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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/03/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 127/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025, previa lettura del dispositivo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 127/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. SALVATI VALERIA elett. dom.to in Indirizzo Pt_1
Telematico
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv. PIERDOMINICI ITALO elett.te dom.to in CP_1
VIA G. DA MAJANO 3 62100 MACERATA
APPELLATO/I
MOTIVAZIONE
L' ha impugnato la sentenza resa dal Giudice del lavoro di Macerata n. 250/2023, Pt_1
pubblicata li 11/03/2024 la quale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in merito all'opposizione proposta da avverso le ordinanze - ingiunzioni nn. OI-000124738 CP_1
(annualità 2012), OI-000109809 (annualità 2015), n. OI 000118707 (annualità 2015), n. OI-
000118707 (annualità 2016) e n. OI-000118894 (annualità 2014), tutte notificate il 2/05/2024 ed aventi ad oggetto le sanzioni amministrative per il mancato versamento di ritenute previdenziali, condannando l' al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'opponente. CP_2
pagina 1 di 3 Si è costituito nel presente grado , chiedendo dichiararsi l'appello inammissibile e, CP_1
comunque, infondato.
Nelle more del processo di appello, prima dell'udienza di discussione, l' ha provveduto, Pt_1
come da comunicazione e deposito resi in data 11.3.2025, ad annullare le ordinanze ingiunzioni oggetto del presente giudizio.
Tale fatto sopravvenuto determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la potestà di questa Corte di definire la controversia con una propria sentenza finale di merito, atteso che le ordinanze ingiunzioni oggetto dell'odierno giudizio non sono più esistenti.
Al riguardo va detto che la cessazione della materia del contendere, quale istituto processuale di elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, si realizza ogniqualvolta sopravvengano nel corso del giudizio eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti (es: adempimento spontaneo della prestazione per la cui esecuzione si e' iniziato il giudizio;
transazione o conciliazione sull'oggetto della controversia;
rinunzia alla domanda giudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto
(anche in relazione alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte) ed a fare, conseguentemente, venire meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della controversia.
In relazione ai presupposti richiesti per la configurabilità dell'istituto in oggetto, come ha precisato sul punto la dottrina, è necessario che il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda (in caso contrario l'azione proposta risulterebbe ab initio carente di interesse); che esso determini l'eliminazione della materia in lite, che vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ormai da tempo ha chiarito che “Il giudice puo', in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioe' se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che e' venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a cio' non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualita' in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (cfr. Cass.11/12/2006 n. 271).
Quanto al regolamento delle spese di lite, seppure secondo qualche opinione (v. Sentenza
Consiglio di Stato n. 9001 del 21 ottobre 2022) la cessazione della materia del contendere che si verifichi in sede d'impugnazione determina la rimozione della sentenza oggetto del giudizio in quanto priva di attualità e comporta la perdita di ogni effetto della stessa, anche per ciò che attiene alla eventuale condanna al pagamento delle spese, tuttavia, in mancanza di un orientamento consolidato da parte della Cassazione, appare opportuno procedere alla regolazione delle spese per l'intero giudizio,
pagina 2 di 3 nei due gradi, secondo il noto criterio della soccombenza virtuale.
In proposito, ritiene questo Collegio che sussistano certamente i presupposti per compensare integralmente le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio atteso che, stante la piena prova della materialità del fatto oggetto di sanzione amministrativa (ed ancor prima, costituente reato penale),
l'avvenuto annullamento delle ordinanze ingiunzioni opposte è avvenuto per avere, sostanzialmente,
l' aderito ad una delle eccezioni di natura meramente formale sollevate dall'opponente (ossia CP_2
violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981), questione, sulla quale, tuttavia, si è registrato e si registra ancora un contrasto giurisprudenziale.
