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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/11/2025, n. 8853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8853 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13038 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico ER, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile introdotta ex art. 281 decies c.p.c., promossa da:
ILANO PIU' DI VIA ALDO MORO, N. 8, BUCCINASCO (MI), (CF/PI: Parte_1
), con l'avv. Bianco Giovanni P.IVA_1
-attore- contro
, CF/PI: , contumace Controparte_1 C.F._1
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per Parte_2
accertata e dichiarata la qualità di erede puro e semplice, ex art. 485 c.p.c., da parte del convenuto sig.
(C.F. ) nato il [...] a [...] e residente Controparte_1 C.F._1 in Via Aldo Moro n. 8, Buccinasco, sia nei confronti della eredità della madre, sig.ra Persona_1
(C.F. ) nata in [...] il [...] è deceduta in Milano (MI), il
[...] C.F._2 giorno 29/03/2002, e sia nei confronti del padre, sig. (C.F. Parte_3
) nato il 20/11/1940 a Castagnaro deceduto a [...] il [...], con ordine CodiceFiscale_3 all'Ufficio del Territorio Circoscrizione Milano 1 (Conservatore Registri Immobiliari) per le conseguenti trascrizioni e/o annotazioni e suo esonero da ogni responsabilità in merito, con rimborso a favore dell'esponente, delle spese necessarie per dette incombenze e con vittoria di spese e compensi del presente procedimento
Si chiede, sin da ora, l'ammissione quali capitoli di prova da confermarsi per interpello e testi delle circostanze di fatto di cui ai capitoli da 1 a 5 della narrativa.
Si indica come teste il custode del Condominio sig. Parte_4
*
1 Per Controparte_1
Contumace
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa
Il espone che la sig.ra deceduta in Milano il Controparte_2 Persona_1
29/03/2002, ha lasciato quali eredi il marito e il figlio . Parte_3 Controparte_1
Successivamente è deceduto anche il sig. , in data 13/03/2021, lasciando quale unico Parte_3 erede legittimo il figlio , con il quale conviveva nell'immobile sito in Via Aldo Moro n. 8 in CP_1
Buccinasco, bene di cui i due risultavano comproprietari nelle misure rispettive di ¾ e ¼.
L'immobile, come risultante da ispezione ipotecaria e da certificazione notarile, risulterebbe tuttora intestato ai sig.ri e senza che gli stessi avessero presentato dichiarazione Pt_3 Controparte_1 di successione né formalizzato l'accettazione dell'eredità della sig.ra Per_1
Secondo il ricorrente, l'asse ereditario della medesima sarebbe composto dagli immobili siti nel
, identificati catastalmente come unità abitativa in Buccinasco, Via Aldo Parte_1 Controparte_2
Moro n. 8 e autorimessa in Viale Lomellina, così come indicato in visura catastale.
Risulterebbe inoltre che il sig. avrebbe sempre vissuto nello stabile sin dal 1981, Controparte_1
come emergerebbe dal certificato storico di residenza e che vi risiederebbe tuttora.
Il Condominio espone di essere creditore nei confronti del sig. per complessivi € Controparte_1
8.149,04 a titolo di oneri condominiali come da decreto ingiuntivo n. 28206/2023, oltre a ulteriori spese maturate e a quelle connesse alla procedura esecutiva immobiliare RGE 489/2024 instaurata nel frattempo.
In diritto, il ricorrente richiama l'art. 485 c.c., secondo cui il chiamato all'eredità che si trovi nel possesso o compossesso di beni ereditari e non provveda alla redazione dell'inventario nei tre mesi dovuti sarebbe considerato erede puro e semplice, con conseguente preclusione della facoltà di rinunciare con efficacia nei confronti dei creditori del de cuius1. Alla luce di tali principi, il ricorrente sostiene che il comportamento del sig. Parte_5 quale avrebbe mantenuto il possesso dell'immobile sia dopo il decesso della madre sia dopo quello del padre- costituirebbe comportamento concludente idoneo a integrare un'accettazione tacita dell'eredità, con conseguente acquisizione della qualità di erede puro e semplice.
Su tali presupposti il ricorrente chiede che venga accertata e dichiarata la qualità di erede puro e semplice, ai sensi dell'art. 485 c.c., del sig. tanto con riferimento alla successione della Controparte_1 madre quanto a quella del padre, con ordine all'Ufficio del Territorio competente per le relative trascrizioni e annotazioni, nonché con rimborso delle spese necessarie e con vittoria di spese e compensi del procedimento.
