n. 37 di Ancona.
- L'attore portava la propria autovettura presso la RO EL AN & C. s.n.c. di
PA (AN), per la stima dei danni, che ammontavano a complessivi € 1.750,00 (IVA inclusa).
- A tale importo si aggiungeva quello del nolo di un'autovettura sostitutiva per € 146,00.
- Con lettera raccomandata a.r. del 23.09.2019, la di Ancona) Controparte_8
comunicava al proprio assicurato che non poteva dare corso ad alcuna “offerta di risarcimento in
quanto: dalle perizie tecniche esperite su entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro è risultata la non
compatibilità dei danni”.
- Il Dott. provava a contattare telefonicamente la Compagnia per avere dei chiarimenti e Pt_1
poi procedeva – tramite il proprio difensore - ad inviare al Centro Liquidazione Sinistri Italiana -
Reale Mutua di Ancona rituale intervento e richiesta di pagamento dei danni patiti, con mail del
20.02.2020.
- Tale richiesta veniva riscontrata dal CLD di Antifrode Aree Speciali della Controparte_2
con raccomandata a.r. del 20.02.2020, con la quale veniva confermato il contenuto della precedente comunicazione.
- l'Ufficio Antifrode di Milano, indicato come unico competente alla trattazione della pratica,
confermava la indisponibilità a riconoscere il risarcimento dei danni reclamato, “tenuto conto della
mancata compatibilità dei danni riscontrati sui veicoli coinvolti a seguito delle perizie effettuate”.
- Visto il tempo trascorso, il Dott. era costretto ad anticipare i costi delle riparazioni Pt_1
effettuate sul proprio automezzo e del nolo della vettura sostitutiva, come da preventivo concordato e da corrispondente fattura n. 39 del 06/09/2019 relativa all'intervento, per € 1.750,00, e pagina 3 di 19 ricevuta fiscale n. 121 (e 124) del 06/09/2019, relativa al noleggio della vettura sostitutiva, per €
146,00, la prima pagata a mezzo bonifico bancario del 30.03.2020 e la seconda al ritiro del mezzo
(cfr. doc.ti nn. 12-13-14 prodotti).
- Il procedimento di negoziazione assistita obbligatoria ai sensi degli artt. 2 e 3 D.L. n. 132/2014
avviato dall'attore aveva esito negativo in quanto la comunicava che Controparte_9
la stessa non era tenuta “a formulare alcuna offerta di risarcimento”, posto che “all'evento è applicabile la
Procedura di Risarcimento Diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private e
dal DPR n. 254 del 18 luglio 2006”, e che quindi ogni richiesta andava rivolta solo “all'impresa di
assicurazione che ha stipulato il contratto di assicurazione della Responsabilità Civile Auto relativo al veicolo
utilizzato”, ovvero a quella del Dott. la quale però non forniva alcun riscontro. Pt_1
- Con pec veniva richiesta la documentazione istruttoria, ai sensi dell'art. 146 del C.A. e del D.M. n.
191/2008; tale richiesta veniva riscontrata con nota dell'Ufficio Anti Frode del 16.09.2020, con la quale si comunicava “che non potremmo mettere a disposizione la documentazione da Voi richiesta in
quanto la stessa risulta oggetto di indagine (art. 146 II comma)”, e comunque veniva confermata la
“contestazione del sinistro”.
- Sussistevano tutti gli elementi prescritti dagli artt. 2043 e 2054 c.c. al fine di configurare la responsabilità esclusiva del dott. nella causazione del sinistro, con conseguente Controparte_1
condanna al risarcimento del danno sofferto dal dott. pari alla spesa di € 1.750,00 Parte_1
per le riparazioni di carrozzeria e di € 146,00 per il nolo della vettura sostitutiva, oltre agli interessi legali a far data dal giorno del sinistro.
- Tenuto conto inoltre della condotta tenuta dalla oltre al risarcimento del Controparte_2
danno relativo al costo delle riparazioni, si chiedeva anche il risarcimento del danno morale ai sensi del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., a fronte della lesività del decoro e dell'onore del dott. causato dalla insinuazione operata dalla Compagnia che questi avesse Parte_1
inscenato un finto sinistro con intento fraudolento;
tale condotta integrava gli estremi del reato di ingiuria ex art. 594 c.p., se non quelli di diffamazione ex art. 595 c.p., tenuto conto del fatto che l'asserita frode era stata comunicata a più soggetti. Tale danno morale, da determinarsi secondo equità ex art. 1226 c.c. e 2056 c.c., veniva indicato nella misura di € 2.000,00.
- Vista la condotta della Compagnia convenuta, veniva richiesta l'espressa condanna ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. per un importo pari a un terzo del complessivo danno a cose reclamato, pari pagina 4 di 19 a € 632,00, ferma restando la prevalente valutazione equitativa del Giudice adito (cfr. atto di citazione in atti).
Direttamente all'udienza del 12.11.2021 si costituiva mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5
chiedendo il rigetto della domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e di compenso professionale (cfr. conclusioni formulate a pag. 6 comparsa di costituzione e risposta).
La difesa della convenuta, in sintesi, e per quanto qui di interesse, contestava che i danni lamentati dall'attore potessero essere causalmente correlati al sinistro descritto in citazione e denunciato nel modello di constatazione amichevole di incidente, sulla base delle valutazioni effettuate dal perito fiduciario incaricato dalla Compagnia, dr. il quale aveva escluso la compatibilità dei Persona_1
danni riportati dall'auto dell'attore con le modalità del sinistro rappresentate, tenuto conto dell'altezza e dell'entità delle deformazioni. Ferma la contestazione sull'an, non veniva contestato il
quantum in quanto l'importo per le riparazioni dell'autovettura Mercedes e quello inerente le spese di noleggio coincidevano con le valutazioni del perito fiduciario incaricato (cfr. comparsa di costituzione e risposta in atti).
