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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/07/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1405/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale dell'8 novembre 2024 tra
Parte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1 assistito e difeso dall'Avv. CARIOLA AGATINO
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. DI MAURO MILENA FRANCESCA
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 3189/2021 pubblicata il
14/07/2021.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
“respinta ogni domanda avversa, riconoscere fondate le ragioni dell
[...]
Parte_1
e per gli effetti, in riforma dell'impugnata sentenza Tribunale di
[...]
Catania, V, 12 luglio 2021, n. 3189, adottata nel giudizio iscritto al R.G. n.
7246/2016, notificata da parte attrice in primo grado in data 20 luglio 2021, così statuire: a) preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza Tribunale di Catania, V, 12 luglio 2021, n. 3189, ai sensi dell'art. 283
c.p.c.; b) nel merito: - ritenere e dichiarare che l'azione proposta dal sig.
è del tutto inammissibile ed infondata, eventualmente previa Controparte_1
rinnovazione della c.t.u. espletata nel primo grado di giudizio. Con vittoria di spese, onorari e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Parte Appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, svolti gli incombenti di legge e respinta ogni contraria eccezione e difesa, gradatamente così statuire – confermare la sentenza appellata n 3189/21 del Tribunale di Catania, quindi non sospendere
l'efficacia esecutiva della predetta sentenza e per l'effetto condannare
l'appellante alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio da distarsi ex art 93 cpc e ex art 96 cpc;
– In subordine, acconsentire alla rinnovazione della CTU richiesta da parte appellante ponendola a suo carico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3189/2021 pubblicata il 14/07/2021 il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento della domanda formulata da , Controparte_1 condannava l' Parte_1
al pagamento in favore all'attore del
[...]
complessivo importo di euro 41.470,00 in valori attuali, oltre interessi legali dall'1/5/2008 alla data della sentenza sulla somma devalutata alla medesima data dell'1/5/2008 e rivalutata annualmente secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
rigettava ogni altra domanda e condannava l'azienda convenuta al pagamento delle spese di lite in favore l'attore.
In sintesi il primo giudice, richiamati i principi in materia di responsabilità della struttura sanitaria vigenti all'epoca dei fatti (2008) e risultando incontestato che il pag. 2/13 era stato ricoverato presso la struttura sanitaria e aveva osservato la CP_1 terapia medica ivi prescritta, riteneva che - come accertato dai nominati c.t.u.- non era censurabile tanto la scelta di somministrare alte dosi di cortisone, poiché cioè era dettato dalle condizioni cliniche e radiografiche a livello polmonare, quanto l'essersi discostata dalle linee guida per non aver valutato le condizioni predisponenti del paziente mediante i controlli preventivi e di non aver associato una terapia preventiva a base di calcio e bifosfonati nella previsione di dover mantenere la terapia con corticosteroidi per lungo tempo e a dosaggi elevati, nonché di aver associato un immunosoppressore tardivamente, soltanto dopo la diagnosi di frattura della seconda vertebra lombare, adeguandosi peraltro alla disposizione terapeutica di un altro istituto di cura. Il Tribunale accertava, quindi, che le condotte omissive colpose messe in atto dai sanitari che avevano avuto il signor presso l'U.O. Controparte_1 [...]
all'ospedale Ascoli Tomaselli di Controparte_2 Pt_1
avevano determinato l'insorgenza di un'osteoporosi conclamata, la quale ha favorito l'insorgenza di multiple fratture vertebrali dorsali e lombari con conseguenti esiti funzionali rappresentati in atto da una riduzione antalgica ai gradi estremi dei movimenti di flesso-estensione e rotazione di rachide dorso- lombare quantificabile la misura del 18% di danno biologico permanente. Il
Tribunale evidenziava, inoltre, che nessun altro danno era stato specificamente allegato e dimostrato dall'attore, sicché non sussisteva il diritto alla personalizzazione, ed era senz'altro infondata la domanda di condanna dell'azienda ospedaliera convenuta al risarcimento dei danni in favore dei congiunti non costituiti difettando l'attore di legittimazione adattiva. Infine, il primo giudice riteneva parimenti infondata la richiesta avanzata dall'azienda ospedaliera di tener conto dell'operato anche di altri sanitari e strutture ospedaliere non avendo la stessa chiesto di estendere il contraddittorio nei confronti dei terzi sicché la domanda poteva essere valutata soltanto nei confronti pag. 3/13 del destinatario individuato dall'attore, quale soggetto passivo della domanda e osservava che, contrariamente a quanto rilevato dalla convenuta nella comparsa conclusionale, l'attore in seno all'atto introduttivo aveva chiaramente associato le patologie da cui era affetto agli effetti collaterali riconducibili all'uso di dosi massicce di cortisone, sicché quanto accertato dai c.t.u. ovvero la correttezza della terapia associata tuttavia all'omesso monitoraggio delle condizioni cliniche del paziente e di una terapia di contrasto degli eventuali danni non poteva che comportare l'accoglimento della domanda non ravvisandosi alcun contrasto con il principio di corrispondenza tra il richiesto e il pronunciato.
