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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2783/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Liistro Maurizio, elettivamente domiciliato in Via Vittorio Emanuele n.
305 in Canicattini Bagni
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. Scollo Paolo Daniele, C.F._2
elettivamente domiciliati in Viale dei Platani n. 34/b in Ragusa
CONVENUTI
Oggetto: contratto di appalto
Conclusioni: come da atti di causa pagina 1 di 9 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia al vaglio del presente giudizio trae linfa dalla vicenda negoziale intercorsa tra l'impresa edile nelle vesti di appaltatore e la Parte_1 CP_1
nelle vesti di committente, vicenda avente ad oggetto la ristrutturazione totale
[...]
dei fabbricati eretti sul terreno sito in Noto, contrada san Marco, di proprietà di
, amministratore della , al fine della realizzazione in loco Controparte_2 CP_1
di un villaggio albergo con annesso ristorante, piscina e verande: il giudizio è stato incoato dall'appaltatore attore per ottenere la declaratoria di Parte_1
risoluzione del contratto di appalto per fatto e colpa della ed il pagamento CP_1
dei lavori extra contratto eseguiti su incarico della società committente, oltre che la condanna di quest'ultima al risarcimento per il mancato guadagno conseguito a seguito della repentina interruzione del rapporto negoziale, nonché per ottenere l'indennità prevista dall'art. 936, secondo comma, c.c. nei confronti di CP_2
, avendo effettuato i lavori su incarico della committente che
[...] CP_1
risultava comodataria del terreno ove sono ubicati i manufatti ma avendoli conclusi sul terreno di proprietà del che aveva in sostanza lucrato l'erezione di un CP_2
complesso alberghiero sotto le spoglie della società committente. ha in particolare riferito che il convenuto Parte_1 Controparte_2
proprietario esclusivo del terreno su cui insiste il villaggio albergo sito in Noto sopra menzionato, aveva, con contratto di comodato scritto, concesso il predetto terreno in uso gratuito per la durata di 15 anni, a far data dal 23.03.2011, alla di cui CP_1
l'amministratore unico nonché socio era lo stesso concedente assieme alla moglie
; che tale contratto di comodato aveva previsto che la parte Testimone_1
comodataria potesse fare eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e CP_1
straordinaria per rendere il suddetto compendio immobiliare idoneo alla sua destinazione, potendo chiedere le concessioni amministrative necessarie;
che nel dicembre 2017 la aveva concesso in appalto alla impresa edile CP_1 Pt_1
pagina 2 di 9 inizialmente solo i lavori di realizzazione della struttura intelaiata in Pt_1
cemento armato come da calcoli depositati all'ufficio del Genio Civile di Siracusa, di talché l'impresa aveva redatto il preventivo del 17.11.2017 per l'importo Pt_1
complessivo a corpo di Euro 195,000,00 oltre I.V.A. di legge;
che, successivamente, le parti avevano concordato ulteriori molteplici lavori che egli aveva compiutamente realizzato, avendo infatti ricevuto acconti per Euro 350.090,00, oltre l'I.V.A. al 10 %, per un importo ben superiore a quello oggetto dell'originario appalto a corpo, ma dovendo ancora ricevere l'ulteriore somma di Euro 325.770,67, oltre l'I.V.A. al 10
%, come da perizia di parte versata in atti a firma CH;
che, non Per_1
avendo la parte committente saldato il dovuto ad onta della diffida ad adempiere inviata con p.e.c. datata 8 aprile 2020, si imponeva l'intervento dell'autorità giudiziaria per ottenere le statuizioni sopra riferite.
Si sono costituiti in giudizio la e contestando il merito CP_1 Controparte_2
delle avverse pretese ed instando per il rigetto delle domande rispettivamente azionate dalla parte attrice: l'unico difensore ha riferito quanto a la Controparte_2
insussistenza dei presupposti in presenza dei quali potere chiedere l'indennità prevista dall'art. 936, secondo comma, c.c., attesa l'esistenza della vicenda negoziale in essere tra l'appaltatore e la committente e la conseguente non Pt_1 CP_1
sussumibilità della posizione del quale terzo ai fini della norma sopra Pt_1
invocata, mentre, con riferimento alla posizione dell'appaltatore, ha rilevato come le somme corrisposte al sopravanzassero di molto le competenze effettivamente Pt_1
spettantigli attesa la presenza di vizi inficianti parte delle opere espletate e la non realizzazione di tutto il coacervo dei lavori indicati nella perizia di parte a firma
CH il cui contenuto ha fermamente contestato. Per_1
Radicatosi il contraddittorio, sono stati sentiti i testi su parte dei capitoli di prova articolati ed è stata disposta c.t.u. al fine della verifica delle opere effettivamente espletate in seno al cantiere oggetto del contendere: indi la causa è giunta al naturale pagina 3 di 9 epilogo a seguito della precisazione delle conclusioni avvenuta all'udienza del 17 luglio 2024.
Questi i fatti di causa, reputa il Tribunale di dovere accogliere, sia pur nei limiti sotto indicati, le domande azionate da di risoluzione dell'appalto per fatto Parte_1
e colpa della parte committente e di condanna di quest'ultima al pagamento del corrispettivo d'appalto, ma di dovere disattendere la domanda di pagamento dell'indennità prevista dall'art. 936, secondo comma, c.c. azionata dal avverso Pt_1
il convenuto , proprietario del terreno in cui è stato realizzato il complesso CP_2
alberghiero, il tutto per i motivi di seguito palesati.
Occorre subito premettere che non si esamineranno le domande riconvenzionali fatte valere dai convenuti e avverso l'appaltatore attore posto CP_1 Controparte_2
che i convenuti non si sono costituiti entro il termine di venti giorni prima rispetto all'udienza differita ex art. 168, quinto comma, c.p.c., vecchio conio, sì da esserne decaduti: ciò consente di confermare la c.t.u. nella misura in cui non si è occupata degli asseriti vizi inficianti le opere realizzate dall'appaltatore; devesi comunque rilevare che di tali vizi non è emersa alcuna traccia, ad eccezione del contenuto della testimonianza dell'arch. direttore dei lavori, che ha affermato di avere Tes_2
denunciato i vizi oralmente all'appaltatore, sembrando piuttosto a chi scrive che il committente si sia ricordato di essi soltanto allorché iniziò a ricevere le diffide inoltrate dal nei mesi di marzo ed aprile del 2020 subito dopo avere Pt_1
abbandonato il cantiere a seguito del mancato pagamento del dovuto (si vedano le lettere ai doc. n. 10, 11 e 12 del fascicolo di parte attrice : le risposte della Pt_1
parte committente infatti seguono quelle da quest'ultima ricevute dall'appaltatore (si vedano le lettere ai doc. n. 2 e 3 del fascicolo di parte convenuta), apparendo lo spauracchio dei vizi mossa atta a paralizzare la richiesta di pagamento del corrispettivo delle opere extra contratto realizzate dal Pt_1
pagina 4 di 9 Ciò detto, la difficoltà della causa sta nel fatto che, a parte il contratto del 17.11.2017 per l'importo complessivo a corpo di Euro 195,000,00 oltre I.V.A. di legge (per reperire il quale si veda il doc. n. 1 fascicolo parte convenuta), non vi sono state più intese scritte tra le parti in merito alle ulteriori lavorazioni espletate dall'appaltatore il che rende la prova delle prestazioni ulteriori, gravante su quest'ultimo, Pt_1
assai difficoltosa: ad avviso di chi scrive però sussistono vari profili che dimostrano come tali lavorazioni extra siano state effettivamente realizzate.
Innanzitutto lo corrobora la seguente costatazione: a fronte della sottoscrizione del contratto di appalto del 17.11.2017 per l'importo complessivo a corpo di Euro
195,000,00, oltre I.V.A. di legge, risultano fatture emesse e saldate dalla parte committente per l'importo complessivo di Euro 350.090,00, oltre l'I.V.A. al 10 % (si vedano i doc. n. 7 del fascicolo di parte attrice , il che conferma l'assunto: si Pt_1
noti poi come parte attrice abbia dato prova che la ha ottenuto dalle banche CP_1
finanziamenti volti alla creazione del villaggio albergo per Euro 700.000,00, con previsione delle dazioni progressive di denaro legate a stati avanzamento lavori giustificanti la ricezione del denaro (si vedano i doc. n. da 3 a 6 della seconda memoria istruttoria di parte attrice , il che dimostra come l'impegno Pt_1
finanziario per la creazione della struttura ricettiva andasse ben oltre lo striminzito contratto scritto inter partes del novembre 2017.