D'altronde, l'originario appello dell' era, anch'esso, sostanzialmente fondato, essendo CP_2
evidente l'erronea pronuncia da parte del giudice di primo grado della cessazione della materia del contendere, atteso che le ordinanze ingiunzioni in oggetto non erano mai state revocate né sostituite, avendo l' soltanto ufficialmente comunicato, con provvedimento detto di “rettifica”, il nuovo, CP_2
inferiore, importo preteso, da cui conseguiva, in caso di eventuale ritenuta infondatezza dei motivi di opposizione, la necessità per il giudice di rideterminare le sanzioni delle ordinanze opposte, come previsto dal comma 12 dell'art. 6 D.lgs 150/2011.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Controversie in materia di lavoro e previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
2) spese compensate per entrambi i gradi del giudizio.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 13 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025, previa lettura del dispositivo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 127/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. SALVATI VALERIA elett. dom.to in Indirizzo Pt_1
Telematico
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv. PIERDOMINICI ITALO elett.te dom.to in CP_1
VIA G. DA MAJANO 3 62100 MACERATA
APPELLATO/I
MOTIVAZIONE
L' ha impugnato la sentenza resa dal Giudice del lavoro di Macerata n. 250/2023, Pt_1
pubblicata li 11/03/2024 la quale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in merito all'opposizione proposta da avverso le ordinanze - ingiunzioni nn. OI-000124738 CP_1
(annualità 2012), OI-000109809 (annualità 2015), n. OI 000118707 (annualità 2015), n. OI-
000118707 (annualità 2016) e n. OI-000118894 (annualità 2014), tutte notificate il 2/05/2024 ed aventi ad oggetto le sanzioni amministrative per il mancato versamento di ritenute previdenziali, condannando l' al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'opponente. CP_2
pagina 1 di 3 Si è costituito nel presente grado , chiedendo dichiararsi l'appello inammissibile e, CP_1
comunque, infondato.
Nelle more del processo di appello, prima dell'udienza di discussione, l' ha provveduto, Pt_1
come da comunicazione e deposito resi in data 11.3.2025, ad annullare le ordinanze ingiunzioni oggetto del presente giudizio.
Tale fatto sopravvenuto determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la potestà di questa Corte di definire la controversia con una propria sentenza finale di merito, atteso che le ordinanze ingiunzioni oggetto dell'odierno giudizio non sono più esistenti.
Al riguardo va detto che la cessazione della materia del contendere, quale istituto processuale di elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, si realizza ogniqualvolta sopravvengano nel corso del giudizio eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti (es: adempimento spontaneo della prestazione per la cui esecuzione si e' iniziato il giudizio;
transazione o conciliazione sull'oggetto della controversia;
rinunzia alla domanda giudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto
(anche in relazione alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte) ed a fare, conseguentemente, venire meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della controversia.
In relazione ai presupposti richiesti per la configurabilità dell'istituto in oggetto, come ha precisato sul punto la dottrina, è necessario che il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda (in caso contrario l'azione proposta risulterebbe ab initio carente di interesse); che esso determini l'eliminazione della materia in lite, che vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ormai da tempo ha chiarito che “Il giudice puo', in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioe' se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che e' venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a cio' non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualita' in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (cfr. Cass.11/12/2006 n. 271).
Quanto al regolamento delle spese di lite, seppure secondo qualche opinione (v. Sentenza
Consiglio di Stato n. 9001 del 21 ottobre 2022) la cessazione della materia del contendere che si verifichi in sede d'impugnazione determina la rimozione della sentenza oggetto del giudizio in quanto priva di attualità e comporta la perdita di ogni effetto della stessa, anche per ciò che attiene alla eventuale condanna al pagamento delle spese, tuttavia, in mancanza di un orientamento consolidato da parte della Cassazione, appare opportuno procedere alla regolazione delle spese per l'intero giudizio,
pagina 2 di 3 nei due gradi, secondo il noto criterio della soccombenza virtuale.
In proposito, ritiene questo Collegio che sussistano certamente i presupposti per compensare integralmente le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio atteso che, stante la piena prova della materialità del fatto oggetto di sanzione amministrativa (ed ancor prima, costituente reato penale),
l'avvenuto annullamento delle ordinanze ingiunzioni opposte è avvenuto per avere, sostanzialmente,
l' aderito ad una delle eccezioni di natura meramente formale sollevate dall'opponente (ossia CP_2
violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981), questione, sulla quale, tuttavia, si è registrato e si registra ancora un contrasto giurisprudenziale.
D'altronde, l'originario appello dell' era, anch'esso, sostanzialmente fondato, essendo CP_2
evidente l'erronea pronuncia da parte del giudice di primo grado della cessazione della materia del contendere, atteso che le ordinanze ingiunzioni in oggetto non erano mai state revocate né sostituite, avendo l' soltanto ufficialmente comunicato, con provvedimento detto di “rettifica”, il nuovo, CP_2
inferiore, importo preteso, da cui conseguiva, in caso di eventuale ritenuta infondatezza dei motivi di opposizione, la necessità per il giudice di rideterminare le sanzioni delle ordinanze opposte, come previsto dal comma 12 dell'art. 6 D.lgs 150/2011.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Controversie in materia di lavoro e previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
2) spese compensate per entrambi i gradi del giudizio.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 13 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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