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Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 15/07/2024, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 115/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 115 del Ruolo generale dell'anno 2022, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Marco Cassiani e dall'avv. Maurizio Miranda per procura in calce all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ) e per essa quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria (C.F. ), in persona del legale CP_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Baldacci per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- APPELLATA –
pagina 1 di 6 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 864 pubblicata in data 30.11.2021 dal
Tribunale di Pesaro
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
<<piaccia all'ecc.ma corte di appello adita, ogni contraria istanza disattesa, N. R.G. 115/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 115 del Ruolo generale dell'anno 2022, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Marco Cassiani e dall'avv. Maurizio Miranda per procura in calce all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ) e per essa quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria (C.F. ), in persona del legale CP_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Baldacci per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- APPELLATA –
pagina 1 di 6 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 864 pubblicata in data 30.11.2021 dal
Tribunale di Pesaro
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
<in riforma della sentenza n. 864/2021, pronunziata dal Tribunale di Pesaro in data 30.11.2021, Rep. n. 1295/2021, R.G. n. 1708/2020, depositata in Cancelleria in data 01.12.2021, e notificata in data 30.12.2021, previa sospensione della provvisoria esecuzione dell'impugnata sentenza, ovvero previa declaratoria dell'insussistenza, in capo alla stessa, di efficacia esecutiva, e (per tutto quanto dedotto al secondo motivo di impugnazione, attesa la carenza di motivazione della ordinanza istruttoria del 23.07.2021) previa assunzione di tutti i mezzi di prova ritualmente dedotti in primo grado con la seconda memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. da ritenersi qui integralmente riprodotti e trascritti (…) accogliere la proposta opposizione ex art. 615 – 617 c.p.c. con pronuncia sul rito, accertata la nullità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza dell'atto di precetto per difetto di legittimazione attiva ed interesse ad agire in capo a parte appellata, e/o in ogni caso atteso il difetto di titolarità del diritto sostanziale dedotto in giudizio, in capo alla asserita cessionaria del credito (costituitasi nel presente gravame – Controparte_1 attravers –), per tutto quanto CP_2 dedotto al I motivo di impugnazione. In subordine, accertare e dichiarare la nullità e/o la irregolarità e/o la inammissibilità dell'atto di precetto, per violazione dell'art. 479 c.p.c., non essendo stata essa intimazione preceduta dalla notifica del titolo in forma esecutiva, con ogni conseguenza di legge e con reiezione della domanda azionata ex adverso, per tutto quanto dedotto al III motivo di impugnazione). In ogni caso, con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore in quanto antistatario>>. “
Per l'appellata:
“IN VIA PREGIUDIZIALE: Dichiarare inammissibile ex art.348 bis c.p.c. l'appello proposto dal sig. Parte_1
contro la sentenza n.864/2021 emessa dal Tribunale di Pesaro il
[...]
e pubblicata l'01.12.2021, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata. IN IPOTESI DI INGRESSO DELLA TRATTAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE:
pagina 2 di 6 Respingere l'appello proposto dal sig. contro la sentenza Parte_1
n.864/2021 emessa dal Tribunale di Pesaro il 30.11.2021 e pubblicata l'01.12.2021, in quanto infondato tanto in fatto così come in diritto, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
FATTI DI CAUSA
ha proposto opposizione avverso l'esecuzione avviata nei Parte_1 propri confronti dalla quale mandataria della CP_2 Controparte_1
fondata sul decreto ingiuntivo con cui in data 18.11.2003 il Tribunale di
[...]
Lucca, presso l'allora sezione distaccata di Viareggio, ha ingiunto all'opponente di versare in favore della la somma pari ad euro 74.102,61; Controparte_3
l'opponente ha eccepito in particolare la nullità del precetto per difetto di valida procura ad litem, il difetto di legittimazione attiva della Controparte_1 la mancata prova del mandato conferito alla l'invalidità del CP_2 precetto in quanto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, l'erronea individuazione del giudice competente per l'esecuzione ed infine l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Costituendosi in giudizio, la società opposta ha ribadito la legittimazione del proprio difensore e quella della società rappresentata, producendo ampia documentazione a riguardo;
ha altresì ribadito la validità del precetto notificato, contestando anche l'eccezione d'intervenuta prescrizione.
Con sentenza pronunciata in data 30.11.2021 il Tribunale di Pesaro ha rigettato l'opposizione, condannando l'opponente a rifondere le spese di lite;
il primo giudice ha in particolare ritenuto che l'opposta abbia adeguatamente comprovato la legittimazione propria e del proprio difensore, nonché la regolare notifica del titolo esecutivo e del precetto e l'avvenuta interruzione del termine di prescrizione.
Avverso tale decisione ha proposto appello il ribadendo l'eccezione di Parte_1 difetto di titolarità del diritto sostanziale in capo alla Controparte_1
pagina 3 di 6 l'appellante ha altresì eccepito la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e di prova, non avendo il primo giudice ammesso alcuna tra le istanze istruttorie avanzate dall'opponente; ha da ultimo ribadito l'eccezione di irregolarità del precetto in quanto non preceduta dalla notifica del titolo esecutivo su cui si fonda l'esecuzione.
Costituendosi nella presente fase, la società opposta ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, chiedendone comunque il rigetto nel merito.
All'esito delle note difensive scambiate dalle parti, la causa è stata infine trattenuta in decisione in data 13.12.2023, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. S'impone declaratoria d'intervenuta cessazione della materia del contendere tenuto conto che, secondo quanto documentato dall'appellante e confermato dall'appellata, con decreto in data 28.12.2022 il Tribunale di
Pesaro ha omologato l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da ai propri creditori, Parte_1 tra cui anche la l'appellata non contesta neppure Controparte_1 che tale procedura si sia ormai conclusa con una soddisfazione, seppure minima, del proprio credito.
I motivi dell'appello proposto dal debbono in ogni caso essere Parte_1 esaminati ai fini della regolazione delle spese di lite, da compiere in considerazione della c.d. soccombenza virtuale.
2. Non può a riguardo essere condiviso il primo motivo, con cui Parte_1 ha contestato la titolarità del rapporto in capo alla
[...] [...]
Controparte_1
L'odierna appellata ha infatti prodotto sin dalla costituzione dinanzi al primo giudice l'atto di fusione con cui in data 20.10.2008 la CP_3
pagina 4 di 6 originaria creditrice del in forza del decreto ingiuntivo emesso dal Parte_1
Tribunale di Lucca, è stata incorporata dalla (cfr. allegato Controparte_4
n.4a); ha altresì prodotto l'avviso della cessione con cui in data 20.11.2008 la ha trasferito in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. in favore Controparte_4 della Aspra Finance s.p.a. tutti i crediti “in essere al 31 ottobre 2008, connessi ai rapporti qualificabili come sofferenze (ai sensi delle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia)”, salvo poi riacquisirli grazie alla fusione nella medesima in data 14.12.2010 (cfr. allegati n.4b e n.4c). CP_4
In data 20.11.2014, poi, la ha ceduto in blocco all' CP_4 Parte_2
i medesimi crediti originariamente acquistati dalla Aspra Finance,
[...] come risulta dall'avviso che reca in calce il codice identificativo di tutti i clienti ceduti (cfr. allegato n. 4d); è stato infine prodotto l'avviso della cessione con cui in data 14.07.2017 la ha trasferito Parte_2 alla i medesimi crediti che aveva già acquisito in Controparte_1 data 20.11.2014 dalla Controparte_4
E' stato altresì comprovato documentalmente che tra i crediti ceduti alla e poi alla è stato incluso Parte_2 Controparte_1 anche quello identificato alla Centrale Rischi della Banca d'Italia con il n.
236772142, ovvero il credito portato dal decreto ingiuntivo sopra citato e sul quale è stata fondata l'esecuzione avviata nei confronti del Parte_1
(cfr. allegati n. 4h e 4g).
Non può neppure essere censurata la scelta del primo giudice di non ammettere alcuno tra i mezzi di prova richiesti dall'odierno appellante, il quale aveva chiesto di poter chiarire gli originari rapporti di dare/avere con la (ovvero il credito ormai passato in giudicato tra le Controparte_3 parti) e di verificare la correttezza del calcolo delle somme intimate (ovvero un aspetto con riferimento al quale il precetto non era stato tempestivamente contestato).