Con atto di citazione notificato il 20/09/2021, l'
[...]
ha interposto appello Parte_1
avverso la predetta sentenza per le ragioni meglio illustrate in motivazione, formulando le sopra trascritte conclusioni.
Costituitosi in giudizio ha chiesto il rigetto dell'appello, Controparte_1
concludendo come riportato in epigrafe.
Con ordinanza del 19/01/2022, la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Indi, all'udienza dell'8/11/2024, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo, l' appellante ha denunciato l'erroneità Pt_1
dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha affermato la responsabilità dell' sulla base di circostanze estranee Parte_1 alle censure di parte attrice, così come formulate all'interno dell'atto di citazione e della memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c., con conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 112 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. e dei principi di pag. 4/13 corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché di corretta instaurazione del contraddittorio processuale, e violazione e falsa applicazione degli artt. 163 e
183, VI comma c.p.c.
L'appellante ha evidenziato che il nell'atto di citazione in primo grado CP_1
e anche nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c. aveva proposto un'unica doglianza: l'errore nella somministrazione di farmaci corticosteroidi, adducendo “Il nesso di causalità fra i malesseri patiti a tutt'oggi dal sig.
e l'errata terapia medica prescritta allora dal Prof. il quale CP_1 Per_1 lo sottoponeva a terapia corticosteroidea ad alte dosi per lungo periodo, senza
l'esecuzione di indagini preliminari, né un monitoraggio clinico seriato dalle complicanze associate al trattamento. E' ben noto che l'uso cronico di corticosteroidi comporta quasi inevitabilmente la comparsa di effetti indesiderati anche gravi.
Così delineato con precisione il petitum (la condanna dell' Parte_1
al risarcimento di € 121.435,00) e la causa petendi (errata terapia
[...] dettata dalla somministrazione della terapia corticosteroidea) della domanda oggetto del presente giudizio, l' ha quindi dedotto che è ravvisabile Pt_1 un'evidente distonia tra la domanda del sig. e l'affermazione di CP_1 responsabilità contenuta nella sentenza di primo grado, alla quale si giunge sulla base di (pretesi, ma insussistenti) errori mai rilevati né dall'attore, né dal suo consulente tecnico di parte, in nessun atto di giudizio e ciò in violazione delle norme e dei principi sopra richiamati.
A giudizio della Corte il motivo è infondato per plurime ragioni.
In primo luogo, va rilevato che proprio l'aver dedotto la sussistenza del nesso di causalità nei termini sopra evidenziati imponeva di accertare la sussistenza della condotta colposa medica sia sotto il profilo dell'errata terapia medica prescritta dai sanitari dell' appellante - terapia Parte_1 corticosteroidea ad alte dosi per lungo periodo – sia sotto il profilo della mancata pag. 5/13 “esecuzione di indagini preliminari, né un monitoraggio clinico seriato dalle complicanze associate al trattamento”, essendo ben noto che l'uso cronico di corticosteroidi comporta quasi inevitabilmente la comparsa di effetti indesiderati anche gravi.
Ne consegue che, seppur escluso il primo profilo di colpa denunciato - non essendo censurabile la scelta di somministrare alte dosi di cortisone, poiché cioè era dettato dalle condizioni cliniche e radiografiche a livello polmonare – il giudice aveva il dovere di accertare la sussistenza anche del secondo profilo di colpa denunciato concernente la mancata esecuzione di indagini preliminari – che avrebbe imposto di valutare eventuali condizioni predisponenti del paziente – sia l'assenza di un monitoraggio clinico seriato dalle complicanze associate al trattamento - che avrebbe imposto di associare una terapia preventiva a base di calcio e bifosfonati nella previsione di dover mantenere la terapia con corticosteroidi per lungo tempo e a dosaggi elevati e di associare tempestivamente un immunosoppressore.
In altri termini, contrariamente a quanto sostenuto dall' appellante, Pt_1
l'originario attore non si è limitato a denunziare il nesso di causalità tra i malesseri patiti e l'errata terapia medica somministrata, avendo di contro dedotto anche la sussistenza di plurime omissioni sia preventive alla suddetta somministrazione sia successive, al fine di evitare le complicanze effettivamente patite.
Deve, inoltre, richiamarsi l'orientamento della giurisprudenza della Corte di
Cassazione a mente del quale “nel giudizio di risarcimento del danno derivato da colpa medica non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che l'attore, dopo avere allegato nell'atto introduttivo che l'errore del sanitario sia consistito nell'imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi, invece, che l'errore sia consistito nell'inadeguata assistenza postoperatoria, dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a
pag. 6/13 delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente indicate dall'attore, possano avere portata preclusiva, stante l'inesigibilità dell'individuazione ex ante di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una c.t.u. (In applicazione del principio, la S.C., in una fattispecie di decesso di un paziente dovuto a shock settico conseguito ad una lesione intestinale, ha rigettato i motivi di ricorso con cui si censurava la sentenza d'appello per aver basato il giudizio di responsabilità su un fatto diverso, sia rispetto a quello posto a fondamento della condanna in primo grado
- diversamente individuando l'errore di esecuzione dell'intervento, nonostante la mancanza di appello incidentale sul punto - sia riguardo a quello dedotto con
l'atto di citazione, individuando ulteriori profili di responsabilità nella mancata applicazione di drenaggi, dedotta da parte attrice solo in comparsa conclusionale, e nell'omessa vigilanza post-operatoria, rilevata solo con
l'appello incidentale.
La Corte di Cassazione ha precisato che “non è dato ravvisare nella sentenza impugnata alcun mutamento della domanda in ragione dell'introduzione di una causa petendi diversa da quelle dedotta dagli attori, con conseguente violazione dei principi (artt. 112,163,183 c.p.c.) del contraddittorio e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato” (cfr. Cass. 23/04/2024, n. 10901 e anche, prima, Cass.
15/03/2024, n. 7074 e Cass. 26/07/2012, n. 13269).
Il principio è stato ribadito anche in ambito diverso dalla colpa medica e in tema di giudizio di appello, ove è stato precisato che “il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate
pag. 7/13 dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice. (Nella specie, il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da perdita di "chance" per la mancata selezione nell'ambito di una procedura finalizzata alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, sulla base del contenuto dell'avviso di reclutamento diffuso in vista della selezione;
il giudice d'appello, invece, con decisione confermata dalla S.C., aveva reputato fondata la suddetta domanda, ma sulla base della diversa circostanza di fatto - risultante dagli atti, ancorché non considerata dal primo giudice - che alla partecipante non erano state comunicate le ragioni della sua esclusione dalla procedura selettiva, secondo quanto previsto nel capitolato d'appalto tra il somministrante e
l'utilizzatore)” (cfr. Cass. 11/01/2019, n. 513).
Risulta infondato anche il secondo motivo di appello nel quale l'appellante ha denunciato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha recepito le conclusioni della C.T.U. ed ha accolto la domanda dell'attore in primo grado, con violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 111 Cost. in materia di contraddittorio processuale.
In particolare, l'appellante ha censurato la consulenza d'ufficio (e la sentenza di primo grado, che ne ha recepito le risultanze):
- sia per aver fatto cattivo uso delle regole in materia di onere della prova e soprattutto del principio di vicinanza della prova, dando per assodato: - che ove fosse stata effettuata una valutazione anamnestica sulla presenza di osteoporosi personale/familiare la stessa avrebbe dato esito positivo;
- la presenza di
“comorbidità” di cui soffriva il sig. (abitudine al fumo, artride CP_1
pag. 8/13 reumatoide, etc.); - un livello di BMD tale da mettere in allarme, concludendo erroneamente che il paziente doveva essere trattato con un trattamento a base di bifosfonati e calcio, seppure tali presupposti non erano mai stati né addotti né provati dal sig. . CP_1
- sia perché dalla stessa C.T.P. prodotta in giudizio dal , già prima che lo CP_1
stesso appellato fosse stato trattato dal personale dell' Parte_1
lo stesso era stato ricoverato presso altra struttura (U.O. di
[...]
Pneumologia dell'Ospedale Luigi Sacco di Milano), la quale aveva prescritto una terapia a base di “Deltacortene” (ossia di corticosteroidi).
L' in particolare, ha affermato che, anche se fossero posti gli Pt_1 accertamenti paralleli prospettati (nella c.t.u. ed) in sentenza, il sig CP_1
sarebbe andato certamente incontro alle medesime fratture patologiche.
Tali assunti non sono condivisibili.
In primo luogo deve ribadirsi quanto sopra evidenziato in tema di accertamento dell'errore medico.
Inoltre, per come riportato nello stesso atto di appello, il CTU non ha affatto dato per assodato la sussistenza di talune comorbidità che avrebbero dovuto essere tenute in considerazione, limitandosi ad evidenziare la mancanza dei necessari controlli preventivi e la mancata adozione di terapia preventiva e successiva.
La c.t.u. ha, infatti, ritenuto che “Dunque, nel caso concreto, tenuto conto delle raccomandazioni vigenti a quel periodo, prima di iniziare una terapia con glucocorticoidi, peraltro ad alte dosi, e nella possibilità, come poi successo, di prolungare tale patologia per lunghi periodi, si sarebbe dovuto procedere nel seguente modo:
1. Valutare anamnesticamente la presenza o meno di osteoporosi personale o familiare e l'insorgenza recente o pregressa di fratture ossee.
pag. 9/13
2. Valutare le comorbidità che avrebbero potuto influire negativamente, come artrite reumatode, patologie ad eziologia autoimmune, abitudine al fumo.
3. Eseguire esame MOC per valutare la BMD del paziente”, cfr. pag. 32 della c.t.u.
Invero la condotta censurabile è quella di essersi discostati dalle linee guida che imponevano di valutare le condizioni predisponenti del paziente mediante i controlli preventivi e di non aver associato una terapia preventiva a base di calcio e bifosfonati - nella previsione di dover mantenere la terapia con corticosteroidi per lungo tempo e a dosaggi elevati – e un immunosoppressore, disposto soltanto dopo la diagnosi di frattura della seconda vertebra lombare, adeguandosi peraltro alla disposizione terapeutica di un altro istituto di cura.
Peraltro si palesa assolutamente generica la censura proposta avverso le conclusioni raggiunte dai CTU i quali hanno ritenuto che “le condotte omissive colpose messe in atto dai che hanno avuto in cura il sig. CP_3 CP_1
presso U.O. di Clinica pneumologica e respiratoria del
[...] CP_2 CP_2 dell'Ospedale Ascoli Tomaselli di hanno determinato l'insorgenza di Pt_1
una osteoporosi conclamata la quale ha favorito l'insorgenza di multiple fratture vertebrali dorsali e lombari, con conseguenti esiti funzionali rappresentati, in atto, da una riduzione antalgica ai gradi estremi dei movimenti di flesso- estensione e rotazione del rachide dorso-lombare, quantificabili nella misura del
18% (diciotto per cento) di danno biologico permanente”.
Invero i predetti consulenti hanno ben evidenziato che:
- dagli esami presenti agli atti si evince che la particolare compromissione delle vertebre, caratterizzata da una riduzione di spessore delle trabecole del corpo vertebrale con cuneizzazione dello stesso, è tipica dell'indebolimento osseo indotto dall'osteoporosi, venendosi a rispettare quindi tutti i criteri di causalità materiale tra l'errore dei Sanitari, l'induzione dell'osteoporosi e la formazione delle fratture;
pag. 10/13 - è ampiamente noto in Medicina, come già affermato, la capacità dei glucocorticoidi di indurre l'osteoporosi in trattamento prolungato e con le note che seguono ne viene spiegata la patogenesi (v. pag. 29);
- d'altronde gli effetti avversi della terapia a base di corticosteriodi erano conosciuti già da tempo, infatti, già nel 2001, l' Controparte_4
aveva indetto una Commissione al fine di fornire
[...]
Raccomandazioni per la prevenzione e cura dell'osteoporosi indotta dalla terapia con glucocorticoidi;
- inoltre, proprio nel 2007, epoca in cui il sig. iniziava il suo calvario, CP_1
venivano riviste le raccomandazioni inerenti alla prevenzione e terapia dell'osteoporosi nel corso della terapia a lungo dosaggio con glucocorticoidi nell'ambito delle patologie reumatologiche;
- mal si comprende come sia stato possibile che i Sanitari della
[...]
del P.O. Ascoli Tomaselli di non abbiano tenuto conto CP_2 Pt_1
delle superiori raccomandazioni, quando hanno prescritto al sig. la CP_1 terapia con alte dosi di cortisone.
Orbene, nessuna di tali affermazioni – assolutamente condivisibili e supportate da copiosa elaborazione scientifica allegata - è stata smentita dall' Pt_1 appellante la quale si è limitata a chiedere il rinnovo delle operazioni peritali con sostituzione del perito d'ufficio e nomina di uno specialista in pneumologia e malattie dell'apparato respiratorio (pur essendo stata accertata la correttezza della scelta di somministrare alte dosi di cortisone, poiché cioè era dettato dalle condizioni cliniche e radiografiche a livello polmonare).
La sentenza va, pertanto, confermata e le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta ed esclusa la fase di trattazione non espletata nel presente grado del pag. 11/13 giudizio), somme da distrarsi in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. Controparte_1
3189/2021 pubblicata il 14/07/2021 così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 6.946,00, oltre
15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendo la distrazione delle predette spese in favore del procuratore antistatario avv. Di
Mauro Milena Francesca;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 06/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 12/13 pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1405/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale dell'8 novembre 2024 tra
Parte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1 assistito e difeso dall'Avv. CARIOLA AGATINO
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. DI MAURO MILENA FRANCESCA
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 3189/2021 pubblicata il
14/07/2021.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
“respinta ogni domanda avversa, riconoscere fondate le ragioni dell
[...]
