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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 27/03/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta del procedimento, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 208/2022 e 2124/2022 R.G. controversie in materia di lavoro, promossi nel procedimento n. 208/2022 R.G.
DA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Dentino ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, Via Mariano Stabile, 241.
(ricorrente)
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Vittorio Fiasconaro ed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale, all'indirizzo pec Email_1
Controparte_2 Controparte_3
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-
[...]
tempore.
(resistenti)
E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...], l'[...] Controparte_4
(controinteressato)
1 E nel procedimento n. 2124/2022 R.G
DA
rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Dentino ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, Via Mariano Stabile, 241.
(ricorrente)
CONTRO
in persona del Sindaco legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore.
Controparte_2 Controparte_3
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-
[...]
tempore.
(resistenti)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.01.2022, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio il comune di nonché il CP_1 Controparte_5
città di e, premesso di essere dipendente del comune di
[...] CP_1 CP_1
assunta con contratto a tempo indeterminato del 26.08.2019 ed inquadrata nella
Categoria “D”, posizione economica D1, con il profilo professionale di “istruttore direttivo amministrativo – assistente sociale”, chiedeva che venisse dichiarato il diritto alla trasformazione del proprio contratto da tempo parziale a tempo pieno nonché al riconoscimento del livello contrattuale “D3”, in ragione della mansioni superiori asseritamente svolte.
A sostegno del ricorso deduceva:
- di essere stata assunta dal convenuto con contratto a tempo CP_1
indeterminato e part- time di 18 ore settimanali stipulato il 26.08.2019, con inquadramento nella categoria D del CCNL del personale del comparto
Funzioni Locali, nel ruolo di Istruttore Direttivo Amministrativo - Assistente
2 Sociale;
- di essere stata trasferita, con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del
10/04/2020 dall'area 5 – sociale all'area 1 – amministrativa e, successivamente, con disposizione del Segretario Generale prot. n. 11375 del 27/04/2020, presso il comando di Polizia Municipale del Comune di Area IV;
CP_1
- di essere stata successivamente assegnata in comando, fino al 31 marzo 2023, con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 15/03/2021, al comune di ricoprendo le funzioni di responsabile dell'area Parte_2
amministrativa;
- che, con Determinazione Dirigenziale n. 757 del 02.07.2021, il proprio profilo professionale era mutato da “istruttore direttivo amministrativo – assistente sociale” a “istruttore direttivo amministrativo” per l'espletamento di mansioni proprie del profilo professionale – categoria D, con decorrenza dal giorno 01/07/2021 (cfr. alleg.2); che la suddetta determina era stata revocata in autotutela (cfr. alleg. 3), attesa la necessità di contrastare la precarietà nei servizi e rafforzare i servizi sociali;
- che sin dal 2016 aveva svolto mansioni di natura dirigenziale, riconducibili al livello di inquadramento D3, come dimostrato dai numerosi incarichi ricevuti;
- che, a seguito dell'adozione da parte del comune di del programma CP_1
triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2021/2023, che prevedeva, fra l'altro, la modificazione contrattuale da tempo parziale al 50% a tempo pieno di una unità di personale con il profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo – assistente sociale, con decorrenza dal 31 dicembre 2021, aveva manifestato all'ente locale, con nota n. 37476 del 16.11.2021 (cfr. alleg.
6), la propria disponibilità alla modifica del contratto da part-time a tempo pieno;
che, ciò nonostante, il non aveva riscontrato la suddetta nota;
CP_1
- che, con deliberazione di giunta comunale n. 242 del 06/12/2021 (cfr. all. 8), il comune aveva trasformato da part-time a full-time soltanto il contratto del dipendente dott. , assistente sociale dal 30.09.2020. Controparte_4
3 Ciò rappresentato e ritenendo illegittima la condotta tenuta dall'Amministrazione resistente, concludeva chiedendo di: “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla trasformazione del contratto da tempo parziale (18h/sett.) a tempo pieno
(36h/sett.), così come previsto dalla legge di bilancio 2021 e l'inserimento della predetta previsione nel fabbisogno del personale 2021 – 2023, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare il Comune di quale datore di CP_1
lavoro, nocnhè Comune Capofila del DSS40, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro – tempore, a provvedere ad assumere tutte le consequenziali determinazioni affinchè si proceda con la trasformazione delcontratto di lavoro dell'odierna ricorrente da part – time a tempo pieno come sopra indicato;
- accertare
e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del livello contrattuale superiore, cioè il passaggio da “D” a “D3”, con contratto di “Funzionario Direttivo
Amministrativo - assistente sociale specialista”, per i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare il Comune di quale datore di lavoro, CP_1
nonché Comune Capofila del DSS40, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, all'attribuzione in via definitiva della qualifica superiore e dunque a provvedere ad assumere tutte le consequenziali determinazioni affinchè si proceda con il suddetto riconoscimento;
- in subordine, ove il diritto a detto riconoscimento non venisse riconosciuto, accertare e dichiarare il diritto ad ottenere l'adeguamento economico contrattuale dovuto allo svolgimento di mansioni superiori e, per l'effetto, condannare il quale datore di lavoro, nonché Comune Capofila Controparte_1
del DSS40, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro – tempore, ad adottare gli opportuni e consequenziali provvedimenti in tal senso;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi corrispondere le differenze retributive per gli incarichi dirigenziali svolti a far data dal mese di gennaio dell'anno 2016 fino ad oggi, i cui importi verranno a determinarsi in corso di causa a seguito di espletanda
C.T.U. tecnico – contabile per determinare le somme dovute alla ricorrente, ovvero alla maggior o minor somma che verrà a determinarsi in corso di causa, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione degli stessi a quella dell'effettivo soddisfo.
4 Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
Il si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso Controparte_1
ed eccependo la prescrizione quinquennale delle pretese economiche formulate dalla ricorrente.
Il Distretto Socio Sanitario n. 40 – Comune capofila città di non si costituiva CP_1
in giudizio, sicchè ne va dichiarata la contumacia.
Con successivo ricorso depositato in data 18.07.2022, Parte_1
conveniva in giudizio il di e il CP_1 CP_1 Controparte_5
Co città chiedendo che venisse accertato il diritto alla
[...] CP_1
trasformazione del prorpio contratto di lavoro da 18 a 24 ore settimanali, con conseguente condanna del alla corresponsione delle differenze retributive CP_1
maturate con decorrenza dall'anno 2021, come espressamente previsto dall'allegato C alla deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 17.01.2022, avente ad oggetto l'approvazione dello schema del “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale redatto ai sensi dell'art. 243 bis e seguenti del TUEL” (cfr. alleg. 6).
Concludeva, pertanto, chiedendo di: “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'orari di lavoro da 18 h/sett. a 24 h/sett., per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare il Comune di quale CP_1
datore di lavoro, no n chè Comune Capofila del DSS40, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro – tempore, a provvedere ad assumere tutte le consequenziali determinazioni affinchè si proceda alla formalizzazione di quanto sopra domandato e, conseguentemente, alla corresponsione in favore della ricorrente delle differenze retributive a far data dall'anno 2021 fino ad oggi in considerazione delle ulteriori 6 h/sett., i cui importi verranno a determinarsi in corso di causa a seguito di espletanda C.T.U. tecnico – contabile per determinare le somme dovute alla ricorrente, ovvero alla maggior o minor somma che verrà a determinarsi in corso di causa, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione degli stessi a quella dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento” (cfr. conclusioni del ricorso).
5 Con decreto del 09.02.2023 i due giudizi venivano riuniti per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.
Indi, con ordinanza del 26.04.2024, era disposta l'integrazione del contradditorio nei confronti di , quale litisconsorte necessario, trattandosi Controparte_4
dell'unico dipendente il cui rapporto di lavoro era stato modificato da part-time a tempo pieno;
egli, sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio, sicchè ne va dichiarata la contumacia (cfr. nota di deposito del 06.05.2024).
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine del 26 marzo 2025 per il deposito di note, è stata posta in decisione.
SUL DIRITTO DELLA RICORRENTE ALLA TRASFORMAZIONE DEL
RAPPORTO DA PART- TIME A FULL- TIME.
Il comune di con l'adozione del programma triennale del fabbisogno del CP_1
personale per gli anni 2021/2023, aveva previsto la modificazione contrattuale da tempo parziale al 50% a tempo pieno di una unità di personale con il profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo – assistente sociale, con decorrenza dal 31 dicembre 2021.
In ragione di ciò, aveva sondato la disponibilità dei dipendenti che ricoprivano il suddetto ruolo alla trasformazione del contratto;
la ricorrente, con nota n. 37476 del
16.11.2021, aveva manifestato la propria disponibilità, ma, ciò nonostante, le era stato preferito il collega , assistente sociale dal 30.09.2020, il cui Controparte_4
contratto era stato pertanto convertito da part-time a full-time.
Sulla scorta del principio dell'affidamento e delle numerose disposizioni contrattuali che variamente sanciscono, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, il diritto di precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta, la ricorrente ha contestato l'operato dell'Amministrazione resistente, ritenendo di avere acquisito il diritto alla trasformazione del proprio contratto da tempo parziale a tempo pieno.
6 L'assunto non è condivisile.
Premesso, infatti, che la rivendicata trasformazione del rapporto da part time a full time non può discendere dalla violazione delle norme che limitano il ricorso alle assunzioni part time, in forza della regola generale stabilita dall'art. 36, c. 2, del D.Lgs.
n. 165 del 2001 e dell'inapplicabilità al personale dipendente da pubbliche amministrazioni del regime sanzionatorio contemplato sia dal D.Lgs. n. 61 del 2000 art. 10), sia dal D.Lgs. n. 81 del 2015 (art. 12), la trasformazione non può essere neanche accordata in forza dell'art. 3, c. 101, della L. n. 244 del 2007, richiamato dalla perché tale norma (a tenore della quale: "in caso di assunzione di personale a Pt_1
tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta") non era più in vigore quando la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato in data 26.08.2019.
La disposizione in esame, infatti, è stata sostituita dall'art. 8, c. 6, del D.Lgs. n. 81 del
2015 che riserva la precedenza solo al lavoratore il cui rapporto sia stato in precedenza trasformato da tempo pieno a tempo parziale e non già al lavoratore che, come la ricorrente, sia stato assunto ab origine a tempo parziale (cfr. in tal senso, Corte
d'Appello Catanzaro, Sez. lavoro, Sent., 13/12/2022, n. 1473).
Al riguardo, le Sezioni Unite della corte di SS , con sentenza n. 27440 del 20 novembre 2017, sono intervenute chiarendo che “il diritto di precedenza alla trasformazione del rapporto da part-time a fulltime, non è stato configurato dal legislatore come un diritto assoluto, in quanto lo stesso può essere fatto valere dagli interessati se ricorrono entrambe le seguenti condizioni: a) la PA abbia avviato una procedura di assunzione di personale a tempo pieno;
b) la trasformazione avvenga nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.Il diritto soggettivo alla precedenza della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno non nasce dunque automaticamente qualora
l'Amministrazione di appartenenza abbia avviato una procedura qualsiasi di assunzione di personale a tempo pieno e l'interessato abbia presentato la prevista domanda, ma si configura solo se ricorrono i suddetti presupposti”.
7 Nello specifico, secondo le Sezioni Unite: a) l'ente pubblico datore di lavoro può adottare la decisione di avviare una valida procedura di assunzione di personale a tempo pieno (ex art.
3. co. 101, cit.) solo dopo aver individuato nelle proprie dotazioni organiche (di cui al piano triennale dei fabbisogni di personale) “vacanze relative alle categorie e ai profili propri di quei lavoratori part-time la cui eventuale trasformazione in rapporto a tempo pieno è compatibile con il rispetto del patto di stabilità interno
(…) e, in particolare, con la direttiva di non creare posizioni soprannumerarie nonché con il principio del contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione” (v., D.LGS.. n. 165/2001, art. 6, L. n. 296/2006, art. 1, co. 557-quater);
b) l'ente che decida di avviare una simile procedura di assunzione di personale a tempo pieno deve “dare congrua comunicazione di tale iniziativa ai lavoratori part- time potenzialmente interessati e quindi prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale degli stessi”; c) il potere esercitato dall'ente non è arbitrario essendo “ancorato alla presenza oggettiva di esigenze di funzionalità dell'Amministrazione oltreché condizionato dal rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede ex art. 97 Cost.” (v. Corte Cost. n. 224/2013); d) nel rispetto dei predetti canoni, l'ente ha di conseguenza “l'onere di fornire adeguata risposta alle istanze presentate dai lavoratori part-time, anche se, in ipotesi, negativa”;
e) al fine di evitare che l'esercizio del diritto di cui si discute dia luogo ad abusi,
“come regola generale, è necessario che la procedura assunzionale si riferisca all'espletamento di mansioni uguali oppure equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale, sia per ragioni organizzative sia perché questo speciale diritto non deve tradursi in un irragionevole privilegio esercitabile anche per procedure di assunzione relative a posizioni lavorative a tempo pieno non comparabili con quelle svolte dal lavoratore part-time, intendendosi per tali quelle che comportano un inquadramento nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di lavoro, differenziandosene solo per l'orario di lavoro” (v. D.LGS.
n. 61/ 2000, art. 4, co. 1 e D.LGS. n. 81/2015, art. 7).
8 In altre parole, “non si deve trattare dell'avvio di una qualunque procedura di assunzione, ma di una procedura di assunzione alla quale, in astratto, il dipendente che chiede la trasformazione abbia i requisiti per partecipare, anche con riferimento alla categoria e al profilo professionale posseduto rispetto a quelli contemplati nella procedura di assunzione”.
Orbene, nella specie, il ha avviato una procedura volta alla Controparte_1
trasformazione contrattuale da tempo parziale al 50% a tempo pieno di una unità di personale con il profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo – assistente sociale e, a tal fine, ha sondato la disponibilità dei dipendenti che possedevano tale profilo professionale alla trasformazione medesima.
La ha manifestato la propria dispobilità alla variazione contrattuale al pari del Pt_1
collega e il comune ha scelto di convertire da part-time a full-time Controparte_4
il contratto del . CP_4
In merito, la ricorrente ha lamentato la lesione del principio del legittimo affidamento, adducendo che il comune la avrebbe indotta a ritenere che il suo contratto sarebbe stato trasformato da part-time a full-time.
Invero, nessuna censura può essere mossa all'operato dell'Amministrazione, tenuto conto che, nel programma triennale del fabbisogno del personale per gli anni
2021/2023, rihiamato nella nota prot. n. 36225/2021 del 05/11/2021 (cfr. alleg. 5), con la quale in comune aveva chiesto alla dipendente se avrebbe acconsentito ad un'eventuale modifica del proprio contratto, era espressamente indicato che la variazione avrebbe riguardato solo un'unita di personale.
Né la ha allegato le ragioni per cui avrebbe dovuto essere preferita al collega Pt_1
(cd. prova di resistenza) né ha chiesto o lamentato l'assenza di una CP_4
procedura comparativa all'esito della quale stabilire chi, tra coloro che avevano manifestato la disponibilità, avesse avuto diritto alla modifica del contratto.
In altre parole, la ricorrente si è limitata ad acclarare la sussistenza di un proprio diritto alla trasformazione, tralasciando che, come già evidenziato, il diritto di precedenza alla trasformazione del rapporto da part-time a fulltime non è stato configurato dal
9 legislatore come un diritto assoluto, in quanto lo stesso può essere fatto valere dagli interessati soltanto in presenza di determinate condizioni che, nella specie, mancano.
Ella, al più, avrebbe potuto lamentare un danno da perdita di chance, non avendo l'ente datore motivato le ragioni poste a base della deliberazione di giunta comunale n.