L'impugnazione risulta da ultimo inammissibile per quanto riguarda il motivo fondato sull'asserita irregolarità formale dell'atto di precetto, trattandosi di contestazione avente natura di opposizione agli atti esecutivi,
pagina 5 di 6 decisa dal Tribunale con statuizione espressamente inappellabile ai sensi dell'art. 618 comma II c.p.c..
Tenuto conto della evidente soccombenza del s'impone in Parte_1 conclusione la sua condanna a rifondere le spese del presente grado in favore dell'appellata, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 864 pubblicata in data 01.12.2021 dal
[...]
Tribunale di Pesaro,
DICHIARA la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
CONDANNA a rifondere in favore della controparte le Parte_1 spese anticipate per la difesa nel presente grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 8.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 6 di 6
Per l'appellata:
“IN VIA PREGIUDIZIALE: Dichiarare inammissibile ex art.348 bis c.p.c. l'appello proposto dal sig. Parte_1
contro la sentenza n.864/2021 emessa dal Tribunale di Pesaro il
[...]
e pubblicata l'01.12.2021, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata. IN IPOTESI DI INGRESSO DELLA TRATTAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE:
pagina 2 di 6 Respingere l'appello proposto dal sig. contro la sentenza Parte_1
n.864/2021 emessa dal Tribunale di Pesaro il 30.11.2021 e pubblicata l'01.12.2021, in quanto infondato tanto in fatto così come in diritto, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
FATTI DI CAUSA
ha proposto opposizione avverso l'esecuzione avviata nei Parte_1 propri confronti dalla quale mandataria della CP_2 Controparte_1
fondata sul decreto ingiuntivo con cui in data 18.11.2003 il Tribunale di
[...]
Lucca, presso l'allora sezione distaccata di Viareggio, ha ingiunto all'opponente di versare in favore della la somma pari ad euro 74.102,61; Controparte_3
l'opponente ha eccepito in particolare la nullità del precetto per difetto di valida procura ad litem, il difetto di legittimazione attiva della Controparte_1 la mancata prova del mandato conferito alla l'invalidità del CP_2 precetto in quanto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, l'erronea individuazione del giudice competente per l'esecuzione ed infine l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Costituendosi in giudizio, la società opposta ha ribadito la legittimazione del proprio difensore e quella della società rappresentata, producendo ampia documentazione a riguardo;
ha altresì ribadito la validità del precetto notificato, contestando anche l'eccezione d'intervenuta prescrizione.
Con sentenza pronunciata in data 30.11.2021 il Tribunale di Pesaro ha rigettato l'opposizione, condannando l'opponente a rifondere le spese di lite;
il primo giudice ha in particolare ritenuto che l'opposta abbia adeguatamente comprovato la legittimazione propria e del proprio difensore, nonché la regolare notifica del titolo esecutivo e del precetto e l'avvenuta interruzione del termine di prescrizione.
Avverso tale decisione ha proposto appello il ribadendo l'eccezione di Parte_1 difetto di titolarità del diritto sostanziale in capo alla Controparte_1
pagina 3 di 6 l'appellante ha altresì eccepito la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e di prova, non avendo il primo giudice ammesso alcuna tra le istanze istruttorie avanzate dall'opponente; ha da ultimo ribadito l'eccezione di irregolarità del precetto in quanto non preceduta dalla notifica del titolo esecutivo su cui si fonda l'esecuzione.
Costituendosi nella presente fase, la società opposta ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, chiedendone comunque il rigetto nel merito.
All'esito delle note difensive scambiate dalle parti, la causa è stata infine trattenuta in decisione in data 13.12.2023, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. S'impone declaratoria d'intervenuta cessazione della materia del contendere tenuto conto che, secondo quanto documentato dall'appellante e confermato dall'appellata, con decreto in data 28.12.2022 il Tribunale di
Pesaro ha omologato l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da ai propri creditori, Parte_1 tra cui anche la l'appellata non contesta neppure Controparte_1 che tale procedura si sia ormai conclusa con una soddisfazione, seppure minima, del proprio credito.
I motivi dell'appello proposto dal debbono in ogni caso essere Parte_1 esaminati ai fini della regolazione delle spese di lite, da compiere in considerazione della c.d. soccombenza virtuale.
2. Non può a riguardo essere condiviso il primo motivo, con cui Parte_1 ha contestato la titolarità del rapporto in capo alla
[...] [...]
