Articolo 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 232
Articolo 3Articolo 5
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12 agosto 1990
Art. 4. (Selettore di centro psicotecnico). 1. Tutti i posti resisi eventualmente disponibili nei ruoli dei direttori tecnici, selettori di centro psicotecnico-settore arruolamento e dei revisori infermieri biologi, dopo l'applicazione dell'articolo 3, sono riservati a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono, rispettivamente incarichi di psicologo o perito selettore ai sensi dell' articolo 3 della legge 19 aprile 1985, n. 150 , e dell' articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e incarichi ai sensi dell' articolo 5, comma 8, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito, con modificazioni della legge 20 novembre 1987, n. 472 , prescindendo dal limite di eta' e dal possesso del titolo di studio specifico richiesto per l'accesso alle qualifiche iniziali degli stessi ruoli. 2. Il termine per la presentazione delle domande, i posti disponibili, le modalita' di espletamento dei concorsi e l'oggetto delle prove pratiche saranno indicati nel bando di concorso. 3. Le modalita' di svolgimento delle prove pratiche, la composizione e la nomina della commissione esaminatrice sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1987, n. 490 emanato ai sensi dell' articolo 50 secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica, 24 aprile 1982, n. 337 . 4. I vincitori dei concorsi sono inquadrati nella qualifica iniziale del ruolo per il quale hanno concorso dalla data del decreto di nomina.
Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 3 della legge n. 150/1985 (Aumento dell'organico del personale della Polizia di Stato) e' il seguente:
"Art. 3 - 1. Fino a quando non si provvede alla copertura dei posti previsti nei ruoli del selettori e dei dirigenti selettori del Centro psicotecnico della Polizia di Stato, per consentire il tempestivo accertamento dei requisiti psicofisici ed attitudinali degli aspiranti allievi agenti di cui al precedente art. 2, possono essere affidati, nei limiti del 50 per cento dei posti previsti in organico, incarichi ad esperti anche esterni alla pubblica amministrazione, cui sia riconosciuta la specifica competenza.
2. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Ministero dell'interno, sentito il Consiglio di amministrazione, emanato di concerto col Ministro del tesoro, e non possono superare la durata di un anno ne' essere rinnovati.
3. Con lo stesso decreto e' determinato il compenso globale da corrispondere all'incaricato.
4. Si osservano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni del quarto e del quinto comma dell'art. 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121 .
5. Per soddisfare le esigenze di cui al comma 1, e' consentito, per un biennio a decorrere dal 1 gennaio 1985, che gli accertamenti psicofisici di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, mn. 903, siano effettuati da commissioni mediche presiedute da medici di ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato e composte da medici di ambedue i ruoli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 ".
- Il testo dell' art. 6 della legge n. 121/1981 e' il seguente:
"Art. 6 (Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia).
Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:
a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalita' e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia;
b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica;
c) elaborazione della pianificazione generale dei servizi d'ordine e sicurezza pubblica;
d) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;
e) pianificazione generale e coordinamento delle pianficazioni operative della dislocazione delle forze di polizia e dei relativi servizi tecnici;
f) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni finanziarie relative alle singole forze di polizia;
g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie e internazionali.
Per l'espletamento delle funzioni predette e' necessario, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonche' personale delle altre forze di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati.
Per l'espletamento di particolari compiti scientifici e tecnici possono essere conferiti incarichi anche ad estranei alla pubblica amministrazione.
Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione e non possono superare l'anno finanziario; possono essere rinnovati per non piu' di due volte.
Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti una o piu' amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico. E' comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio, anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse.
Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando e' tenuto a dichiarare per iscritto, sotto sua personale responsabilita' che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma.
Il conferimento dell'incarico e', altresi', subordinato ad apposito nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, ove trattisi di pubblico dipendente.
Il compenso e' stabilito, in relazione all'importanza ed alla durata dell'incarico, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del Tesoro".
- Il testo dell' art. 5, comma 8, D.L. n. 387/1987 e' il seguente:
"8. Fino a quando non si provvede alla copertura dei posti previsti nei profili professionali dei revisori infermieri e biologi del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, possono essere affidati, nel limite di cinquanta infermieri e trenta biologi, incarichi ad esperti anche esterni alla pubblica amministrazione, in possesso della prescritta abilitazione, cui sia riconosciuta la specifica competenza. Gli incarichi sono conferiti, sentito il Consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con Ministro del Tesoro, hanno durata annuale e possono essere rinnovati per non piu' di due volte. Con lo stesso decreto sono stabiliti l'ammontare del compenso e le modalita' di corresponsione".
Entrata in vigore il 12 agosto 1990
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