Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/05/2025, n. 2040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2040 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 15710 / 2023 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per
(Avv. SANSONE AGOSTINO) Parte_1
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere
SEDE LEGALE IN ROMA VIA Controparte_1
CIRO IL GRANDE N.21 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO
TEMPORE (Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA)
Resistente
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 29/04/2025, disposta ex art 127 ter c.p.c., per la quale si dà atto che la parte costituita ha tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e il ricorrente ha depositato note di trattazione scritta,
esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.12.2023, parte ricorrente conveniva in giudizio l' per sentirla condannare alla corresponsione della indennità di CP_1
disoccupazione agricola relativa all'anno 2021 sulla base della contribuzione da accreditare in proprio favore e conseguentemente condannare l' al CP_1
pagamento della indennità medesima, per 55 giornate, nella misura di legge, oltre interessi legali. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo un breve rinvio con salvezza dei diritti di prima udienza, ai CP_1
fini della verifica della possibilità di erogare “l'IDA controversa”.
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata su congiunta richiesta delle parti per consentire all'Istituto di provvedere alla definizione in via amministrativa. Indi, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, lett. h del D.L. 18/2020, autorizzato il deposito di note, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
Nelle note di trattazione scritta autorizzate i procuratori della ricorrente rappresentavano che “l' ha provveduto all'accoglimento della domanda ed CP_1
alla erogazione della prestazione in data 19/12/2024 come da domus Web
allegata” (cfr. note di trattazione del ricorrente). Chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese di lite “considerato che
l'accoglimento è avvenuto soltanto nel corso del giudizio, ed a notevole distanza
di tempo dal tardivo riconoscimento del requisito contributivo”.
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro quanto richiesto in ricorso è stato riconosciuto e corrisposto nel corso del giudizio
( cfr. all. note ricorrente del 24.04.2025).
Tenuto conto della soccombenza virtuale, condanna la parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo atteso che le giornate lavorative richieste dal ricorrente erano state già
confermate e validate dall'Istituto già dal luglio 2023 per 47 giornate, e dal gennaio 2024 per 3 giornate (come da estratto conto contributivo del 24/5/2024)
e ciononostante ha provveduto a pagare solo nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 02/05/2025.
IL EE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro