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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 3951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3951 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Consigliere rel. dott. Antonietta Savino
Consiglieredott. Daniele Colucci
ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 18 novembre 2025 tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1970 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso dagli Avv. Roberto
AI e ON AI, presso il cui studio in Sapri (SA), via Umberto I, n.1, elettivamente domicilia
APPELLANTE
E
Controparte 1 in persona del legale dall'Avv. Mario Derappresentante p.t., rappresentata e difesa
Mathia, presso il suo studio in Napoli, Via M. Stanzione n.12, elettivamente domicilia
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 16.7.2024, il ricorrente in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza n.2941/2024, pubblicata il
5.6.2024 e notificata il 18/6/24, con cui il Tribunale di Napoli
Nord, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda, volta ad ottenere l'accertamento del proprio diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato, operate dalla società resistente nel periodo dall'1.03.2021 al 31.07.2021 presso lo stabilimento di Caivano e, per l'effetto, la condanna della
Controparte_1 al pagamento a titolo risarcitorio dell'importo di
€ 12.069,05, pari alle retribuzioni perdute a causa della mancata assunzione. L'appellante censurava la sentenza per l'erronea valutazione delle allegazioni fattuali di cui al ricorso di prime cure, per la mancata applicazione del principio di non contestazione e per l'errata interpretazione dell'art. 24 d.lgs 81/2015.
Chiedeva, pertanto, la riforma della pronuncia di primo grado, con l'accoglimento della domanda e vittoria di spese.
Ricostruito il contraddittorio, la società [...] contestava la fondatezza delle avverse censure, Controparte_1 insistendo per l'inesistenza di un diritto alla automatica riassunzione del lavoratore, senza la previa richiesta scritta in tal senso, comunicata nel termine previsto dalla legge. Chiedeva, dunque, rigettarsi l'appello, vinte le spese.
All'esito dell'udienza, tenuta con le modalità suddette, e del deposito delle note delle parti, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le considerazioni già espresse da questa stessa Corte con le sentenze n.314/2025 e n.773/2025, che qui si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c., pienamente condivise da questo collegio.
La domanda proposta dall'attuale impugnante ha ad oggetto il risarcimento del danno per violazione del diritto di precedenza del lavoratore stagionale ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 81/2015.
In particolare, il diritto è stato reclamato dal Parte 1 sulla base della circostanza di avere lavorato alle dipendenze della
Controparte 1 , in forza di reiterati contratti a tempo determinato dal 14.05.2008 al 06.06.2020 presso lo stabilimento di Caivano, in qualità di operaio generico addetto alla produzione, e di non essere stato riassunto nell'anno 2021, allorquando invece la società aveva assunto a tempo determinato per cinque mesi a decorrere da marzo
-
n.11 lavoratori per lo svolgimento della medesima attività stagionale e nelle medesime mansioni che egli aveva in precedenza espletato.
I predetti elementi in fatto non sono stati contestati dalla società che, costituendosi in primo grado, ha eccepito che il ricorrente non aveva esercitato, nel termine trimestrale, il proprio diritto alla riassunzione, non comunicando per iscritto alcuna volontà in tal senso.
Il giudice di prime cure, richiamato l'art. 24 d.lgs. 81/2015, ha condiviso tale assunto ritenendo non ottemperata dal ricorrente la prescrizione di cui al co. 4, che subordina il riconoscimento del diritto di precedenza alla condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2 (periodo di lavoro per oltre 6 mesi, diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine e diritto di precedenza delle lavoratrici a termine in congedo per maternità) ed entro tre mesi nel caso di lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali. A contestazione del decisum, l'appellante, da un lato, afferma
l'inapplicabilità della predetta disposizione al caso di specie, per essere egli sempre stato richiamato in servizio, in ciascun anno, senza alcuna esplicitazione di volontà in tal senso e, dall'altro, eccepisce il difetto nel contratto di lavoro a termine intercorso con la CP 1 di qualunque indicazione per iscritto circa il diritto di precedenza del lavoratore, come imposto invece dallo stesso art. 24 cit..
Tale ultimo argomento appare decisivo.
