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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 840/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MATARAZZO IN ANGELO MARI, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4364/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20180115 TARSU/TIA 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20180161 TARSU/TIA 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede di annullare gli atti impugnati, con condanna alle spese del giudizio nonché al risarcimento dei danni, ex art. 96 c.p.c.
Resistente/Appellato: chiede di dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere ex art. 46 dlgs 546/1992; di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato mediante PEC in data 18/04/2024 ed inviato il 20/05/2024 con il servizio telematico Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso le comunicazioni di fermo amministrativo n.ri 20180115 e 20180161 emessi da Area srl e mai notificati all'odierno ricorrente relativamente a diverse presunte pendenze non pagate dall'istante per un ammontare complessivo di €.810,39.
Preliminarmente e pregiudizialmente si eccepisce la illegittimità, inammissibilità, nullità ed irregolarità della comunicazione di fermo amministrativo stante la nullità e/o inesistenza della notifica.
Ed invero il signor Ricorrente_1 non ha mai ricevuto nessuna notifica di comunicazioni e/o cartelle e/o altri atti da cui poter desumere l'esistenza di alcuna pendenza di pagamento nei confronti dell'ente impositore e/o di Area srl. Si eccepisce, inoltre, la violazione del termine decadenziale normativamente previsto.
Si eccepisce la nullità, irregolarità ed annullabilità degli atti opposti per prescrizione e decadenza delle somme oggi richieste a titolo di sanzioni e interessi maturati.
Chiede di annullare gli atti impugnati;
di dichiarare che nulla è dovuto dall'istante agli Enti Impositori e all'Agente per la riscossione;
di disporre lo sgravio della somma portata dalle comunicazioni opposte.
In ogni caso e comunque, condannare le resistenti al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre iva e cpa. nonché al risarcimento dei danni subiti e subendi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 96 c.p.c., essendo pretese chiaramente ed ampiamente prescritte.
Si dichiara che il valore della presente controversia ammonta ad € 810,39.
Con atto depositato in data 26/06/2024 si costituisce in giudizio la Società_1 S.r.l. – società unipersonale, già Areariscossioni S.r.l., con sede legale in Mondovì, in persona del suo Amministratore Delegato e Legale Nominativo_2. Nominativo_3, rappresentata e difesa come in atti.
La resistente premette che l'Ente Comune di Motta Sant'Anastasia ha affidato ad Area Srl l'incarico relativo alla riscossione dei propri tributi e che in data 18/01/2024, provvedeva ad emettere per conto del detto
Comune gli atti opposti.
Evidenzia che in seguito alle istanze del ricorrente, con il consenso dell'Ente creditore-mandante, procedeva ad emettere in data 14/06/2024 l'annullamento e la revoca degli atti opposti, così come richiesto dal ricorrente.
Chiede di dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere ex art. 46 dlgs
546/1992; di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
All'udienza del giorno 28 gennaio 2026 il Giudice monocratico procede, in camera di consiglio, all'esame degli atti del fascicolo.
Successivamente il Giudice monocratico pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, che l'odierno giudizio è stato originato dal ricorso del contribuente avverso le ”comunicazioni di fermo amministrativo n. ri 20180115 e 20180161 emessi da Area srl”, chiedendone l'annullamento.
La resistente Area srl, come visto, ha comunicato di avere provveduto all'annullamento degli atti n.
20180115 e n. 20180161, allegando documentazione relativa a tali annullamenti.
Questa Corte, nella detta composizione, dall'esame degli atti rileva che la parte resistente, con le proprie controdeduzioni, nel precisare che sono intervenuti gli annullamenti degli atti impositivi, indica specificamente “L'annullamento degli atti di Fermo amministrativo n. 288083 del 18/01/2024 e 288095, relativi a TA (2016 -2017)”; ed allega i seguenti atti di annullamento: protocollo n. 21994614 del 14/06/2024
“in riferimento al precedente documento n. 20180115” e protocollo n. 21994680 del 14/06/2024 “in riferimento al precedente documento n. 20180161”.
Rilevata la corrispondenza dei documenti indicati dalla resistente con quelli richiamati nel ricorso, si ritiene che l'annullamento abbia avuto ad oggetto gli atti impugnati dal ricorrente.
Pertanto questo Giudice monocratico, alla luce di quanto sopra, esaminati gli atti e preso atto delle deduzioni e delle produzioni provenienti dalle parti della controversia, ritiene che ricorrono i presupposti di legge per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere tra l'Ente impositore ed il contribuente, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Con riferimento alla richiesta di condanna alle spese, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., questo Collegio osserva che non sussiste alcun fondamento in ordine alla richiesta di condanna per lite temeraria, avanzata dal ricorrente, in quanto non risulta essere stata dimostrata l'esistenza del danno, requisito indefettibile della domanda risarcitoria, ancorché formulata attraverso lo specifico strumento processuale di cui all'art. 96 c.
p.c. (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12029 del 16/05/2017; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21798 del 27/10/2015;
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15175 del 30/05/2023).
Osserva, inoltre, che, all'esito di una valutazione complessiva delle circostanze della presente controversia, risulta giustificata la compensazione delle spese processuali tra le parti, rilevando, tra l'altro, che la resistente Area srl, a seguito dell'esame dell'istanza del ricorrente e con il consenso dell'Ente creditore- mandante, ha provveduto all'annullamento degli atti in oggetto;
e, inoltre, che la parte ricorrente nulla ha eccepito relativamente alle richieste avanzate dalla resistente in conseguenza dell'annullamento.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. III -, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del giorno 28 gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico rel./estensore dott. A. Matarazzo
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MATARAZZO IN ANGELO MARI, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4364/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20180115 TARSU/TIA 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20180161 TARSU/TIA 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede di annullare gli atti impugnati, con condanna alle spese del giudizio nonché al risarcimento dei danni, ex art. 96 c.p.c.
Resistente/Appellato: chiede di dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere ex art. 46 dlgs 546/1992; di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato mediante PEC in data 18/04/2024 ed inviato il 20/05/2024 con il servizio telematico Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso le comunicazioni di fermo amministrativo n.ri 20180115 e 20180161 emessi da Area srl e mai notificati all'odierno ricorrente relativamente a diverse presunte pendenze non pagate dall'istante per un ammontare complessivo di €.810,39.
Preliminarmente e pregiudizialmente si eccepisce la illegittimità, inammissibilità, nullità ed irregolarità della comunicazione di fermo amministrativo stante la nullità e/o inesistenza della notifica.
Ed invero il signor Ricorrente_1 non ha mai ricevuto nessuna notifica di comunicazioni e/o cartelle e/o altri atti da cui poter desumere l'esistenza di alcuna pendenza di pagamento nei confronti dell'ente impositore e/o di Area srl. Si eccepisce, inoltre, la violazione del termine decadenziale normativamente previsto.
Si eccepisce la nullità, irregolarità ed annullabilità degli atti opposti per prescrizione e decadenza delle somme oggi richieste a titolo di sanzioni e interessi maturati.
Chiede di annullare gli atti impugnati;
di dichiarare che nulla è dovuto dall'istante agli Enti Impositori e all'Agente per la riscossione;
di disporre lo sgravio della somma portata dalle comunicazioni opposte.
In ogni caso e comunque, condannare le resistenti al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre iva e cpa. nonché al risarcimento dei danni subiti e subendi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 96 c.p.c., essendo pretese chiaramente ed ampiamente prescritte.
Si dichiara che il valore della presente controversia ammonta ad € 810,39.
Con atto depositato in data 26/06/2024 si costituisce in giudizio la Società_1 S.r.l. – società unipersonale, già Areariscossioni S.r.l., con sede legale in Mondovì, in persona del suo Amministratore Delegato e Legale Nominativo_2. Nominativo_3, rappresentata e difesa come in atti.
La resistente premette che l'Ente Comune di Motta Sant'Anastasia ha affidato ad Area Srl l'incarico relativo alla riscossione dei propri tributi e che in data 18/01/2024, provvedeva ad emettere per conto del detto
Comune gli atti opposti.
Evidenzia che in seguito alle istanze del ricorrente, con il consenso dell'Ente creditore-mandante, procedeva ad emettere in data 14/06/2024 l'annullamento e la revoca degli atti opposti, così come richiesto dal ricorrente.
Chiede di dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere ex art. 46 dlgs
546/1992; di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
All'udienza del giorno 28 gennaio 2026 il Giudice monocratico procede, in camera di consiglio, all'esame degli atti del fascicolo.
Successivamente il Giudice monocratico pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, che l'odierno giudizio è stato originato dal ricorso del contribuente avverso le ”comunicazioni di fermo amministrativo n. ri 20180115 e 20180161 emessi da Area srl”, chiedendone l'annullamento.
La resistente Area srl, come visto, ha comunicato di avere provveduto all'annullamento degli atti n.
20180115 e n. 20180161, allegando documentazione relativa a tali annullamenti.
Questa Corte, nella detta composizione, dall'esame degli atti rileva che la parte resistente, con le proprie controdeduzioni, nel precisare che sono intervenuti gli annullamenti degli atti impositivi, indica specificamente “L'annullamento degli atti di Fermo amministrativo n. 288083 del 18/01/2024 e 288095, relativi a TA (2016 -2017)”; ed allega i seguenti atti di annullamento: protocollo n. 21994614 del 14/06/2024
“in riferimento al precedente documento n. 20180115” e protocollo n. 21994680 del 14/06/2024 “in riferimento al precedente documento n. 20180161”.
Rilevata la corrispondenza dei documenti indicati dalla resistente con quelli richiamati nel ricorso, si ritiene che l'annullamento abbia avuto ad oggetto gli atti impugnati dal ricorrente.
Pertanto questo Giudice monocratico, alla luce di quanto sopra, esaminati gli atti e preso atto delle deduzioni e delle produzioni provenienti dalle parti della controversia, ritiene che ricorrono i presupposti di legge per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere tra l'Ente impositore ed il contribuente, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Con riferimento alla richiesta di condanna alle spese, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., questo Collegio osserva che non sussiste alcun fondamento in ordine alla richiesta di condanna per lite temeraria, avanzata dal ricorrente, in quanto non risulta essere stata dimostrata l'esistenza del danno, requisito indefettibile della domanda risarcitoria, ancorché formulata attraverso lo specifico strumento processuale di cui all'art. 96 c.
p.c. (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12029 del 16/05/2017; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21798 del 27/10/2015;
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15175 del 30/05/2023).
Osserva, inoltre, che, all'esito di una valutazione complessiva delle circostanze della presente controversia, risulta giustificata la compensazione delle spese processuali tra le parti, rilevando, tra l'altro, che la resistente Area srl, a seguito dell'esame dell'istanza del ricorrente e con il consenso dell'Ente creditore- mandante, ha provveduto all'annullamento degli atti in oggetto;
e, inoltre, che la parte ricorrente nulla ha eccepito relativamente alle richieste avanzate dalla resistente in conseguenza dell'annullamento.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. III -, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del giorno 28 gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico rel./estensore dott. A. Matarazzo