Parte_1
e per gli effetti, in riforma dell'impugnata sentenza Tribunale di
[...]
Catania, V, 12 luglio 2021, n. 3189, adottata nel giudizio iscritto al R.G. n.
7246/2016, notificata da parte attrice in primo grado in data 20 luglio 2021, così statuire: a) preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza Tribunale di Catania, V, 12 luglio 2021, n. 3189, ai sensi dell'art. 283
c.p.c.; b) nel merito: - ritenere e dichiarare che l'azione proposta dal sig.
è del tutto inammissibile ed infondata, eventualmente previa Controparte_1
rinnovazione della c.t.u. espletata nel primo grado di giudizio. Con vittoria di spese, onorari e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Parte Appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, svolti gli incombenti di legge e respinta ogni contraria eccezione e difesa, gradatamente così statuire – confermare la sentenza appellata n 3189/21 del Tribunale di Catania, quindi non sospendere
l'efficacia esecutiva della predetta sentenza e per l'effetto condannare
l'appellante alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio da distarsi ex art 93 cpc e ex art 96 cpc;
– In subordine, acconsentire alla rinnovazione della CTU richiesta da parte appellante ponendola a suo carico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3189/2021 pubblicata il 14/07/2021 il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento della domanda formulata da , Controparte_1 condannava l' Parte_1
al pagamento in favore all'attore del
[...]
complessivo importo di euro 41.470,00 in valori attuali, oltre interessi legali dall'1/5/2008 alla data della sentenza sulla somma devalutata alla medesima data dell'1/5/2008 e rivalutata annualmente secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
rigettava ogni altra domanda e condannava l'azienda convenuta al pagamento delle spese di lite in favore l'attore.
In sintesi il primo giudice, richiamati i principi in materia di responsabilità della struttura sanitaria vigenti all'epoca dei fatti (2008) e risultando incontestato che il pag. 2/13 era stato ricoverato presso la struttura sanitaria e aveva osservato la CP_1 terapia medica ivi prescritta, riteneva che - come accertato dai nominati c.t.u.- non era censurabile tanto la scelta di somministrare alte dosi di cortisone, poiché cioè era dettato dalle condizioni cliniche e radiografiche a livello polmonare, quanto l'essersi discostata dalle linee guida per non aver valutato le condizioni predisponenti del paziente mediante i controlli preventivi e di non aver associato una terapia preventiva a base di calcio e bifosfonati nella previsione di dover mantenere la terapia con corticosteroidi per lungo tempo e a dosaggi elevati, nonché di aver associato un immunosoppressore tardivamente, soltanto dopo la diagnosi di frattura della seconda vertebra lombare, adeguandosi peraltro alla disposizione terapeutica di un altro istituto di cura. Il Tribunale accertava, quindi, che le condotte omissive colpose messe in atto dai sanitari che avevano avuto il signor presso l'U.O. Controparte_1 [...]
all'ospedale Ascoli Tomaselli di Controparte_2 Pt_1
avevano determinato l'insorgenza di un'osteoporosi conclamata, la quale ha favorito l'insorgenza di multiple fratture vertebrali dorsali e lombari con conseguenti esiti funzionali rappresentati in atto da una riduzione antalgica ai gradi estremi dei movimenti di flesso-estensione e rotazione di rachide dorso- lombare quantificabile la misura del 18% di danno biologico permanente. Il
Tribunale evidenziava, inoltre, che nessun altro danno era stato specificamente allegato e dimostrato dall'attore, sicché non sussisteva il diritto alla personalizzazione, ed era senz'altro infondata la domanda di condanna dell'azienda ospedaliera convenuta al risarcimento dei danni in favore dei congiunti non costituiti difettando l'attore di legittimazione adattiva. Infine, il primo giudice riteneva parimenti infondata la richiesta avanzata dall'azienda ospedaliera di tener conto dell'operato anche di altri sanitari e strutture ospedaliere non avendo la stessa chiesto di estendere il contraddittorio nei confronti dei terzi sicché la domanda poteva essere valutata soltanto nei confronti pag. 3/13 del destinatario individuato dall'attore, quale soggetto passivo della domanda e osservava che, contrariamente a quanto rilevato dalla convenuta nella comparsa conclusionale, l'attore in seno all'atto introduttivo aveva chiaramente associato le patologie da cui era affetto agli effetti collaterali riconducibili all'uso di dosi massicce di cortisone, sicché quanto accertato dai c.t.u. ovvero la correttezza della terapia associata tuttavia all'omesso monitoraggio delle condizioni cliniche del paziente e di una terapia di contrasto degli eventuali danni non poteva che comportare l'accoglimento della domanda non ravvisandosi alcun contrasto con il principio di corrispondenza tra il richiesto e il pronunciato.