Al riguardo, la CP 1 sostiene che il lavoratore non ha agito per conseguire il risarcimento del danno derivante dalla violazione dell'obbligo di forma scritta del diritto di precedenza e che, dunque, la questione era stata sollevata tardivamente solo nel corso del giudizio di primo grado, sicchè non poteva essere esaminata, trattandosi di un inammissibile novum, come d'altra parte ritenuto anche dal Tribunale con la sentenza impugnata.
L'assunto non può essere condiviso: il Parte 1 ha agito in giudizio lamentando la violazione del proprio diritto di precedenza alla riassunzione, essendo stato lavoratore stagionale con contratto a termine cessato nei 12 mesi antecedenti le nuove assunzioni operate dalla società; l'esistenza О meno di tale diritto e la corrispondente verifica del correlato inadempimento da parte della
è l'oggetto dell'accertamento giudiziale e comporta che società - il giudice debba esattamente individuare gli elementi costitutivi del diritto (e l'insussistenza di quelli impeditivi) alla luce del disposto normativo, a prescindere che sia stato o meno lamentato dal ricorrente un precipuo vizio del contratto a termine intercorso tra le parti.
Il giudizio incardinato, infatti, non è di tipo impugnatorio, non è un giudizio sull'atto (e sugli annessi vizi), ma è un giudizio sul rapporto, volto a verificare la fondatezza della pretesa sostanziale dedotta.
Nel caso di specie, nel decidere la controversia, il giudice avrebbe dovuto verificare l'intero dettato dell'art. 24 d. lgs. n. 81/2015
e non limitarsi alla disamina del fatto impeditivo frapposto dalla società, rappresentato dal mancato esercizio del diritto di precedenza nel termine sancito dalla legge. In particolare, il tempestivo esercizio del diritto non rientra tra gli elementi costitutivi;
va letto in negativo, quale causa di decadenza opponibile dal datore di lavoro.
Sui limiti di opponibilità di tale termine di decadenza è intervenuta recentemente la Cassazione, ponendola in stretta correlazione con l'osservanza di un adempimento preliminare da parte della società che intenda avvalersi del termine decadenziale: "la norma impone al datore di lavoro l'obbligo di "richiamare espressamente" nell'atto scritto che al momento dell'assunzione del lavoratore contiene la
-
clausola appositiva del termine il diritto dello stesso ad essere
-
assunto, una volta cessato il rapporto a tempo determinato, con precedenza rispetto ad altri lavoratori che il datore intenda assumere nei successivi dodici mesi;
la mancanza di tale contenuto formale la disposizione non per prevede, così come nel caso in cui non risulti dall'atto scritto l'apposizione del termine, la conseguenza che la clausola sia “priva di effetto" ex comma 4, art. 19, d. lgs. n. 81 del 2015, così
realizzando l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ab origine;
tuttavia, sempre di inadempimento ad uno specifico obbligo si tratta, non ritenendo il legislatore evidentemente sufficiente che la conoscibilità del diritto di precedenza derivi dalla circostanza che esso sia previsto dalla legge;
un obbligo formale chiaramente funzionalizzato a far conoscere al lavoratore, con modalità rese certe dal contenuto dell'atto scritto, le condizioni di insorgenza e le modalità di esercizio del diritto stesso, tra le quali la necessità che questi manifesti formalmente la propria volontà di avvalersi della precedenza e che lo faccia entro un certo termine dalla data di cessazione del rapporto;
ma se tale informazione preventiva viene "espressamente" concessa all'atto non dell'assunzione a termine, così come prescritto dalla disposizione in esame, il datore non potrà efficacemente opporre il mancato avveramento della condizione rappresentata dalla manifestazione di volontà del lavoratore di avvalersi della preferenza nelle successive assunzioni;
l'inadempimento alla prescrizione formale imposta al datore di lavoro è, infatti, idonea a pregiudicare lo stesso esercizio del diritto di precedenza da parte del lavoratore, laddove il datore proceda comunque а nuove assunzioni;
con la conseguenza che, sul piano civilistico del rapporto di lavoro, il datore convenuto in giudizio perché inadempiente alla prescrizione formale non potrà opporre il difetto di manifestazione di volontà del lavoratore e, se ha proceduto all'assunzione di altri lavoratori, sarà comunque tenuto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c., così come in ogni altro caso di assunzione di soggetti diversi in violazione del diritto di precedenza (cfr. Cass. n. 12505 del 2003;
Cass. n. 11737 del 2010)" (Cass. 9444/2024).
Orbene, nel caso in esame, non essendo stata osservata da parte della
CP 1 la prescrizione formale del richiamo del diritto di precedenza nell'ultimo contratto a termine stipulato con il lavoratore, la società non avrebbe potuto avvalersi dello spirare del termine di decadenza.
Non sussistendo, inoltre, dubbi in ordine alla violazione del diritto dell'appellante- per non avere la CP 1 affatto contestato di aver proceduto, nei 12 mesi successivi alla cessazione dell'ultimo contratto, all'assunzione di altri lavoratori a termine con le medesime mansioni deve essere accolta la domanda risarcitoria dallo
-
stesso proposta e condannarsi la società resistente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 C.C. per un importo di euro
12.069,05, pari alle mensilità perdute per effetto della mancata riassunzione.
A tale proposito, va precisato che il quantum richiesto non è stato specificamente contestato nella memoria di costituzione nè in primo grado nè in questo grado del giudizio, essendosi limitata la CP 1 ad un'impugnazione di stile e generica.
La sentenza gravata va, quindi, in questi termini riformata.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza nella misura del 50% e vengono liquidate in dispositivo secondo i minimi del DM
55/2014 e ss.mm. attesa la non complessità delle questioni trattate;
si compensano nella residua parte per essere stata decisa la controversia sulla base della sentenza della Suprema Corte di
Cassazione, sopravvenuta in corso di causa.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dell'impugnata Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma al sentenza, condanna la Controparte 1 risarcimento del danno in favore dell'appellante, che liquida in euro 12.069,05, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di maturazione del diritto e fino al giorno dell'effettivo pagamento;
condanna l'appellata società al pagamento del 50% delle spese del doppio grado che liquida in euro 1.350,00 per il primo grado e in euro 1.450,00 per il secondo, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione. Compensa la residua metà.
Napoli 18/11/25
Il Consigliere Estensore Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Consigliere rel. dott. Antonietta Savino
Consiglieredott. Daniele Colucci
ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 18 novembre 2025 tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1970 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso dagli Avv. Roberto
AI e ON AI, presso il cui studio in Sapri (SA), via Umberto I, n.1, elettivamente domicilia
APPELLANTE
E
Controparte 1 in persona del legale dall'Avv. Mario Derappresentante p.t., rappresentata e difesa
Mathia, presso il suo studio in Napoli, Via M. Stanzione n.12, elettivamente domicilia
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 16.7.2024, il ricorrente in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza n.2941/2024, pubblicata il
5.6.2024 e notificata il 18/6/24, con cui il Tribunale di Napoli
Nord, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda, volta ad ottenere l'accertamento del proprio diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato, operate dalla società resistente nel periodo dall'1.03.2021 al 31.07.2021 presso lo stabilimento di Caivano e, per l'effetto, la condanna della
Controparte_1 al pagamento a titolo risarcitorio dell'importo di
€ 12.069,05, pari alle retribuzioni perdute a causa della mancata assunzione. L'appellante censurava la sentenza per l'erronea valutazione delle allegazioni fattuali di cui al ricorso di prime cure, per la mancata applicazione del principio di non contestazione e per l'errata interpretazione dell'art. 24 d.lgs 81/2015.
Chiedeva, pertanto, la riforma della pronuncia di primo grado, con l'accoglimento della domanda e vittoria di spese.
Ricostruito il contraddittorio, la società [...] contestava la fondatezza delle avverse censure, Controparte_1 insistendo per l'inesistenza di un diritto alla automatica riassunzione del lavoratore, senza la previa richiesta scritta in tal senso, comunicata nel termine previsto dalla legge. Chiedeva, dunque, rigettarsi l'appello, vinte le spese.
All'esito dell'udienza, tenuta con le modalità suddette, e del deposito delle note delle parti, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le considerazioni già espresse da questa stessa Corte con le sentenze n.314/2025 e n.773/2025, che qui si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c., pienamente condivise da questo collegio.
