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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/10/2025, n. 10182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10182 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 26881/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Alessandro COCO, all'udienza del 14 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 26881/2025 R.G.A.C., promossa
DA
– Avv. G. Scartozzi Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. Controparte_1
- resistente contumace -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato la nominata in epigrafe, premesso di essere stata dipendente della società resistente con mansioni di addetta alle pulizie ed inquadrata al livello A1 del CCNL Cooperative sociali dal
17/9/2012 al 27/2/2025, giorno in cui é stata illegittimamente licenziata per iscritto per giustificato motivo soggettivo, ha chiesto la declaratoria di illegittimità del licenziamento occorsole con conseguente condanna della società resistente alla sua reintegrazione in servizio con ogni conseguenza di legge, nonché
l'annullamento di sanzioni disciplinari precedentemente irrogatele, con vittoria di spese.
La società resistente non si è costituita nonostante la regolarità della notifica, venendo, pertanto, dichiarata contumace.
La causa, superflua qualsiasi attività istruttoria, è stata discussa e decisa con la presente contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
La domanda di declaratoria di illegittimità del licenziamento merita accoglimento perché spetta al datore di lavoro l'onere di dimostrare le ragioni del licenziamento, e dato che il datore è rimasto contumace tale onere non è stato assolto. Per quanto riguarda le conseguenze di tale declaratoria, avendo la società resistente più di sessanta dipendenti a livello nazionale, la stessa deve essere condannata a reintegrare nelle mansioni precedentemente svolte o in altre equivalenti la ricorrente ed a corrisponderle a titolo risarcitorio tutte le retribuzioni arretrate dal dì dell'illegittimo recesso al giorno dell'effettiva riassunzione, oltre accessori come per legge.
Viceversa, la domanda di annullamento delle sanzioni disciplinari conservative irrogate alla ricorrente anteriormente al licenziamento deve essere respinta, perché la ricorrente è decaduta dal diritto di impugnare tali sanzioni per il tempo trascorso tra l'irrogazione e l'impugnazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO
dichiara nullo il licenziamento irrogato a parte ricorrente da parte resistente in data
27/2/2025;
condanna parte resistente all'immediata reintegrazione in servizio di parte ricorrente nelle proprie mansioni o in altre equivalenti nonché al pagamento in suo favore di tutte le retribuzioni da lei maturate dalla data del licenziamento fino a quella dell'effettiva reintegrazione, oltre accessori come per legge;
respinge la domanda di annullamento delle sanzioni disciplinari conservative irrogate alla ricorrente anteriormente al licenziamento irrogato il 27/2/2025;
condanna parte resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.689,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA.
Roma, 14 ottobre 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Alessandro COCO, all'udienza del 14 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 26881/2025 R.G.A.C., promossa
DA
– Avv. G. Scartozzi Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. Controparte_1
- resistente contumace -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato la nominata in epigrafe, premesso di essere stata dipendente della società resistente con mansioni di addetta alle pulizie ed inquadrata al livello A1 del CCNL Cooperative sociali dal
17/9/2012 al 27/2/2025, giorno in cui é stata illegittimamente licenziata per iscritto per giustificato motivo soggettivo, ha chiesto la declaratoria di illegittimità del licenziamento occorsole con conseguente condanna della società resistente alla sua reintegrazione in servizio con ogni conseguenza di legge, nonché
l'annullamento di sanzioni disciplinari precedentemente irrogatele, con vittoria di spese.
La società resistente non si è costituita nonostante la regolarità della notifica, venendo, pertanto, dichiarata contumace.
La causa, superflua qualsiasi attività istruttoria, è stata discussa e decisa con la presente contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
La domanda di declaratoria di illegittimità del licenziamento merita accoglimento perché spetta al datore di lavoro l'onere di dimostrare le ragioni del licenziamento, e dato che il datore è rimasto contumace tale onere non è stato assolto. Per quanto riguarda le conseguenze di tale declaratoria, avendo la società resistente più di sessanta dipendenti a livello nazionale, la stessa deve essere condannata a reintegrare nelle mansioni precedentemente svolte o in altre equivalenti la ricorrente ed a corrisponderle a titolo risarcitorio tutte le retribuzioni arretrate dal dì dell'illegittimo recesso al giorno dell'effettiva riassunzione, oltre accessori come per legge.
Viceversa, la domanda di annullamento delle sanzioni disciplinari conservative irrogate alla ricorrente anteriormente al licenziamento deve essere respinta, perché la ricorrente è decaduta dal diritto di impugnare tali sanzioni per il tempo trascorso tra l'irrogazione e l'impugnazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO
dichiara nullo il licenziamento irrogato a parte ricorrente da parte resistente in data
27/2/2025;
condanna parte resistente all'immediata reintegrazione in servizio di parte ricorrente nelle proprie mansioni o in altre equivalenti nonché al pagamento in suo favore di tutte le retribuzioni da lei maturate dalla data del licenziamento fino a quella dell'effettiva reintegrazione, oltre accessori come per legge;
respinge la domanda di annullamento delle sanzioni disciplinari conservative irrogate alla ricorrente anteriormente al licenziamento irrogato il 27/2/2025;
condanna parte resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.689,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA.
Roma, 14 ottobre 2025
IL GIUDICE