Sentenza 15 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/03/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3342 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. DE ROSIS MARCO Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1
[...] con l'Avv. FERRATO UMBERTO '
( C.F. 1
) P.ZZA LORETO 22/A 87100 COSENZA;
;
Parte resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 1.7.2022 parte ricorrente, affermando di aver prestato attività lavorativa subordinata a tempo determinato in agricoltura nel 2020, per un numero complessivo di 102 giornate, lamentando l'illegittimità del provvedimento di diniego della richiesta dell'indennità c.d. "Covid 19" di cui all'art.69 d. I. 73/2021, per un importo pari ad euro 800,00, previa proposizione di ricorso amministrativo, ha adito l'intestato Tribunale, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al beneficio e la condanna dell'istituto di previdenza al pagamento dello stesso. Si è costituito l'CP 1 che ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità e l'improcedibilità della promossa azione giudiziaria per mancanza di domanda e ricorso amministrativo;
nel merito, ha chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di causa, avendo riconosciuto la titolarità in capo al ricorrente dei requisiti necessari alla fruizione dell'indennità per cui è causa e proceduto al pagamento della stessa.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione documentale.
***
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità e di improcedibilità del proposto ricorso per omessa presentazione di domanda e gravame amministrativo, avendo parte ricorrente provato documentalmente la sussistenza degli atti prodromici al giudizio.
Nella memoria difensiva, l'CP_1 ha allegato che "Il richiedente non risulta titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato alla data di osservazione e risulta aver raggiunto il requisito delle 50 giornate su IBAN
[...] in data 12.10.2021. Conseguentemente si chiede la cessazione della materia del contendere.".
Parte ricorrente ha aderito alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese in ragione del principio di soccombenza virtuale, stante l'avvenuto pagamento da parte dell'CP_1 in data successiva alla proposizione del ricorso.
Secondo la Corte di Cassazione, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto, anche d'ufficio, della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (da ultimo, Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 21757 del 29/07/2021).
Essendo incontestato il pagamento della prestazione richiesta, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
tuttavia, si impone la valutazione del motivo di opposizione ai fini della statuizione sulle spese di lite, dovendosi applicare il principio della soccombenza virtuale, costituendo questo l'unico criterio per regolare le spese di lite in presenza del venir meno della ragion d'essere del giudizio e nel caso in cui non siano le parti a chiedere la compensazione delle stesse, così dimostrando, anche sul punto, l'assenza di contrasti.
Ebbene, mancando la prova che la liquidazione sia stata corrisposta in data anteriore al deposito del ricorso e risultando a tal fine inidoneo il dettaglio del pagamento allegato dal resistente, con indicazione della sola data contabile al
12.10.2021, le spese di lite devono essere poste a carico dell' CP_1, in ragione del principio di soccombenza virtuale.
P.Q.M.
II TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona del
GIUDICE del LAVORO, dott.ssa Anna CAPUTO- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna l'CP_1 al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 341,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore costituito.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Melania Marchio - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del
2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 15/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO