Sentenza 16 novembre 1998
Massime • 2
Il giudice, in ogni fase e grado del procedimento, ha il potere-dovere di attribuire al fatto per cui si procede l'esatta qualificazione giuridica, senza che ciò incida sull'autonomo potere - riservato in via esclusiva al pubblico ministero - di modificare il fatto contestato e di procedere alla nuova contestazione quando esso risulti diverso da come è descritto nell'imputazione o da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio (Nella specie la Corte di cassazione ha affermato che il potere di qualificare diversamente il fatto compete anche al G.i.p. con il decreto di rinvio a giudizio, che non può qualificarsi atto abnorme in relazione alla diversa qualificazione, la quale costituisce espressione di legittimo esercizio di un potere riconosciuto dalla legge).
Il principio che si desume dall'art. 546 cod. proc. pen. secondo cui, in caso di difformità, il dispositivo prevale sulla motivazione opera soltanto per la sentenza e non trova applicazione nei confronti dell'ordinanza e del decreto, non essendo prevista per tali provvedimenti una specifica forma, cosicché la motivazione adempie una funzione di chiarificazione e integrazione della decisione adottata dal giudice (Nel caso di specie il G.i.p., dopo avere osservato nella motivazione del decreto di rinvio a giudizio che il fatto ascritto all'imputato integrava il reato di corruzione per atti conformi ai doveri di ufficio, anziché, come contestato dal P.m., per atti contrari, aveva disposto il rinvio a giudizio "per i reati di cui all'allegato capo di imputazione", cioè per il capo di imputazione così come formulato dal pubblico ministero. La Corte di cassazione, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto che il rinvio a giudizio fosse stato disposto per il reato di corruzione propria, come precisato nella motivazione del decreto).
Commentari • 3
- 1. GUP deve instaurare contraddittorio sulla correttezza giuridica dell’imputazione (Cass. 33679/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 ottobre 2025
Dopo l'introduzione dell'art. 423, comma 1-bis, c.p.p. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), il giudice dell'udienza preliminare può sindacare la correttezza giuridica della qualificazione del fatto e delle circostanze aggravanti solo previa instaurazione del contraddittorio con il pubblico ministero e le parti, invitando il primo a operare le necessarie modifiche dell'imputazione. La riqualificazione operata direttamente nel decreto che dispone il giudizio, senza la preventiva attivazione di tale contraddittorio, è illegittima e integra un'ipotesi di abnormità strutturale per carenza di potere in concreto, poiché il giudice esercita un potere non …
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RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria ha impugnato e ha chiesto l'annullamento del decreto che dispone il giudizio emesso in data 7 aprile 2025 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di Giuseppe T., imputato dei delitti di cui agli artt. 99, 81, secondo comma, 390 c.p., commessi in Bianco, San Luca e Rose tra il gennaio 2018 e il 14 febbraio 2019. Il Pubblico Ministero ricorrente ha dedotto che tale atto sarebbe abnorme, in quanto il Giudice dell'udienza preliminare ha escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., contestata nella richiesta di rinvio a giudizio, senza previamente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/11/1998, n. 3658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3658 |
| Data del deposito : | 16 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 16.11.1998
Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere SENTENZA
Dott. Tito Garribba Consigliere N. 3658
Dott. Ilario Martella Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Antonio Agrò Consigliere N. 6105/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste
AVVERSOil decreto di rinvio a giudizio emesso il 6 ottobre 1997 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste nei confronti di CA CA e US SC OR;
Udita la relazione svolta dal cons. Dr. Tito Garribba;
Letta la requisitoria del P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dr. Mario Fraticelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.l. Con decreto emesso in data 6 ottobre 1997 ai sensi dell'art. 429 cod.proc.pen., il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, dopo avere osservato, in motivazione, che il fatto ascritto agli imputati integrava il reato di corruzione per atti conformi ai doveri d'ufficio (art. 318 cod.pen.), anziché, come contestato dal pubblico ministero, per atti contrari (art. 319 cod.pen.) , disponeva il rinvio a giudizio di US SC
OR e CA CA "per i reati di cui all'allegato capo di imputazione" (id est per i capi d'imputazione così come formulati dal pubblico ministero).
Avverso detto decreto ricorre per cassazione il pubblico ministero, il quale, rilevato che in calce ai capi d'imputazione riportati nell'epigrafe del provvedimento era stata aggiunta, ad opera del collaboratore di cancelleria, la postilla che il giudice per le indagini preliminari "con provvedimento emesso all'udienza preliminare del 6.10.1997 ... ha disposto la qualificazione della condotta ex art. 318 cod.pen.", denuncia l'abnormità dell'atto, assumendo che l'opinione del giudice per le indagini preliminari sulla diversa qualificazione giuridica del fatto era rimasta senza effetto, perché il dispositivo non ne faceva menzione ne' essa poteva essere esplicitata mediante l'integrazione della cancelleria;
comunque - prosegue il ricorrente - il decreto è abnorme, perché il giudice dell'udienza preliminare non ha il potere ne' di modificare il fatto contestato ne' di dare allo stesso una diversa definizione giuridica.
p.
2. Premesso che il principio, desunto dall'art. 456 cod.proc.pen., secondo cui, in caso di difformità, il dispositivo prevale sulla motivazione opera soltanto per la sentenza e non trova invece applicazione nei confronti dell'ordinanza o del decreto, non essendo prevista per questi provvedimenti una specifica forma, cosicché la relativa motivazione adempie una funzione di chiarificazione e integrazione della decisione adottata dal giudice, si osserva che, nella fattispecie in esame, l'estesa motivazione - peraltro letta in udienza - circa la conformità ai doveri d'ufficio degli atti da compiere o compiuti dietro la promessa o la dazione dell'indebita retribuzione, non può non riflettersi sulla contestuale decisione di rinvio a giudizio, che necessariamente ingloba la nuova qualificazione giuridica.
Chiarito così che l'impugnato decreto, a prescindere dalla nota esplicativa apposta dalla cancelleria (che, è superfluo dirlo, nulla può aggiungere o togliere al provvedimento del giudice), ha modificato il titolo del reato contestato dal pubblico ministero nella richiesta di rinvio a giudizio, si ricorda che - contrariamente all'opinione del ricorrente - il giudice, in ogni fase e grado del procedimento, ha il potere-dovere di attribuire al fatto per cui si procede l'esatta qualificazione giuridica, senza che ciò incida sull'autonomo potere, riservato in via esclusiva al pubblico ministero, di modificare il fatto contestato e di procedere alla nuova contestazione quando "il fatto risulti diverso da come è descritto nel l'imputazione" (art. 423 cod.proc.pen.) o "da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio" (art. 516 cod.proc.pen.). Ciò è stato affermato dalla giurisprudenza sia della Corte costituzionale (sentenza 11.7.1991 n. 347) sia di questa Corte di legittimità (Sez.Unite, 19.6.1996, Di Francesco;
Sez. VI, 29.1.1996, n. 548, Verde). Ne consegue che il decreto impugnato, essendo stato emesso dal giudice per le indagini preliminari nel legittimo esercizio del potere attribuitogli dall'ordinamento processuale, non è affatto abnorme. Pertanto il ricorso del pubblico ministero, siccome proposto avverso provvedimento inoppugnabile, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. c), cod.proc.pen..
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 16 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 1998