Anche le deposizioni dei testi , fornitore di materiale edile, e Testimone_3
, dipendente operaio del vanno nella direzione della Tes_4 Pt_1
effettuazione di svariati lavori extra contratto ad opera del avendo il Primo Pt_1
confermato le forniture di cui alla miriade di fatture e documenti di trasporto versati in atti (si vedano i doc. n. 8 del fascicolo di parte attrice ed il secondo Pt_1
confermato i lavori indicati nei capitoli di prova di parte attrice per averli realizzati di persona: le vibranti critiche alle predette deposizioni palesate dalla difesa della parte convenuta in seno alla memoria di replica non scalfisce l'attendibilità dei testi ma pagina 5 di 9 anzi la conferma, essendo naturale che il fornitore non ricordi il numero delle forniture ai clienti e che l'operaio non sappia chi abbia pagato la merce che egli ha poi utilizzato per le lavorazioni in nome e per conto del proprio datore di lavoro.
Per incrinare la portata dei lavori extra contratto posti in essere dal la difesa Pt_1
della parte committente ha asserito che parte della merce recapitata in cantiere fosse stata pagata dalla società committente e che parte delle opere svolte in seno al cantiere fossero state fatte da ditte terze dopo che aveva Parte_1
abbandonato il cantiere nel febbraio del 2020: ad avviso di chi scrive trattasi di assunti indimostrati, non avendo parte convenuta provato né gli asseriti pagamenti né la stipula di ulteriori appalti – anche orali - con terzi.
Acclarata l'effettuazione dei lavori extra contratto ad opera del non resta che Pt_1
menzionare il contenuto della c.t.u. la quale, dopo un'esaustiva descrizione dello stato dei luoghi e certosina ricostruzione delle lavorazioni presenti e caratterizzanti i singoli corpi di cui si compone la struttura ricettiva ricavata presso il terreno di proprietà , ha quantificato, all'esito delle osservazioni delle parti, le opere CP_2
extra contratto, al netto degli acconti, nell'importo di Euro 114.458,42 (Euro
464.548,42 – Euro 350.090,00 = Euro 114.458,42), importo che la deve CP_1
essere condannata a restituire all'impresa edile , oltre interessi legali Parte_1
a far data dalla diffida del giorno 8 aprile 2020 sino al soddisfo.
Nessuna delle critiche mosse alla c.t.u., ad opera della difesa di parte convenuta, in seno alla memoria di replica ne scalfisce il contenuto avuto riguardo, nell'ordine indicato alla pagina 15 della memoria di replica, alle seguenti considerazioni:
1) il c.t.u. ha decurtato sensibilmente l'ammontare dei lavori a seguito delle osservazioni palesate dal c.t.p. di parte convenuta;
2) del tutto correttamente sono stati utilizzati per la quantificazione dei lavori extra contratto i valori del prezziario regionale in mancanza di riferimenti certi a valori pagina 6 di 9 contrattuali inesistenti o a valori di mercato o riferiti alla migliore clientela di incerta individuazione;
3) le voci afferenti la fondazione della veranda ed il muro di contenimento in calcestruzzo sono da considerare nel computo totale in quanto il c.t.u. le ha ritenute correttamente non comprese tra le voci di cui al contratto scritto originario di appalto del novembre 2017;
4) l'arco temporale della durata dei lavori espletati dal è del tutto irrilevante ai Pt_1
fini della determinazione dell'ammontare dei lavori extra contratto;
5) non deve essere effettuata alcuna decurtazione di Euro 40.000,00 dall'importo complessivamente dovuto, decurtazione che la parte convenuta ha giustificato per il fatto che le spettanze menzionate per il corpo B in seno al contratto scritto originario di appalto del novembre 2017 erano state ridotte da 60.000,00 Euro a 40.0000,00
Euro: se si legge bene tale contratto si noterà che di tale decurtazione, sia pur prevista a penna, non si è tenuto conto allorché le parti raggiunsero la cifra finale dell'appalto di Euro 207.00,00, poi infine ridotta e scontata ad Euro 195.000,00.
