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13 aprile 2001
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28 febbraio 2010
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14 ottobre 2020
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Art. 1. (Finalita' ed oggetto) 1. La Repubblica riconosce il valore di solidarieta' sociale e la funzione di servizio di pubblica utilita' del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI).
(( 2. Il CNSAS provvede in particolare, nell'ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91 , al soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e al soccorso dei dispersi e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attivita' svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diversi enti ed organizzazioni, la funzione di coordinamento e direzione delle operazioni e' assunta dal responsabile del CNSAS )) 3. Il CNSAS contribuisce, altresi', alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attivita' alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attivita' speleologiche e di ogni altra attivita' connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attivita' professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi.
4. Il CNSAS, quale struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 , e successive modificazioni, concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi in cooperazione con le strutture di protezione civile nell'ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali.
(( 2. Il CNSAS provvede in particolare, nell'ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91 , al soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e al soccorso dei dispersi e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attivita' svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diversi enti ed organizzazioni, la funzione di coordinamento e direzione delle operazioni e' assunta dal responsabile del CNSAS )) 3. Il CNSAS contribuisce, altresi', alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attivita' alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attivita' speleologiche e di ogni altra attivita' connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attivita' professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi.
4. Il CNSAS, quale struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 , e successive modificazioni, concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi in cooperazione con le strutture di protezione civile nell'ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali.
Commentario • 1
- 1. Disposizioni urgenti su rifiuti in Campania e post-emergenza sisma in AbruzzoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 gennaio 2010 · 0.75260216
Giurisprudenza • 20
- 1. TAR Perugia, sez. I, sentenza 28/10/2011, n. 340Provvedimento: […] L'art. 1 della legge n. 74 del 2001 attribuisce al (responsabile del) C.N.S.A.S. la funzione di coordinamento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni in caso di soccorso degli infortunati, dei pericolanti e di recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. […] A tale scopo, occorre ricordare come l'art. 1, comma 2, della legge n. 74 del 2001 stabilisce che «il C.N.S.A.S. provvede in particolare … al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. […]Leggi di più...
- annullamento di atti amministrativi·
- protocollo di intesa tra amministrazioni pubbliche·
- sostegno alpino e speleologico·
- art. 1 legge 74/2001·
- legittimazione attiva·
- compensazione delle spese di giudizio·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- coordinazione dei soccorsi·
- violazione di norme settoriali·
- art. 80 legge 289/2002