Articolo 59 della Legge 6 luglio 1939, n. 1035
Articolo 58Articolo 60
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1 gennaio 1938
Art. 59.

Una Commissione, appositamente nominata con decreto del Ministro per le finanze ogni volta che occorrano provvedimenti di riforma nell'interesse della Cassa di previdenza, esamina i bilanci tecnici, le statistiche degli iscritti, e, in base ai risultati ottenuti, propone al Ministro per le finanze le opportune variazioni alle disposizioni in vigore per la Cassa di previdenza. Tali variazioni non possono diminuire le pensioni in corso di godimenti.

Della Commissione debbono anche far parte almeno un rappresentante del Ministero dell'interno e almeno un rappresentante degli iscritti alla cassa, designato dal Ministro segretario di Stato Segretario del Partito Nazionale Fascista.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1938