Alla prima udienza del 12.11.2021 il Giudice di Pace, vista la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del convenuto e rinviava all'udienza del 24.01.2022 ex art. 320 c.p.c. Controparte_1
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale del convenuto contumace dott.
[...]
(avvenuto all'udienza del 4.04.2022), l'ordine di deposito ex art. 210 c.p.c. richiesto CP_1
dall'attore della perizia del dott. (avvenuta all'udienza del 4.04.2022), l'escussione del Persona_1
testimone di parte convenuta (all'udienza del 23.05.2022). Persona_1
All'esito dell'espletamento delle prove orali, veniva ammessa all'udienza del 23.05.2022 la TU
tecnica, con nomina del p.o il quale, prestato il giuramento di rito all'udienza del Persona_2
4.07.2022, veniva chiamato a rispondere al seguente quesito: “Ricostruisca il sinistro per cui è causa,
previa giusta sovrapposizione dei veicoli coinvolti, previa disponibilità degli stessi sul teatro del sinistro al fine di
verificare la compatibilità dei danni” (cfr. verbale udienza 4.07.2022 in atti).
L'elaborato peritale definitivo (comprensivo delle risposte alle osservazioni tecniche dei CTP) veniva depositato in data 6.10.2022.
La causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 16.12.2022, previo deposito di memorie conclusionali autorizzate alle quali i difensori delle parti si riportavano ai fini della discussione. pagina 5 di 19 Con provvedimento del 24.03.2023, il Giudice di Pace rimetteva la causa in istruttoria per il tentativo di conciliazione, fissando allo scopo l'udienza del 7.04.2023.
All'udienza del 7.04.2023 i difensori delle parti davano atto dell'impossibilità di conciliare e precisavano le conclusioni e si riportavano alle memorie conclusive già depositate;
il Giudice di Pace
tratteneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 317/2023 pubblicata in data 18/08/2023, il Giudice di Pace di Ancona rigettava la domanda attorea e condannava l'attore al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite quantificate in 1.265,00 euro a titolo di compenso, oltre 15% spese CP_2
generali, iva e cpa, con spese di TU poste definitivamente a carico dell'attore (cfr. sentenza in atti).
Nella parte motiva della sentenza, il Giudice di prime cure esponeva testualmente:
- “Narrava l'attore che in data 27.07.19 la propria auto Mercedes si trovava in sosta in Numana al Viale
Europa , quando veniva urtata durante una manovra di retromarcia dell'auto EN di proprietà e
condotta dal Controparte_1
- Rilevato che vi era contestazione sulla compatibilità dei danni veniva nominato in qualità di TU il
Perito Industriale Dott. al quale veniva posto il seguente quesito: “Ricostruisca il sinistro Persona_2
per cui è causa, previa giusta sovrapposizione dei veicoli coinvolti, previa disponibilità degli stessi sul
teatro del sinistro al fine di verificare la compatibilità dei danni”.
- Il TU così rispondeva: “ in sede di operazioni peritali il collegio peritale ha eseguito una prova di
giustapposizione con veicoli similari. Per mero scrupolo sono state eseguite due prove di
giustapposizione ( poichè dal modello di constatazione amichevole del sinistro sottoscritto da entrambi i
protagonisti del sinistro non veniva riportato se la portiera lato destro della EN UP era aperta o
chiusa) . La prima prova ( per importanza) è stata eseguita considerando la dichiarazione resa dal
conducente del veicolo EN UP, La suddetta prova di accostamento con la Controparte_1
portiera posteriore di destra della EN UP “ leggermente aperta” ha messo in evidenza una
incompatibilità del danno rilevato sulla Mercedes GLC dell'attore: la seconda prova eseguita con la porta
posteriore di destra della EN UP, a parere dello scrivente TU, risulta compatibile con il danno
subito dal veicolo attoreo ma non con le dichiarazioni rese dal conducente della EN UP,
” Controparte_1
- Questo giudice, invece, aderisce alle osservazioni del CTP, della convenuta compagnia, , CP_10
infatti la portiera quasi completamente aperta, non poteva aver provocato la deformazione nella fiancata
del veicolo dell'attore e, non poteva lasciare una traccia costante nella sua penetrazione perché la pagina 6 di 19 resistenza e/o chiusura di una porta aperta è assolutamente minima rispetto alla resistenza della lamiera
compressa.
- Il CTP, , pertanto concludeva che il danno presente sulla Mercedes di parte attorea non è CP_10
assolutamente compatibile né con la dinamica denunciata, né con i particolari che sarebbero entrati in
collisione tra loro.
- Infatti, dalla foto allegata alle osservazioni del CTP della compagnia convenuta si evince che la fiancata
della Mercedes ha subito un urto ma non una strisciata lasciata dalla portiera aperta.
- Alla luce di quanto sopra non resta che rigettare la domanda attorea.
- Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo scaglione medio D.M.n.147/22 (valore
€ 4528,00)” (cfr. motivazione pagg. 2-3-4 sentenza del Giudice di Pace in atti).
