Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2697 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 14509/2022
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria
Pezzullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14509/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto appello a sentenza del Giudice di Pace e vertente
TRA
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., rapp.ta Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Giampaolo Franzese con studio in alla Via Nicolardi, 57 presso il quale domicilia come da procura in atti
APPELLANTE
E
(P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 procuratore con poteri di rapp.za legale dott. in virtù di Controparte_2 procura conferita dal Sig. nq. di amm.re Parte_2 delegato per notar dott. del 03.12.18 n. repertorio 6648 e Persona_1
3517, rapp.ta e difesa dall'Avv. Luigi Barbato, presso il cui studio sito in Napoli alla Via Maddaloni n. 6, elettivamente domicilia, giusta procura in atti
APPELLATO
E
, domt.to come n atti Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
Con atto di citazione d'appello ritualmente notificato, l'appellante in epigrafe impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n°15576/2022, emessa in data 02/05/2022, con cui quest'ultimo rigettava la domanda di risarcimento del danno occorso al natante di sua proprietà, un gommone nautico Giupex
Rib 21, dotato di motore marino Suzuki telaio 04004F-810241, e cagionato dal gommone marino , assicurato con la compagnia di CP_4 assicurazione di proprietà di . Tali danni CP_5 Controparte_3 venivano quantificati in complessivi €. 12.072.25, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal fatto al soddisfo e comunque entro il limite di
Euro 15000,00.
La parte attrice, odierna appellante, deduceva, in particolare, che il giorno
04/09/2018 alle ore 17.30 circa, si trovava, con il suo gommone, al distributore di carburante del porto turistico di Nisida, quando esso veniva attinto e danneggiato dal gommone marino IR ZE di proprietà dell'appellato, il cui comandante, nell'avvicinarsi alla banchina del distributore, per un errore di manovra, finiva per impattare, con il proprio lato posteriore, il tubolare destro del suo gommone che, per effetto dell'urto ricevuto, ruotava in senso orario finendo per colpire con il piede poppiere del motore gli scogli a fior d'acqua ivi presenti.
In primo grado si costituivano l'appellato, assunto responsabile civile, e la sua compagnia di assicurazione, la che, contestando l'avverso Controparte_5 dedotto in giudizio dall'attore, chiedevano il rigetto della domanda in quanto infondata.
Escusso il teste di parte attrice, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, il
Giudice di Pace, assumendo non provati i fatti costitutivi a sostegno della pretesa risarcitoria avanzata, rigettava la domanda dell'attore.
Interposto appello, l'attore, odierno appellante, censurava la sentenza di primo grado, chiedendone l'integrale riforma, assumendo che il Giudice di prime cure aveva errato nella valutazione della prova testimoniale raccolta nonché nella valutazione della espletata consulenza tecnica, la quale risultava, peraltro, censurabile nella valutazione dei danni subiti dalla sua imbarcazione.
Si costituiva la compagnia di assicurazione contestando Controparte_5
l'avverso dedotto in giudizio dall'appellante, chiedendo, pertanto, il rigetto
- 2 - dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza, non senza eccepire, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.
Di contro, pur ritualmente evocato in giudizio, restava contumace, in tale grado di giudizio, il . Controparte_3
Acquisito il fascicolo di primo grado, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16/12/2024, ove, sostituita la stessa con la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., preso atto delle note rassegnate dalle parti, la riservava in decisione, concedendo loro i termini di cui all'art 190 c.p.c.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di che, Controparte_3 pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
Ora, vanno affrontate e risolte in termini negativi le eccezioni preliminari di rito di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c. formulate dalla parte appellata.
Quanto all'eccezione di cui all'art 342 c.p.c. si osserva che è costante l'indirizzo della Corte di Cassazione secondo cui: “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado” ( cfr. Cass. civ. sent. n° 40560/2021). Ancora, “l'appellante che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello”
(cfr. Cass. ord. n°3115/18).
