Art. 75.
La valutazione delle maggiori quote d'indennita' e di pensioni dirette ed indirette da liquidarsi in corrispondenza ai contributi di categoria superiore alla normale, versate per il periodo sino al 1° gennaio 1909, continua ad essere eseguita tenuto conto delle disposizioni degli articoli 16, primo capoverso, e 18 della legge 14 luglio 1898, n. 335, e degli articoli 20 e 21 del Testo Unico, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453 , libro III, parte 3a mediante l'applicazione delle tabelle A e B annesse al Testo Unico medesimo.
La valutazione delle maggiori quote d'indennita' e di pensioni dirette ed indirette da liquidarsi in corrispondenza ai contributi di categoria superiore alla normale, versate per il periodo sino al 1° gennaio 1909, continua ad essere eseguita tenuto conto delle disposizioni degli articoli 16, primo capoverso, e 18 della legge 14 luglio 1898, n. 335, e degli articoli 20 e 21 del Testo Unico, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453 , libro III, parte 3a mediante l'applicazione delle tabelle A e B annesse al Testo Unico medesimo.