Decreto cautelare 11 aprile 2025
Sentenza breve 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza breve 14/05/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00086/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00062/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 62 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in proprio e quale legale rappresentante pro tempore di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Annalisa Lauteri e Matilde Tariciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Trento, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege in Trento, largo Porta Nuova, 9;
per l'annullamento
del decreto del Questore della Provincia di Trento, ex art. 100 TULPS del -OMISSIS-, con il quale la Questura ha disposto “l a sospensione ex art. 100 T.U.L.P.S. per giorni -OMISSIS- per l’esercizio all’insegna -OMISSIS- ”, sito a -OMISSIS- in via -OMISSIS- le seguenti licenze:
- licenza ex art. 88 t.u.l.p.s. per la raccolta delle scommesse all’interno dell’esercizio all’insegna “-OMISSIS-” rilasciata dal Comune di -OMISSIS- con provvedimento -OMISSIS- dell’-OMISSIS- aggiornata con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
- licenza alla raccolta del gioco attraverso apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 lettera b) TULPS all’interno dell’esercizio sito in -OMISSIS- all’insegna “-OMISSIS-” fino ad un massimo di n. 4 apparecchi videoterminali (VLT) rilasciata dal Comune di -OMISSIS- con provvedimento prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- e aggiornata con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-”
2. nonché occorrendo della nota (di contenuti al momento sconosciuti) del Corpo di polizia locale di -OMISSIS- del -OMISSIS- e di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente è una società che gestisce un un’attività di raccolta di scommesse e di gioco tramite apparecchi di videolottery in un esercizio sito nel -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-.
Il Questore della provincia di Trento con decreto -OMISSIS- ha disposto la sospensione per -OMISSIS-, dal -OMISSIS- al -OMISSIS-, dell’efficacia delle licenze di pubblica sicurezza rilasciate per la sala scommesse ai sensi dell’art. 88 del R.D. n. 773 del 1931, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in applicazione dell’art. 100 del medesimo regio decreto.
Il provvedimento menziona una pluralità di episodi di violenza, di furto e di consumo di stupefacenti svoltisi in prossimità o all’interno del locale, e la presenza abituale di persone con precedenti penali o di polizia.
Sulla base di tali elementi il decreto della Questura ha tratto la conclusione che il locale costituisca un luogo di abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose potenzialmente idoneo a turbare l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica.
Con il ricorso in epigrafe il provvedimento è impugnato con due motivi.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 100 del R.D. n. 773 del 1931, degli articoli 1 e 7 della legge n. 241 del 1990, il difetto di istruttoria e di motivazione, la falsità dei presupposti, lo sviamento, l’irragionevolezza, la violazione del principio di proporzionalità, nonché la violazione della circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 557/PAS/U/010024/12000.A(1), del 17 luglio 2019, e del D.M. 21 gennaio 2025 di adozione delle Linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici.
Con questo motivo la ricorrente sostiene che non sussistono i presupposti di celerità ed urgenza che giustifichino l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 100 del R.D. n. 773 del 1931, la falsità dei presupposti, il travisamento, il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione del principio di proporzionalità, l’irragionevolezza nonché la violazione della circolare del Ministero dell’Interno, prot. n. 557/PAS/U/010024/12000.A(1), del 17 luglio 2019, e del recente D.M. 21 gennaio 2025 di adozione delle Linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici.
Con questo motivo la società ricorrente deduce che il provvedimento impugnato è illegittimo per non aver considerato che gli episodi contestati non sono imputabili alla sua condotta.
Secondo la ricorrente si tratta di situazioni che sono state tempestivamente portate a conoscenza delle forze dell’ordine proprio grazie alla sua attività di segnalazione svolta in attuazione delle Linee guida ministeriali che promuovono, a cura degli esercenti, comportamenti volti al mantenimento della legalità mediante l’installazione di sistemi di videosorveglianza.
Secondo la ricorrente infatti la sala scommesse è vittima e non artefice di una situazione di degrado che riguarda il centro cittadino, con la conseguenza che la chiusura del locale non potrebbe essere legittimamente disposta se non come extrema ratio a fronte di condotte imputabili al singolo esercente.
Inoltre, prosegue la ricorrente, il provvedimento è illegittimo anche per aver disposto la sospensione delle licenze nella misura particolarmente afflittiva di -OMISSIS- in violazione del principio di gradualità e proporzionalità della sanzione.
Infine la ricorrente deduce l’inidoneità della misura a contribuire al mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica perché la chiusura del locale non solo non è idonea ad evitare il verificarsi di nuovi episodi, ma impedisce anche che gli stessi possano essere segnalati alle forze dell’ordine.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata replicando alle censure proposte e concludendo per la reiezione del ricorso.
La ricorrente ha presentato una domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm..
Con decreto cautelare monocratico n. 8 dell’11 aprile 2025, l’istanza è stata accolta nelle more di una valutazione collegiale del ricorso, dandosi atto che -OMISSIS- il provvedimento impugnato aveva già prodotto effetti.
Alla camera di consiglio dell’8 maggio 2025, fissata per l’esame collegiale della domanda cautelare, dato l’avviso alle parti della possibile definizione della controversia con una sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso deve essere respinto.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
Si tratta di un rilievo non suscettibile di un riscontro favorevole, in quanto la giurisprudenza più recente afferma che la natura cautelare ed intrinsecamente urgente dei provvedimenti in materia di sicurezza pubblica come quello all’esame, di per sé assistiti da ragioni di urgenza, li rende di per sé sussumibili entro la categoria dei provvedimenti cautelari di cui all’art. 7, comma 2, della legge n. 241 del 1990, che esclude la necessità di adempiere all’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, 29 gennaio 2025, n. 786; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, 27 dicembre 2024, n. 995; T.A.R. Lazio, Roma 10 ottobre 2023, n. 14937; T.R.G.A., Trento, 8 maggio 2020, n. 60).
Le ragioni di urgenza risultano peraltro evidenziate dalla gravità e numerosità degli episodi documentati.
A ciò va aggiunto che in ogni caso l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non potrebbe comportare l’annullamento del provvedimento impugnato perché nella fattispecie opera la c.d. sanatoria procedimentale di cui all’art. 21 octies , comma 2, della legge n. 241 del 1990.
Infatti nel caso di specie, come verrà precisato nel prosieguo, deve ritenersi che l’Amministrazione abbia dato la prova in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Il primo motivo è pertanto infondato.
Parimenti infondate si rivelano le censure di cui al secondo motivo con le quali la ricorrente sostiene defettino i presupposti per l’adozione del provvedimento impugnato.
L’art. 100 del R.D. n. 773 del 1931 prevede che il Questore possa sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti gravi disordini, o che sia ritrovo abituale di persone pregiudicate o pericolose o che comunque costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
La giurisprudenza ha chiarito che tale disposizione normativa “ attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza e, in particolare, al Questore il potere di sospendere e revocare la licenza commerciale relativa ad un esercizio pubblico che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini (Cons. St., sez. III, 29 novembre 2018, n. 6791; id. 2 maggio 2016, n. 1681). È dunque evidente che il potere attributo dall'art. 100 R.D. n. 773 del 1931 al Questore di sospendere la licenza per l'attività di un pubblico esercizio ha intrinseche finalità di prevenzione del pericolo per la sicurezza pubblica (Cons. St., sez. III, 27 novembre 2018, n. 4529). Il citato art. 100, R.D. n. 773 del 1931 persegue, quindi, un obiettivo di prevenzione e di tutela anticipata della Pubblica sicurezza, per cui è sufficiente la sussistenza del mero pericolo per la sicurezza pubblica per consentire al Questore l'adozione della misura cautelare, nell'esercizio di poteri discrezionali censurabili solo per manifesta irragionevolezza (Cons. St., sez. III, 29 luglio 2015, n. 3752) (Consiglio di Stato, sez. III, 16 dicembre 2019, n. 8503) ” (in questi termini T.A.R. Veneto, Sez. III, 5 giugno 2023, n. 766).
Alla luce di tali premesse, la valutazione di pericolosità effettuata dalla Questura nel caso di specie non presenta profili di irragionevolezza, perché si fonda su una pluralità di elementi tutti riconducibili ad episodi di pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, e di identificazione nel locale di soggetti con precedenti di polizia e penali per gravi reati.
Il provvedimento indica infatti, quali presupposti che giustificano la sospensione della licenza, i seguenti episodi:
- in data -OMISSIS- si è verificata nella sala scommesse -OMISSIS- e all’arrivo i Carabinieri hanno rinvenuto -OMISSIS-, a cui sono state -OMISSIS-;
- tale episodio non si configura come isolato, ma è piuttosto frutto di un’escalation di violenza come dimostrano i diversi inter-OMISSIS- eseguiti nel tempo dalle forze dell’ordine;
- in data -OMISSIS- personale della Questura è stata chiamata ad intervenire perché era stata segnalata la presenza di una persona -OMISSIS-;
- in data -OMISSIS- è stata segnalata -OMISSIS- nei pressi della sala scommesse a cui partecipavano -OMISSIS-;
- in data -OMISSIS- è stata segnalata la presenza di una -OMISSIS- che in stato di -OMISSIS- nei pressi della sala scommesse -OMISSIS-;
- il -OMISSIS- è stata segnalata all’interno della sala scommesse una -OMISSIS- allontanata solo a seguito dell’intervento delle forze dell’ordine;
- l’-OMISSIS- è avvenuto un episodio analogo al precedente;
- il -OMISSIS- è stata segnalata la presenza di una -OMISSIS- nei pressi della sala scommesse a seguito di un’aggressione;
- il -OMISSIS- è stata segnalata la presenza di una -OMISSIS- a seguito di -OMISSIS- avvenuta in prossimità della sala scommesse;
- il -OMISSIS- è stato segnalato il -OMISSIS- all’interno della sala scommesse;
- il -OMISSIS- è stata segnalata la presenza di -OMISSIS- che -OMISSIS- nelle immediate adiacenze della sala scommesse;
- l’8 e il 12 dicembre 2024 è stata segnalata la presenza di persone che hanno -OMISSIS- nella sala scommesse;
- il -OMISSIS- è stata segnalata la presenza di -OMISSIS- che -OMISSIS- davanti alla sala scommesse e i Carabinieri intervenuti hanno rinvenuto -OMISSIS-;
- il -OMISSIS- è stata segnalata -OMISSIS- con il coinvolgimento di circa -OMISSIS- persone, nata per -OMISSIS-;
- il -OMISSIS- è stato segnalato il -OMISSIS- all’interno della sala scommesse;
- il -OMISSIS- è stato segnalato un -OMISSIS-, che è terminato solo a seguito dell’intervento delle forze dell’ordine;
- il -OMISSIS- è stata segnalata -OMISSIS- all’esterno del locale e in quell’occasione è stato anche -OMISSIS- all’interno della sala giochi, con il coinvolgimento dell’addetto alla sicurezza;
- il -OMISSIS- è stata segnalata una -OMISSIS- davanti alla sala scommesse;
- il -OMISSIS-, è stata segnalata dall’addetto alla vigilanza una -OMISSIS- all’interno del locale;
- il -OMISSIS-, come sopra ricordato, è avvenuto il -OMISSIS- all’interno della sala giochi.
Oltre a tali episodi, il provvedimento evidenzia che negli ultimi -OMISSIS- mesi sono stati segnalati al Commissariato di Governo soggetti sorpresi all’interno o nelle vicinanze della sala giochi per -OMISSIS- e che nel corso di -OMISSIS- controlli eseguiti negli ultimi -OMISSIS- mesi è stata riscontrata la presenza di -OMISSIS- persone con precedenti penali e di polizia per reati contro -OMISSIS-, contro -OMISSIS- o -OMISSIS-, in materia di -OMISSIS-, di -OMISSIS-, di -OMISSIS- o di -OMISSIS-.
Sulla base di tali elementi il decreto della Questura, con un giudizio che risulta immune da vizi logici, è giunto alla conclusione che il locale costituisca luogo di abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose potenzialmente idoneo a turbare l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica.
La tesi della ricorrente secondo cui il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto tali condotte non sono direttamente addebitabili all’esercizio e comunque la stessa ha adottato delle misure di videosorveglianza, ha assunto un addetto alla sicurezza e ha segnalato molti di questi episodi alle forze dell’ordine, non può essere condivisa.
Infatti, come osservato dalla giurisprudenza, è necessario considerare che “ il potere del Questore di sospendere la licenza di un pubblico esercizio ai sensi dell'art. 100 predetto non si correla, sanzionando eventuali omissioni, alla possibilità più o meno effettiva del titolare di un pubblico esercizio di conoscere la pericolosità dei clienti o i loro precedenti penali o di impedire agli stessi di soffermarsi presso il proprio locale, ma si collega alla esigenza obiettiva di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini e la pubblica moralità, indipendentemente da ogni responsabilità dell'esercente, venendo precipuamente in rilievo, nella ratio legis, l'effetto dissuasivo sui soggetti indesiderati, i quali, da un lato, sono privati di un luogo di abituale aggregazione e, dall'altro, sono resi avvertiti della circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle Autorità preposte (cfr. T.A.R. Sardegna, Cagliari, I, 17 marzo 2023, n. 191).
Ciò significa che la misura di prevenzione de qua è volta ad impedire l'accadimento di fatti capaci di turbare o anche solo di esporre a pericolo la sicurezza dei cittadini e l'ordine pubblico, e non a reprimere specifiche violazioni o sanzionare la diretta responsabilità del soggetto imprenditore; inoltre, il citato art. 100 del T.U.L.P.S., che ne disciplina i presupposti legittimanti, non richiede necessariamente, ai fini della sospensione della licenza, che siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che vi sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, ma ne consente l'adozione ogniqualvolta, secondo l'apprezzamento discrezionale dell'Autorità preposta, l'esercizio dell'attività, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
Ne consegue che è sufficiente la sussistenza del mero pericolo per la sicurezza pubblica per consentire al Questore l'adozione della misura cautelare, nell'esercizio di poteri discrezionali censurabili solo per manifesta irragionevolezza ” (in questi termini T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. IV, 11 dicembre 2023, n. 3650).
Trattandosi di un provvedimento privo di finalità di tipo sanzionatorio, che persegue, attraverso la chiusura di un luogo di aggregazione di soggetti pericolosi, l’esigenza di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica da un punto di vista obiettivo prescindendo da eventuali profili di responsabilità dell'esercente, la censura si rivela infondata.
L’ulteriore rilievo con il quale la ricorrente contesta la violazione del principio di proporzionalità perché la chiusura è stata disposta nella misura di -OMISSIS-, non può parimenti essere condiviso.
Infatti, come sopra esposto, l’Amministrazione ha evidenziato che, indipendentemente dalla responsabilità dell’esercente, vi è stata una pluralità di episodi molto gravi che hanno determinato consistenti pericoli per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, sfociati in -OMISSIS-, con condotte che costituiscono la premessa per episodi -OMISSIS- in prossimità o all’interno della sala scommesse.
In tale contesto, in ragione dell’ampia discrezionalità di cui dispone il Questore in materia, risulta priva di elementi di illogicità la scelta dell’Amministrazione di ottenere un più efficace effetto dissuasivo attraverso la sospensione della licenza per un periodo di -OMISSIS-.
In definitiva il ricorso deve essere respinto.
In conseguenza del mancato accoglimento del ricorso, il periodo di sospensione residuo potrà ricominciare a decorrere detraendo i giorni nei quali la sospensione ha già avuto effetti, ossia dal -OMISSIS- sino -OMISSIS-, -OMISSIS- del decreto cautelare monocratico n. 8 dell’11 aprile 2025.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente, liquidandole nella somma di € 1.500,00 a titolo di compensi e spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Antonia Tassinari, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.