Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 2 luglio 1988 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 2 luglio 1988 |
Commentari • 7
- 1. Esame avvocato 2013: nomine sottocommissioniRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 17 dicembre 2013
- 2. Esame avvocato 2013: oggi scade il termine per le domandeRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 11 novembre 2013
- 3. Legge professionale forenseAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 settembre 2012
- 4. Esami di avvocato: 'non c'e' piu' motivazione !'Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 31 gennaio 2009
Esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Ieri la Corte Costituzionale per la prima volta ha dichiarato essere divenuto vero e proprio “diritto vivente”, dunque ormai consolidato, il principio dell'insussistenza, nell'ordinamento vigente, di un obbligo di motivazione dei punteggi attribuiti in sede di correzione e della idoneità degli stessi punteggi numerici a rappresentare una valida motivazione del provvedimento di inidoneit. La tesi minoritaria (sull'obbligo di motivazione del punteggio), pur ancora adottata “in alcune isolate pronunce”, è stata ritenuta “priva di ogni concreta possibilità di definitiva affermazione giurisprudenziale” ! A seguire, i passi …
Leggi di più… - 5. Corte Costituzionale: lecito il voto in termini alfanumerici nelle prove scritte d’esame per l’abilitazione alla professione forenseFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 31 gennaio 2009
Giurisprudenza • 79
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/03/2015, n. 24630Provvedimento: AND 24 630/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Giorgio Santacroce - Presidente - Sent. n. sez. 9 CC 26/03/2015- Gennaro Marasca Claudia Squassoni R.G.N. 48811/2013 Giovanni Conti Giacomo Paoloni Luisa Bianchi Paolo Antonio Bruno Alberto Macchia RG Cassano Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IT SI, nato a [...]à di Piave il 03/02/1947 avverso l'ordinanza del 19/06/2013 del Tribunale di sorveglianza di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal componente RG Cassano; lette le conclusioni del Procuratore generale Francesco …Leggi di più...
- ragioni·
- esclusione·
- fattispecie·
- nullità assoluta·
- necessità·
- sussistenza·
- rilevanza·
- ulteriore avviso al nuovo difensore·
- omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia nominato tempestivamente·
- nomina di difensore di fiducia successiva alla notifica dell'avviso dell'udienza·
- notifica effettuata al difensore d'ufficio·
- presupposti·
- nomina di un sostituto processuale da parte del giudice·
- difesa e difensori·
- sostituto del difensore
- 2. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/01/2025, n. 55Provvedimento: n. 4992/2019 r.g.a.c. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di SECONDO Grado iscritta al n.r.g. 4992/2019 promossa da: nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 ) rappresentato e difeso dall'Avvocato praticante C.F._1 Trombetta Eduardo (C.F. ), del foro di Santa C.F._2 Maria C.V ed elett.te dom.to presso lo studio sito in Marcianise (CE) Via L. Mugnone,6; -appellante- contro P.I. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t. rapp.to e difeso dall'Avv. Piscitelli Lucia (C.F.: ) del foro di Santa Maria C.V. ed …Leggi di più...
- tirocinio forense·
- art. 58 legge 69/2009·
- art. 182 c.p.c.·
- inammissibilità appello·
- praticante avvocato·
- ius postulandi·
- nullità assoluta·
- compensazione spese di lite·
- patrocinio limitato
- 3. TAR Catania, sez. I, sentenza 02/05/2024, n. 1588Provvedimento: Pubblicato il 02/05/2024 N. 01588/2024 REG.PROV.COLL. N. 01394/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di TA (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1394 del 2020, proposto da AN OM RD, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Giuseppina Torrisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Giustizia, Commissione Centrale per l'Esame di Avvocato - Sessione 2019 - c/o Corte D'Appello di Firenze, Commissione per l'Esame di Avvocato - Sessione 2019 - c/o la Corte D'Appello di TA, …Leggi di più...
- disappartenenza dei voti numerici·
- gratuito patrocinio·
- giurisprudenza amministrativa·
- art. 3 L. n. 241/1990·
- criteri di valutazione delle prove scritte·
- delibera della Commissione Centrale·
- violazione dei criteri di valutazione·
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- art. 97 Cost.·
- discrezionalità tecnica·
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- art. 24 Cost.·
- esame di abilitazione alla professione forense·
- difetto di motivazione
- 4. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 415Provvedimento: Sentenza n. 415/2026 Depositata il 21/01/2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: BIRRITTERI LUIGI, Presidente CAPUZZI FRANCESCA, Relatore LAUDATI ANTONIO, Giudice in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 1486/2025 depositato il 17/03/2025 proposto da Ricorrente_1 - PI_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_3 Difensore_4 - CF_Difensore_4 Rappresentato da Rappresentante_1 - Rappresentante_2 …Leggi di più...
- art. 111 cpc·
- rendita catastale·
- art. 3 L. 241/1990·
- categoria D/4·
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- art. 7 L. 212/2000·
- omessa pronuncia·
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- spese di giudizio·
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- 5. TAR Roma, sez. I, sentenza 04/09/2023, n. 13577Provvedimento: Pubblicato il 04/09/2023 N. 13577/2023 REG.PROV.COLL. N. 01023/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1023 del 2020, proposto dall'Università degli Studi Roma Tre, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luisa Torchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi; contro Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso …Leggi di più...
- inammissibilità del ricorso·
- annullamento di atti amministrativi·
- art. 22 dell'Ordinamento Forense·
- interesse qualificato·
- composizione delle commissioni di esame avvocato·
- misure cautelari·
- nomina dei docenti universitari nelle commissioni di esame·
- compensazione delle spese di giudizio·
- questioni di costituzionalità·
- legittimazione ad agire
Versioni del testo
- Art. 1. 1. L' articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , e modificato dal numero 5 dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1940, n. 254 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 22. - 1. Gli esami di procuratore legale hanno luogo nel mese di luglio di ogni anno presso le corti di appello.
2. I temi per ciascuna prova scritta sono dati dal Ministro di grazia e giustizia.
3. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal Ministro di grazia e giustizia e ciascuna di esse e' composta di cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno otto anni ad un ordine del distretto di corte d'appello sede dell'esame; due titolari e due supplenti sono magistrati dello stesso distretto, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di corte d'appello; un titolare e un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'Universita' della Repubblica, ovvero presso un Istituto superiore.
4. Gli avvocati componenti le commissioni d'esame sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni commissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Il Ministro di grazia e giustizia nomina per ogni commissione esaminatrice il presidente ed il vicepresidente tra i componenti avvocati.
5. I supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.
6. Qualora il numero dei candidati che abbiano presentato la domanda di ammissione superi le duecentocinquanta unita', le commissioni esaminatrici possono essere integrate, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi prima dell'espletamento delle prove scritte, da un numero di membri supplenti aventi i medesimi requisiti stabiliti per i membri effettivi tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di candidati superiore a duecentocinquanta".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restando invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. 1. All' articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 406 , e' aggiunto il seguente comma:
"Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, determina, con proprio decreto, le modalita' per l'espletamento della pratica e per l'accertamento del suo effettivo svolgimento".
Nota all'art. 2:
Il testo vigente dell' art. 2 della legge n. 406/1985 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale), e' il seguente:
"Art. 2. - Il periodo di pratica, previsto dall'articolo 17, n. 5), del regio decreto-legge 27 novemgre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , e successive modificazioni, per l'ammissione all'esame di procuratore legale, non puo' avere durata inferiore a due anni.
Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, determina, con proprio decreto, le modalita' per l'espletamento della pratica e per l'accertamento del suo effettivo svolgimento". - Art. 3. 1. Dopo l' articolo 17 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 , e' aggiunto il seguente:
"Art. 17-bis. - 1. Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi formulati dal Ministro di grazia e giustizia ed hanno per oggetto:
a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile ;
b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale ;
c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.
2. Per ciascuna prova scritta ogni componente delle commissioni d'esame dispone di 10 punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove.
3. Le prove orali consistono:
a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico;
b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.
4. Per la prova orale ogni componente della commissione dispone di 10 punti di merito per ciascuna delle materie oggetto dell'esame.
5. Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove".