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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 2163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2163 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2163/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AR LA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15409/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ercolano - Corso Resina 39 80056 Ercolano NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 413890 IMU 2003 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2073/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese
Resistente: il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha proposto ricorso depositato in data 09\9\2025 avverso l'intimazione di pagamento n. 413890 del 22 maggio 2025, notificata in data 13 giugno 2025, emessa dalla SO.GE.T. S.p.A., quale concessionaria della riscossione per conto del Comune di Ercolano, avente ad oggetto il recupero di tributi ICI relativi alle annualità 2003,
2004 e 2005, la ricorrente ha dedotto che l'intimazione impugnata sarebbe illegittima in quanto fondata su atti presupposti mai conosciuti. In particolare, ha eccepito l'omessa o irregolare notifica dell'avviso di accertamento relativo all'annualità 2003, deducendo la maturata decadenza dell'ente impositore ai sensi dell'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006. Ha inoltre dedotto l'omessa notifica dell'ingiunzione fiscale n. 291724 del 29 settembre 2011, richiamata nell'intimazione opposta, nonché la maturata prescrizione quinquennale del credito tributario ai sensi dell'art. 2948, quarto comma, cod. civ. In via subordinata, ha dedotto che, anche nell'ipotesi di dimostrata notifica dell'ingiunzione del 2011, la pretesa sarebbe comunque prescritta per decorso del termine quinquennale tra la data della presunta notifica dell'ingiunzione e quella dell'intimazione di pagamento del 2025. A sostegno delle proprie deduzioni, la ricorrente ha richiamato orientamenti giurisprudenziali della Corte di cassazione, tra cui, testualmente, «
Cass. n. 25514 del 12 ottobre 2018, Cass. n. 1144 del 18/01/2018, conforme Cass. n. 9873 del
05/05/2011 e SS.UU. 5791/08».
La ricorrente ha concluso chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata e la condanna delle controparti alla rifusione delle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si è costituita in giudizio la SO.GE.T. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_3, e si è opposta al ricorso deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità e la tardività dell'impugnazione per omessa impugnazione degli atti presupposti, ed in particolare dell'intimazione di pagamento n. 7034 del 13 gennaio 2021, notificata il 28 gennaio 2021, che, secondo la resistente, costituirebbe l'atto immediatamente precedente rilevante. La resistente ha dedotto che gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Ercolano per le annualità 2003, 2004 e 2005 sarebbero stati ritualmente notificati nel 2007 e non impugnati, con conseguente definitività della pretesa tributaria. Ha inoltre dedotto che l'ingiunzione fiscale n. 291724 del 29 settembre 2011 sarebbe stata regolarmente notificata in data 5 novembre 2011, e che successivamente sarebbero stati notificati ulteriori atti interruttivi della prescrizione, segnatamente le intimazioni di pagamento n. 420612 del 2016 e n. 7034 del 2021. In ordine alle modalità di notificazione, la SO.GE.T. S.p.A. ha sostenuto la validità della notifica diretta a mezzo servizio postale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, deducendo che, trattandosi di atti tributari e non di atti giudiziari, non sarebbe necessaria la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD). A sostegno delle proprie argomentazioni ha richiamato plurimi arresti giurisprudenziali della Corte di cassazione, tra cui, testualmente, «Cass. n. 2790/2016», «Cass. n.
1923/2016», «Cass. n. 6102 del 16 marzo 2023» e «Cass., SS.UU., n. 21712/2004».
Si è altresì costituito il Comune di Ercolano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2, e si è opposto al ricorso deducendo che gli avvisi di accertamento per omesso o parziale versamento ICI relativi alle annualità 2003, 2004 e 2005 sarebbero stati ritualmente notificati alla ricorrente rispettivamente in data 23 novembre 2007, 29 novembre 2007 e 5 dicembre 2007, senza essere impugnati nei termini di legge, con conseguente definitività degli stessi. Ha dedotto che, a seguito del mancato pagamento, l'ente avrebbe legittimamente trasmesso la lista di carico alla SO.GE.T.
S.p.A., esaurendo ogni attività di propria competenza in ordine alla riscossione. Il Comune ha sostenuto di non essere responsabile di eventuali vizi della procedura di riscossione coattiva successiva, deducendo che il concessionario sarebbe l'unico soggetto legittimato ad agire in executivis e a rispondere delle relative notificazioni. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, da attribuirsi al procuratore che si è dichiarato antistatario.
Successivamente alla costituzione delle controparti, la ricorrente ha depositato motivi aggiunti ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992in cui ha replicato alla documentazione prodotta dalla concessionaria, contestando la validità e l'efficacia delle notifiche delle intimazioni di pagamento n.
420612 del 2016 e n. 7034 del 2021, deducendo l'inesistenza o la nullità delle notificazioni per mancato rispetto delle formalità previste dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982, ed in particolare per omessa prova dell'invio e del ricevimento della raccomandata informativa (c.d. CAD). A sostegno di tali deduzioni ha richiamato, testualmente, l'arresto delle Sezioni Unite della Corte di cassazione secondo cui «la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data […] esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto (c.d. CAD)» (Cass., Sez. Unite, sent. n. 10012 del 15 aprile 2021). La ricorrente ha ribadito l'eccezione di maturata prescrizione quinquennale dell'ingiunzione fiscale n. 291724 del 2011.
La SO.GE.T. S.p.A. ha depositato memoria illustrativa in replica, contestando l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi aggiunti e ribadendo le proprie difese in ordine alla validità delle notifiche e all'efficacia interruttiva degli atti richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Sulla base della documentazione prodotta dall'ente costituito, risulta validamente notificata in particolare l'ultimo atto interruttivo costituito dall'intimazione di pagamento n. 7034 del 13 gennaio 2021, notificata il
28 gennaio 2021 a mani proprie.
Avverso tale atto, regolarmente notificato e per il quale appaiono del tutto ultronee tutte le eccezioni in ordine alla validità della notifica a mezzo cad essendosi perfezionata la notifica a mani proprie, non risultano proposte impugnazioni, sicchè inammissibili sono in questa sede tutte le questioni concernenti, oltre che vizi formali propri degli atti, la prescrizione del tributo e/o la decadenza dell'azione di accertamento e di quella di riscossione, con riguardo alla data di notifica della stessa (essendo precluso in questo giudizio l'esame di quelle questioni, formali e sostanziali, concernenti i suddetti atti, poiché al contribuente non è consentito di rimettere in discussione la pretesa tributaria decorso il termine perentorio, dalla notifica dell'atto, di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992). Infondata è anche l'eccezione di nullità dell'intimazione, in quanto regolarmente preceduta appunto dalla notifica della cartella.
Pertanto, il ricorso si appalesa inammissibile.
Le spese processuali seguono le regole della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di NAPOLI Sezione 11, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sul ricorso così decide: dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 349,00 oltre accessori di legge nei confronti di ciascun ente costituito, e con attribuzione all'Avv. Difensore_2 per il Comune di Ercolano, Così deciso in Napoli il 04\2\26 Il giudice Dott.ssa Angela Arena
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AR LA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15409/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ercolano - Corso Resina 39 80056 Ercolano NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 413890 IMU 2003 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2073/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese
Resistente: il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha proposto ricorso depositato in data 09\9\2025 avverso l'intimazione di pagamento n. 413890 del 22 maggio 2025, notificata in data 13 giugno 2025, emessa dalla SO.GE.T. S.p.A., quale concessionaria della riscossione per conto del Comune di Ercolano, avente ad oggetto il recupero di tributi ICI relativi alle annualità 2003,
2004 e 2005, la ricorrente ha dedotto che l'intimazione impugnata sarebbe illegittima in quanto fondata su atti presupposti mai conosciuti. In particolare, ha eccepito l'omessa o irregolare notifica dell'avviso di accertamento relativo all'annualità 2003, deducendo la maturata decadenza dell'ente impositore ai sensi dell'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006. Ha inoltre dedotto l'omessa notifica dell'ingiunzione fiscale n. 291724 del 29 settembre 2011, richiamata nell'intimazione opposta, nonché la maturata prescrizione quinquennale del credito tributario ai sensi dell'art. 2948, quarto comma, cod. civ. In via subordinata, ha dedotto che, anche nell'ipotesi di dimostrata notifica dell'ingiunzione del 2011, la pretesa sarebbe comunque prescritta per decorso del termine quinquennale tra la data della presunta notifica dell'ingiunzione e quella dell'intimazione di pagamento del 2025. A sostegno delle proprie deduzioni, la ricorrente ha richiamato orientamenti giurisprudenziali della Corte di cassazione, tra cui, testualmente, «
Cass. n. 25514 del 12 ottobre 2018, Cass. n. 1144 del 18/01/2018, conforme Cass. n. 9873 del
05/05/2011 e SS.UU. 5791/08».
