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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/11/2024, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
Francesco CAMPAGNA -Giudice relatore
Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2060 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 21.11.2024, promosso da
(cod. fisc.: nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
il 25.12.1958), e (cod. fisc.: , nata a Parte_2 CodiceFiscale_2
Melito di Porto Salvo (RC) il 21.09.1958), entrambi rappresentati e difesi dall'avv.ta
Emilia Pino, giusta procura in atti, presso cui hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 22.07.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Montebello JO (RC) il
20.01.1979;
-considerato che con decreto del 03.08.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 21.11.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 16.11.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Montebello JO (RC) il 20.01.1979; b) dal matrimonio sono nati due figli:
(18.09.1979) e (25.09.1982), entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 06.08.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 22.07.2024 da e Parte_1 Parte_2
così provvede:
[...]
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Montebello JO (RC), atto n. 4, parte II, serie A, ufficio 2 Delegazione
Saline, anno 1979, alle seguenti condizioni:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione nei Registri dello Stato Civile;
2) nulla disporre in relazione ai figli in quanto maggiori di età ed economicamente indipendenti;
3) nulla disporre sulla casa coniugale in quanto di proprietà dei figli della coppia;
4) il signor considerata la differenza di reddito percepita dai Parte_1
coniugi, si impegna a versare alla moglie, per il suo mantenimento, la somma di euro
400,00 (quattrocento/00) entro il giorno 5 di ogni mese, a partire dal momento della sottoscrizione del presente atto”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montebello JO (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Reggio Calabria 22.11.24
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesco Campagna Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
Francesco CAMPAGNA -Giudice relatore
Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2060 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 21.11.2024, promosso da
(cod. fisc.: nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
il 25.12.1958), e (cod. fisc.: , nata a Parte_2 CodiceFiscale_2
Melito di Porto Salvo (RC) il 21.09.1958), entrambi rappresentati e difesi dall'avv.ta
Emilia Pino, giusta procura in atti, presso cui hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 22.07.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Montebello JO (RC) il
20.01.1979;
-considerato che con decreto del 03.08.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 21.11.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 16.11.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Montebello JO (RC) il 20.01.1979; b) dal matrimonio sono nati due figli:
(18.09.1979) e (25.09.1982), entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 06.08.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 22.07.2024 da e Parte_1 Parte_2
così provvede:
[...]
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Montebello JO (RC), atto n. 4, parte II, serie A, ufficio 2 Delegazione
Saline, anno 1979, alle seguenti condizioni:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione nei Registri dello Stato Civile;
2) nulla disporre in relazione ai figli in quanto maggiori di età ed economicamente indipendenti;
3) nulla disporre sulla casa coniugale in quanto di proprietà dei figli della coppia;
4) il signor considerata la differenza di reddito percepita dai Parte_1
coniugi, si impegna a versare alla moglie, per il suo mantenimento, la somma di euro
400,00 (quattrocento/00) entro il giorno 5 di ogni mese, a partire dal momento della sottoscrizione del presente atto”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montebello JO (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Reggio Calabria 22.11.24
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesco Campagna Giuseppe Campagna