Del resto, l'art 342 c.p.c. nella misura in cui richiede l'indicazione dei motivi specifici, non impone né l'utilizzo di particolari forme sacramentali né la redazione di un progetto di sentenza alternativo a quello del giudice di prime cure posto che il giudizio d'appello è pur sempre, nella sua sostanza, giudizio in cui il giudice accede all'intero rapporto controverso. In tal senso la Corte di Cassazione ha affermato che: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di
- 3 - inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(cfr. Cass. civ. sent. n° 27199/17).
In effetti, le censure dell'appellante si appuntano sulla parte della sentenza in cui il giudicante avrebbe commesso errori di valutazione nella disamina del quadro probatorio, rendendo, per le ragioni poc'anzi esposte, e tenuto conto di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla decodificazione dell'art 342 c.p.c., pienamente ammissibile l'atto d'appello proposto dallo stesso.
Parimenti, va disattesa la seconda eccezione di cui all'art 348 bis, posto che il
“filtro” dell'inammissibilità di cui al citato articolo trova la sua ragion d'essere nella misura in cui, il giudice d'appello, nell'udienza di cui all'art
350 c.p.c., abbia ritenuto sussistenti quegli elementi da cui desumere la ragionevole probabilità che il gravame non sarà accolto, ma, una volta che, come nel caso di specie, abbia rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e l'abbia poi assegnata a sentenza, non v'è più spazio per l'esame dell'eccezione in parola.
Tanto chiarito, la sentenza del Giudice di Pace si presenta immune da censure e, pertanto, lo spiegato gravame non può essere accolto.
In linea generale, va rammentato che, in presenza di scontro tra imbarcazioni,
è pienamente applicabile l'art 2054 c.c. La Corte di Cassazione ha affermato che: “E' infatti vero che alle imbarcazioni da diporto, a differenza che alle navi, si applica l'articolo 2054 c.c. essendo la previsione relativa al diporto specifica rispetto a quella prevista dal codice della navigazione, ed espressamente richiamante quella norma del codice civile (Cass.
13224/2015). Ma, si intende che l'articolo 2054 c.c. si applica ai natanti sempre che vi sia uno scontro tra essi, conformemente appunto all'ambito proprio di quella disposizione, che allo scontro tra veicoli si riferisce” (cfr.
Cass. civ. ordinanza 31 maggio 2019, n. 14909). Versando, dunque, in tema di responsabilità extracontrattuale, se ne devono osservare le specifiche
- 4 - ricadute in punto di accertamento dei presupposti (condotta, nesso di causalità, evento e tendenzialmente elemento soggettivo) ed in punto di onere probatorio maggiormente a carico del danneggiato.
Tanto chiarito, il Tribunale condivide la valutazione operata dal primo
Giudice in merito alla lacunosità del compendio probatorio prodotto da parte appellante, in specie all'inattendibilità delle dichiarazioni del teste escusso, con conseguente assenza di prove a sostegno dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere.
Al fine di giustificare tale conclusione, pare opportuno passare in rassegna i fatti dedotti dall'appellante in primo grado, confrontandoli con ciò che è emerso dall'istruttoria svolta.
L'appellante ha dedotto che “mentre si trovava al distributore di carburante del porto turistico di Nisida veniva attinto e danneggiato dal gommone marino IR ZE motorizzato con motore recante telaio n. 1A078415 ed assicurato con la PE.le , il cui comandante nell'avvicinarsi CP_5 alla banchina del distributore, per un errore di manovra finiva per impattare con il proprio lato posteriore il tubolare destro del gommone dell'appellante che per effetto dell'urto ricevuto ruotava in senso orario finendo per colpire con il piede poppiere del motore gli scogli a fior d'acqua ivi esistenti. A seguito dell'impatto contro il natante convenuto e conseguentemente contro gli scogli, il natante dell'appellante riportava diffusi danni sia al tubolare destro che al motore, tant'è che nell'immediatezza dell'evento dannoso i comandanti dei natanti coinvolti si recavano alla Capitaneria di Porto di
Napoli dove presentavano denuncia di evento straordinario così come disposto dal regolamento nautico in vigore”. Gli aspetti salienti del sinistro, secondo la ricostruzione operata dall'appellante, sono i seguenti: il suo gommone si trovava al distributore di benzina;
sopraggiungeva l'imbarcazione dell'appellato, la quale, procedendo di poppa, collideva con quest'ultima il tubolare destro del gommone dell'appellante, che, per l'urto, ruotava in senso orario, finendo sugli scogli e riportando danni diretti al tubolare destro e danni indiretti al piede del motore.
