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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 16/07/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.1011/ 2024 R.G. avente ad oggetto: MODIFICA CONDIZIONI SEPARAZIONE
promossa da nata a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MANCUSO MARGHERITA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...] CF CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA NICOLO' TOMMASEO 95041 CALTAGIRONE presso lo studio dell'avv. ADAMO ENNIO che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Alla prima udienza di comparizione delle parti in assenza di provvedimenti urgenti , le parti chiedevano emettersi sentenza e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. nulla opponeva . CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.11.2024 premesso di essersi separata Parte_1 consensualmente da giusta sentenza di omologazione n. cronol. 4347/2023 del CP_1
30.6.2023 chiedeva la modifica delle condizioni previste nel detto provvedimento nella parte relativa al diritto di visita della figlia minore esercitato dal padre e nelle statuizioni economiche come regolamentate , rilevando che successivamente all'emissione del provvedimento le sue condizioni reddituali avevano subito un peggioramento.
Costituitosi in giudizio il resistente contestava il ricorso , rilevando, quanto al diritto di visita della minore, che già da qualche mese lo stesso veniva esercitato con le modalità richieste dalla ricorrente
.Fissata l'udienza di comparizione personale delle parti, le stesse raggiungevano un accordo in ordine alle nuove condizioni della separazione. Chiedevano pertanto emettersi sentenza, e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Come sopra esposto, le odierne parti, all'esito dell'udienza di comparizione , hanno raggiunto un accordo sulle nuovi condizioni della separazione che ritiene il Collegio di potere fare proprie apparendo conforme ai principi ispiratori in tema di famiglia.
Va al riguardo rilevato che la sentenza di separazione inter partes , emessa in seguito a presentazione di ricorso congiunto ha previso : l'affidamento condiviso della figlia minore della figlia minore della coppia con collocamento presso la madre e diritto di visità così regolamentato :Il padre potrà tenere con sé la figlia settimanalmente per due giorni consecutivi dalla mattina alla sera del giorno successivo con un pernottamento e una mattina o un pomeriggio a settimana, l'individuazione delle giornate sarà di volta in volta raccordata tra le parti in funzione di quanto già premesso. Sarà cura del padre contattare la madre ogni settimana al fine di comunicare e concordare settimanalmente gli incontri con la figlia in relazione alla turnazione lavorativa;
…… - durante le ferie estive, nei mesi di luglio e di agosto, il padre avrà facoltà di tenere la figlia per un periodo di vacanze della durata di 15 giorni consecutivi;
Quanto all'aspetto economico le parti avevano concordato che il resistente versasse alla ricorrente a titolo di mantenimento della figlia minore, entro e non oltre il giorno 28 di ogni mese, la somma mensile pari ad euro 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT.
NE , risulta incontestato tra le parti che la minore, attualmente, trascorre un tempo presocchè paritario con i genitori, trascorrendo con il padre tre giorni alla settimana con un pernottamenti e i fine settimana alternati , sicchè si giustifica pur la modifica della disciplina del contributo per il mantenimento come da nuovo accordo tra le parti che può essere in tali termini sintetizzata: conferma del regime di affidamento e collocamento della minore della minore con diritto di visita del padre secondo le modalità richieste in ricorso e di fatto oggi attuate;
riduzione del contributo per il mantenimento della minore a € 200.00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ista con riconoscimento del diritto in capo alla ricorrente a percepire per intero l'assegno unico per la figlia;
rinuncia da arte del resistente al rimborso della quota parte di assegno unico percepito per intero dalla ricorrente nel tempo anteriore alla presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Ina accoglimento delle domande così come precisate congiuntamente tra le parti va disposta la modifica della sentenza di separazione inter parte resa da questo Tribunale nei termini t che precedono.
In ragione dell'esito della controversia le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe modifica la sentenza di omologa della separazione tra e resa da questo Parte_1 CP_1 tribunale n 4347/2023 del 30.6.2023 nei termini di cui in motivazione;
compensa tra le parti le spese di lite
Caltagirone 14.7.2025
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.1011/ 2024 R.G. avente ad oggetto: MODIFICA CONDIZIONI SEPARAZIONE
promossa da nata a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MANCUSO MARGHERITA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...] CF CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA NICOLO' TOMMASEO 95041 CALTAGIRONE presso lo studio dell'avv. ADAMO ENNIO che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Alla prima udienza di comparizione delle parti in assenza di provvedimenti urgenti , le parti chiedevano emettersi sentenza e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. nulla opponeva . CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.11.2024 premesso di essersi separata Parte_1 consensualmente da giusta sentenza di omologazione n. cronol. 4347/2023 del CP_1
30.6.2023 chiedeva la modifica delle condizioni previste nel detto provvedimento nella parte relativa al diritto di visita della figlia minore esercitato dal padre e nelle statuizioni economiche come regolamentate , rilevando che successivamente all'emissione del provvedimento le sue condizioni reddituali avevano subito un peggioramento.
Costituitosi in giudizio il resistente contestava il ricorso , rilevando, quanto al diritto di visita della minore, che già da qualche mese lo stesso veniva esercitato con le modalità richieste dalla ricorrente
.Fissata l'udienza di comparizione personale delle parti, le stesse raggiungevano un accordo in ordine alle nuove condizioni della separazione. Chiedevano pertanto emettersi sentenza, e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Come sopra esposto, le odierne parti, all'esito dell'udienza di comparizione , hanno raggiunto un accordo sulle nuovi condizioni della separazione che ritiene il Collegio di potere fare proprie apparendo conforme ai principi ispiratori in tema di famiglia.
Va al riguardo rilevato che la sentenza di separazione inter partes , emessa in seguito a presentazione di ricorso congiunto ha previso : l'affidamento condiviso della figlia minore della figlia minore della coppia con collocamento presso la madre e diritto di visità così regolamentato :Il padre potrà tenere con sé la figlia settimanalmente per due giorni consecutivi dalla mattina alla sera del giorno successivo con un pernottamento e una mattina o un pomeriggio a settimana, l'individuazione delle giornate sarà di volta in volta raccordata tra le parti in funzione di quanto già premesso. Sarà cura del padre contattare la madre ogni settimana al fine di comunicare e concordare settimanalmente gli incontri con la figlia in relazione alla turnazione lavorativa;
…… - durante le ferie estive, nei mesi di luglio e di agosto, il padre avrà facoltà di tenere la figlia per un periodo di vacanze della durata di 15 giorni consecutivi;
Quanto all'aspetto economico le parti avevano concordato che il resistente versasse alla ricorrente a titolo di mantenimento della figlia minore, entro e non oltre il giorno 28 di ogni mese, la somma mensile pari ad euro 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT.
NE , risulta incontestato tra le parti che la minore, attualmente, trascorre un tempo presocchè paritario con i genitori, trascorrendo con il padre tre giorni alla settimana con un pernottamenti e i fine settimana alternati , sicchè si giustifica pur la modifica della disciplina del contributo per il mantenimento come da nuovo accordo tra le parti che può essere in tali termini sintetizzata: conferma del regime di affidamento e collocamento della minore della minore con diritto di visita del padre secondo le modalità richieste in ricorso e di fatto oggi attuate;
riduzione del contributo per il mantenimento della minore a € 200.00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ista con riconoscimento del diritto in capo alla ricorrente a percepire per intero l'assegno unico per la figlia;
rinuncia da arte del resistente al rimborso della quota parte di assegno unico percepito per intero dalla ricorrente nel tempo anteriore alla presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Ina accoglimento delle domande così come precisate congiuntamente tra le parti va disposta la modifica della sentenza di separazione inter parte resa da questo Tribunale nei termini t che precedono.
In ragione dell'esito della controversia le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe modifica la sentenza di omologa della separazione tra e resa da questo Parte_1 CP_1 tribunale n 4347/2023 del 30.6.2023 nei termini di cui in motivazione;
compensa tra le parti le spese di lite
Caltagirone 14.7.2025
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo