Decreto cautelare 4 novembre 2021
Ordinanza cautelare 17 novembre 2021
Sentenza 15 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 14/03/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00990/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01420/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1420 del 2025, proposto dal
signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Morcavallo, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, Via Arno, n. 6 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sezione I-Ter, 29 gennaio 2025, n. 637, resa tra le parti, non notificata e concernente la revoca del programma di protezione;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione del Ministero dell’interno;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di rigetto della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 il consigliere Luca Di Raimondo e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Considerato, nell’ambito della cognizione sommaria tipica della presente fase, che i motivi di doglianza non presentano profili di sicura fondatezza, pur dovendo essere adeguatamente esaminati dal Tar nella propria sede di merito, tenuto conto del comportamento assunto dall’appellante in occasione di varie interviste rilasciate ad organi d’informazione e alla sua attività sui social media ;
Ritenuto che le spese della presente fase seguono la soccombenza;
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello cautelare.
Condanna l’appellante alla rifusione del doppio grado della fase cautelare, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche indicate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.