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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 5622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5622 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g.c. 3911/2020 avente ad oggetto: revocatoria di donazione per ingratitudine. promossa da
rappresentata e difesa dall'Avv.to Gennaro Grassia;
Parte_1
APPELLANTE contro
, C.F. Controparte_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
, c.f. e p.iva rappresentata Controparte_2 P.IVA_1
e difesa dagli avv.ti Carlo Maria Palmiero e Livia Ronza
APPELLATA – INTERVENTRICE NT
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.7.2025, e comparse conclusionali depositate in atti.
I.1. Con atto di citazione notificato il 01/03/2013 agiva in Parte_1
giudizio nei confronti del figlio al fine di ottenere la Controparte_1
revocazione della donazione ex art. 800 e ss. c.c. per ingratitudine di quest'ultimo. Nel dettaglio con atto pubblico del 19/11/1997 Parte_1
, riservandosi il diritto di usufrutto, donava, a titolo di anticipo sulla
[...]
futura successione e nel limite della quota di legittima, al figlio CP_1
l'appezzamento di terreno ubicato nel territorio di Lusciano
[...]
registrato nel catasto terreni alla partita 1978, foglio 2, particella 1272, are
12,00, Reddito Dominicale L. 64.800, Reddito Agrario L. 30.600.
Ciò premesso, l'attrice agiva in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
a) “Dichiarare ai sensi dell'art. 801 c.c. la revocazione della donazione, del valore dichiarato di vecchie lire pari ad attuali € 21.468,61 per ingratitudine del donatario” poiché, a suo dire, il convenuto avrebbe disatteso l'accordo preliminare alla donazione secondo il quale lo stesso si sarebbe impegnato a costruire sul fondo un fabbricato per civile abitazione utilizzando le somme depositate sul conto corrente nr. 00001006600875267 cointestato con la donante ed acceso presso la Banca Fideuram, filiale di Aversa, avente un saldo al
03/10/1997 di lire 217.156.859, assicurando che le future rendite costituite dai canoni di locazione sarebbero state incassate dalla donante in qualità di UA. Il donatario, invece, avrebbe utilizzato la liquidità del detto conto corrente per altre finalità senza realizzare il fabbricato e senza quindi garantirle alcuna rendita pagina 2 di 12 derivante dalla locazione a terzi del manufatto, così arrecando intenzionalmente un grave pregiudizio patrimoniale alla donante.
Sosteneva che quanto dichiarato era avvalorato dalla sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione distaccata di
Aversa – emessa nel dicembre 2012, con la quale il veniva CP_1
condannato al pagamento in favore della Controparte_2
della somma di € 324.700,00, per non aver adempiuto agli
[...]
obblighi derivanti dal contratto di appalto stipulato con tale società per la esecuzione delle opere edili relative all'edificio da edificare sul terreno donato;
b) Per effetto della revocazione della donazione: “dichiarare che la nuda proprietà del fabbricato realizzato sul fondo donato venga trasferito nuovamente alla signora;
Parte_1
c) Condannare il convenuto alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
Il convenuto, benché regolarmente citato, non si costituiva.
I.2. Con sentenza n. 2244/2020, pubblicata il 01.10.2020, emessa dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il giudice di prime cure rigettava nel merito per infondatezza la domanda della parte attrice, condannandola al pagamento delle spese processuali a favore della parte intervenuta per
€ 4.835,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale oltre accessori come per legge.
II.1. Avverso questa sentenza proponeva gravame la signora Parte_1
con atto di citazione in appello ritualmente notificato alla
[...]
controparte.
pagina 3 di 12 La si costituiva a sua volta con atto di intervento ad Controparte_3
opponendum, con cui faceva valere le proprie ragioni sostanziali al fine di evitare il ritrasferimento dell'immobile alla con conseguente Pt_1
pregiudizio del credito vantato nei confronti del attuale CP_1
proprietario dell'immobile costituente garanzia patrimoniale del soddisfacimento della pretesa creditizia.
L'appellante, con atto di citazione in appello, censura la sentenza di prime cure attraverso due specifici motivi giustificanti, a suo dire, l'accoglimento della domanda di revocazione della donazione per ingratitudine ingiustamente disattesa dal Tribunale.
Con un primo motivo di gravame la attrice invoca la revoca della donazione per ingratitudine per grave ingiuria, considerato che il figlio la avrebbe in più occasioni gravemente offeso ed anche percosso procurandole lesioni gravi.
Con secondo motivo di appello, veniva ribadito che, avendo il donatario distratto per suoi scopi personali dal conto cointestato le somme destinate alla realizzazione del fabbricato sul terreno donato, risulterebbe integrato l'ulteriore motivo di revocazione di cui all'art. 801 c.c. poiché il donatario avrebbe dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio della donante. Al riguardo, l'appellante al fine di provare l'accordo posto a base della donazione, chiedeva nuovamente l'ammissione della prova testimoniale, già rigettata dal giudice di primo grado, ritenendo applicabile al caso di specie l'orientamento giurisprudenziale in materia di liberalità non donative o indirette per il quale non si applicherebbero i limiti alla prova testimoniale in materia di contratti e simulazione, in quanto
“l'attribuzione gratuita viene attuata con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti che lo pongono in essere, differenziandosi in tal modo dalla simulazione…” A parere del ricorrente, pagina 4 di 12 inoltre, il mancato accoglimento dell'istanza di assumere le prove testimoniali richieste sarebbe ingiustificato anche sulla base di quanto stabilito dall'art. 2724 c.c. che ammette la testimonianza quando vi è un principio di prova per iscritto, costituito da qualsiasi documento, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che dimostri l'esistenza di un nesso logico tra lo scritto ed il fatto controverso. Secondo la tesi dell'attrice il figlio Controparte_1
avrebbe prodotto molteplici documenti che dimostrerebbero di aver commissionato la fabbricazione dell'edificio con i soldi della madre.
II.2. Si costituiva la contestando quanto Controparte_2
dedotto dall'appellante, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e/o 348 bis cpc, e deducendo nel merito l'infondatezza delle ragioni poste a sostegno dell'atto di appello di cui chiedeva il rigetto con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese processuali del secondo grado
In via preliminare, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità ex art. 342 e 348 bis c.p.c. dell'atto di appello sollevate dalla
[...]
, terzo interventore. CP_3
Ed invero, dall'atto di appello è possibile individuare la parte del provvedimento specificamente gravata, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto che è stata compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriverebbero le lamentate violazioni della legge, oltre che la precisazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Come è noto, con sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno chiarito che la riforma del 2012 non ha modificato la natura dell'appello, precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali e che pagina 5 di 12 l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità, risultano legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado. Inoltre, nel caso in cui la pronuncia impugnata non abbia valutato tutte le tesi prospettate dalla parte appellante, le stesse potranno essere riproposte.
Se dunque il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, attraverso la precipua indicazione delle ragioni per le quali la prima pronuncia non si consideri condivisibile, tale ultimo onere si considera validamente adempiuto, da parte dell'appellante, come avvenuto nel caso di specie, con l'individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze, “senza inutili formalismi”, come specifica la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 24262/2020).
Deve, pertanto, ritenersi che l'atto di appello superi senz'altro il vaglio di ammissibilità ex art. 342 c.p.c.
Anche con riferimento alla eccepita declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. si osserva che non si ravvisano i margini per l'accoglimento dell'istanza. Ad avviso di questo Collegio i motivi di appello non sono manifestamente infondati in quanto l'appellante ha sollevato questioni di fatto e di diritto che elidono i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
Passando al merito della causa, l'appello è infondato e deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
pagina 6 di 12 In ordine al primo motivo di gravame innanzi illustrato, concernente la omessa valutazione da parte del primo giudice di presunte gravi offese ed aggressioni fisiche perpetrate dal sig. nei confronti della madre, CP_1
che giustificherebbero la revocazione della donazione per grave condotta ingiuriosa da parte del figlio, questo Collegio non può che dichiararne l'inammissibilità per violazione dell'art. 345 c.p.c.
Difatti negli atti del giudizio di primo grado ed, in particolare, nell'atto di citazione in giudizio il ricorrente non allega tali circostanze a sostegno della richiesta di revocazione della donazione per ingratitudine ex art. 801
c.c., né esse risultano dedotte entro il termine finale previsto per la prima memoria ex art. 183 VI comma cpc vecchio rito.
Si rammenta al riguardo che il giudizio di appello è, in linea generale, chiuso ai cd. nova: ciò significa che l'oggetto della decisione non può essere ampliato con domande o eccezioni nuove, ma semmai solo ristretto, perché l'appello non è la prosecuzione del giudizio di primo grado, ma introduce un riesame di merito della medesima causa, nei limiti dei motivi di impugnazione. La giurisprudenza di legittimità (Cass. 30 agosto 2013 n. 19992) ha chiarito che la domanda è nuova quando si modifica anche solo uno dei seguenti elementi: le parti, l'oggetto principale della controversia (cd. petitum), le ragioni della domanda (cd. causa petendi).
Nel caso di specie, con il motivo di gravame in esame, l'appellante introduce ragioni nuove che comportano contemporaneamente un ampliamento ed un mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato ovevro delle ragioni giustificatrici della stessa e, conseguentemente, della causa petendi.
pagina 7 di 12 Quanto al secondo motivo di appello esso è infondato e va rigettato, condividendosi a riguardo quanto correttamente già espresso dal primo giudice.
In primo luogo, confermandosi le valutazioni espresse a riguardo dal
Tribunale, il presunto grave danno patrimoniale doloso arrecato dal donatario alla donante di cui all'art. 801 c.c. non risulta provato né è suscettibile di prova orale, considerato che dall'atto pubblico di donazione non si evince affatto la sussistenza del collegato accordo patrimoniale dedotto dalla donante e innanzi estesamente illustrato. Si rammenta, infatti, che nel caso di specie l'atto di donazione ha ad oggetto esclusivamente il trasferimento della nuda proprietà del terreno ubicato nel Comune di Lusciano dalla sig.ra al figlio , Pt_1 Controparte_1
con riserva di usufrutto vita natural durante in favore della prima.
L'appellante, inoltre, non ha fornito alcuna prova scritta, come sarebbe stato suo precipuo onere, dell'accordo negoziale secondo il quale il donatario avrebbe dovuto edificare, con l'impiego del denaro versato sul conto corrente bancario cointestato, uno stabile a tre piani al fine di consentire alla donante/UA di beneficiare della rendita derivante dai canoni di locazione delle singole unità del fabbricato medesimo.
Privo di fondamento appare anche l'argomento dell'appellante secondo il quale il giudice di prime cure avrebbe erroneamente applicato, in relazione a tale asserito patto, il divieto di prova testimoniale di cui all'art. 2721 c.c.
Non è condivisibile, a riguardo, la tesi prospettata dall'attrice/appellante secondo cui avrebbe potuto trovare applicazione la deroga di cui all'art. 2724 c.c. che ammette la prova testimoniale qualora vi sia un principio di prova per iscritto proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda. Contrariamente a quanto asserito dalla istante non risulta, infatti, agli atti di questo processo, alcun documento proveniente dal pagina 8 di 12 donatario che faccia riferimento alla sussistenza del Controparte_1
detto patto sotteso alla donazione in parola o dal quale esso possa desumersi, né appare dirimente a riguardo il fatto che il sig. abbia CP_1
“posto in essere non uno ma molteplici documenti inerenti l'aver commissionato la realizzazione del fabbricato con i soldi della madre” trattandosi con evidenza di circostanza, questa, del tutto diversa dall'oggetto del preteso patto, così come innanzi esaustivamente illustrato, e del tutto ininfluente a riguardo.
Del tutto errata è poi la prospettazione dell'attrice secondo cui nel caso di specie troverebbe applicazione la giurisprudenza elaborata in ordine alla donazione indiretta che consentirebbe in tal caso la prova orale per testimoni.
Appare infatti evidente che nel caso di specie non si configura nessuna donazione indiretta (come, ad esempio, nel caso in cui il donatario dona i mezzi finanziari al donante per l'acquisto di un bene, anziché comprarlo lui e poi donarlo direttamente al beneficiario), avendo la donante Parte_1
direttamente provveduto a donare il bene già di sua proprietà al
[...] [...]
riservando a sé il solo usufrutto. CP_1
L'impossibilità di provare il patto sottostante alla donazione rende di conseguenza altrettanto inattaccabile la statuizione del giudice di prime cure sulla carenza di prova del grave doloso pregiudizio economico arrecato dal alla in conseguenza della asserita mancata CP_1 Pt_1
piena realizzazione del fabbricato e concessione in fitto delle relative unità abitative a terzi con canoni a favore della UA . Pt_1
Sul punto, il giudice di primo grado ha anche correttamente puntualizzato che soltanto il donatario è stato condannato al pagamento della CP_1
somma di € 324.700,00 nei confronti della ditta appaltatrice dei lavori
, e non anche la donante, per cui anche sotto tale profilo non CP_3
pagina 9 di 12 sussiste alcun grave pregiudizio economico arrecato dal alla CP_1
, così come chiaramente nessun doloso e grave pregiudizio Pt_1
economico può rinvenirsi dal mero prelevamento di denaro dal conto corrente trattandosi di conto cointestato con facoltà disgiunta di operarvi e non essendo tra l'altro neppure provato che i prelievi di liquidità siano avvenuti nell'esclusivo interesse del e in grave pregiudizio della CP_1
donante.
Infine, un ulteriore argomento contrario alla ricostruzione dei fatti così come prospettata dall'attrice emerge dalla comparazione tra l'ammontare delle somme originarie giacenti sul conto corrente cointestato a madre e figlio, e quello del debito del verso la Società CP_1 CP_3
derivante dal contratto di appalto. Da quanto risulta dagli atti del processo, infatti, il conto corrente acceso presso la Banca Fideuram, filiale di Aversa, aveva un saldo al 03/10/1997 di L. 217.156.859, pari ad € 112.152,16, mentre il sig. è stato condannato al pagamento nei confronti CP_1
dell'appaltatrice di una somma di gran lunga superiore pari ad €
324.700,00 (circa il triplo del saldo iniziale del conto corrente).
Ne consegue che, in ogni caso, la somma a disposizione del donatario presente sul conto corrente non sarebbe stata comunque sufficiente ad assicurare l'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto stipulato con la , e dunque a garantire la Controparte_3
realizzazione completa del fabbricato da cui la donante avrebbe dovuto trarre la propria rendita costituita dai canoni di locazione secondo il prospettato, ma non provato, accordo sottostante la donazione.
Per tutte le ragioni di cui sopra, quindi, il lamentato grave e doloso danno patrimoniale di cui l'appellante chiede il riconoscimento attraverso la sola azione di revocazione della donazione per ingratitudine (pregiudizio che sarebbe consistito nel mancato introito dei canoni di locazione che ella, pagina 10 di 12 quale UA, avrebbe dovuto percepire a seguito della realizzazione del fabbricato da parte del ) , già escluso dal giudice CP_1
di primo grado, non si configura e non risulta in alcun modo dimostrato dalla parte attrice.
L'appello va dunque rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, comprese le statuizioni sulle spese processuali.
Nulla sulle spese processuali del grado di appello della parte appellata vincitrice in quanto, non essendosi questi costituito in Controparte_1
appello, deve presumersi che non ne abbia sostenuta alcuna.
Le spese processuali del grado di appello sostenute dalla società devono essere invece dichiarate non Controparte_2
ripetibili e rimangono dunque definitivamente a carico della medesima che le ha sostenute, trattandosi di un litisconsorte meramente processuale e facoltativo la cui effettiva partecipazione al giudizio di appello non risulta necessaria e non ha influito sull'esito del giudizio, in quanto in primo grado ha effettuato un intervento soltanto ad adiuvandum senza proporre alcuna propria domanda e senza che nei suoi confronti ne sia stata avanzata alcuna, ed essendosi anche in appello limitata a confutare i motivi di censura dell'appellante senza spiegare alcuna domanda in proprio
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, l'appellante soccombente Parte_1
ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo
[...]
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2244/2020, pubblicata il 01/10/2020, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1
integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
2) Nulla sulle spese dell'appellato vincitore essendo Controparte_1
questi rimasto contumace;
3) Spese processuali della non ripetibili;
Controparte_2
3) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante Parte_1
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...]
quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 03/11/2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 12 di 12