In definitiva, previa declaratoria di risoluzione del contratto di appalto per fatto e colpa della quest'ultima deve essere condannata a pagare alla impresa CP_1
edile l'importo di Euro 114.458,42 oltre l'I.V.A. di legge, oltre Parte_1
interessi legali a far data dalla diffida del giorno 8 aprile 2020 sino al soddisfo.
Va al contrario disattesa la richiesta di condanna della al pagamento del CP_1
lucro cessante in favore dell'appaltatore quest'ultimo ha effettuato Pt_1
lavorazioni ulteriori non pagate, e tali lavorazioni devono essergli riconosciute e nulla più, non sussistendo alcun contratto, che non sia stato onorato in tutto o in parte ad opera del committente, per il quale possa calcolarsi o desumersi l'esistenza un lucro cessante.
Infine va pure disattesa la domanda, azionata dall'attore di condanna del Pt_1
convenuto alla corresponsione della indennità prevista dall'art. 936, CP_2
pagina 7 di 9 secondo comma, c.c., e ciò avuto riguardo alla, nel presente caso, calzante sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 12550 del 28/05/2009 a mente della quale “Nel caso in cui le opere fatte dal terzo sul fondo altrui con materiali propri siano state realizzate in esecuzione di un contratto di appalto stipulato con il conduttore del fondo, non trova applicazione l'art. 936 cod. civ., il quale presuppone che l'autore delle opere non sia legato né al proprietario né ad altri cui sia stato concesso il godimento del fondo, da un rapporto negoziale che gli abbia attribuito il diritto di costruire;
pertanto, qualora il proprietario non chieda l'eliminazione delle opere, ma preferisca ritenerle, acquisendone l'incremento di valore in danno del costruttore, il problema va risolto sulla base dei principi dettati dagli artt. 2038 e
2041 cod. civ. in tema di prestazione indebita ed ingiustificato arricchimento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale, in riferimento ad opere eseguite su un complesso immobiliare concesso in "leasing" per conto dell'utilizzatore, aveva escluso non solo l'applicabilità dell'art. 936 cit., ma anche la proponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento, in considerazione dell'esperibilità delle azioni derivanti dal contratto di appalto, e dell'insussistenza di un rapporto diretto tra il depauperamento del costruttore e l'arricchimento del proprietario)”: la Corte parla di conduttore mentre nel caso in esame vi è un comodatario, ma la situazione non cambia posto che entrambi sono meri detentori del fondo su cui vengono erette le opere, il che implica anche nel presente caso la reiezione della relativa domanda, con la precisazione che, se il AG non riuscirà ad ottenere il dovuto dalla , egli potrà agire avverso il Migliore ma soltanto a CP_1
titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 del codice civile.
Quanto infine al regime delle spese di lite, esse seguono la prevalente soccombenza e vanno addossate, ivi compreso il costo della c.t.u., a carico della convenuta CP_1
nella misura di cui al dispositivo.
[...]
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Dichiara la risoluzione del contratto di appalto intercorso tra la Parte_1
e la per fatto e colpa della;
[...] CP_1 CP_1
2. Condanna la al pagamento, in favore della CP_1 Parte_1
dell'importo di Euro 114.458,42 oltre l'I.V.A. di legge, oltre interessi
[...]
legali a far data dalla diffida del giorno 8 aprile 2020 sino al soddisfo;
3. Rigetta ogni altra domanda azionata dalla , Parte_1
avverso la e;
CP_1 Controparte_2
4. Dichiara inammissibili le domande riconvenzionali azionate dalla e CP_1
da avverso la Impresa Edile;
Controparte_2 Parte_1
5. Pone le spese di c.t.u. unicamente a carico della convenuta;
CP_1
6. Condanna a rimborsare alla le spese CP_1 Parte_1
di lite, che si liquidano in Euro 1.274,12 per spese ed in Euro 14.000,00 per compenso di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali al 15 %.