Con atto di citazione ritualmente notificato, il dott. proponeva appello avverso la Parte_1
citata sentenza, per sentire accogliere le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'Ill.mo intestato
Tribunale, adito quale Giudice di Appello, in accoglimento dei motivi dedotti, annullare e comunque riformare la
sentenza n. 317/2023 emessa dal Giudice di Pace di Ancona, Dott.ssa Lorena Volpone, in esito al giudizio R.G.
n. 2746/2021, pubblicata in data 18/08/2023, comunicata in data 07/09/2023 e non notificata, nel senso di: IN
VIA PRINCIPALE/PRIMARIA:
– accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Dott. nella causazione del sinistro per Controparte_1
cui è causa, e, per l'effetto, condannare la Compagnia convenuta e/o entrambi i convenuti, come per legge ovvero
anche in solido tra di loro, al risarcimento di tutti i danni conseguenti e connessi in favore del Dott.
[...]
nei termini e per le causali indicate in atti, ammontanti ad € 1.896,00 (1.750,00 per rifusione costo Pt_1
riparazione automezzo ed € 146,00 per noleggio vettura sostitutiva), ovvero nell'importo diverso, maggiore e/o
minore, ritenuto di equità e di giustizia, oltre comunque agli interessi dovuti ed alla rivalutazione monetaria;
IN VIA SUBORDINATA:
– accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Dott. nella causazione del sinistro per Controparte_1
cui è causa, e, laddove fosse esclusa la responsabilità della condannare solo il Controparte_8
predetto al risarcimento di tutti i danni conseguenti e connessi in favore del Dott. nei termini e Parte_1
per le causali indicati in atti, ammontanti ad € 1.896,00 (1.750,00 per rifusione costo riparazione automezzo ed €
146,00 per noleggio vettura sostitutiva), ovvero nell'importo diverso, maggiore e/o minore, ritenuto di equità e
di giustizia, oltre comunque agli interessi dovuti ed alla rivalutazione monetaria;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
pagina 7 di 19 – nella sola denegata ipotesi di rigetto dei superiori motivi di appello, e quindi di conferma “nel merito” della
sentenza gravata, disporre la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, ovvero delle spese legali
liquidate a favore della convenuta e del compenso liquidato in favore del TU Dott. Controparte_8
con ogni ulteriore connessa e/o correlata statuizione. Persona_2
Con vittoria di spese e compensi di lite del giudizio di primo grado e comunque di quello di appello, da distrarsi
in favore del procuratore costituito, che si dichiara sin d'ora antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93
c.p.c.” (conclusioni rassegnate a pag. 24-25 dell'atto di citazione in appello).
In sintesi e per quanto di interesse la difesa dell'appellante ha fondato il proprio appello sui seguenti motivi: “1) In via primaria/principale: sulla effettiva “dinamica” del sinistro e sulle connesse responsabilità”
(pagg. 10-17 atto di citazione in appello).
Secondo la difesa di parte appellante, la decisione impugnata è affetta da violazione del principio dell'onere della prova, da erronea e/o travisata e/o mancata valutazione dei fatti e delle emergenze processuali, nonché assistita da motivazione lacunosa, erronea e contraddittoria, specie con riguardo alla valutazione degli elementi emersi nel corso del giudizio.
Infatti, il Giudice di prime cure ha erroneamente rigettato la domanda attorea in quanto ha disatteso le risultanze della TU, dando prevalenza alle osservazioni del CTP della compagnia convenuta
[...]
omettendo di considerare anche gli ulteriori elementi di prova acquisiti nel corso del CP_2
giudizio, quali la “confessione” del responsabile del sinistro.
2) “In via subordinata: sulla mancata condanna al risarcimento del danno in capo al (solo) convenuto
(cfr. pagg. 17- 21 atto di citazione in appello). CP_1
Secondo la difesa di parte appellante, il Giudice di prime cure ha omesso di vagliare la domanda come posta dall'attore, la quale involgeva anche la responsabilità diretta del convenuto a CP_1
prescindere da quella in capo alla Compagnia assicurativa per effetto della procedura di indennizzo diretto.
La decisione impugnata risulta resa in violazione dei principi di cui agli artt. 112 c.p.c. e 115 c.p.c. e risulta iniqua ed ingiusta, alla luce delle emergenze probatorie e delle circostanze concrete emerse nel corso del giudizio.
3) “in via ulteriormente subordinata: sulla condanna al pagamento delle spese legali ed a quelle di c.t.u.” (cfr.
pagg. 21-23 atto di citazione in appello).
La difesa di parte appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata anche in ordine alla statuizione di condanna delle spese di lite (e di quelle della TU), anche a prescindere dall'eventuale pagina 8 di 19 rigetto degli altri motivi di appello sopra esposti, ovvero anche nella – denegata – ipotesi di conferma nel secondo grado di giudizio dell'accertamento operato dal Giudice di Pace, in considerazione della totale assenza di colpa e della assoluta buona fede dell'attore , il quale non era Parte_1
presente all'evento e, ritenendo veritiere le dichiarazioni rese da - il quale aveva riferito CP_1
all'attore di aver provocato il danno - aveva redatto e sottoscritto assieme a questi il modulo CAI.
L'appellante non ha riproposto le ulteriori domande risarcitorie avanzate con l'originario atto di citazione e non vagliate dal Giudice di prime cure, rinunciando espressamente alle domande di risarcimento del danno morale ai sensi del combinato disposto degli artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen.
e con specifico riferimento agli artt. 7 e 10 cod. civ. e a quello per responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c. (rinuncia espressa a pag. 23 dell'atto di citazione in appello in atti).