242 del 06/12/2021 (cfr. all. 8), con cui è stato trasformato da part-time a full-time il contratto del dipendente . CP_4
Di talchè, non essendo stata formulata nei detti termini, la domanda non può trovare accoglimento.
SUL RICONOSCIMENTO DELLE MANSIONI SUPERIORI DAL PROFILO
D1 AL PROFILO D3 DEL CCNL ENTI LOCALI.
Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, consistenti rispettivamente nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto dei risultati di tali due indagini (cfr. Cass. n. 5128 del 2007; n.
20272/2010).
Partendo da tale assunto, va innanzitutto rilevato che nel profilo D1 del CCNL degli
Enti Locali sono inquadrati i lavoratori che svolgono compiti con un livello di responsabilità e competenza che richiede una formazione specifica e un'adeguata esperienza.
Ed invero, il lavoratore inquadrato nel profilo D1 deve avere competenze tecniche e specialistiche che gli consentano di gestire e risolvere problematiche legate alla propria area di competenza, essere in grado di lavorare con un buon livello di autonomia, affrontando situazioni che richiedono una valutazione ponderata e risoluzioni creative a problemi complessi.
Quanto alle mansioni può essere impiegato in attività amministrative, tecniche o di supporto a livello operativo o gestionale che possono variare in base al settore (ad esempio, tecnico, amministrativo, contabile, informatico, ecc.).
Le responsabilità, pur essendo presenti, sono generalmente meno estese rispetto ai
10 livelli più alti (come il profilo D3 o D4), ma comunque rilevanti nel contesto dell'ente locale, agendo egli con un certo grado di autonomia, ma generalmente operando sotto la supervisione di un responsabile superiore o un dirigente.
Le sue azioni e decisioni sono soggette a controllo da parte di superiori gerarchici, anche se può assumere decisioni su temi di sua competenza senza necessità di approvazione continua.
In generale, il profilo D1 è una figura che combina competenze specialistiche, autonomia operativa, ma anche interazione con altre figure professionali.
Il profilo D3 del CCNL Enti Locali, invece, si riferisce a una figura professionale con competenze e responsabilità specifiche, con funzioni tecnico-amministrative e organizzative.
Il lavoratore inquadrato nel profilo D3 deve possedere una preparazione di livello superiore, che può essere acquisita tramite un titolo di laurea, oppure una formazione equivalente o adeguata esperienza professionale.
Le competenze richieste riguardano principalmente attività tecnico-amministrative, con una buona conoscenza delle normative, delle procedure amministrative e delle tecniche specifiche legate all'ente locale di riferimento, avendo responsabilità nella gestione e nell'organizzazione di attività amministrative e operative complesse.
Può essere incaricato di supervisionare attività, coordinare gruppi di lavoro o progetti, garantire l'efficacia operativa dei processi e dei servizi dell'ente.
In alcuni casi, può svolgere funzioni di consulenza tecnica o amministrativa su temi specifici, intervenendo su problematiche complesse che richiedono un elevato grado di competenza.
Il lavoratore inquadrato come D3 può operare in modo relativamente autonomo, pur dovendo rispettare le linee guida stabilite dall'ente e dal responsabile diretto.
La sua attività si caratterizza per una certa indipendenza nell'organizzazione del lavoro e nella gestione di risorse e ha la possibilità di supervisionare attività operative e amministrative, monitorando i risultati e garantendo che vengano rispettati tempi e standard di qualità.
11 In sintesi, il profilo D3 nel CCNL Enti Locali si riferisce a un lavoratore con una elevata preparazione, in grado di affrontare compiti tecnici e con responsabilità anche di coordinamento e supervisione.
Ciò premesso, a parere di questo Giudice, le mansioni svolte dalla non Pt_1
rientrano in quelle proprie del profilo D3, ma bensì in quelle della qualifica di apprtenenza.
Ed invero, da un attento esame delle determinazioni allegate, emergono i compiti specifici attribuiti alla ricorrente: con la determinazione sindacale n. 523 del 31 maggio 2018 del alla Parte_3
persona – con la quale si nominava la dott.ssa quale responsabile del Servizio Pt_1
di Politiche Sociali, dell'Ufficio di Piano e dell'Ufficio Sociale (cfr. all. 14) - si dava atto che “il Responsabile del Servizio dovrà coordinare le attività degli uffici afferenti al servizio, omogeneizzare le procedure che gli uffici devono adottare, riferire al
Responsabile del Settore eventuali criticità emerse e proporre soluzioni, verificare il corretto funzionamento degli uffici;
il Responsabile dell'Ufficio dovrà coordinare le attività procedimentali afferenti agli uffici di competenza, seguire con il personale assegnato le procedure amministrative attribuite, riferire al Responsabile del Servizio eventuali criticità emerse e proporre soluzioni”; con le determinazioni nn. 31 e 49 del rispettivamente emesse nelle date del 21 Maggio 2019 e del 2 Controparte_1
settembre 2019, si nominava e, successivamente, si confermava la dott.ssa Pt_1
quale Sostituto del responsabile di gestione titolare di posizione organizzativa del
Settore I “Affari generali e servizi alla Comunità e alla persona” (cfr. all. ti 15 e 16), in caso di sua assenza o impedimento per un periodo non superiroe a 15 giorni consecutivi.
Orbene, è evidente che le mansioni svolte dalla ricorrente siano da inquadrare nell'ambito del livello professionale di appartenenza D1, non essendo stato accertato che ella, nel periodo dedotto, abbia svolto funzioni inquadrabili nel profilo D3 che richiedono lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità ed alta professionalità, ovvero funzioni di direzione di unità organizzativa, caratterizzate da un elevato grado
12 di autonomia gestionale ed organizzativa;
attività con contenuti di alta professionalità
e specializzazione correlate al possesso di titoli universitari e/o all'abilitazione all'esercizio di attività professionale e/o all'iscrizione ad albi professionali;
ad attività di staff e/o di studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.
La infatti, quale responsabile del Servizio di Politiche Sociali, dell'Ufficio di Pt_1
Piano e dell'Ufficio Sociale è stata incaricata di coordinare le attività degli uffici afferenti al servizio e di verificarne il corretto funzionamento, dovendo riferire al
Responsabile del Settore eventuali criticità emerse e proporre soluzioni alle problematiche riscontrate.
Trattasi, all'evidenza, di compiti che richiedono delle buone capacità tecniche e gestionali nonché delle conoscenze delle procedure normative e amministrative, ma che non determinano l'assunzione di notevoli responsabilità o di elevata autonomia, non potendo la ricorrente assumere decisioni o adottare soluzioni, senza il preventivo assenso del responsabile del settore.
Parimenti non si può ritenere che implichi l'assunzione di funzioni dirigenziali la mera sostituzione, per un periodo non superiore a 15 giorni, del responsabile di gestione titolare di posizione organizzativa, in caso di sua assenza o impedimento.
Né possono essere prese in considerazione le mansioni conferite con la determinazione sindacale n. 16 del Comune di emessa in data 16 settembre 2019, Parte_2
con la quale si nominava, fino alla scadenza prevista per il 31/12/2020, la dott.ssa quale Responsabile dell'area “Affari generali” (cfr. all. 17); con la Pt_1
determinazione sindacale n.06 del Comune di emessa in data 30 Parte_2
gennaio 2020, con la quale si nominava, fino alla scadenza prevista per il 31 Marzo
2020, la dott.ssa quale Responsabile dell'area “Affari generali e Istituzionali” Pt_1
(cfr. all. 18); con le determinazioni sindacali nn. 10 e 11 del Parte_4
emesse rispettivamente nelle date del 30 aprile 2020 e del 17 luglio 2020,
[...]
con le quali si nominava e, successivamente, si confermava la dott.ssa quale Pt_1
Responsabile dell'area “Affari generali e Istituzionali” per i periodi intercorrenti dal
13 01/04/2020 al 30/06/2020 e dal 01/07/2020 al 31/03/2021 (cfr. all. ti 19 e 20); e, infine, con il decreto sindacale n. 13 del 02 aprile 2021 con la quale si confermava l'incarico attribuito alla ricorrente di cui alle determinazioni precedenti, fino al 31 marzo 2023 (cfr. all. 21), trattandosi di mansioni espletate in favore del comune di
, di cui l'ente locale resistente non può essere chiamato a Parte_2
rispondere.