Siracusa, 19 gennaio 2025 Il Giudice
Dott. Giacomo Rota
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Liistro Maurizio, elettivamente domiciliato in Via Vittorio Emanuele n.
305 in Canicattini Bagni
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. Scollo Paolo Daniele, C.F._2
elettivamente domiciliati in Viale dei Platani n. 34/b in Ragusa
CONVENUTI
Oggetto: contratto di appalto
Conclusioni: come da atti di causa pagina 1 di 9 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia al vaglio del presente giudizio trae linfa dalla vicenda negoziale intercorsa tra l'impresa edile nelle vesti di appaltatore e la Parte_1 CP_1
nelle vesti di committente, vicenda avente ad oggetto la ristrutturazione totale
[...]
dei fabbricati eretti sul terreno sito in Noto, contrada san Marco, di proprietà di
, amministratore della , al fine della realizzazione in loco Controparte_2 CP_1
di un villaggio albergo con annesso ristorante, piscina e verande: il giudizio è stato incoato dall'appaltatore attore per ottenere la declaratoria di Parte_1
risoluzione del contratto di appalto per fatto e colpa della ed il pagamento CP_1
dei lavori extra contratto eseguiti su incarico della società committente, oltre che la condanna di quest'ultima al risarcimento per il mancato guadagno conseguito a seguito della repentina interruzione del rapporto negoziale, nonché per ottenere l'indennità prevista dall'art. 936, secondo comma, c.c. nei confronti di CP_2
, avendo effettuato i lavori su incarico della committente che
[...] CP_1
risultava comodataria del terreno ove sono ubicati i manufatti ma avendoli conclusi sul terreno di proprietà del che aveva in sostanza lucrato l'erezione di un CP_2
complesso alberghiero sotto le spoglie della società committente. ha in particolare riferito che il convenuto Parte_1 Controparte_2
proprietario esclusivo del terreno su cui insiste il villaggio albergo sito in Noto sopra menzionato, aveva, con contratto di comodato scritto, concesso il predetto terreno in uso gratuito per la durata di 15 anni, a far data dal 23.03.2011, alla di cui CP_1
l'amministratore unico nonché socio era lo stesso concedente assieme alla moglie
; che tale contratto di comodato aveva previsto che la parte Testimone_1
comodataria potesse fare eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e CP_1
straordinaria per rendere il suddetto compendio immobiliare idoneo alla sua destinazione, potendo chiedere le concessioni amministrative necessarie;
che nel dicembre 2017 la aveva concesso in appalto alla impresa edile CP_1 Pt_1
pagina 2 di 9 inizialmente solo i lavori di realizzazione della struttura intelaiata in Pt_1
cemento armato come da calcoli depositati all'ufficio del Genio Civile di Siracusa, di talché l'impresa aveva redatto il preventivo del 17.11.2017 per l'importo Pt_1
complessivo a corpo di Euro 195,000,00 oltre I.V.A. di legge;
che, successivamente, le parti avevano concordato ulteriori molteplici lavori che egli aveva compiutamente realizzato, avendo infatti ricevuto acconti per Euro 350.090,00, oltre l'I.V.A. al 10 %, per un importo ben superiore a quello oggetto dell'originario appalto a corpo, ma dovendo ancora ricevere l'ulteriore somma di Euro 325.770,67, oltre l'I.V.A. al 10
%, come da perizia di parte versata in atti a firma CH;
che, non Per_1
avendo la parte committente saldato il dovuto ad onta della diffida ad adempiere inviata con p.e.c. datata 8 aprile 2020, si imponeva l'intervento dell'autorità giudiziaria per ottenere le statuizioni sopra riferite.