Di talché, all'esito della prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha disposto ex art. 281 terdecies cpc, riservando il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
*
2. Sull'accettazione tacita di eredità da parte del sig. Controparte_1
Il ricorso è fondato.
La parentela tra il sig. (figlio) e i sopra citati genitori è dimostrata dalla visura Controparte_1
ipotecaria, doc. n. 1, pag. 2, Sez. D.
E' appena il caso di rilevare che il sig. è residente presso il Condominio ricorrente Controparte_1
in via Aldo Moro, n. 8 in Buccinasco dal 1981 ad oggi, come emerge dal certificato storico di residenza sub doc 5.
La circostanza è confermata anche dal certificato di residenza allegato al ricorso notificato, nonché dalla stessa relata di notifica.
La residenza dunque dimostra univocamente il possesso dell'immobile da parte del convenuto.
Trova allora applicazione l'art. 485 c.c. in forza del quale il chiamato all'eredità che si trova nel possesso dei beni ereditari e non dichiara la rinuncia entro il termine ivi stabilito si considera erede.
accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius"” (cfr. Cass. ord. n. 15690/20).
3 Ne consegue l'adozione dell'ordine di procedere alla trascrizione del presente provvedimento in modo da assicurare la necessaria continuità delle trascrizioni.
*
3. Conclusioni
Il ricorso va accolto e va dichiarato che ha tacitamente accettato l'eredità di Controparte_1 [...]
e . Persona_1 Parte_3
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22 e tenuto conto del valore della controversia, indeterminabile e complessità bassa, esclusa la fase istruttoria non celebratasi, e con la riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto ex art. 4, comma 4, DM 55/14.
A fronte della semplicità della controversia, possono applicarsi i valori minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie il ricorso;
2) accerta e dichiara che (C.F. ) ha tacitamente Controparte_1 C.F._1 accettato l'eredità di (C.F. ) e (C.F. Persona_1 C.F._2 Parte_3
); CodiceFiscale_3
3) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari competenti per territorio, con esonero del Conservatore da qualsiasi responsabilità;
4) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in € 545,00 per spese esenti ed € 2.034,20 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 19 novembre 2025
Il giudice
(Federico ER)
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “L'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare, cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice;
tale onere condiziona, non solo, la facoltà di
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico ER, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile introdotta ex art. 281 decies c.p.c., promossa da:
ILANO PIU' DI VIA ALDO MORO, N. 8, BUCCINASCO (MI), (CF/PI: Parte_1
), con l'avv. Bianco Giovanni P.IVA_1
-attore- contro
, CF/PI: , contumace Controparte_1 C.F._1
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per Parte_2
accertata e dichiarata la qualità di erede puro e semplice, ex art. 485 c.p.c., da parte del convenuto sig.
(C.F. ) nato il [...] a [...] e residente Controparte_1 C.F._1 in Via Aldo Moro n. 8, Buccinasco, sia nei confronti della eredità della madre, sig.ra Persona_1
(C.F. ) nata in [...] il [...] è deceduta in Milano (MI), il
[...] C.F._2 giorno 29/03/2002, e sia nei confronti del padre, sig. (C.F. Parte_3
) nato il 20/11/1940 a Castagnaro deceduto a [...] il [...], con ordine CodiceFiscale_3 all'Ufficio del Territorio Circoscrizione Milano 1 (Conservatore Registri Immobiliari) per le conseguenti trascrizioni e/o annotazioni e suo esonero da ogni responsabilità in merito, con rimborso a favore dell'esponente, delle spese necessarie per dette incombenze e con vittoria di spese e compensi del presente procedimento
Si chiede, sin da ora, l'ammissione quali capitoli di prova da confermarsi per interpello e testi delle circostanze di fatto di cui ai capitoli da 1 a 5 della narrativa.
Si indica come teste il custode del Condominio sig. Parte_4
*
1 Per Controparte_1
Contumace
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa
Il espone che la sig.ra deceduta in Milano il Controparte_2 Persona_1
29/03/2002, ha lasciato quali eredi il marito e il figlio . Parte_3 Controparte_1
Successivamente è deceduto anche il sig. , in data 13/03/2021, lasciando quale unico Parte_3 erede legittimo il figlio , con il quale conviveva nell'immobile sito in Via Aldo Moro n. 8 in CP_1
Buccinasco, bene di cui i due risultavano comproprietari nelle misure rispettive di ¾ e ¼.
L'immobile, come risultante da ispezione ipotecaria e da certificazione notarile, risulterebbe tuttora intestato ai sig.ri e senza che gli stessi avessero presentato dichiarazione Pt_3 Controparte_1 di successione né formalizzato l'accettazione dell'eredità della sig.ra Per_1
Secondo il ricorrente, l'asse ereditario della medesima sarebbe composto dagli immobili siti nel
, identificati catastalmente come unità abitativa in Buccinasco, Via Aldo Parte_1 Controparte_2
Moro n. 8 e autorimessa in Viale Lomellina, così come indicato in visura catastale.
Risulterebbe inoltre che il sig. avrebbe sempre vissuto nello stabile sin dal 1981, Controparte_1
come emergerebbe dal certificato storico di residenza e che vi risiederebbe tuttora.
Il Condominio espone di essere creditore nei confronti del sig. per complessivi € Controparte_1
8.149,04 a titolo di oneri condominiali come da decreto ingiuntivo n. 28206/2023, oltre a ulteriori spese maturate e a quelle connesse alla procedura esecutiva immobiliare RGE 489/2024 instaurata nel frattempo.
In diritto, il ricorrente richiama l'art. 485 c.c., secondo cui il chiamato all'eredità che si trovi nel possesso o compossesso di beni ereditari e non provveda alla redazione dell'inventario nei tre mesi dovuti sarebbe considerato erede puro e semplice, con conseguente preclusione della facoltà di rinunciare con efficacia nei confronti dei creditori del de cuius1. Alla luce di tali principi, il ricorrente sostiene che il comportamento del sig. Parte_5 quale avrebbe mantenuto il possesso dell'immobile sia dopo il decesso della madre sia dopo quello del padre- costituirebbe comportamento concludente idoneo a integrare un'accettazione tacita dell'eredità, con conseguente acquisizione della qualità di erede puro e semplice.
Su tali presupposti il ricorrente chiede che venga accertata e dichiarata la qualità di erede puro e semplice, ai sensi dell'art. 485 c.c., del sig. tanto con riferimento alla successione della Controparte_1 madre quanto a quella del padre, con ordine all'Ufficio del Territorio competente per le relative trascrizioni e annotazioni, nonché con rimborso delle spese necessarie e con vittoria di spese e compensi del procedimento.
Di talché, all'esito della prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha disposto ex art. 281 terdecies cpc, riservando il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
*
2. Sull'accettazione tacita di eredità da parte del sig. Controparte_1
Il ricorso è fondato.
La parentela tra il sig. (figlio) e i sopra citati genitori è dimostrata dalla visura Controparte_1
ipotecaria, doc. n. 1, pag. 2, Sez. D.
E' appena il caso di rilevare che il sig. è residente presso il Condominio ricorrente Controparte_1
in via Aldo Moro, n. 8 in Buccinasco dal 1981 ad oggi, come emerge dal certificato storico di residenza sub doc 5.
La circostanza è confermata anche dal certificato di residenza allegato al ricorso notificato, nonché dalla stessa relata di notifica.
La residenza dunque dimostra univocamente il possesso dell'immobile da parte del convenuto.
Trova allora applicazione l'art. 485 c.c. in forza del quale il chiamato all'eredità che si trova nel possesso dei beni ereditari e non dichiara la rinuncia entro il termine ivi stabilito si considera erede.
accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius"” (cfr. Cass. ord. n. 15690/20).
3 Ne consegue l'adozione dell'ordine di procedere alla trascrizione del presente provvedimento in modo da assicurare la necessaria continuità delle trascrizioni.
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3. Conclusioni
Il ricorso va accolto e va dichiarato che ha tacitamente accettato l'eredità di Controparte_1 [...]
e . Persona_1 Parte_3
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22 e tenuto conto del valore della controversia, indeterminabile e complessità bassa, esclusa la fase istruttoria non celebratasi, e con la riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto ex art. 4, comma 4, DM 55/14.
A fronte della semplicità della controversia, possono applicarsi i valori minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie il ricorso;
2) accerta e dichiara che (C.F. ) ha tacitamente Controparte_1 C.F._1 accettato l'eredità di (C.F. ) e (C.F. Persona_1 C.F._2 Parte_3
); CodiceFiscale_3
3) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari competenti per territorio, con esonero del Conservatore da qualsiasi responsabilità;
4) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in € 545,00 per spese esenti ed € 2.034,20 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 19 novembre 2025
Il giudice
(Federico ER)
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “L'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare, cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice;
tale onere condiziona, non solo, la facoltà di
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