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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 27/11/2025, n. 2568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2568 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LA AL EL Presidente rel./est. dott. Stefania Caparello Giudice dott. Veronica Zanin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3471/2025 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LO BE RI come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. LIBERATI CP_1 CodiceFiscale_2
ROBERTA come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate il 19.11.2025 le parti hanno precisato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“che il Tribunale di Verona pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra , ordinando all'Ufficiale dello Parte_1 CP_1
pagina 1 di 3 Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza, alle condizioni proposte dal Giudice relatore e accettate dalle parti all'udienza del 30/10/2025 che di seguito si riportano:
CONDIZIONI
1.Il sig. verserà alla sig.ra euro 150,00 mensili, oltre a Parte_1 CP_1 rivalutazione Istat annuale come per legge, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile.
2.La corresponsione dell'assegno divorzile da parte del sig. in favore Parte_1 della sig.ra decorrerà dal mese di gennaio 2026. CP_1
3.Il sig. , stante la proposta conciliativa del Giudice e l'accettazione delle Parte_1 parti, rinuncia alla domanda avanzata contro la sig.ra di restituzione CP_1 dell'importo di euro 11.050,00= (undicimilacinquanta,00), nonché rinuncia a proporre la medesima domanda nelle altre sedi competenti.
4.Spese legali del presente procedimento interamente compensate”.
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso DARIO ha chiesto la dichiarazione di cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
Si è costituita in giudizio parte convenuta e non si è opposta alla domanda di divorzio, mentre ha contestato le avverse deduzinioni in fatto e domande, formulandone di proprie.
All'udienza del 30.10.2025 le parti hanno accettato la proposta conciliativa della
Giudice riservandosi di meglio formularla con le successive note scritte in sostituzione di udienza del 19.11.2025. In tali note i procuratori delle parti hanno pertanto chiesto l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all' art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castel
d'AN (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la separazione consensuale è stata omologata il 10.07.2006 (v. allegato in atti) e dalla pagina 2 di 3 data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizioall'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di divorzio di cui alle note scritte in sostituzione di udienza del
19.11.2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Non occorre statuire alcunché sulle ulteriori iniziali domande di parte, in quanto oggetto di implicita rinuncia.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti, così come anche richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in
Castel d'AN il 12/01/1974 tra e Parte_1 CP_1 regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Castel d'AN
(anno 1974, parte II, serie A, n. 1) alle condizioni di cui all'accordo raggiunto integralmente riportate in epigrafe e da intendersi qui trascritte e recepite;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Castel d'AN - VR perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) prende atto di tutte le ulteriori dichiarazioni e di tutti gli accordi raggiunti dalle parti di cui alle conclusioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritti e recepiti;
4) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 25 novembre 2025.
La Presidente est.
LA AL EL
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LA AL EL Presidente rel./est. dott. Stefania Caparello Giudice dott. Veronica Zanin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3471/2025 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LO BE RI come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. LIBERATI CP_1 CodiceFiscale_2
ROBERTA come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate il 19.11.2025 le parti hanno precisato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“che il Tribunale di Verona pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra , ordinando all'Ufficiale dello Parte_1 CP_1
pagina 1 di 3 Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza, alle condizioni proposte dal Giudice relatore e accettate dalle parti all'udienza del 30/10/2025 che di seguito si riportano:
CONDIZIONI
1.Il sig. verserà alla sig.ra euro 150,00 mensili, oltre a Parte_1 CP_1 rivalutazione Istat annuale come per legge, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile.
2.La corresponsione dell'assegno divorzile da parte del sig. in favore Parte_1 della sig.ra decorrerà dal mese di gennaio 2026. CP_1
3.Il sig. , stante la proposta conciliativa del Giudice e l'accettazione delle Parte_1 parti, rinuncia alla domanda avanzata contro la sig.ra di restituzione CP_1 dell'importo di euro 11.050,00= (undicimilacinquanta,00), nonché rinuncia a proporre la medesima domanda nelle altre sedi competenti.
4.Spese legali del presente procedimento interamente compensate”.
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso DARIO ha chiesto la dichiarazione di cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
Si è costituita in giudizio parte convenuta e non si è opposta alla domanda di divorzio, mentre ha contestato le avverse deduzinioni in fatto e domande, formulandone di proprie.
All'udienza del 30.10.2025 le parti hanno accettato la proposta conciliativa della
Giudice riservandosi di meglio formularla con le successive note scritte in sostituzione di udienza del 19.11.2025. In tali note i procuratori delle parti hanno pertanto chiesto l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all' art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castel
d'AN (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la separazione consensuale è stata omologata il 10.07.2006 (v. allegato in atti) e dalla pagina 2 di 3 data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizioall'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di divorzio di cui alle note scritte in sostituzione di udienza del
19.11.2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Non occorre statuire alcunché sulle ulteriori iniziali domande di parte, in quanto oggetto di implicita rinuncia.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti, così come anche richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in
Castel d'AN il 12/01/1974 tra e Parte_1 CP_1 regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Castel d'AN
(anno 1974, parte II, serie A, n. 1) alle condizioni di cui all'accordo raggiunto integralmente riportate in epigrafe e da intendersi qui trascritte e recepite;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Castel d'AN - VR perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) prende atto di tutte le ulteriori dichiarazioni e di tutti gli accordi raggiunti dalle parti di cui alle conclusioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritti e recepiti;
4) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 25 novembre 2025.
La Presidente est.
LA AL EL
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