Art. 22. Sale per esperimenti industriali.
L'Amministrazione dei Monopoli puo' vendere il salo a prezzo speciale e industriale quando occorre per importanti esperimenti di nuove industrie o di nuovi processi industriali.
L'Amministrazione dei Monopoli puo' vendere il salo a prezzo speciale e industriale quando occorre per importanti esperimenti di nuove industrie o di nuovi processi industriali.