Si sono costituiti in giudizio la e contestando il merito CP_1 Controparte_2
delle avverse pretese ed instando per il rigetto delle domande rispettivamente azionate dalla parte attrice: l'unico difensore ha riferito quanto a la Controparte_2
insussistenza dei presupposti in presenza dei quali potere chiedere l'indennità prevista dall'art. 936, secondo comma, c.c., attesa l'esistenza della vicenda negoziale in essere tra l'appaltatore e la committente e la conseguente non Pt_1 CP_1
sussumibilità della posizione del quale terzo ai fini della norma sopra Pt_1
invocata, mentre, con riferimento alla posizione dell'appaltatore, ha rilevato come le somme corrisposte al sopravanzassero di molto le competenze effettivamente Pt_1
spettantigli attesa la presenza di vizi inficianti parte delle opere espletate e la non realizzazione di tutto il coacervo dei lavori indicati nella perizia di parte a firma
CH il cui contenuto ha fermamente contestato. Per_1
Radicatosi il contraddittorio, sono stati sentiti i testi su parte dei capitoli di prova articolati ed è stata disposta c.t.u. al fine della verifica delle opere effettivamente espletate in seno al cantiere oggetto del contendere: indi la causa è giunta al naturale pagina 3 di 9 epilogo a seguito della precisazione delle conclusioni avvenuta all'udienza del 17 luglio 2024.
Questi i fatti di causa, reputa il Tribunale di dovere accogliere, sia pur nei limiti sotto indicati, le domande azionate da di risoluzione dell'appalto per fatto Parte_1
e colpa della parte committente e di condanna di quest'ultima al pagamento del corrispettivo d'appalto, ma di dovere disattendere la domanda di pagamento dell'indennità prevista dall'art. 936, secondo comma, c.c. azionata dal avverso Pt_1
il convenuto , proprietario del terreno in cui è stato realizzato il complesso CP_2
alberghiero, il tutto per i motivi di seguito palesati.
Occorre subito premettere che non si esamineranno le domande riconvenzionali fatte valere dai convenuti e avverso l'appaltatore attore posto CP_1 Controparte_2
che i convenuti non si sono costituiti entro il termine di venti giorni prima rispetto all'udienza differita ex art. 168, quinto comma, c.p.c., vecchio conio, sì da esserne decaduti: ciò consente di confermare la c.t.u. nella misura in cui non si è occupata degli asseriti vizi inficianti le opere realizzate dall'appaltatore; devesi comunque rilevare che di tali vizi non è emersa alcuna traccia, ad eccezione del contenuto della testimonianza dell'arch. direttore dei lavori, che ha affermato di avere Tes_2
denunciato i vizi oralmente all'appaltatore, sembrando piuttosto a chi scrive che il committente si sia ricordato di essi soltanto allorché iniziò a ricevere le diffide inoltrate dal nei mesi di marzo ed aprile del 2020 subito dopo avere Pt_1
abbandonato il cantiere a seguito del mancato pagamento del dovuto (si vedano le lettere ai doc. n. 10, 11 e 12 del fascicolo di parte attrice : le risposte della Pt_1
parte committente infatti seguono quelle da quest'ultima ricevute dall'appaltatore (si vedano le lettere ai doc. n. 2 e 3 del fascicolo di parte convenuta), apparendo lo spauracchio dei vizi mossa atta a paralizzare la richiesta di pagamento del corrispettivo delle opere extra contratto realizzate dal Pt_1
pagina 4 di 9 Ciò detto, la difficoltà della causa sta nel fatto che, a parte il contratto del 17.11.2017 per l'importo complessivo a corpo di Euro 195,000,00 oltre I.V.A. di legge (per reperire il quale si veda il doc. n. 1 fascicolo parte convenuta), non vi sono state più intese scritte tra le parti in merito alle ulteriori lavorazioni espletate dall'appaltatore il che rende la prova delle prestazioni ulteriori, gravante su quest'ultimo, Pt_1
assai difficoltosa: ad avviso di chi scrive però sussistono vari profili che dimostrano come tali lavorazioni extra siano state effettivamente realizzate.
Innanzitutto lo corrobora la seguente costatazione: a fronte della sottoscrizione del contratto di appalto del 17.11.2017 per l'importo complessivo a corpo di Euro
195,000,00, oltre I.V.A. di legge, risultano fatture emesse e saldate dalla parte committente per l'importo complessivo di Euro 350.090,00, oltre l'I.V.A. al 10 % (si vedano i doc. n. 7 del fascicolo di parte attrice , il che conferma l'assunto: si Pt_1
noti poi come parte attrice abbia dato prova che la ha ottenuto dalle banche CP_1
finanziamenti volti alla creazione del villaggio albergo per Euro 700.000,00, con previsione delle dazioni progressive di denaro legate a stati avanzamento lavori giustificanti la ricezione del denaro (si vedano i doc. n. da 3 a 6 della seconda memoria istruttoria di parte attrice , il che dimostra come l'impegno Pt_1
finanziario per la creazione della struttura ricettiva andasse ben oltre lo striminzito contratto scritto inter partes del novembre 2017.