Controparte_1
L'odierna appellata ha infatti prodotto sin dalla costituzione dinanzi al primo giudice l'atto di fusione con cui in data 20.10.2008 la CP_3
pagina 4 di 6 originaria creditrice del in forza del decreto ingiuntivo emesso dal Parte_1
Tribunale di Lucca, è stata incorporata dalla (cfr. allegato Controparte_4
n.4a); ha altresì prodotto l'avviso della cessione con cui in data 20.11.2008 la ha trasferito in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. in favore Controparte_4 della Aspra Finance s.p.a. tutti i crediti “in essere al 31 ottobre 2008, connessi ai rapporti qualificabili come sofferenze (ai sensi delle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia)”, salvo poi riacquisirli grazie alla fusione nella medesima in data 14.12.2010 (cfr. allegati n.4b e n.4c). CP_4
In data 20.11.2014, poi, la ha ceduto in blocco all' CP_4 Parte_2
i medesimi crediti originariamente acquistati dalla Aspra Finance,
[...] come risulta dall'avviso che reca in calce il codice identificativo di tutti i clienti ceduti (cfr. allegato n. 4d); è stato infine prodotto l'avviso della cessione con cui in data 14.07.2017 la ha trasferito Parte_2 alla i medesimi crediti che aveva già acquisito in Controparte_1 data 20.11.2014 dalla Controparte_4
E' stato altresì comprovato documentalmente che tra i crediti ceduti alla e poi alla è stato incluso Parte_2 Controparte_1 anche quello identificato alla Centrale Rischi della Banca d'Italia con il n.
236772142, ovvero il credito portato dal decreto ingiuntivo sopra citato e sul quale è stata fondata l'esecuzione avviata nei confronti del Parte_1
(cfr. allegati n. 4h e 4g).
Non può neppure essere censurata la scelta del primo giudice di non ammettere alcuno tra i mezzi di prova richiesti dall'odierno appellante, il quale aveva chiesto di poter chiarire gli originari rapporti di dare/avere con la (ovvero il credito ormai passato in giudicato tra le Controparte_3 parti) e di verificare la correttezza del calcolo delle somme intimate (ovvero un aspetto con riferimento al quale il precetto non era stato tempestivamente contestato).
L'impugnazione risulta da ultimo inammissibile per quanto riguarda il motivo fondato sull'asserita irregolarità formale dell'atto di precetto, trattandosi di contestazione avente natura di opposizione agli atti esecutivi,
pagina 5 di 6 decisa dal Tribunale con statuizione espressamente inappellabile ai sensi dell'art. 618 comma II c.p.c..
Tenuto conto della evidente soccombenza del s'impone in Parte_1 conclusione la sua condanna a rifondere le spese del presente grado in favore dell'appellata, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 864 pubblicata in data 01.12.2021 dal
[...]
Tribunale di Pesaro,
DICHIARA la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
CONDANNA a rifondere in favore della controparte le Parte_1 spese anticipate per la difesa nel presente grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 8.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 115 del Ruolo generale dell'anno 2022, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Marco Cassiani e dall'avv. Maurizio Miranda per procura in calce all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ) e per essa quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria (C.F. ), in persona del legale CP_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Baldacci per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- APPELLATA –
pagina 1 di 6 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 864 pubblicata in data 30.11.2021 dal
Tribunale di Pesaro
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
<<piaccia all'ecc.ma corte di appello adita, ogni contraria istanza disattesa, N. R.G. 115/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 115 del Ruolo generale dell'anno 2022, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Marco Cassiani e dall'avv. Maurizio Miranda per procura in calce all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ) e per essa quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria (C.F. ), in persona del legale CP_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Baldacci per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- APPELLATA –
pagina 1 di 6 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 864 pubblicata in data 30.11.2021 dal
Tribunale di Pesaro
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
<
Per l'appellata:
“IN VIA PREGIUDIZIALE: Dichiarare inammissibile ex art.348 bis c.p.c. l'appello proposto dal sig. Parte_1
contro la sentenza n.864/2021 emessa dal Tribunale di Pesaro il
[...]
e pubblicata l'01.12.2021, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata. IN IPOTESI DI INGRESSO DELLA TRATTAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE:
pagina 2 di 6 Respingere l'appello proposto dal sig. contro la sentenza Parte_1
n.864/2021 emessa dal Tribunale di Pesaro il 30.11.2021 e pubblicata l'01.12.2021, in quanto infondato tanto in fatto così come in diritto, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
FATTI DI CAUSA
ha proposto opposizione avverso l'esecuzione avviata nei Parte_1 propri confronti dalla quale mandataria della CP_2 Controparte_1
fondata sul decreto ingiuntivo con cui in data 18.11.2003 il Tribunale di
[...]
