Articolo 54 della Legge 5 marzo 1961, n. 90
Articolo 53Articolo 55
Versione
29 marzo 1961
Art. 54. (Effetti economici delle dimissioni)

L'operaio dimissionario consegue il diritto alla pensione qualora abbia raggiunto un'eta' non inferiore a quella prevista per il collocamento a riposo ridotta di cinque anni e conti almeno 20 anni di servizio effettivo; oppure a qualunque eta' qualora abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo. Negli altri casi l'operaio dimissionario ha diritto alla indennita' una tantum in luogo di pensione nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, purche' abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.
Entrata in vigore il 29 marzo 1961
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