Anche le deposizioni dei testi , fornitore di materiale edile, e Testimone_3
, dipendente operaio del vanno nella direzione della Tes_4 Pt_1
effettuazione di svariati lavori extra contratto ad opera del avendo il Primo Pt_1
confermato le forniture di cui alla miriade di fatture e documenti di trasporto versati in atti (si vedano i doc. n. 8 del fascicolo di parte attrice ed il secondo Pt_1
confermato i lavori indicati nei capitoli di prova di parte attrice per averli realizzati di persona: le vibranti critiche alle predette deposizioni palesate dalla difesa della parte convenuta in seno alla memoria di replica non scalfisce l'attendibilità dei testi ma pagina 5 di 9 anzi la conferma, essendo naturale che il fornitore non ricordi il numero delle forniture ai clienti e che l'operaio non sappia chi abbia pagato la merce che egli ha poi utilizzato per le lavorazioni in nome e per conto del proprio datore di lavoro.
Per incrinare la portata dei lavori extra contratto posti in essere dal la difesa Pt_1
della parte committente ha asserito che parte della merce recapitata in cantiere fosse stata pagata dalla società committente e che parte delle opere svolte in seno al cantiere fossero state fatte da ditte terze dopo che aveva Parte_1
abbandonato il cantiere nel febbraio del 2020: ad avviso di chi scrive trattasi di assunti indimostrati, non avendo parte convenuta provato né gli asseriti pagamenti né la stipula di ulteriori appalti – anche orali - con terzi.
Acclarata l'effettuazione dei lavori extra contratto ad opera del non resta che Pt_1
menzionare il contenuto della c.t.u. la quale, dopo un'esaustiva descrizione dello stato dei luoghi e certosina ricostruzione delle lavorazioni presenti e caratterizzanti i singoli corpi di cui si compone la struttura ricettiva ricavata presso il terreno di proprietà , ha quantificato, all'esito delle osservazioni delle parti, le opere CP_2
extra contratto, al netto degli acconti, nell'importo di Euro 114.458,42 (Euro
464.548,42 – Euro 350.090,00 = Euro 114.458,42), importo che la deve CP_1
essere condannata a restituire all'impresa edile , oltre interessi legali Parte_1
a far data dalla diffida del giorno 8 aprile 2020 sino al soddisfo.
Nessuna delle critiche mosse alla c.t.u., ad opera della difesa di parte convenuta, in seno alla memoria di replica ne scalfisce il contenuto avuto riguardo, nell'ordine indicato alla pagina 15 della memoria di replica, alle seguenti considerazioni:
1) il c.t.u. ha decurtato sensibilmente l'ammontare dei lavori a seguito delle osservazioni palesate dal c.t.p. di parte convenuta;
2) del tutto correttamente sono stati utilizzati per la quantificazione dei lavori extra contratto i valori del prezziario regionale in mancanza di riferimenti certi a valori pagina 6 di 9 contrattuali inesistenti o a valori di mercato o riferiti alla migliore clientela di incerta individuazione;
3) le voci afferenti la fondazione della veranda ed il muro di contenimento in calcestruzzo sono da considerare nel computo totale in quanto il c.t.u. le ha ritenute correttamente non comprese tra le voci di cui al contratto scritto originario di appalto del novembre 2017;
4) l'arco temporale della durata dei lavori espletati dal è del tutto irrilevante ai Pt_1
fini della determinazione dell'ammontare dei lavori extra contratto;
5) non deve essere effettuata alcuna decurtazione di Euro 40.000,00 dall'importo complessivamente dovuto, decurtazione che la parte convenuta ha giustificato per il fatto che le spettanze menzionate per il corpo B in seno al contratto scritto originario di appalto del novembre 2017 erano state ridotte da 60.000,00 Euro a 40.0000,00
Euro: se si legge bene tale contratto si noterà che di tale decurtazione, sia pur prevista a penna, non si è tenuto conto allorché le parti raggiunsero la cifra finale dell'appalto di Euro 207.00,00, poi infine ridotta e scontata ad Euro 195.000,00.