Con atto di citazione notificato il 20/09/2021, l'
[...]
ha interposto appello Parte_1
avverso la predetta sentenza per le ragioni meglio illustrate in motivazione, formulando le sopra trascritte conclusioni.
Costituitosi in giudizio ha chiesto il rigetto dell'appello, Controparte_1
concludendo come riportato in epigrafe.
Con ordinanza del 19/01/2022, la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Indi, all'udienza dell'8/11/2024, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo, l' appellante ha denunciato l'erroneità Pt_1
dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha affermato la responsabilità dell' sulla base di circostanze estranee Parte_1 alle censure di parte attrice, così come formulate all'interno dell'atto di citazione e della memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c., con conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 112 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. e dei principi di pag. 4/13 corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché di corretta instaurazione del contraddittorio processuale, e violazione e falsa applicazione degli artt. 163 e
183, VI comma c.p.c.
L'appellante ha evidenziato che il nell'atto di citazione in primo grado CP_1
e anche nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c. aveva proposto un'unica doglianza: l'errore nella somministrazione di farmaci corticosteroidi, adducendo “Il nesso di causalità fra i malesseri patiti a tutt'oggi dal sig.
e l'errata terapia medica prescritta allora dal Prof. il quale CP_1 Per_1 lo sottoponeva a terapia corticosteroidea ad alte dosi per lungo periodo, senza
l'esecuzione di indagini preliminari, né un monitoraggio clinico seriato dalle complicanze associate al trattamento. E' ben noto che l'uso cronico di corticosteroidi comporta quasi inevitabilmente la comparsa di effetti indesiderati anche gravi.
Così delineato con precisione il petitum (la condanna dell' Parte_1
al risarcimento di € 121.435,00) e la causa petendi (errata terapia
[...] dettata dalla somministrazione della terapia corticosteroidea) della domanda oggetto del presente giudizio, l' ha quindi dedotto che è ravvisabile Pt_1 un'evidente distonia tra la domanda del sig. e l'affermazione di CP_1 responsabilità contenuta nella sentenza di primo grado, alla quale si giunge sulla base di (pretesi, ma insussistenti) errori mai rilevati né dall'attore, né dal suo consulente tecnico di parte, in nessun atto di giudizio e ciò in violazione delle norme e dei principi sopra richiamati.
A giudizio della Corte il motivo è infondato per plurime ragioni.
In primo luogo, va rilevato che proprio l'aver dedotto la sussistenza del nesso di causalità nei termini sopra evidenziati imponeva di accertare la sussistenza della condotta colposa medica sia sotto il profilo dell'errata terapia medica prescritta dai sanitari dell' appellante - terapia Parte_1 corticosteroidea ad alte dosi per lungo periodo – sia sotto il profilo della mancata pag. 5/13 “esecuzione di indagini preliminari, né un monitoraggio clinico seriato dalle complicanze associate al trattamento”, essendo ben noto che l'uso cronico di corticosteroidi comporta quasi inevitabilmente la comparsa di effetti indesiderati anche gravi.
Ne consegue che, seppur escluso il primo profilo di colpa denunciato - non essendo censurabile la scelta di somministrare alte dosi di cortisone, poiché cioè era dettato dalle condizioni cliniche e radiografiche a livello polmonare – il giudice aveva il dovere di accertare la sussistenza anche del secondo profilo di colpa denunciato concernente la mancata esecuzione di indagini preliminari – che avrebbe imposto di valutare eventuali condizioni predisponenti del paziente – sia l'assenza di un monitoraggio clinico seriato dalle complicanze associate al trattamento - che avrebbe imposto di associare una terapia preventiva a base di calcio e bifosfonati nella previsione di dover mantenere la terapia con corticosteroidi per lungo tempo e a dosaggi elevati e di associare tempestivamente un immunosoppressore.
In altri termini, contrariamente a quanto sostenuto dall' appellante, Pt_1
l'originario attore non si è limitato a denunziare il nesso di causalità tra i malesseri patiti e l'errata terapia medica somministrata, avendo di contro dedotto anche la sussistenza di plurime omissioni sia preventive alla suddetta somministrazione sia successive, al fine di evitare le complicanze effettivamente patite.
Deve, inoltre, richiamarsi l'orientamento della giurisprudenza della Corte di
Cassazione a mente del quale “nel giudizio di risarcimento del danno derivato da colpa medica non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che l'attore, dopo avere allegato nell'atto introduttivo che l'errore del sanitario sia consistito nell'imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi, invece, che l'errore sia consistito nell'inadeguata assistenza postoperatoria, dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a
pag. 6/13 delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente indicate dall'attore, possano avere portata preclusiva, stante l'inesigibilità dell'individuazione ex ante di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una c.t.u. (In applicazione del principio, la S.C., in una fattispecie di decesso di un paziente dovuto a shock settico conseguito ad una lesione intestinale, ha rigettato i motivi di ricorso con cui si censurava la sentenza d'appello per aver basato il giudizio di responsabilità su un fatto diverso, sia rispetto a quello posto a fondamento della condanna in primo grado
- diversamente individuando l'errore di esecuzione dell'intervento, nonostante la mancanza di appello incidentale sul punto - sia riguardo a quello dedotto con
l'atto di citazione, individuando ulteriori profili di responsabilità nella mancata applicazione di drenaggi, dedotta da parte attrice solo in comparsa conclusionale, e nell'omessa vigilanza post-operatoria, rilevata solo con
l'appello incidentale.
La Corte di Cassazione ha precisato che “non è dato ravvisare nella sentenza impugnata alcun mutamento della domanda in ragione dell'introduzione di una causa petendi diversa da quelle dedotta dagli attori, con conseguente violazione dei principi (artt. 112,163,183 c.p.c.) del contraddittorio e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato” (cfr. Cass. 23/04/2024, n. 10901 e anche, prima, Cass.
15/03/2024, n. 7074 e Cass. 26/07/2012, n. 13269).
Il principio è stato ribadito anche in ambito diverso dalla colpa medica e in tema di giudizio di appello, ove è stato precisato che “il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate
pag. 7/13 dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice. (Nella specie, il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da perdita di "chance" per la mancata selezione nell'ambito di una procedura finalizzata alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, sulla base del contenuto dell'avviso di reclutamento diffuso in vista della selezione;
il giudice d'appello, invece, con decisione confermata dalla S.C., aveva reputato fondata la suddetta domanda, ma sulla base della diversa circostanza di fatto - risultante dagli atti, ancorché non considerata dal primo giudice - che alla partecipante non erano state comunicate le ragioni della sua esclusione dalla procedura selettiva, secondo quanto previsto nel capitolato d'appalto tra il somministrante e
l'utilizzatore)” (cfr. Cass. 11/01/2019, n. 513).
Risulta infondato anche il secondo motivo di appello nel quale l'appellante ha denunciato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha recepito le conclusioni della C.T.U. ed ha accolto la domanda dell'attore in primo grado, con violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 111 Cost. in materia di contraddittorio processuale.
In particolare, l'appellante ha censurato la consulenza d'ufficio (e la sentenza di primo grado, che ne ha recepito le risultanze):
- sia per aver fatto cattivo uso delle regole in materia di onere della prova e soprattutto del principio di vicinanza della prova, dando per assodato: - che ove fosse stata effettuata una valutazione anamnestica sulla presenza di osteoporosi personale/familiare la stessa avrebbe dato esito positivo;
- la presenza di
“comorbidità” di cui soffriva il sig. (abitudine al fumo, artride CP_1
pag. 8/13 reumatoide, etc.); - un livello di BMD tale da mettere in allarme, concludendo erroneamente che il paziente doveva essere trattato con un trattamento a base di bifosfonati e calcio, seppure tali presupposti non erano mai stati né addotti né provati dal sig. . CP_1
- sia perché dalla stessa C.T.P. prodotta in giudizio dal , già prima che lo CP_1
stesso appellato fosse stato trattato dal personale dell' Parte_1
lo stesso era stato ricoverato presso altra struttura (U.O. di
[...]
Pneumologia dell'Ospedale Luigi Sacco di Milano), la quale aveva prescritto una terapia a base di “Deltacortene” (ossia di corticosteroidi).
L' in particolare, ha affermato che, anche se fossero posti gli Pt_1 accertamenti paralleli prospettati (nella c.t.u. ed) in sentenza, il sig CP_1
sarebbe andato certamente incontro alle medesime fratture patologiche.
Tali assunti non sono condivisibili.
In primo luogo deve ribadirsi quanto sopra evidenziato in tema di accertamento dell'errore medico.
Inoltre, per come riportato nello stesso atto di appello, il CTU non ha affatto dato per assodato la sussistenza di talune comorbidità che avrebbero dovuto essere tenute in considerazione, limitandosi ad evidenziare la mancanza dei necessari controlli preventivi e la mancata adozione di terapia preventiva e successiva.