La teste escussa, , ha riferito che: “Preciso che il gommone su Testimone_1 cui mi trovavo era fermo con il lato sinistro parallelo alla banchina di rifornimento e vidi un gommone IR che retrocedendo per immettersi in fila per il rifornimento finiva per un'errata manovra di ormeggio per impattare con la propria parte posteriore il tubolare destro del nostro
- 5 - gommone che si lacerava. A seguito dell'impatto subito il nostro gommone ruotando verso sinistra in senso orario finiva per urtare con il motore negli scogli a fior d'acqua”.
Orbene, in base alle dichiarazioni della teste, si desume che l'imbarcazione del primo si doveva trovare con la parte sinistra in posizione parallela al distributore e che l'urto ricevuto dall'imbarcazione dell'appellato, l'avrebbe fatta ruotare in senso orario, facendola finire sugli scogli, i quali, è logico desumere, prima dell'impatto, si trovassero alla prua del gommone attinto.
Tuttavia, la dinamica esposta appare incongruente con lo stato dei luoghi del sinistro. Ed infatti, se il gommone si fosse trovato con la parte sinistra, in posizione parallela al distributore di benzina, dopo l'urto, non avrebbe mai potuto ruotare in senso orario, in quanto, ad impedire tale rotazione, sarebbe stata la banchina stessa. Tale osservazione è stata condivisibilmente effettuata anche dallo stesso Ctu nominato in primo grado che ha affermato che: “(…)
In tal caso, per quanto esposto dal teste, i danni non sono coerenti con quest'ultima dinamica perché, se il battello fosse stato accostato parallelamente alla banchina con il proprio lato sinistro, dopo l'urto non poteva assolutamente ruotare in senso orario e quindi non poteva essere sospinto verso gli scogli” (cfr. pag. 6 Ctu).
Si tratta, invero, di una dinamica (quella riferita dalla teste), oltre che incongruente, diversa rispetto a quella riferita dall'appellante che, in ogni caso, appare già, per come esposta, generica, laddove egli non riferisce nemmeno quale fosse la posizione della sua imbarcazione rispetto alla banchina e rispetto al gommone del presunto danneggiante prima dell'impatto, aspetti questi decisivi per la ricostruzione in modo esatto della dinamica del sinistro. Mette conto, infatti, evidenziare che l'argomento secondo il quale il Ctu non avrebbe considerato che il gommone dell'appellante avrebbe potuto ruotare in senso orario se si fosse trovato più distante rispetto alla banchina, è argomento giammai dedotto o specificato nell'atto di citazione in primo grado;
e comunque, da quanto sopra esposto, è logico desumere che se il gommone – come sostiene l'appellante- “si trovava al distributore di benzina”, si deve concludere necessariamente che lo stesso si trovasse ancorato alla banchina o vicino alla stessa.
Pertanto, in considerazione di una dinamica genericamente riferita e di una testimonianza inattendibile, non può che confermarsi la sentenza di primo grado, con rigetto del proposto gravame. Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, là ove quelle di primo grado sono state compensate e la
- 6 - compagnia appellata non ha provveduto ad impugnare autonomamente tale capo di sentenza che, per tale ragione, è passato in cosa giudicata, esse sono poste a carico della parte appellante per il principio della soccombenza e sono liquidate applicando i parametri medi ridotti del 30%, in assenza di questioni di fatto e di diritto, previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/22 per lo scaglione di valore in cui ricade la controversia, tenuto conto delle fasi svolte e di ogni altro vantaggio previsto dal suddetto decreto.
Occorre dare atto che ricorrono i presupposti, a norma dell'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012, applicabile alle impugnazioni proposte a far data dal
1/1/2013, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10acivile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
a) Rigetta l'appello proposto da Parte_1
b) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata costituita che liquida in €. 3.553,90 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e
CPA, nelle aliquote previste per legge.
Dichiara, ai sensi dell'art. 13, co.1 del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1
- bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, il 17.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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