Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 840
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Altro
    Nullità/inesistenza notifica

    La resistente ha comunicato l'annullamento degli atti impugnati, riconoscendo implicitamente la fondatezza delle doglianze del ricorrente.

  • Altro
    Violazione termine decadenziale

    La resistente ha comunicato l'annullamento degli atti impugnati, riconoscendo implicitamente la fondatezza delle doglianze del ricorrente.

  • Altro
    Prescrizione e decadenza somme

    La resistente ha comunicato l'annullamento degli atti impugnati, riconoscendo implicitamente la fondatezza delle doglianze del ricorrente.

  • Rigettato
    Richiesta condanna per lite temeraria

    Il Collegio osserva che non sussiste alcun fondamento in ordine alla richiesta di condanna per lite temeraria, in quanto non risulta essere stata dimostrata l'esistenza del danno, requisito indefettibile della domanda risarcitoria.

  • Accolto
    Annullamento atti impugnati

    La Corte rileva che la parte resistente ha comunicato l'annullamento degli atti impugnati, ritenendo sussistenti i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

  • Accolto
    Compensazione spese

    Il Collegio ritiene giustificata la compensazione delle spese processuali tra le parti, rilevando, tra l'altro, che la resistente ha provveduto all'annullamento degli atti in oggetto e che la parte ricorrente nulla ha eccepito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 840
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 840
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo