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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 15/04/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi nata a [...] il Parte_1
10.03.1968
E
nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Luzzi Cristina e domiciliati presso il suo studio in Rovereto via Cavour 60/C, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 22.03.1995 in La NA (Cile) trascritto Stato Civile del Comune di Avio preso atto che all'udienza del 25.02.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 11.06.2015 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 13.05.2015 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015, era già decorso;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di e trascritto al n. Parte_1 Parte_2
3 Parte I Serie / del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Avio per l'anno 1996 alle seguenti condizioni:
1) I signori e Parte_1 Parte_2
manterranno fermi gli obblighi di legge nei confronti della figlia minore,
, alla quale garantiranno un rapporto equilibrato e continuativo Per_1
con ciascuno di essi e di conservare rapporti significativi con ascendenti e con parenti di ciascun ramo genitoriale.
2) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e quant'altro. I genitori, nel rispetto degli orientamenti personali della figlia, concorderanno una linea pag. 2 di 4 educativa comune che garantisca una continuità nella sua formazione morale e spirituale. Le decisioni inerenti le questioni di ordinaria amministrazione potranno essere liberamente prese disgiuntamente dai coniugi a seconda della permanenza della figlia presso l'uno o l'altro genitore.
3) La figlia sarà residente presso l'abitazione della madre, Per_1
situata ad Avio (TN), Via Degasperi nr. 72 . Parte_1
4) In ordine al diritto di visita, i signori e Parte_1
concordano che il padre, possa tenere con sé il minore Parte_2
ogni qualvolta lo richieda secondo accordi da concordarsi direttamente con la figlia con almeno 24 ore di anticipo ed, inoltre, un periodo da concordare durante le ferie estive (da comunicarsi reciprocamente entro il mese di maggio di ogni anno) e un periodo durante le ferie natalizie e pasquali.
5) Il signor a titolo di mantenimento delle figlie Parte_2
, maggiorenne ma non economicamente indipendente ed Per_2
, minorenne, corrisponderà alla signor Per_1 Parte_1
la somma mensile di euro 500,00 mediante versamenti sul suo
[...]
conto corrente le cui coordinate bancarie sono a lui note. Tale importo verrà aggiornato annualmente secondo gli indici Istat.
6) I signori e convengono di provvedere al pagamento Pt_1 Pt_2
del 50% di tutte le spese straordinarie per le figlie e , Per_2 Per_1
così come previste dalle Linee Guida del CNF e saranno rimborsate al genitore anticipatario, per la quota non di sua competenza, previa esibizione di documenti giustificativi (ricevute fiscali o fatture) che potranno essere inviate con qualsiasi mezzo di comunicazione entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, quando si tratti di spese decise di pag. 3 di 4 comune accordo, mentre le altre saranno a carico di chi le abbia decise e sostenute.
7) I signori e sono economicamente indipendenti, come Pt_1 Pt_2
peraltro il figlio maggiore , e, pertanto, nulla viene preteso e Per_3
richiesto l'una dall'altro a titolo di mantenimento personale.
8) I signori e danno Parte_1 Parte_2
atto di non aver alcun bene mobile o immobile in comune.
9) I signori e Parte_1 Parte_2
dichiarano di aver definito tutti gli ulteriori rapporti patrimoniali in essere.
10) I signori e Parte_3 Parte_2
riconoscono la possibilità reciproca di espatriare con la figlia minore
, salva autorizzazione scritta dell'altro coniuge. Per_1
11) spese di lite compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 10.4.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi nata a [...] il Parte_1
10.03.1968
E
nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Luzzi Cristina e domiciliati presso il suo studio in Rovereto via Cavour 60/C, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 22.03.1995 in La NA (Cile) trascritto Stato Civile del Comune di Avio preso atto che all'udienza del 25.02.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 11.06.2015 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 13.05.2015 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015, era già decorso;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di e trascritto al n. Parte_1 Parte_2
3 Parte I Serie / del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Avio per l'anno 1996 alle seguenti condizioni:
1) I signori e Parte_1 Parte_2
manterranno fermi gli obblighi di legge nei confronti della figlia minore,
, alla quale garantiranno un rapporto equilibrato e continuativo Per_1
con ciascuno di essi e di conservare rapporti significativi con ascendenti e con parenti di ciascun ramo genitoriale.
2) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e quant'altro. I genitori, nel rispetto degli orientamenti personali della figlia, concorderanno una linea pag. 2 di 4 educativa comune che garantisca una continuità nella sua formazione morale e spirituale. Le decisioni inerenti le questioni di ordinaria amministrazione potranno essere liberamente prese disgiuntamente dai coniugi a seconda della permanenza della figlia presso l'uno o l'altro genitore.
3) La figlia sarà residente presso l'abitazione della madre, Per_1
situata ad Avio (TN), Via Degasperi nr. 72 . Parte_1
4) In ordine al diritto di visita, i signori e Parte_1
concordano che il padre, possa tenere con sé il minore Parte_2
ogni qualvolta lo richieda secondo accordi da concordarsi direttamente con la figlia con almeno 24 ore di anticipo ed, inoltre, un periodo da concordare durante le ferie estive (da comunicarsi reciprocamente entro il mese di maggio di ogni anno) e un periodo durante le ferie natalizie e pasquali.
5) Il signor a titolo di mantenimento delle figlie Parte_2
, maggiorenne ma non economicamente indipendente ed Per_2
, minorenne, corrisponderà alla signor Per_1 Parte_1
la somma mensile di euro 500,00 mediante versamenti sul suo
[...]
conto corrente le cui coordinate bancarie sono a lui note. Tale importo verrà aggiornato annualmente secondo gli indici Istat.
6) I signori e convengono di provvedere al pagamento Pt_1 Pt_2
del 50% di tutte le spese straordinarie per le figlie e , Per_2 Per_1
così come previste dalle Linee Guida del CNF e saranno rimborsate al genitore anticipatario, per la quota non di sua competenza, previa esibizione di documenti giustificativi (ricevute fiscali o fatture) che potranno essere inviate con qualsiasi mezzo di comunicazione entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, quando si tratti di spese decise di pag. 3 di 4 comune accordo, mentre le altre saranno a carico di chi le abbia decise e sostenute.
7) I signori e sono economicamente indipendenti, come Pt_1 Pt_2
peraltro il figlio maggiore , e, pertanto, nulla viene preteso e Per_3
richiesto l'una dall'altro a titolo di mantenimento personale.
8) I signori e danno Parte_1 Parte_2
atto di non aver alcun bene mobile o immobile in comune.
9) I signori e Parte_1 Parte_2
dichiarano di aver definito tutti gli ulteriori rapporti patrimoniali in essere.
10) I signori e Parte_3 Parte_2
riconoscono la possibilità reciproca di espatriare con la figlia minore
, salva autorizzazione scritta dell'altro coniuge. Per_1
11) spese di lite compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 10.4.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
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