Lucca, presso l'allora sezione distaccata di Viareggio, ha ingiunto all'opponente di versare in favore della la somma pari ad euro 74.102,61; Controparte_3
l'opponente ha eccepito in particolare la nullità del precetto per difetto di valida procura ad litem, il difetto di legittimazione attiva della Controparte_1 la mancata prova del mandato conferito alla l'invalidità del CP_2 precetto in quanto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, l'erronea individuazione del giudice competente per l'esecuzione ed infine l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Costituendosi in giudizio, la società opposta ha ribadito la legittimazione del proprio difensore e quella della società rappresentata, producendo ampia documentazione a riguardo;
ha altresì ribadito la validità del precetto notificato, contestando anche l'eccezione d'intervenuta prescrizione.
Con sentenza pronunciata in data 30.11.2021 il Tribunale di Pesaro ha rigettato l'opposizione, condannando l'opponente a rifondere le spese di lite;
il primo giudice ha in particolare ritenuto che l'opposta abbia adeguatamente comprovato la legittimazione propria e del proprio difensore, nonché la regolare notifica del titolo esecutivo e del precetto e l'avvenuta interruzione del termine di prescrizione.
Avverso tale decisione ha proposto appello il ribadendo l'eccezione di Parte_1 difetto di titolarità del diritto sostanziale in capo alla Controparte_1
pagina 3 di 6 l'appellante ha altresì eccepito la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e di prova, non avendo il primo giudice ammesso alcuna tra le istanze istruttorie avanzate dall'opponente; ha da ultimo ribadito l'eccezione di irregolarità del precetto in quanto non preceduta dalla notifica del titolo esecutivo su cui si fonda l'esecuzione.
Costituendosi nella presente fase, la società opposta ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, chiedendone comunque il rigetto nel merito.
All'esito delle note difensive scambiate dalle parti, la causa è stata infine trattenuta in decisione in data 13.12.2023, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. S'impone declaratoria d'intervenuta cessazione della materia del contendere tenuto conto che, secondo quanto documentato dall'appellante e confermato dall'appellata, con decreto in data 28.12.2022 il Tribunale di
Pesaro ha omologato l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da ai propri creditori, Parte_1 tra cui anche la l'appellata non contesta neppure Controparte_1 che tale procedura si sia ormai conclusa con una soddisfazione, seppure minima, del proprio credito.
I motivi dell'appello proposto dal debbono in ogni caso essere Parte_1 esaminati ai fini della regolazione delle spese di lite, da compiere in considerazione della c.d. soccombenza virtuale.
2. Non può a riguardo essere condiviso il primo motivo, con cui Parte_1 ha contestato la titolarità del rapporto in capo alla
[...] [...]
Controparte_1
L'odierna appellata ha infatti prodotto sin dalla costituzione dinanzi al primo giudice l'atto di fusione con cui in data 20.10.2008 la CP_3
pagina 4 di 6 originaria creditrice del in forza del decreto ingiuntivo emesso dal Parte_1
Tribunale di Lucca, è stata incorporata dalla (cfr. allegato Controparte_4
n.4a); ha altresì prodotto l'avviso della cessione con cui in data 20.11.2008 la ha trasferito in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. in favore Controparte_4 della Aspra Finance s.p.a. tutti i crediti “in essere al 31 ottobre 2008, connessi ai rapporti qualificabili come sofferenze (ai sensi delle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia)”, salvo poi riacquisirli grazie alla fusione nella medesima in data 14.12.2010 (cfr. allegati n.4b e n.4c). CP_4
In data 20.11.2014, poi, la ha ceduto in blocco all' CP_4 Parte_2
i medesimi crediti originariamente acquistati dalla Aspra Finance,
[...] come risulta dall'avviso che reca in calce il codice identificativo di tutti i clienti ceduti (cfr. allegato n. 4d); è stato infine prodotto l'avviso della cessione con cui in data 14.07.2017 la ha trasferito Parte_2 alla i medesimi crediti che aveva già acquisito in Controparte_1 data 20.11.2014 dalla Controparte_4
E' stato altresì comprovato documentalmente che tra i crediti ceduti alla e poi alla è stato incluso Parte_2 Controparte_1 anche quello identificato alla Centrale Rischi della Banca d'Italia con il n.
236772142, ovvero il credito portato dal decreto ingiuntivo sopra citato e sul quale è stata fondata l'esecuzione avviata nei confronti del Parte_1
(cfr. allegati n. 4h e 4g).
Non può neppure essere censurata la scelta del primo giudice di non ammettere alcuno tra i mezzi di prova richiesti dall'odierno appellante, il quale aveva chiesto di poter chiarire gli originari rapporti di dare/avere con la (ovvero il credito ormai passato in giudicato tra le Controparte_3 parti) e di verificare la correttezza del calcolo delle somme intimate (ovvero un aspetto con riferimento al quale il precetto non era stato tempestivamente contestato).
L'impugnazione risulta da ultimo inammissibile per quanto riguarda il motivo fondato sull'asserita irregolarità formale dell'atto di precetto, trattandosi di contestazione avente natura di opposizione agli atti esecutivi,
pagina 5 di 6 decisa dal Tribunale con statuizione espressamente inappellabile ai sensi dell'art. 618 comma II c.p.c..
Tenuto conto della evidente soccombenza del s'impone in Parte_1 conclusione la sua condanna a rifondere le spese del presente grado in favore dell'appellata, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 864 pubblicata in data 01.12.2021 dal
[...]
Tribunale di Pesaro,
DICHIARA la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
CONDANNA a rifondere in favore della controparte le Parte_1 spese anticipate per la difesa nel presente grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 8.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 6 di 6
Per l'appellata:
“IN VIA PREGIUDIZIALE: Dichiarare inammissibile ex art.348 bis c.p.c. l'appello proposto dal sig. Parte_1
contro la sentenza n.864/2021 emessa dal Tribunale di Pesaro il
[...]
e pubblicata l'01.12.2021, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata. IN IPOTESI DI INGRESSO DELLA TRATTAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE:
pagina 2 di 6 Respingere l'appello proposto dal sig. contro la sentenza Parte_1
n.864/2021 emessa dal Tribunale di Pesaro il 30.11.2021 e pubblicata l'01.12.2021, in quanto infondato tanto in fatto così come in diritto, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
FATTI DI CAUSA
ha proposto opposizione avverso l'esecuzione avviata nei Parte_1 propri confronti dalla quale mandataria della CP_2 Controparte_1
fondata sul decreto ingiuntivo con cui in data 18.11.2003 il Tribunale di
[...]
Lucca, presso l'allora sezione distaccata di Viareggio, ha ingiunto all'opponente di versare in favore della la somma pari ad euro 74.102,61; Controparte_3
l'opponente ha eccepito in particolare la nullità del precetto per difetto di valida procura ad litem, il difetto di legittimazione attiva della Controparte_1 la mancata prova del mandato conferito alla l'invalidità del CP_2 precetto in quanto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, l'erronea individuazione del giudice competente per l'esecuzione ed infine l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Costituendosi in giudizio, la società opposta ha ribadito la legittimazione del proprio difensore e quella della società rappresentata, producendo ampia documentazione a riguardo;
ha altresì ribadito la validità del precetto notificato, contestando anche l'eccezione d'intervenuta prescrizione.
Con sentenza pronunciata in data 30.11.2021 il Tribunale di Pesaro ha rigettato l'opposizione, condannando l'opponente a rifondere le spese di lite;
il primo giudice ha in particolare ritenuto che l'opposta abbia adeguatamente comprovato la legittimazione propria e del proprio difensore, nonché la regolare notifica del titolo esecutivo e del precetto e l'avvenuta interruzione del termine di prescrizione.
Avverso tale decisione ha proposto appello il ribadendo l'eccezione di Parte_1 difetto di titolarità del diritto sostanziale in capo alla Controparte_1
pagina 3 di 6 l'appellante ha altresì eccepito la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e di prova, non avendo il primo giudice ammesso alcuna tra le istanze istruttorie avanzate dall'opponente; ha da ultimo ribadito l'eccezione di irregolarità del precetto in quanto non preceduta dalla notifica del titolo esecutivo su cui si fonda l'esecuzione.
Costituendosi nella presente fase, la società opposta ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, chiedendone comunque il rigetto nel merito.
All'esito delle note difensive scambiate dalle parti, la causa è stata infine trattenuta in decisione in data 13.12.2023, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. S'impone declaratoria d'intervenuta cessazione della materia del contendere tenuto conto che, secondo quanto documentato dall'appellante e confermato dall'appellata, con decreto in data 28.12.2022 il Tribunale di
Pesaro ha omologato l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da ai propri creditori, Parte_1 tra cui anche la l'appellata non contesta neppure Controparte_1 che tale procedura si sia ormai conclusa con una soddisfazione, seppure minima, del proprio credito.
I motivi dell'appello proposto dal debbono in ogni caso essere Parte_1 esaminati ai fini della regolazione delle spese di lite, da compiere in considerazione della c.d. soccombenza virtuale.
2. Non può a riguardo essere condiviso il primo motivo, con cui Parte_1 ha contestato la titolarità del rapporto in capo alla
[...] [...]
Controparte_1
L'odierna appellata ha infatti prodotto sin dalla costituzione dinanzi al primo giudice l'atto di fusione con cui in data 20.10.2008 la CP_3
pagina 4 di 6 originaria creditrice del in forza del decreto ingiuntivo emesso dal Parte_1
Tribunale di Lucca, è stata incorporata dalla (cfr. allegato Controparte_4
n.4a); ha altresì prodotto l'avviso della cessione con cui in data 20.11.2008 la ha trasferito in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. in favore Controparte_4 della Aspra Finance s.p.a. tutti i crediti “in essere al 31 ottobre 2008, connessi ai rapporti qualificabili come sofferenze (ai sensi delle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia)”, salvo poi riacquisirli grazie alla fusione nella medesima in data 14.12.2010 (cfr. allegati n.4b e n.4c). CP_4
In data 20.11.2014, poi, la ha ceduto in blocco all' CP_4 Parte_2
i medesimi crediti originariamente acquistati dalla Aspra Finance,
[...] come risulta dall'avviso che reca in calce il codice identificativo di tutti i clienti ceduti (cfr. allegato n. 4d); è stato infine prodotto l'avviso della cessione con cui in data 14.07.2017 la ha trasferito Parte_2 alla i medesimi crediti che aveva già acquisito in Controparte_1 data 20.11.2014 dalla Controparte_4
E' stato altresì comprovato documentalmente che tra i crediti ceduti alla e poi alla è stato incluso Parte_2 Controparte_1 anche quello identificato alla Centrale Rischi della Banca d'Italia con il n.
236772142, ovvero il credito portato dal decreto ingiuntivo sopra citato e sul quale è stata fondata l'esecuzione avviata nei confronti del Parte_1
(cfr. allegati n. 4h e 4g).
Non può neppure essere censurata la scelta del primo giudice di non ammettere alcuno tra i mezzi di prova richiesti dall'odierno appellante, il quale aveva chiesto di poter chiarire gli originari rapporti di dare/avere con la (ovvero il credito ormai passato in giudicato tra le Controparte_3 parti) e di verificare la correttezza del calcolo delle somme intimate (ovvero un aspetto con riferimento al quale il precetto non era stato tempestivamente contestato).
L'impugnazione risulta da ultimo inammissibile per quanto riguarda il motivo fondato sull'asserita irregolarità formale dell'atto di precetto, trattandosi di contestazione avente natura di opposizione agli atti esecutivi,
pagina 5 di 6 decisa dal Tribunale con statuizione espressamente inappellabile ai sensi dell'art. 618 comma II c.p.c..
Tenuto conto della evidente soccombenza del s'impone in Parte_1 conclusione la sua condanna a rifondere le spese del presente grado in favore dell'appellata, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 864 pubblicata in data 01.12.2021 dal
[...]
Tribunale di Pesaro,
DICHIARA la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
CONDANNA a rifondere in favore della controparte le Parte_1 spese anticipate per la difesa nel presente grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 8.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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