La ricorrente ha concluso chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata e la condanna delle controparti alla rifusione delle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si è costituita in giudizio la SO.GE.T. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_3, e si è opposta al ricorso deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità e la tardività dell'impugnazione per omessa impugnazione degli atti presupposti, ed in particolare dell'intimazione di pagamento n. 7034 del 13 gennaio 2021, notificata il 28 gennaio 2021, che, secondo la resistente, costituirebbe l'atto immediatamente precedente rilevante. La resistente ha dedotto che gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Ercolano per le annualità 2003, 2004 e 2005 sarebbero stati ritualmente notificati nel 2007 e non impugnati, con conseguente definitività della pretesa tributaria. Ha inoltre dedotto che l'ingiunzione fiscale n. 291724 del 29 settembre 2011 sarebbe stata regolarmente notificata in data 5 novembre 2011, e che successivamente sarebbero stati notificati ulteriori atti interruttivi della prescrizione, segnatamente le intimazioni di pagamento n. 420612 del 2016 e n. 7034 del 2021. In ordine alle modalità di notificazione, la SO.GE.T. S.p.A. ha sostenuto la validità della notifica diretta a mezzo servizio postale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, deducendo che, trattandosi di atti tributari e non di atti giudiziari, non sarebbe necessaria la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD). A sostegno delle proprie argomentazioni ha richiamato plurimi arresti giurisprudenziali della Corte di cassazione, tra cui, testualmente, «Cass. n. 2790/2016», «Cass. n.
1923/2016», «Cass. n. 6102 del 16 marzo 2023» e «Cass., SS.UU., n. 21712/2004».
Si è altresì costituito il Comune di Ercolano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2, e si è opposto al ricorso deducendo che gli avvisi di accertamento per omesso o parziale versamento ICI relativi alle annualità 2003, 2004 e 2005 sarebbero stati ritualmente notificati alla ricorrente rispettivamente in data 23 novembre 2007, 29 novembre 2007 e 5 dicembre 2007, senza essere impugnati nei termini di legge, con conseguente definitività degli stessi. Ha dedotto che, a seguito del mancato pagamento, l'ente avrebbe legittimamente trasmesso la lista di carico alla SO.GE.T.
S.p.A., esaurendo ogni attività di propria competenza in ordine alla riscossione. Il Comune ha sostenuto di non essere responsabile di eventuali vizi della procedura di riscossione coattiva successiva, deducendo che il concessionario sarebbe l'unico soggetto legittimato ad agire in executivis e a rispondere delle relative notificazioni. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, da attribuirsi al procuratore che si è dichiarato antistatario.
Successivamente alla costituzione delle controparti, la ricorrente ha depositato motivi aggiunti ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992in cui ha replicato alla documentazione prodotta dalla concessionaria, contestando la validità e l'efficacia delle notifiche delle intimazioni di pagamento n.
420612 del 2016 e n. 7034 del 2021, deducendo l'inesistenza o la nullità delle notificazioni per mancato rispetto delle formalità previste dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982, ed in particolare per omessa prova dell'invio e del ricevimento della raccomandata informativa (c.d. CAD). A sostegno di tali deduzioni ha richiamato, testualmente, l'arresto delle Sezioni Unite della Corte di cassazione secondo cui «la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data […] esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto (c.d. CAD)» (Cass., Sez. Unite, sent. n. 10012 del 15 aprile 2021). La ricorrente ha ribadito l'eccezione di maturata prescrizione quinquennale dell'ingiunzione fiscale n. 291724 del 2011.
La SO.GE.T. S.p.A. ha depositato memoria illustrativa in replica, contestando l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi aggiunti e ribadendo le proprie difese in ordine alla validità delle notifiche e all'efficacia interruttiva degli atti richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Sulla base della documentazione prodotta dall'ente costituito, risulta validamente notificata in particolare l'ultimo atto interruttivo costituito dall'intimazione di pagamento n. 7034 del 13 gennaio 2021, notificata il
28 gennaio 2021 a mani proprie.
Avverso tale atto, regolarmente notificato e per il quale appaiono del tutto ultronee tutte le eccezioni in ordine alla validità della notifica a mezzo cad essendosi perfezionata la notifica a mani proprie, non risultano proposte impugnazioni, sicchè inammissibili sono in questa sede tutte le questioni concernenti, oltre che vizi formali propri degli atti, la prescrizione del tributo e/o la decadenza dell'azione di accertamento e di quella di riscossione, con riguardo alla data di notifica della stessa (essendo precluso in questo giudizio l'esame di quelle questioni, formali e sostanziali, concernenti i suddetti atti, poiché al contribuente non è consentito di rimettere in discussione la pretesa tributaria decorso il termine perentorio, dalla notifica dell'atto, di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992). Infondata è anche l'eccezione di nullità dell'intimazione, in quanto regolarmente preceduta appunto dalla notifica della cartella.
Pertanto, il ricorso si appalesa inammissibile.
Le spese processuali seguono le regole della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di NAPOLI Sezione 11, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sul ricorso così decide: dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 349,00 oltre accessori di legge nei confronti di ciascun ente costituito, e con attribuzione all'Avv. Difensore_2 per il Comune di Ercolano, Così deciso in Napoli il 04\2\26 Il giudice Dott.ssa Angela Arena