In definitiva, previa declaratoria di risoluzione del contratto di appalto per fatto e colpa della quest'ultima deve essere condannata a pagare alla impresa CP_1
edile l'importo di Euro 114.458,42 oltre l'I.V.A. di legge, oltre Parte_1
interessi legali a far data dalla diffida del giorno 8 aprile 2020 sino al soddisfo.
Va al contrario disattesa la richiesta di condanna della al pagamento del CP_1
lucro cessante in favore dell'appaltatore quest'ultimo ha effettuato Pt_1
lavorazioni ulteriori non pagate, e tali lavorazioni devono essergli riconosciute e nulla più, non sussistendo alcun contratto, che non sia stato onorato in tutto o in parte ad opera del committente, per il quale possa calcolarsi o desumersi l'esistenza un lucro cessante.
Infine va pure disattesa la domanda, azionata dall'attore di condanna del Pt_1
convenuto alla corresponsione della indennità prevista dall'art. 936, CP_2
pagina 7 di 9 secondo comma, c.c., e ciò avuto riguardo alla, nel presente caso, calzante sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 12550 del 28/05/2009 a mente della quale “Nel caso in cui le opere fatte dal terzo sul fondo altrui con materiali propri siano state realizzate in esecuzione di un contratto di appalto stipulato con il conduttore del fondo, non trova applicazione l'art. 936 cod. civ., il quale presuppone che l'autore delle opere non sia legato né al proprietario né ad altri cui sia stato concesso il godimento del fondo, da un rapporto negoziale che gli abbia attribuito il diritto di costruire;
pertanto, qualora il proprietario non chieda l'eliminazione delle opere, ma preferisca ritenerle, acquisendone l'incremento di valore in danno del costruttore, il problema va risolto sulla base dei principi dettati dagli artt. 2038 e
2041 cod. civ. in tema di prestazione indebita ed ingiustificato arricchimento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale, in riferimento ad opere eseguite su un complesso immobiliare concesso in "leasing" per conto dell'utilizzatore, aveva escluso non solo l'applicabilità dell'art. 936 cit., ma anche la proponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento, in considerazione dell'esperibilità delle azioni derivanti dal contratto di appalto, e dell'insussistenza di un rapporto diretto tra il depauperamento del costruttore e l'arricchimento del proprietario)”: la Corte parla di conduttore mentre nel caso in esame vi è un comodatario, ma la situazione non cambia posto che entrambi sono meri detentori del fondo su cui vengono erette le opere, il che implica anche nel presente caso la reiezione della relativa domanda, con la precisazione che, se il AG non riuscirà ad ottenere il dovuto dalla , egli potrà agire avverso il Migliore ma soltanto a CP_1
titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 del codice civile.
Quanto infine al regime delle spese di lite, esse seguono la prevalente soccombenza e vanno addossate, ivi compreso il costo della c.t.u., a carico della convenuta CP_1
nella misura di cui al dispositivo.
[...]
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P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Dichiara la risoluzione del contratto di appalto intercorso tra la Parte_1
e la per fatto e colpa della;
[...] CP_1 CP_1
2. Condanna la al pagamento, in favore della CP_1 Parte_1
dell'importo di Euro 114.458,42 oltre l'I.V.A. di legge, oltre interessi
[...]
legali a far data dalla diffida del giorno 8 aprile 2020 sino al soddisfo;
3. Rigetta ogni altra domanda azionata dalla , Parte_1
avverso la e;
CP_1 Controparte_2
4. Dichiara inammissibili le domande riconvenzionali azionate dalla e CP_1
da avverso la Impresa Edile;
Controparte_2 Parte_1
5. Pone le spese di c.t.u. unicamente a carico della convenuta;
CP_1
6. Condanna a rimborsare alla le spese CP_1 Parte_1
di lite, che si liquidano in Euro 1.274,12 per spese ed in Euro 14.000,00 per compenso di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali al 15 %.
Siracusa, 19 gennaio 2025 Il Giudice
Dott. Giacomo Rota
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