L'appellante ha chiesto infine la rifusione degli importi corrisposti nelle more della decisione, ovvero le spese legali e l'importo della TU.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 30.08.2024 si è costituita in giudizio la società rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “Piaccia Controparte_2
all'Ecc.mo Tribunale di Ancona respingere l'impugnazione proposta e per l'effetto confermare la sentenza di
primo grado. Con vittoria di spese e di compenso professionale” (conclusioni rassegnate a pag. 15 della comparsa cit.).
Alla prima udienza del 26.09.2024 i difensori delle parti e hanno Parte_1 Controparte_2
chiesto un breve rinvio al fine di trovare una soluzione transattiva e il Giudice ha rinviato all'udienza del 05.12.2024; nessuno è comparso per la parte non costituito. Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 3.12.2024 si è costituito in giudizio il dott. , formulando le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'ill.mo Controparte_1
Tribunale adito prendere atto della dinamica del sinistro come chiarita in premessa dal dott. Controparte_1
e per l'effetto pronunziare sulle rispettive domande formulate dalle controparti secondo giustizia, manlevando in
ipotesi di sua condanna al risarcimento danni e in generale in qualunque eventuale ipotesi di sua soccombenza
totale o parziale, ad essere tenuto indenne dalla compagnia assicurativa appellata da qualunque effetto
pregiudizievole possa derivare al dott. dalla sentenza di appello. Con vittoria di spese di lite da CP_1
distrarsi a favore dell'avv. Fabrizio Naspi quale procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 cpc”
(conclusioni rassegnate a pag. 5 comparsa di costituzione in appello).
La difesa dell'appellato , rimasto contumace nel giudizio di primo grado: Controparte_1
pagina 9 di 19 - ha fornito la ricostruzione della dinamica del sinistro, dichiarando che essa si è svolta come riscontrata dal TU nel corso del giudizio di primo grado, nella seconda prova di simulazione mediante giustapposizione dei mezzi con la porta posteriore destra della sua auto EN UP
descritta dal TU “molto aperta”;
- ha dichiarato che la verbalizzazione della dichiarazione resa dal in sede di interpello CP_1
all'udienza del 4.4.2022 (“…la mia portiera è rimasta leggermente aperta”) è stata mal interpretata dal
TU e dal Giudice;
con tale dichiarazione il Dott. ha inteso riferirsi a ciò di cui era a CP_1
conoscenza, ovvero al momento iniziale della manovra di retromarcia ricordando di averla effettuata per l'appunto lasciando inavvertitamente la portiera posteriore della sua auto “leggermente aperta”
(cfr. comparsa di costituzione ). Controparte_1
All'udienza del 5.12.2024 il difensore di ha contestato la comparsa di Controparte_8
ed ha eccepito l'inammissibilità della domanda di manleva formulata per la prima volta in CP_1
appello; i procuratori hanno chiesto un ulteriore rinvio alla luce della costituzione del al CP_1
fine di cercare una soluzione transattiva;
Il Giudice, dato atto, ha rinviato alla udienza del 13/02/2025.
Alla udienza del 13/02/2025 i procuratori, stante l'esito negativo delle trattative, hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e il Giudice ha fissato l'udienza ex art. 189 c.p.c. per il
30/10/2025, con concessione dei termini a ritroso dalla data dell'udienza.
All'udienza del 30/10/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Svolte tali doverose premesse in relazione allo svolgimento del processo, e passando all'esame del merito, il Tribunale ritiene che l'appello proposto da sia fondato e come tale vada accolto Pt_1
con conseguente integrale riforma della sentenza impugnata.
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad esporre.
Il giudizio di primo grado aveva ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni cagionati alla autovettura di proprietà dell'attore a causa del sinistro avvenuto a Numana in Viale Parte_1
Europa in data 27.07.2019.
La domanda attorea presupponeva l'accertamento della dinamica del sinistro ai fini della individuazione del responsabile e quindi della individuazione di chi fosse tenuto al risarcimento del danno alla luce delle contestazioni mosse dalla convenuta società Controparte_2
In merito alla ricostruzione della dinamica del sinistro, alla luce della istruttoria svolta nel corso del giudizio di primo grado, si osserva che: pagina 10 di 19 - Il TU nominato P.I. , al quale era stato conferito l'incarico di ricostruire il sinistro per Persona_2
cui è causa, al fine di verificare la compatibilità dei danni, ha descritto lo stato dei luoghi,
osservando che: “L'incidente avvenne all'ingresso del civico n. 8 di viale Europa, in località Marcelli,
Comune di Numana. (…) Trattasi di strada a doppio senso di circolazione in pendenza che conduce a due
civici: il civico n. 8 abitazione del dott. e civico (s.n.) abitazione dott. Le Parte_1 Persona_3
pendenze rilevate sugli ingressi a detti civici si differenziano tra loro;
la pendenza media all'ingresso del
civico n. 8 è pari al 9-10%, mentre la pendenza all'ingresso dell'altro civico (s.n.) è pari a circa il 7-8%. Al
momento del sinistro il veicolo Mercedes GLC 250 era regolarmente parcheggiato davanti al cancello della
propria abitazione, mentre l'altro veicolo EN UP effettuava manovra di retromarcia, dall'altro
ingresso, convergendo alla sua destra verso il veicolo Mercedes sino ad urtarlo nella parte posteriore di destra.
Ambedue i veicoli si trovavano, al momento del sinistro, con la parte frontale rivolta verso i relativi cancelli
di ingresso (cfr. pag. 5 ctu).
- “Durante le operazioni peritali si è cercato di riposizionare i veicoli sulla strada sulla base delle indicazioni
fornite dall'attore EN lo stesso stato avvertito successivamente all'evento, non si è in Parte_1
grado di conoscere con esattezza la posizione del veicolo EN Up al momento della ripartenza in fase
di retromarcia. Dalla testimonianza rese dal proprietario della EN Up, risulta Controparte_1
che l'auto Volk UP era parcheggiata davanti al cancello dell'abitazione del fratello Per la prova di Per_3
giustapposizione è stato utilizzato il veicolo Mercedes GLC 300 targato GF948SN di proprietà dell'attore con
caratteristiche identiche a quella posseduta dallo stesso attore all'epoca del sinistro, Mercedes GLC 250
targato FR857GK e altro veicolo EN, UP con stesse caratteristiche di quello coinvolto nel sinistro
(poiché il veicolo Volk Up coinvolto nel sinistro non è più nella disponibilità del proprietario)” (cfr. pag. 7-8
ctu).
- “In sede di operazioni peritali si è inteso posizionare i veicoli come da indicazioni sopra. Si è poi eseguita
manovra di retromarcia sino ad “accostare” i veicoli nelle possibili modalità di collisione, tenuto conto di una
apertura minima (cfr. dichiarazione udienza del 04.04.2022 di … preciso che la mia Controparte_1
portiera era rimasta leggermente aperta…) e massima della porta posteriore di destra”.
- Il TU ha provveduto a rispondere al quesito tenendo in considerazione “una modalità di collisione,
con porta posteriore destra della Volk up “leggermente aperta”. (…)“A parere dello scrivente TU per porta
leggermente aperta si intende una porta che lascia intravedere, appena, ciò che c'è all'esterno. EN la
EN UP dotata di TRE posizioni intermedie FISSE di apertura della portiera posteriore, si ritiene che
la PRIMA posizione possa essere riferita al termine utilizzato dal proprietario del veicolo. Sulla base della pagina 11 di 19 prova di giustapposizione eseguita in queste modalità si evidenzia che non esiste compatibilità con le
deformazioni rilevate sulla parte posteriore della Mercedes GLC. Se i due mezzi fossero venuti a contatto con
queste modalità, la porta posteriore della EN UP si sarebbe, con ogni probabilità, richiusa causando
lievi danni alla Mercedes GLC ed il contatto avrebbe interessato (con ogni probabilità) anche le parti
posteriori dei due veicoli.
- “Risposta 2. Modalità di collisione con porta posteriore destra della Volk UP “aperta”. Durante le operazioni
peritali è stata eseguita anche prova di giustapposizione con la portiera posteriore della EN UP
aperta, ovvero al terzo scatto di apertura. In queste condizioni è stata riscontrata una certa compatibilità del
danno. Di seguito se ne spiegano i motivi. A. Il danno presente sul parafango posteriore della Mercedes ha
andamento antero posteriore, dal basso verso l'alto, compatibilmente con le diverse pendenze esistenti sul
luogo del sinistro (pendenza della strada più rilevante ove era parcheggiata la Mercedes). B. La deformazione
presente sul parafango posteriore della Mercedes è compatibile con il profilo della porta posteriore della
EN UP (cfr. pagg. 11-12 della TU depositata). Sulla base della prova di giustapposizione eseguita
in queste modalità di collisione si evidenzia compatibilità con le deformazioni rilevate sulla parte posteriore
della Mercedes GLC. Da quanto in atti si esclude, però, che la posizione della portiera fosse quasi
completamente aperta (cfr. pag. 13 TU).
Inoltre il TU ha adeguatamente smentito con risposte puntuali e convincenti le osservazioni mosse dal CTP di parte convenuta, dott. affermando che è “corretta la descrizione del CTP circa Persona_1
l'estensione della deformazione sul parafango posteriore della stessa Mercedes (larghezza e altezza), un po' meno
circa la profondità della deformazione che risulta minore di 8-10 centimetri. Va rimarcato che la deformazione
evidenzia una traccia da urto diretto (posta al centro della deformazione) e un successivo piegamento del
lamierato (danno di consenso). La traccia da urto diretto non lascia segni nella cuspide (angolo) per cui la
deformazione è compatibile con un profilo curvilineo e non “appuntito”. Per questo motivo si ritiene che la
deformazione., per queste modalità di collisione (non supportate dalle dichiarazioni rese dal conducente della
stessa ), sia compatibile con il profilo della porta posteriore della ” (cfr. pagg. 14-15 TU). Pt_2 Pt_2
Il TU ha quindi evidenziato, in risposta alle osservazioni del CTP di parte convenuta, che la deformazione sul parafango posteriore della è compatibile con il profilo Parte_3
curvilineo e non appuntito della porta posteriore della EN UP.
Anche dalle fotografie allegate alla TU è evidente la compatibilità della deformazione presente sul parafango posteriore della Mercedes attorea con il profilo della porta posteriore della EN UP
(cfr. documentazione fotografica pagg. 11 e 12 TU) pagina 12 di 19 Il TU ha inoltre spiegato, in risposta alle osservazioni del CTP di parte convenuta che chiedeva di spiegare il motivo per cui il bordo della porta della aveva provocato danni senza Pt_2
provocarsene alcuno, che il danno è stato prodotto da una parte scatolata molto resistente (profilo della porta posteriore della EN UP) contro una porzione di lamierato (parafango posteriore della Mercedes) che non presenta particolare resistenza per l'assenza di elementi scatolati interni (cfr.
pag. 17 TU, di cui si dirà infra).
Nelle conclusioni riassuntive, a pag. 19 della perizia, rese successivamente alle osservazioni delle parti, il TU ha confermato che “la seconda prova eseguita con la porta posteriore di destra della EN
UP, a parere dello scrivente TU, risulta compatibile con il danno subito dal veicolo attoreo ma non con le
dichiarazioni rese dal conducente della EN UP, (cfr. perizia depositata il Controparte_1
6.10.2022 nel fascicolo di primo grado).
In effetti, nel modello di constatazione amichevole del sinistro sottoscritto sia da Controparte_1
sia da , questi hanno riportato soltanto i danni visibili al veicolo B: “danni alla fiancata Parte_1
posteriore sx” dando atto espressamente che l'urto è avvenuto quanto l'auto del era in sosta Pt_1
da parte dell'autovettura del in movimento che andava ad impattare la fiancata sinistra CP_1
dell'auto del cfr. modello CAI in atti). Pt_1
La circostanza che non sia stato riportato che l'urto era avvenuto (e i danni provocati dal) con la portiera lato destro della EN UP aperta non assume significativo rilievo, posto che il conducente dell'autovettura aveva assunto pacificamente la Controparte_11
responsabilità dell'evento occorso (cfr. doc. n. 4 all.to atto di citazione in appello).
Inoltre il specificherà la circostanza sia al perito della Compagnia di Assicurazioni sia in CP_1
sede di interrogatorio formale.
Infatti, nella relazione aggiuntiva alla perizia redatta da , depositata dalla assicurazione Persona_1
convenuta all'udienza del 4.04.2022, a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. su richiesta della parte attrice, vi è scritto che: “La vettura assicurata, al momento del sopralluogo non riparata, presentava
danni da compressione al parafango posteriore sinistro e fanale posteriore. Contattata la controparte, la stessa ci
riferiva che il veicolo è stato venduto e di non aver subito alcun danno, inoltre specificava che durante manovra
di retromarcia, con la porta posteriore destra leggermente aperta, urtava il parafango posteriore del veicolo
assicurato. Ad avviso dello scrivente presa visione dei danni presenti sul veicolo assicurato, si conferma che i
danni non sono compatibili né per l'altezza né per entità delle deformazioni, in quanto sull'autovettura
EN UP non è presente nessun particolare che possa aver provocato la deformazione del parafango pagina 13 di 19 posteriore della vettura Mercedes” (cfr. Relazione aggiuntiva alla perizia datata 20.09.2019 depositata all'udienza del 04/04/2022. Cfr. allegati al verbale udienza nel fascicolo cartaceo).
Il , convenuto contumace, interrogato all'udienza del 4.04.2022 sui capitoli di prova Controparte_1
della memoria ex art. 320 c.p.c. attorea, ha confermato che il giorno 27.07.2019 parcheggiava il proprio autoveicolo EN UP davanti al cancello di ingresso dell'abitazione del fratello sito in Numana
Viale Europa n. 10, e che nel fare manovra per uscire dallo spiazzo ed accedere alla pubblica via, alla guida della propria autovettura, urtava la Mercedes di proprietà di , parcheggiata Parte_1
davanti al cancello di ingresso dell'immobile di proprietà di quest'ultimo sito in Viale Europa n. 8, che usciva in retromarcia ed essendoci poco spazio urtava la parte alta finale del lato sinistro. Precisava
inoltre che la portiera era rimasta leggermente aperta (cfr. verbale udienza del 4.04.2022).
In sede di costituzione in appello la difesa del ha precisato che: “In merito alla dinamica del CP_1
sinistro, esaminata la relazione di TU del dott. depositata nel corso del giudizio di I grado, il dott. Persona_2
dichiara che la dinamica del sinistro si è svolta con le modalità d'urto tra i due autoveicoli come CP_1
rappresentate dal TU nella seconda prova di simulazione mediante giustapposizione dei mezzi con la porta
posteriore dx della sua auto VW UP descritta dal TU “molto aperta”, così come raffigurata nella foto di pag. 9
di seguito fotoriprodotta (…) Ci tiene tuttavia a chiarire che la verbalizzazione della dichiarazione resa dal
in sede di interpello all'udienza del 4.4.2022 laddove si legge “…la mia portiera è rimasta CP_1
leggermente aperta” è stata mal interpretata dal TU e dal Giudice stesso.
Infatti con tale dichiarazione il Dott. ha inteso riferirsi a ciò di cui era a conoscenza ovvero al CP_1
momento iniziale della manovra di retromarcia ricordando di averla effettuata per l'appunto lasciando
inavvertitamente la portiera posteriore della sua auto “leggermente aperta”. Ma evidentemente la portiera per
effetto del moto a ritroso dell'auto finiva per aprirsi con la modalità raffigurata nella foto suddetta finendo con
l'urtare la fiancata laterale sinistra dell'auto del Dott. Pt_1
-8) Il Dott. non è stato tuttavia in grado al momento di accertare in maniera precisa di quanti gradi si CP_1
fosse aperta la portiera avendo manovrato l'auto in retromarcia senza guardare indietro. Egli ricorda solo di aver
lasciato incautamente la portiera posteriore aperta dopo aver scaricato una cassetta dal sedile posteriore
dimenticandosi di richiuderla. E' allora evidente, perché plausibile secondo una ricostruzione logico cinematica
della dinamica del sinistro, che la portiera per effetto del moto a retromarcia dell'auto si fosse nel mentre aperta
tanto quanto basta per impattare l'auto del dott. nel punto preciso in cui è presente l'ammaccatura Pt_1
corrispondente a quello rappresentato dal TU nella foto suddetta. Si aggiunge inoltre che una volta sentito
l'urto il dott. è ripartito di qualche metro in avanti per evitare il prodursi di maggiori danni, sicchè la CP_1 pagina 14 di 19 portiera dopo ritornava da sola nella modalità originaria “leggermente aperta”. Pertanto il dott. nel CP_1
dichiarare in sede di interpello “…la mia portiera è rimasta leggermente aperta” si riferiva al momento inziale e
finale ovvero prima e dopo la manovra incriminata quando l'auto era in stato di quiete e ricordando di aver
scaricato la cassetta dall'auto lasciando la portiera leggermente aperta. Avendo manovrato l'auto in retromarcia
non è in grado di riferire con precisione di quanti gradi la portiera si fosse aperta da sola, ma è verosimile che
l'apertura corrispondesse alla modalità definita dal TU “molto aperta” come meglio rappresentata nella foto
sopra richiamata, tanto da urtare l'auto del Dott. nel punto indicato dalla foto corrispondente al danno Pt_1
effettivamente arrecato all'auto dell'appellante” (cfr. pagg. 2-3-4 comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 3.12.2024).
Orbene, la ricostruzione della modalità del sinistro, effettuata dal TU attraverso la seconda prova ovvero con portiera aperta (che ha confermato la compatibilità del danno provocato sull'autovettura attorea), la documentazione fotografica, e le dichiarazioni confessorie del consentono di CP_1
affermare che il Giudice di Pace abbia erroneamente aderito alle conclusioni del CTP della assicurazione convenuta nel ricostruire la dinamica del sinistro e abbia quindi erroneamente escluso la compatibilità del danno, con conseguente erroneo rigetto della domanda attorea, trascurando le ulteriore risultanze istruttorie acquisite.
Infatti, il Tribunale ritiene che dalle risultanze probatorie acquisite risulti dimostrata l'esclusiva e totale responsabilità di nella causazione del danno provocato alla autovettura di Controparte_1
proprietà dell'attore odierno appellante , assicurato con Parte_1 Controparte_2
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione - ha osservato, al riguardo, C. cost. 29
dicembre 1972, n. 205 - la disposizione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. viene intesa nel senso che la presunzione di eguale concorso opera solo se entrambi i veicoli coinvolti nella collisione abbiano riportato danni e non anche se uno di essi sia rimasto indenne".
Infatti nel sinistro per cui è causa ad aver riportato danni è stata esclusivamente l'autovettura del
(circostanza pacifica;
vedasi quanto dichiarato dalle parti nel modello di constatazione Pt_1
amichevole e quanto affermato sul punto dal TU).
Le risultanze della TU – tenuto conto anche delle risposte alle osservazioni dei CTP (vedasi pagg. 14
e ss della relazione in atti)- consentono di ritenere che sussista compatibilità fra i danni riscontrati sull'autovettura del e la dinamica del sinistro così come ricostruita ovvero ritenendo che il Pt_1
nell'effettuare la manovra in retromarcia abbia avuto la portiera aperta. CP_1
pagina 15 di 19 Il Giudice di Pace ha errato quindi nel rigettare la domanda avanzata dal in quanto – con Pt_1
riferimento ai rapporti con il CP_1
- Non ha considerato il valore della confessione giudiziale resa dal conducente CP_1
responsabile diretto, quale soggetto agente, nei confronti del danneggiante (vedasi dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale e in sede di sottoscrizione del modello di constatazione amichevole);
- Si è già detto sopra che la confessione resa dal conducente fa piena prova del fatto storico e cioè che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze dichiarate;
- ha inoltre disapplicato la disciplina speciale del CID (ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. n. 209 del
2005)) per il valore che esso aveva tra le parti sottoscriventi (conducente e suo antagonista ma nella veste di danneggiato) dovendosi escludere – sulla base della espletata TU- la prova di una incompatibilità assoluta fra la dinamica del sinistro così come ricostruita dall'ausiliario e dichiarata in sede di constatazione amichevole e in sede di interrogatorio formale (secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa solamente dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio;
cfr. fra le tante Cass. 2024 n. 2438; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 8451 del 27/03/2019, Rv. 653264 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21161 del
17/09/2013, Rv. 627956 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15881 del 25/06/2013, Rv. 626890 – 01. )
- e dunque non poteva rigettare la domanda del danneggiato nei confronti del danneggiante essendo certo l'an debeatur e dimostrato il quantum del danno subito dall'autovettura di proprietà del danneggiato.
Il Giudice di Pace ha altresì errato nel rigettare la domanda anche nei confronti della Compagnia di
Assicurazioni la quale (come emerge dalla comparsa di costituzione di I grado, pag. 3) si era limitata a contestare la "modalità del fatto” (escludendo la compatibilità dei danni riscontrati sull'autovettura di proprietà del secondo le valutazioni del proprio perito) e non il fatto storico in se' (cioè il Pt_1
fatto che il sinistro non si fosse verificato).
Era quindi onere della Compagnia di Assicurazioni fornire la prova della suddetta incompatibilità (tra le prove idonee a vincere la suddetta presunzione rientra ovviamente anche la incompatibilità pagina 16 di 19 materiale tra i danni riportati tra i due veicoli coinvolti nel sinistro"; così, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 aprile
2018, n. 13951, non massimata. Si rammenta che il modello CAI così come le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da parte del danneggiato sono oggetto di libera valutazione nei confronti dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 2733, terzo comma, cod. civ., e dell'art. 23 della legge 24 dicembre
1969, n. 990, nonché della sentenza 5 maggio 2006, n. 10311, delle Sezioni Unite di questa Corte (così,
in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 15881 del 2013, cit.); tali considerazioni, peraltro, si inseriscono nel solco del consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, ai sensi del quale, in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti della constatazione amichevole d'incidente, come già previsto dall'art. 5 della l. n. 39 del 1977 e ribadito dall'art. 143, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, determina una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistrosi sia verificato con le modalità ivi indicate, la quale può
ovviamente essere superata, salva la necessità che il giudice del merito ne spieghi le ragioni (Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 29146 del 06/12/2017, Rv. 647181 - 01).
Come già sopra riportato il Giudice di Pace ha aderito alle osservazioni tecniche del CTP della a tal punto da determinare la svalutazione di tutti i mezzi di prova Parte_4
ritualmente raccolti e vincolanti per la costruzione del convincimento logico del giudice e della sua motivazione conforme al diritto.
Infatti il Giudice di Pace non ha tenuto conto delle puntuali risposte del TU alle osservazioni tecniche del CTP che – lette e considerate alla luce delle altre risultanze istruttorie e dei principi sopra esposti- portavano a concludere per la sussistenza della compatibilità fra i danni riscontrati e la dinamica del sinistro ricostruita dallo stesso TU (cfr. le risposte contenute alle pag. 14 e ss della relazione il TU sopra riportate;
non senza precisare che non è emerso gali atti nessun elemento che possa far ritenere l'esistenza di un accordo fraudolento delle parti in danno dell'assicurazione; cfr.
anche le specifiche deduzioni sul punto della difesa del . CP_1
Pertanto, per le motivazioni sopra esposte, in accoglimento del primo motivo di appello, la domanda attorea di risarcimento del danno andava e va accolta, con conseguente riforma della sentenza appellata.
Di conseguenza e vanno condannati, in solido tra loro, al Parte_1 Controparte_2
risarcimento del danno, quantificato in € 1.896,00 ( di cui € 1.750,00 per rifusione costo riparazione autoveicolo e € 146,00 per il noleggio della vettura sostitutiva) (cfr. fattura n. 39/19 del 6.09.2019
pagina 17 di 19 carrozzeria EL AN di € 1.750,00; ricevute RO per il noleggio dell'autovettura;
distinta bonifico del 30.03.2020: doc.ti nn. 12-13-14 all.ti atto di citazione in primo grado).
Su tale importo sono dovuti gli interessi dalla data della presente sentenza al saldo in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso da ultimo Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
La determinazione del quantum è infatti circostanza pacifica e non contestata dalle parti;
in sede di comparsa di costituzione e risposta in primo grado la società aveva dichiarato Controparte_2
che: “In relazione all'importo delle riparazioni dell'auto Mercedes e a quello inerente le spese di noleggio, lo
stesso è pressoché coincidente con le valutazioni del perito fiduciario incaricato per ci sul punto, ferma la
contestazione sull'an, nulla quaestio” (cfr. pagg.
4-5 comparsa di costituzione cit.).
Si prende atto poi della rinuncia dell'attore -odierno appellante- alla domanda proposta in primo grado volta a ottenere il risarcimento del danno morale e per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
(cfr. pag. 23 atto di citazione in appello).
Le spese legali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza delle odierne parti appellate e vengono liquidate in favore dell'odierno appellante applicando i parametri di cui al Parte_1
D.M.55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022 come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, con scaglione di riferimento compreso tra euro 1.101,00 e 5.200,00, valori medi.
Le spese di TU sono poste a carico esclusivo e definitivo delle odierne parti appellate con conseguente diritto dell'appellante di ripetere dalle predette parti le somme eventualmente già
anticipate a tale titolo nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Sezione II Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. N.
1151/2024, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa,
ACCOGLIE
per le causali di cui in motivazione l'appello proposto da avverso la sentenza emessa Parte_1
dal Giudice di Pace di Ancona impugnata;
per l'effetto,
in totale riforma della sentenza impugnata,
ACCERTA
E dichiara la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro per cui è Controparte_1
causa e conseguentemente pagina 18 di 19 NN
e , in solido tra loro, a pagare a – a Controparte_8 Controparte_1 Parte_1
titolo di risarcimento del danno per i titoli e per le causali di cui in motivazione- la somma di €
1.896,00 (già all'attualità), oltre ad interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
NN
e , in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_8 Controparte_1
delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in complessivi E. 3.817,00 (di Parte_1
cui € 1.265,00 per il primo grado di giudizio) a titolo di compenso professionale, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre a esborsi di € 174,00 a titolo di C.U. e marca per il giudizio di secondo grado, e € 125,00 a titolo di C.U. e marca per il giudizio di primo grado, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovuti, come per legge;
PONE
le spese di TU a carico esclusivo e definitivo – in solido fra loro- di e Controparte_8
con conseguente diritto di di ripetere dalle predette parti le Controparte_1 Parte_1
somme eventualmente già anticipate a tale titolo nel corso del giudizio.
Ancona, 22/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Pompetti
pagina 19 di 19