La c.t.u. ha, infatti, ritenuto che “Dunque, nel caso concreto, tenuto conto delle raccomandazioni vigenti a quel periodo, prima di iniziare una terapia con glucocorticoidi, peraltro ad alte dosi, e nella possibilità, come poi successo, di prolungare tale patologia per lunghi periodi, si sarebbe dovuto procedere nel seguente modo:
1. Valutare anamnesticamente la presenza o meno di osteoporosi personale o familiare e l'insorgenza recente o pregressa di fratture ossee.
pag. 9/13
2. Valutare le comorbidità che avrebbero potuto influire negativamente, come artrite reumatode, patologie ad eziologia autoimmune, abitudine al fumo.
3. Eseguire esame MOC per valutare la BMD del paziente”, cfr. pag. 32 della c.t.u.
Invero la condotta censurabile è quella di essersi discostati dalle linee guida che imponevano di valutare le condizioni predisponenti del paziente mediante i controlli preventivi e di non aver associato una terapia preventiva a base di calcio e bifosfonati - nella previsione di dover mantenere la terapia con corticosteroidi per lungo tempo e a dosaggi elevati – e un immunosoppressore, disposto soltanto dopo la diagnosi di frattura della seconda vertebra lombare, adeguandosi peraltro alla disposizione terapeutica di un altro istituto di cura.
Peraltro si palesa assolutamente generica la censura proposta avverso le conclusioni raggiunte dai CTU i quali hanno ritenuto che “le condotte omissive colpose messe in atto dai che hanno avuto in cura il sig. CP_3 CP_1
presso U.O. di Clinica pneumologica e respiratoria del
[...] CP_2 CP_2 dell'Ospedale Ascoli Tomaselli di hanno determinato l'insorgenza di Pt_1
una osteoporosi conclamata la quale ha favorito l'insorgenza di multiple fratture vertebrali dorsali e lombari, con conseguenti esiti funzionali rappresentati, in atto, da una riduzione antalgica ai gradi estremi dei movimenti di flesso- estensione e rotazione del rachide dorso-lombare, quantificabili nella misura del
18% (diciotto per cento) di danno biologico permanente”.
Invero i predetti consulenti hanno ben evidenziato che:
- dagli esami presenti agli atti si evince che la particolare compromissione delle vertebre, caratterizzata da una riduzione di spessore delle trabecole del corpo vertebrale con cuneizzazione dello stesso, è tipica dell'indebolimento osseo indotto dall'osteoporosi, venendosi a rispettare quindi tutti i criteri di causalità materiale tra l'errore dei Sanitari, l'induzione dell'osteoporosi e la formazione delle fratture;
pag. 10/13 - è ampiamente noto in Medicina, come già affermato, la capacità dei glucocorticoidi di indurre l'osteoporosi in trattamento prolungato e con le note che seguono ne viene spiegata la patogenesi (v. pag. 29);
- d'altronde gli effetti avversi della terapia a base di corticosteriodi erano conosciuti già da tempo, infatti, già nel 2001, l' Controparte_4
aveva indetto una Commissione al fine di fornire
[...]
Raccomandazioni per la prevenzione e cura dell'osteoporosi indotta dalla terapia con glucocorticoidi;
- inoltre, proprio nel 2007, epoca in cui il sig. iniziava il suo calvario, CP_1
venivano riviste le raccomandazioni inerenti alla prevenzione e terapia dell'osteoporosi nel corso della terapia a lungo dosaggio con glucocorticoidi nell'ambito delle patologie reumatologiche;
- mal si comprende come sia stato possibile che i Sanitari della
[...]
del P.O. Ascoli Tomaselli di non abbiano tenuto conto CP_2 Pt_1
delle superiori raccomandazioni, quando hanno prescritto al sig. la CP_1 terapia con alte dosi di cortisone.
Orbene, nessuna di tali affermazioni – assolutamente condivisibili e supportate da copiosa elaborazione scientifica allegata - è stata smentita dall' Pt_1 appellante la quale si è limitata a chiedere il rinnovo delle operazioni peritali con sostituzione del perito d'ufficio e nomina di uno specialista in pneumologia e malattie dell'apparato respiratorio (pur essendo stata accertata la correttezza della scelta di somministrare alte dosi di cortisone, poiché cioè era dettato dalle condizioni cliniche e radiografiche a livello polmonare).
La sentenza va, pertanto, confermata e le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta ed esclusa la fase di trattazione non espletata nel presente grado del pag. 11/13 giudizio), somme da distrarsi in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. Controparte_1
3189/2021 pubblicata il 14/07/2021 così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 6.946,00, oltre
15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendo la distrazione delle predette spese in favore del procuratore antistatario avv. Di
Mauro Milena Francesca;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 06/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
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