In conclusione, pertanto, tenuto conto che le mansioni svolte dalla presso il Pt_1
comune di rientrano nel profilo professionale di appartenenza, la domanda CP_1
deve essere rigettata.
SULL' ADEGUAMENTO DEL CONTRATTO DI LAVORO CON ORARIO
PARI A 24 ORE SETTIMANALI A DECORRERE DALL'ANNO 2021.
Quanto, infine, alla richiesta di corresponsione delle differenze retributive per un adeguamento del contratto a 24h/sett., asseritamente dovute e non versate a decorrere dall'anno 2021, la ricorrente fonda le proprie ragioni sulla deliberazione di G.M. n. 13 del 17.01.2022, laddove risulterebbe, dall'allegato C, che il suo orario di lavoro, a decorrere dall'anno 2021, era stato implementato a 24 ore settimanali, a fronte di una retribuzione calcolata sulla scorta di 18 ore settimanali.
Sul punto, il convenuto ha dedotto che trattavasi di un mero refuso, non CP_1
avendo mai la ricorrente espletato 24 ore settimanali.
Gli assunti attorei non sono condivisibili.
Ed invero, appare opportuno ricordare che, a mente dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n.
165/2001 «i rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente».
Anche il C.C.N.L. relativo al personale del comparto funzioni locali del 16.11.2022, all'art. 24, comma 1, prevede che «il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali e dal presente contratto collettivo, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria ».
L'art. 53, comma 11, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018 stabilisce che la costituzione del rapporto a tempo parziale avvenga con contratto stipulato in forma scritta e con l'indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della
14 prestazione lavorativa, nonché della collocazione temporale dell'orario e del relativo trattamento economico.
Il transito dal regime part-time a quello a tempo pieno o, più semplicemente,
l'incremento dell'orario settimanale, altro non è che una diversa regolazione del contratto originario la cui modifica deve avvenire, necessariamente, con la stipula di un nuovo contratto di lavoro finalizzato a regolare, in modo diverso, il tempo della prestazione.
A chiarire tale assunto è, poi, il comma 12 del citato art. 53 secondo cui «la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 11».
Ciò posto, nella fattispecie in esame, manca qualsiasi atto che possa essere denotare la volontà dell'ente comunale di voler aumentare le ore lavorative della dipendente;
l'allegato C, richiamato dalla ricorrente, consta infatti di una mero elenco dei dipendenti accanto al nome dei quali è indicato il monte ore previsto (cfr. all. n. 6).
E' facile ritenere, come spiegato dal comune resistente, che accanto al nome della ricorrente sia stato indicato un numero pari a 24 ore settimanali per un mero errore di stampa non avendo, ella, mai svolto un numero simile di ore, circostanza quest'ultima non contestata dalla medesima Pt_1
D'altra parte, la variazione oraria di cui si discute, come prescritto per legge, avrebbe dovuto essere prevista nel Piano triennale del fabbisogno del personale 2021 – 2023, essere oggetto di un'apposita delibera del Dirigente a ciò preposto nonché di uno specifico impegno di spesa, presupposti che, nella specie, mancano del tutto.
La domanda non può, dunque, trovare accoglimento.
Alla luce di quanto fin ora esposto, entrambi i ricorsi vanno integralmente rigettati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore del Controparte_1
come in dispositivo.
Nulla sulle spese di lite del - Comune capofila città di Controparte_5
e di , non costituiti in giudizio. CP_1 Controparte_4
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PQM
-rigetta i ricorsi e, per l'effetto, condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore del comune di in complessivi € 5.500,00, oltre CP_1
IVA, CPA e spese generali come per legge;
-nulla sulle spese di lite del Distretto Socio Sanitario n. 40 - Comune capofila città di e di . CP_1 Controparte_4
Termini Imerese, 27.03.2025
IL GIUDICE
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