La domanda proposta dall'attuale impugnante ha ad oggetto il risarcimento del danno per violazione del diritto di precedenza del lavoratore stagionale ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 81/2015.
In particolare, il diritto è stato reclamato dal Parte 1 sulla base della circostanza di avere lavorato alle dipendenze della
Controparte 1 , in forza di reiterati contratti a tempo determinato dal 14.05.2008 al 06.06.2020 presso lo stabilimento di Caivano, in qualità di operaio generico addetto alla produzione, e di non essere stato riassunto nell'anno 2021, allorquando invece la società aveva assunto a tempo determinato per cinque mesi a decorrere da marzo
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n.11 lavoratori per lo svolgimento della medesima attività stagionale e nelle medesime mansioni che egli aveva in precedenza espletato.
I predetti elementi in fatto non sono stati contestati dalla società che, costituendosi in primo grado, ha eccepito che il ricorrente non aveva esercitato, nel termine trimestrale, il proprio diritto alla riassunzione, non comunicando per iscritto alcuna volontà in tal senso.
Il giudice di prime cure, richiamato l'art. 24 d.lgs. 81/2015, ha condiviso tale assunto ritenendo non ottemperata dal ricorrente la prescrizione di cui al co. 4, che subordina il riconoscimento del diritto di precedenza alla condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2 (periodo di lavoro per oltre 6 mesi, diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine e diritto di precedenza delle lavoratrici a termine in congedo per maternità) ed entro tre mesi nel caso di lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali. A contestazione del decisum, l'appellante, da un lato, afferma
l'inapplicabilità della predetta disposizione al caso di specie, per essere egli sempre stato richiamato in servizio, in ciascun anno, senza alcuna esplicitazione di volontà in tal senso e, dall'altro, eccepisce il difetto nel contratto di lavoro a termine intercorso con la CP 1 di qualunque indicazione per iscritto circa il diritto di precedenza del lavoratore, come imposto invece dallo stesso art. 24 cit..
Tale ultimo argomento appare decisivo.
Al riguardo, la CP 1 sostiene che il lavoratore non ha agito per conseguire il risarcimento del danno derivante dalla violazione dell'obbligo di forma scritta del diritto di precedenza e che, dunque, la questione era stata sollevata tardivamente solo nel corso del giudizio di primo grado, sicchè non poteva essere esaminata, trattandosi di un inammissibile novum, come d'altra parte ritenuto anche dal Tribunale con la sentenza impugnata.
L'assunto non può essere condiviso: il Parte 1 ha agito in giudizio lamentando la violazione del proprio diritto di precedenza alla riassunzione, essendo stato lavoratore stagionale con contratto a termine cessato nei 12 mesi antecedenti le nuove assunzioni operate dalla società; l'esistenza О meno di tale diritto e la corrispondente verifica del correlato inadempimento da parte della
è l'oggetto dell'accertamento giudiziale e comporta che società - il giudice debba esattamente individuare gli elementi costitutivi del diritto (e l'insussistenza di quelli impeditivi) alla luce del disposto normativo, a prescindere che sia stato o meno lamentato dal ricorrente un precipuo vizio del contratto a termine intercorso tra le parti.
Il giudizio incardinato, infatti, non è di tipo impugnatorio, non è un giudizio sull'atto (e sugli annessi vizi), ma è un giudizio sul rapporto, volto a verificare la fondatezza della pretesa sostanziale dedotta.
Nel caso di specie, nel decidere la controversia, il giudice avrebbe dovuto verificare l'intero dettato dell'art. 24 d. lgs. n. 81/2015
e non limitarsi alla disamina del fatto impeditivo frapposto dalla società, rappresentato dal mancato esercizio del diritto di precedenza nel termine sancito dalla legge. In particolare, il tempestivo esercizio del diritto non rientra tra gli elementi costitutivi;
va letto in negativo, quale causa di decadenza opponibile dal datore di lavoro.
Sui limiti di opponibilità di tale termine di decadenza è intervenuta recentemente la Cassazione, ponendola in stretta correlazione con l'osservanza di un adempimento preliminare da parte della società che intenda avvalersi del termine decadenziale: "la norma impone al datore di lavoro l'obbligo di "richiamare espressamente" nell'atto scritto che al momento dell'assunzione del lavoratore contiene la
-
clausola appositiva del termine il diritto dello stesso ad essere
-
assunto, una volta cessato il rapporto a tempo determinato, con precedenza rispetto ad altri lavoratori che il datore intenda assumere nei successivi dodici mesi;
la mancanza di tale contenuto formale la disposizione non per prevede, così come nel caso in cui non risulti dall'atto scritto l'apposizione del termine, la conseguenza che la clausola sia “priva di effetto" ex comma 4, art. 19, d. lgs. n. 81 del 2015, così
realizzando l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ab origine;
tuttavia, sempre di inadempimento ad uno specifico obbligo si tratta, non ritenendo il legislatore evidentemente sufficiente che la conoscibilità del diritto di precedenza derivi dalla circostanza che esso sia previsto dalla legge;
un obbligo formale chiaramente funzionalizzato a far conoscere al lavoratore, con modalità rese certe dal contenuto dell'atto scritto, le condizioni di insorgenza e le modalità di esercizio del diritto stesso, tra le quali la necessità che questi manifesti formalmente la propria volontà di avvalersi della precedenza e che lo faccia entro un certo termine dalla data di cessazione del rapporto;
ma se tale informazione preventiva viene "espressamente" concessa all'atto non dell'assunzione a termine, così come prescritto dalla disposizione in esame, il datore non potrà efficacemente opporre il mancato avveramento della condizione rappresentata dalla manifestazione di volontà del lavoratore di avvalersi della preferenza nelle successive assunzioni;
l'inadempimento alla prescrizione formale imposta al datore di lavoro è, infatti, idonea a pregiudicare lo stesso esercizio del diritto di precedenza da parte del lavoratore, laddove il datore proceda comunque а nuove assunzioni;
con la conseguenza che, sul piano civilistico del rapporto di lavoro, il datore convenuto in giudizio perché inadempiente alla prescrizione formale non potrà opporre il difetto di manifestazione di volontà del lavoratore e, se ha proceduto all'assunzione di altri lavoratori, sarà comunque tenuto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c., così come in ogni altro caso di assunzione di soggetti diversi in violazione del diritto di precedenza (cfr. Cass. n. 12505 del 2003;
Cass. n. 11737 del 2010)" (Cass. 9444/2024).
Orbene, nel caso in esame, non essendo stata osservata da parte della
CP 1 la prescrizione formale del richiamo del diritto di precedenza nell'ultimo contratto a termine stipulato con il lavoratore, la società non avrebbe potuto avvalersi dello spirare del termine di decadenza.
Non sussistendo, inoltre, dubbi in ordine alla violazione del diritto dell'appellante- per non avere la CP 1 affatto contestato di aver proceduto, nei 12 mesi successivi alla cessazione dell'ultimo contratto, all'assunzione di altri lavoratori a termine con le medesime mansioni deve essere accolta la domanda risarcitoria dallo
-
stesso proposta e condannarsi la società resistente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 C.C. per un importo di euro
12.069,05, pari alle mensilità perdute per effetto della mancata riassunzione.
A tale proposito, va precisato che il quantum richiesto non è stato specificamente contestato nella memoria di costituzione nè in primo grado nè in questo grado del giudizio, essendosi limitata la CP 1 ad un'impugnazione di stile e generica.
La sentenza gravata va, quindi, in questi termini riformata.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza nella misura del 50% e vengono liquidate in dispositivo secondo i minimi del DM
55/2014 e ss.mm. attesa la non complessità delle questioni trattate;
si compensano nella residua parte per essere stata decisa la controversia sulla base della sentenza della Suprema Corte di
Cassazione, sopravvenuta in corso di causa.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dell'impugnata Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma al sentenza, condanna la Controparte 1 risarcimento del danno in favore dell'appellante, che liquida in euro 12.069,05, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di maturazione del diritto e fino al giorno dell'effettivo pagamento;
condanna l'appellata società al pagamento del 50% delle spese del doppio grado che liquida in euro 1.350,00 per il primo grado e in euro 1.450,00 per il secondo, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione. Compensa la residua metà.
Napoli 18/11/25
Il Consigliere Estensore Il Presidente